Art. 2.
Al maggiore onere di lire 100 milioni, di cui all'articolo precedente, per gli anni finanziari 1972 e 1973, si fara' fronte mediante riduzione dei fondi speciali iscritti al capitolo 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Al maggiore onere di lire 100 milioni, di cui all'articolo precedente, per gli anni finanziari 1972 e 1973, si fara' fronte mediante riduzione dei fondi speciali iscritti al capitolo 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.