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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/12/2025, n. 3553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3553 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1586/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. RA D'ANELLA Presidente
Dott. DR FR PIROLA Consigliere rel.
Dott. Nicoletta SOMMAZZI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA ALFONSO LAMARMORA 40 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. GIACCO CATALDO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Controparte_1 P.IVA_2
FR SP 70123 Bari presso lo studio dell'avv. GIGLIONE NICOLA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
pagina 1 di 7 OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ed emesso ogni opportuno provvedimento di legge, in riforma della sentenza n.13/2025, emessa dal Tribunale di Monza in data 31/12/2024, pubblicata in data 03/01/2025, nel giudizio RGN: 1295/2022:
= IN VIA PRINCIPALE: respingere le domande tutte formulate da perché Controparte_1 infondate in fatto e in diritto, condannando parte appellata alla restituzione delle somme ricevute dall'appellante in forza della sentenza del Tribunale di Monza n.13/2025, ammontanti a complessivi
€.64.837,36 (€.58.428,97 per capitale e interessi moratori e €.6.408,39 per spese legali) pagati in 4 rate di €.16.209,34 (15/01/2025, 14/02/2025, 13/03/2025 e 15/04/2025), oltre ad interessi moratori dalle suddette date a quello dell'effettiva restituzione;
, nel denegato e non creduto caso che la merce sequestrata sia confermata di CP_2 provenienza attestata la conformità delle mascherine alla normativa CE, e quindi la loro Pt_1 vendibilità solo dopo aver apposto sulla confezione le istruzioni in italiano e la dicitura “made in Cina”, condannare a pagare i soli costi di cambio “packaging”, già offerto prima della causa e Pt_1 condannare l'appellata alla restituzione delle somme ricevute in forza della sentenza impugnata con le modalità indicate per la domanda principale, dedotti i costi del packaging;
= IN OGNI CASO: con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano:
- Rigettare in toto il gravame proposto dalla avverso la sentenza n. Parte_1 13/2025, pubblicata il 03/01/2025, del Tribunale di Monza, in persona del Giudice Dott. Alessandro Rossato, per i motivi tutti esposti nella comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado.
- Con vittoria di spese, competenze di causa, oltre IVA e C.P.A. e spese generali del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ha convenuto in giudizio Parte_2 Controparte_3 da cui, per quanto di interesse, aveva acquistato, nel novembre 2020, 145.000 mascherine FFp2
[...] prodotte in Cina e importate da per il prezzo di € 108.750. assumeva che 59.450 di esse Pt_1 CP_1 erano state sequestrate dalla in quanto prive delle indicazioni di utilizzo in lingua italiana, CP_4 dell'indicazione del paese di origine e carenti della certificazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza, con conseguente irrogazione da parte della Camera di Commercio di Bari della sanzione amministrativa di 10.000 € per violazione di cui all'art. 11 Reg. Ue 2016/425, sanzionata dall'art. 14. C.2 lett. C. del D.lgs 475/92. Quindi, domandava: i) l'annullamento del contratto per errore essenziale e riconoscibile in CP_1 quanto concluso per effetto di una falsa rappresentazione dell'identità e delle qualità essenziali dei dispositivi di protezione compravenduti -conclusioni giudizio di primo grado-; ii) la declaratoria di nullità dello stesso, ex art. 1418 c.c. per contrarietà a norme imperative, per illiceità della causa e per la mancanza dei requisiti dell'oggetto previsti dall'art. 1346 c.c. dal momento che la merce aveva difetti tali che la rendevano priva della possibilità di esercitare la funzione economica a cui era destinata tale da integrare anche la consegna di aliud pro alio con grave inadempimento della convenuta anche ai sensi pagina 2 di 7 degli artt. 1453-1455 c.c.; iv) il risarcimento dei seguenti danni: -) importo di € 108.750 per l'acquisto dell'intero lotto dei dispositivi;
-) lucro cessante per la mancata vendita della merce sequestrata;
-) esborso della somma pagata a titolo di sanzione amministrativa e per spese del giudizio di opposizione;
-) danno all'immagine.
2. Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 13/2025 pubblicata in data 3.1.2025, per quanto ancora di interesse, ha accolto parzialmente la domanda di parte attrice, con “accoglimento la richiesta di risoluzione del contratto di compravendita per vizi della cosa legati alla mancanza del corretto packaging e per la carenza delle certificazioni prodotte solo parzialmente e per la parte non correttamente eseguita, relativa alle 59.450 mascherine che ad oggi risultano ancora sottoposte a sequestro presso i locali di . Pertanto, CP_1 Pt_1 veniva condannata al pagamento della somma di € 44.587,50, pari al corrispettivo versato dall'attrice per l'acquisto delle mascherine sequestrate. Ha invece rigettato le altre domande.
3. ha proposto appello articolato in quattro motivi:
Pt_1
3.1 Con il primo motivo deduce il difetto di prova che le mascherine oggetto di sequestro fossero state fornite da Ciò in ragione del fatto che: i) il verbale di sequestro della merce non ha
Pt_1 valore di prova nei confronti di in quanto redatto in assenza di un suo rappresentante -né
Pt_1 ha valore di prova quanto dichiarato da e riportato nel suddetto verbale-; ii) si evinceva CP_1 che le mascherine fornite da risultanti dai documenti nn. 1, 2, 3, 11, 13 e 14 a-b-c) erano
Pt_1 in regola: conseguentemente, da ciò doveva dedursi che tutte le mascherine fornite dalla stessa lo fossero;
iii) la scritta era riportata sulle scatole contenenti le mascherine, ma non era
Pt_1 provato che il contenuto delle stesse fosse attribuibile alla medesima, potendo le scatole essere state riempite con mascherine di terzi ovvero prodotte dalla stessa iv) non poteva CP_1 ritenersi provato -come ritenuto dal tribunale- che avesse iniziato a produrre CP_1 mascherine per sostituire quelle sequestrate, in quanto: -) risulta dai docc.
4-9 che nel CP_1 periodo 28.9.2020-24.11.2020 aveva venduto 230.000 mascherine acquistate da e,
Pt_1 pertanto, era probabile che le 145.000 mascherine acquistate da il 24.11.2020 fossero state
Pt_1 vendute ben prima dell'ispezione della GdF;
-) risultava dalla mail del 28.11.2020 -doc. 18 che la stessa aveva già iniziato a produrre mascherine in proprio da quel momento. CP_1 Conseguentemente, era probabile che le mascherine sequestrate -benchè contenute in cartoni con la scritta appartenessero alla commessa acquistata da un altro importatore, che a sua
Pt_1 volta si riforniva dal medesimo produttore cinese di oppure rientrassero nel lotto
Pt_1 autoprodotto dalla società attrice;
3.2 Con il secondo motivo deduce l'erronea valutazione delle prove da parte del tribunale, laddove ha omesso di considerare le seguenti circostanze che avrebbero dovuto indurlo a far ritenere non provata la fornitura delle mascherine da parte di i) il verbale della GdF era stato formato
Pt_1 in assenza di contradditorio, senza aprire il contenuto di tutte le scatole e individuando il numero di mascherine sulla base della contabilità di né dava atto, né delle mascherine CP_1 autoprodotte da né di quelle che la stessa aveva acquistato da , altro CP_1 Persona_1 fornitore;
ii) il primo giudice aveva ignorato la prova della fornitura da parte di di
Pt_1 mascherine in regola, nonché il fatto che aveva iniziato la produzione in proprio di CP_1 mascherine ben prima dell'ispezione della GdF;
iii) il tribunale aveva anche ignorato il fatto che pagina 3 di 7 i testimoni hanno attribuito a la fornitura di mascherine ma evidenziandone difetti agli Pt_1 elastici e al nasello mai segnalati alla medesima;
3.3 Con il terzo motivo censura la violazione dell'art. 1493 c.c., posto che il tribunale non ha disposto la restituzione della merce in assenza del perimento della cosa, in quanto le mascherine erano ancora sotto sequestro, non essendosi concluso il procedimento amministrativo di opposizione alla sanzione irrogata instaurato dall'appellata;
3.4 Con il quarto motivo deduce l'omessa considerazione dell'eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 1495 c.c., avendo denunciato i vizi solo in data 29.4.2021 ossia più di sei mesi CP_1 dopo la consegna della merce e quando una parte era già stata collocata sul mercato, nonostante - stante il suo ruolo di distributore della merce- secondo la normativa avrebbe dovuto verificarne le informazioni e le certificazioni.
4. ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato.
1.1 I primi due motivi di appello, trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
In proposito, ciò che rileva è il fatto che il tribunale ha dichiarato la risoluzione del contratto ex art. 1493 c.c. con esclusivo riferimento alle mascherine oggetto di sequestro da parte della CP_4 In proposito, dal verbale di sequestro, che fa prova fino a querela di falso di quanto constatato direttamente dai pubblici ufficiali che le stesse erano state acquistate dall'importatore erano Pt_1 prive delle indicazioni in lingua italiana, della loro provenienza e delle certificazioni sul rispetto dei requisiti di sicurezza. Quindi, è provato dallo stesso verbale di sequestro che: i) le mascherine sequestrate erano state acquistate da ii) i cartoni riportanti la dicitura all'esterno contenevano le mascherine Pt_1 Pt_1 sequestrate prive dei suddetti requisiti essenziali per renderle commerciabili. In proposito, si osserva che dal verbale risulta quanto segue: “nel corso delle operazioni di ispezione svoltesi con la continua assistenza della parte emergeva che all'interno delle scatole in cartone erano detenuti per la vendita DPI (mascherine) “JINLU – CE 2163 – FILTERING HALF MASK KN95 – FFP2” recanti come produttore la “JIANGSU JINLU GROUP MEDICAL DEVICE CO., LTD” e come importatore la “ Parte_1
– Via Achille Grandi n. 70 Arcore”. I predetti DPI risultavano privi delle indicazioni in lingua italiana nonché
[...] dell'indicazione del Paese di origine, nonché carenti in tema di certificazione dei requisiti di sicurezza” -doc. 5
CP_1
Ancora, nello stesso verbale si dava atto che gli operanti avevano “effettuato la rilevazione delle giacenze fisiche delle mascherine acquistate dall'importatore con redazione del prospetto all.12 bis”. Pt_1
Più precisamente, nel verbale di sequestro si dava atto che i verbalizzanti riscontravano la presenza di scatoloni recanti l'indicazione di come società importatrice e contenenti mascherine prive dei Pt_1 prescritti requisiti e che gli stessi venivano aperti durante l'ispezione. Infatti, a pag. 4 del verbale, i finanzieri davano atto di aver prelevato 50 campioni della merce sequestrata da mettere a disposizione dell'autorità competente. pagina 4 di 7 Inoltre, gli stessi davano atto anche di aver riscontrato la registrazione delle fatture di acquisto delle mascherine sequestrate nella contabilità. Parimenti, sempre dal verbale di sequestro, risulta che erano state rinvenute altre scatole di mascherine, del medesimo produttore cinese, ma recanti come importatore la diversa società
[...] Le stesse, tuttavia, non venivano sequestrate in quanto avevano le indicazioni in Controparte_5 lingua italiana, l'attestazione della loro provenienza e la certificazione del rispetto dei requisiti di sicurezza. Ad abundantiam, ciò veniva confermato anche dalle deposizioni testimoniali. In proposito, il teste dichiarava: “io sono stato presente all'ispezione della Guarda di Testimone_1
Finanza e sono sicuro che le mascherine sottoposte a sequestro solo quelle fornite da I Parte_1 cartoni erano integri (come quando arrivano) quando è stata fatta l'ispezione. Le scatole v ri clienti con gli imballaggi di poteva essere il cartone o la scatola se la fornitura del cliente era di Parte_1 numero inferiore a quelle contenute nel cartone). Le scatole e i cartoni non venivano aperti prima di essere spediti”. La teste riferiva: “noi in sede avevamo solo i cartoni con le mascherine acquistate da Testimone_2 [...] tratta di scatole bianche ed azzurre inserite in cartoni con la scritta stampata Parte_1 almeno questo ricordo;
non avevamo presso la sede dove lavoro io scatole di altri fornitori”. Ciò a conferma che del fatto che non poteva ingenerarsi alcuna confusione fra le mascherine importate da e quelle Pt_1 importate da perchè queste ultime si trovavano in un diverso luogo fisico pur Persona_1 riconducibile a come risultante dallo stesso verbale di sequestro. CP_1 Infine, la conferma che le mascherine sequestrate erano stato fornite da si rinviene anche da Pt_1 documenti provenienti dalla medesima. In particolare, ciò si evince dalla comunicazione di 4.5.2021, con cui la stessa, riscontrando la Pt_1 denuncia dei vizi delle mascherine oggetto di sequestro, non solo non contestava il fatto di averle fornite, ma si dichiarava disponibile “alla sostituzione completa delle confezioni con le diciture in italiano” - doc. 8 e inviava la certificazione mancante sui requisiti di sicurezza. CP_1 Nonché dalla comunicazione in data 24.5.2021 -doc. 11 b in cui l'avvocato della medesima CP_1 dichiarava che “le mascherine oggetto della controversia sono le medesime acquistate dallo stesso produttore cinese con la differenza che l'altro importatore, ha usato un diverso packaging, Controparte_5 inserendo il luogo di produzione e la descrizione in italiano”. Infine, inconferenti sono i documenti nn. 1-2-3-11-13-14 dal medesimo prodotti, in quanto relativi alle certificazioni sulla sicurezza in possesso di ma irrilevanti, in quanto il laboratorio che aveva Pt_1 attestato il rispetto dei requisiti di sicurezza non rispettava le prescrizioni dell'Unione Europea. Conclusivamente, quanto dedotto nel ricorso è in contrasto con i suddetti riscontri probatori e costituiscono, pertanto, mere congetture.
1.2 Il terzo motivo di appello è infondato.
L'appellante lamenta la violazione dell'art. 1493 c.c. per essere stata condannata a restituire il corrispettivo ricevuto per le mascherine sequestrate, senza che, contestualmente, il tribunale abbia condannato a restituire ituire le mascherine sequestrate. Il tribunale così avrebbe alterato CP_1 l'equilibrio contrattuale in violazione dell'art. 1493 c.c.. Infatti, rimasta in possesso della CP_1 merce, in caso di dissequestro della merce, potrebbe venderle, ottenendo quindi un indebito guadagno. La doglianza è infondata. pagina 5 di 7 Infatti, l'appellante non può dolersi di ciò con l'atto di appello, non avendo mai chiesto in tutto il giudizio di primo grado la restituzione delle mascherine, mentre la domanda restitutoria formulata per la prima volta in appello è inammissibile – ex plurimis, Cass. n. 28722 del 04/10/2022 La risoluzione del contratto, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 cod. civ., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa, con la conseguenza che la domanda di restituzione proposta per la prima volta in grado d'appello è inammissibile, in quanto domanda nuova.
1.3 Il quarto motivo di appello è infondato.
In proposito, si osserva che la stessa non è tardiva, in quanto risulta da quanto esposto nel superiore paragrafo 1.1. che è venuta a conoscenza dei vizi solo al momento del sequestro delle CP_1 mascherine da parte della ma soprattutto, è assorbente il fatto che li ha riconosciuti. CP_4 Pt_1 Infatti, la stessa si è offerta di sostituire integralmente le confezioni consegnandole con le diciture corrette e in lingua italiana e ha fornito la certificazione mancante -peraltro non idonea-. Ciò integra un riconoscimento dei vizi che esclude la decadenza dalla denuncia dei medesimi – Cass. 8775/2024 - In tema di garanzia per vizi nella compravendita, il riconoscimento dei difetti da parte del venditore, che, ai sensi dell'art. 1495, comma 2, c.c., esonera il compratore dall'onere della tempestiva denuncia, può aver luogo anche tacitamente, per facta concludentia, come nel caso in cui lo stesso venditore provveda alla sostituzione della cosa.
2. secondo il principio della soccombenza, deve essere condannata al Parte_1 pagamento in favore di delle spese del presente grado di giudizio, liquidate, Controparte_1 sulla base dei valori medi del DM 55/2014 per lo scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00, individuato secondo il disputatum, in complessivi € 9.991,00 - di cui € 2.977,00 per studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva e € 5.103,00 per la fase decisoria-.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1. rigetta l'appello;
2. conferma la sentenza del Tribunale di Monza n. 13/2025 pubblicata in data 3.1.2025;
3. condanna a pagare a le spese del presente Parte_1 Controparte_1 grado di giudizio, da liquidarsi in complessivi € 9.991, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 6 di 7
4. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, Parte_1 comma 1-quater, DPR 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228.
Milano, 17.12.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DR FR IR RA D'EL
Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT dott.ssa Gaia Raffaella Gaino
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