TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 11/11/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Angelo Scarpati, all'udienza del 11/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 92/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto:
“Ripetizione di indebito ” e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Germano Parte_1 C.F._1
Nicoletti, giusta mandato in atti ricorrente
E
( , rapp.to e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Pisapia Cioffi CP_1 P.IVA_1
resistente
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 22.1.2024, adiva il presente Tribunale, in Parte_1
veste del giudice del lavoro, al fine di sentire dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito notificato il 12.9.2023 n. 66490872163-1 del 23.8.2023, per la somma – di euro 1.303,49 - asseritamente dovuta a titolo di indebito per indennità di disoccupazione asseritamente non dovuta per gli anni dal 1.1.2003 al 31.12.2005; in particolare, deduceva l'assenza di validi atti interruttivi della prescrizione decennale, avendo esso ricorrente avuto contezza della debitoria solo con comunicazione del
12.9.2023; con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva il resistente il quale chiedeva il rigetto del ricorso deducendo, in CP_1
sostanza, il mancato decorso, nel caso di specie, del termine prescrizionale decennale.
Richiamando gli atti di causa, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
Va rigettata la sollevata eccezione di prescrizione.
Deve dirsi, in primo luogo, che, nel caso di specie, il termine prescrizionale deve essere fatto decorrere dall'evento lesivo, ovvero dalla cessazione dell'indebita percezione avvenuta: ne discende che, con riguardo all'anno 2003 – il primo anno in contestazione-, detto termine inizia a decorrere dal 31.12.2003.
Orbene, ciò premesso, non può non rilevarsi come il resistente ha versato in atti CP_1
copia di validi atti interruttivi della invocata prescrizione decennale;
in particolare, il primo avviso di pagamento, con raccomandata a/r n. 60835018423-8, è stato notificato il 8.9.2010, dunque ben pima della scadenza dl termine di prescrizione decennale ( 31.12.2013); ancora, l'avviso di pagamento, con raccomandata a/r n.
60954424818-1, è stato notificato il 23.6.2011.
Nondimeno, tra detto ultimo avviso ( notificato il 23.6.2011) e l'avviso oggetto di impugnazione, notificato il 12.9.2023, il termine di prescrizione è stato validamente interrotto giusta notifica dell'avviso di pagamento con raccomandata a/r n.
61339571433-3, notificata il 21.5.2014.
In ragione di quanto detto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite sono irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA il ricorso;
2) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Vallo della Lucania, così deciso il 11/11/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
3