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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/11/2025, n. 3195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3195 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
N. 688/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
La Corte d'appello di ZI, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 22 aprile 2024, promossa con atto di citazione da
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF , (CF C.F._2 Parte_3
), tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Umberto C.F._3
OV e IL BE, con domicilio eletto presso il loro studio sito in
Padova, via Trieste, n. 28-ter;
1 appellanti contro
(C.F. ), CP_1 C.F._4 Controparte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._5 Controparte_3
) e (C.F. C.F._6 Controparte_4
), quali eredi di , tutti rappresentati e C.F._7 Persona_1
difesi dagli avv.ti Marco Rigo e Simone Cagnin, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Mestre, via Mestrina, n. 6/C;
nonché contro
(C.F. ), in Controparte_5 P.IVA_1
persona del curatore speciale rappresentata e difesa dall'avv. CP_6
RB SS, con domicilio eletto presso il suo studio sito in ZI, via
Miranese, n. 448; appellati
Oggetto: “Cause di responsabilità verso gli organi amministrativi e di controllo”
- Appello avverso la sentenza n. 1770/2023 pubblicata in data 13 ottobre 2023
a definizione del giudizio iscritto al n. 5429/2020 R.G. avanti al Tribunale di
ZI - Sezione Specializzata in materia di Impresa.
CONCLUSIONI
- per parte appellante , e : Parte_1 Parte_2 Parte_3
“In via preliminare
2 Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di parte appellata non essendo stata rispettata la disciplina dell'art. 2468 comma 5 cc.;
Nel Merito
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda essendo intervenuta altra sentenza passata in giudicato che ha disposto sulla medesima domanda;
- rigettare le domande di parte appellata perché infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.”
- per parte appellata , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
: Controparte_4
“dichiarare inammissibile e/o improcedibile e, comunque, rigettare, siccome infondato in fatto e diritto, l'appello promosso dai signori e Parte_3
, così come la correlata istanza cautelare, e, per l'effetto, Parte_1
confermare la sentenza n. 1770/2023 del Tribunale di ZI, Sezione specializzata in materia di impresa, pubblicata il 13 ottobre 2023, Giudice
Relatore dott. Luca Boccuni, all'esito del giudizio R.G. 5429/2020.
Spese di lite di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse.”
- per parte appellata Controparte_5
“Nel merito
1. Dichiararsi inammissibile e/o comunque rigettarsi il proposto appello per le ragioni esposte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta.
3 2. Disporre l'espunzione dal fascicolo telematico del presente giudizio della documentazione di parte appellante contraddistinta dai nn. da 5 a 14 per le ragioni indicate nell'atto di integrazione alle note scritte in sostituzione dell'udienza depositato dalla società il 13.11.2024.
3. Condannarsi gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione dei compensi professionali in favore della società , ordinando Controparte_7
che il relativo importo sia distratto in favore del sottoscritto difensore, che dichiara di non aver riscosso alcun compenso.”
Motivi della decisione
In fatto
Con atto di citazione notificato in data 9 luglio 2020, , CP_1 CP_2
, e quali eredi di , già
[...] Controparte_3 Controparte_4 Persona_1
socio della e, quindi, titolari del 25% del capitale di detta Controparte_5
società unitamente a convenivano in giudizio avanti il Tribunale Parte_3
di ZI , e esponendo che la Parte_1 Parte_2 Parte_3
suddetta società si trovava in scioglimento e che erano stati nominati liquidatori e . Parte_3 Parte_1
Gli attori prospettavano la responsabilità gestoria dei predetti liquidatori per una serie di atti distrattivi posti in essere successivamente alla conclusione della procedura fallimentare, chiusasi con pagamento integrale dei creditori ammessi e con un residuo attivo di euro 75.311,46, e a seguito della delibera assembleare del
12 settembre 2012 con cui era stato deliberato di mantenere la società in stato di
4 liquidazione e di nominare liquidatori con poteri congiunti e Parte_3
, affidando loro «… i poteri tutti per la liquidazione, con la limitazione Pt_1
quanto alle decisioni in ordine alle due cause pendenti di cui è parte la società, del preventivo parere favorevole dell'assemblea dei soci» e di «non attribuire un compenso ma il rimborso delle spese a piè di lista» (cfr. doc. 4 pagg. 2 e 3 fascicolo di parte attrice).
Gli attori esponevano, inoltre, che dall'esito vittorioso dei suddetti giudizi la società aveva anche incassato la somma di euro 732.000.00.
Gli eredi di deducevano, poi, di avere appreso – esaminata la Persona_1
documentazione gestoria della società acquisita a seguito dell'esperimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. – della emissione di numerosi assegni privi di giustificazione risultanti degli estratti di conto di corrente della società dal 2012 al
2017, per un importo complessivo di euro 723.893,00, alcuni dei quali emessi in favore di terzi, altri intestati ai liquidatori, altri al socio , padre di Parte_2
, parte dei quali rappresentati dagli assegni emessi in favore di Parte_1
tra il 2014 ed il 2016 per un importo complessivo di euro Parte_1
132.000,00, parte incassati, sempre nel medesimo periodo, da per Parte_3
un importo complessivo di euro 90.000,00, oltre a un assegno del 16 gennaio 2015 incassato da per euro 40.000,00 e altro assegno del 1° luglio 2015 Parte_2
emesso in favore di e per euro 364.000,00, residuando l'importo di Pt_3 Pt_2
euro 97.893,00 oggetto nel corso del giudizio di specifica richiesta di esibizione dei relativi assegni.
5 Gli attori rappresentavano che, constatata l'emissione dei sopraindicati assegni, in data 3 ottobre 2019 avevano depositato ricorso ex art. 671 c.p.c. chiedendo, previa nomina di un curatore speciale della società ex art. 78, comma 2, c.p.c., l'emissione nei confronti dei liquidatori del sequestro conservativo di tutti i beni di loro proprietà fino alla concorrenza dell'importo di euro 723.823,00, ovvero dell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia;
con ordinanza del 1° aprile
2020, il Giudice aveva autorizzato il sequestro sino alla concorrenza della somma di euro 93.823,00, evidenziando che il preteso importo maggiore doveva considerarsi già oggetto di pretesa risarcitoria avanzata nei confronti dei liquidatori e del socio , da parte dell'altro socio . Parte_2 Controparte_8
Ciò premesso, gli attori, convenendo in giudizio , e , Parte_1 Pt_3 Pt_2
chiedevano la condanna dei due liquidatori, in solido tra loro, al pagamento a titolo risarcitorio dell'importo complessivo di euro 723.823,00, oltre rivalutazione e interessi, nonché la condanna di che, quale socio e percependo Parte_2
l'importo di euro 404.000,00, si sarebbe reso corresponsabile della condotta gestoria illecita dei liquidatori.
Il 9 marzo e il 16 giugno 2021 si costituivano, rispettivamente, e Parte_3
eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva Parte_1
degli attori per mancanza di nomina di un rappresentante comune, a norma dell'art. 2468 c.c., unico soggetto legittimato all'azione, essendo la partecipazione rimasta in proprietà indivisa degli attori, oltre che dello stesso convenuto;
Parte_3
eccepivano, inoltre, l'inammissibilità della pretesa risarcitoria, evidenziando come le stesse domande erano state già introdotte ai danni dei convenuti in altro
6 precedente giudizio da parte dell'altro socio e decise con sentenza Controparte_8
del 9 luglio 2020. Subordinatamente, chiedevano la sospensione del processo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio preventivamente introdotto, essendo pendente il gravame in grado di appello. Infine, contestavano nel merito le pretese attoree affermando che gli esborsi sarebbero giustificati nell'interesse dalla società.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23 febbraio 2021,
[...]
negava la fondatezza delle domande proposte nei suoi confronti, Pt_2
assumendo che i pagamenti ricevuti sarebbero stati giustificati in ragione della sua attività svolta in favore della società.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26 gennaio 2021, si costituiva anche il curatore speciale della società, litisconsorte necessaria nell'azione sociale di responsabilità esercitata ex art. 2476 c.c. dai soci, il quale in primo luogo argomentava circa l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione degli attori e inoltre, tenuto conto dell'esito del giudizio cautelare, affermava che le pretese attoree estranee al precedente giudizio dovevano riguardare l'importo di euro 93.823,00, limitando a detta somma la pretesa ammissibile. Nel merito, il curatore speciale rammentava la natura contrattuale della responsabilità fatta valere dagli attori, con onere dei convenuti di provare che gli esborsi in questione fossero corrispondenti agli interessi della società, prova non offerta dai medesimi.
Infine, con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1) c.p.c., gli attori precisavano le loro domande nei confronti dei due liquidatori per l'importo minore di euro 93.823,00,
7 mentre chiedevano la condanna di per l'importo capitale di euro Parte_2
374.000,00.
Istruita documentalmente la causa, con sentenza n. 1770/2023 pubblicata in data
13 ottobre 2023, il Tribunale di ZI-Sezione Specializzata in materia di
Impresa, così decideva:
“1. condanna i convenuti e in solido tra loro, a Parte_1 Parte_3
pagare in favore di , la somma di euro 93.894,43.=, Controparte_7
oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dai singoli esborsi alla presente pronuncia, oltre interessi compensativi al tasso legale calcolati annualmente sino al saldo sulla predetta somma progressivamente rivalutata;
2. condanna il convenuto a pagare in favore di Parte_2 Controparte_7
la somma di euro 182.000,00.=, oltre rivalutazione annuale secondo
[...]
gli indici ISTAT dai singoli esborsi alla presente pronuncia, trattandosi di credito risarcitorio di valore, oltre interessi compensativi al tasso legale calcolati annualmente sino al saldo sulla predetta somma progressivamente rivalutata;
3. condanna a rimborsare agli attori spese di lite Controparte_7
che si liquidano in euro 21.391,00.= per compensi ed euro 5.112,00.= per spese, oltre accessori di legge, con diritto di regresso della stessa società verso i convenuti e , tenuti tra loro in Parte_3 Parte_1 Parte_2
solido;
4. condanna i convenuti e , in Parte_3 Parte_1 Parte_2
solido tra loro, a pagare in favore di , le spese di Controparte_7
8 lite che si liquidano in euro 11.197,00.= per compensi professionali, oltre accessori di legge.”
Avverso la sentenza, con atto di citazione notificato in data 12 aprile 2024, Parte_1
, e hanno proposto tempestivo appello
[...] Parte_2 Parte_3
invocandone la riforma per i seguenti motivi.
Col primo motivo hanno impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non applicabile all'azione di responsabilità contro gli amministratori, ex art.2476 c.c., l'art. 2468, comma 5, c.c. sul rappresentante comune, lamentando quindi il conseguente difetto di legittimazione attiva degli attori.
Col secondo motivo hanno lamentato l'inammissibilità della domanda “per contrasto tra giudicati”, in quanto un identico procedimento per i medesimi motivi sarebbe stato promosso contro gli odierni appellanti dall'altro socio CP_8
, nipote del de cuius e di .
[...] Persona_1 Parte_2
Col terzo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza per aver ritenuto che gli assegni emessi dai liquidatori ed addebitati alla società integrassero una condotta distrattiva, mentre in realtà erano stati emessi per far fronte a spese della società.
Infine, col quarto motivo gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della condanna di . Parte_2
Con comparse di costituzione e risposta depositate rispettivamente da CP_1
, e in data 22 ottobre 2024 e dalla
[...] CP_2 CP_3 Controparte_4 [...]
[... [...]
[...] [
in data 4 settembre 2024, gli appellati hanno eccepito Controparte_9
l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'impugnazione, nonché l'infondatezza in fatto e in diritto dell'appello, ribadendo: (i) che l'esigenza della nomina di un rappresentante comune svolge la funzione di regolare i rapporti interni tra comproprietari, ma non l'esercizio dei diritti processuali, che resta nella facoltà di ciascun comproprietario;
(ii) che non può verificarsi alcun contrasto tra giudicati, avendo gli attori limitato la domanda nei confronti dei liquidatori alla somma di euro 93.823,00, in linea con l'importo per il quale era stato concesso il sequestro conservativo;
(iii) che l'emissione di assegni non trovava giustificazione, non avendo i liquidatori provato che i medesimi erano stati emessi nell'interesse sociale;
infine, (iv) l'infondatezza delle argomentazioni a giustificazione del pagamento della somma di euro 364.000,00.
L'istanza preliminare di parte appellante, di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza, è stata rigettata con ordinanza del 19 novembre 2024 con la quale sono stati altresì fissati i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni, sopra trascritte, nel termine concesso.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 18 settembre 2025, sostituita da trattazione scritta.
In diritto
Va preliminarmente rilevata la novità – e pertanto la tardività – delle allegazioni svolte e dei documenti prodotti (docc.5-14) con le note depositate dagli appellanti
10 in data 12 novembre 2024. Il divieto di nova in appello non riguarda infatti soltanto le domande ed eccezioni in senso stretto, ma anche le contestazioni nuove e le allegazioni non esplicate in primo grado, oltre che i nuovi mezzi di prova ed i nuovi documenti.
Né le nuove deduzioni ed i nuovi documenti prodotti non possono trovare giustificazione nell'assunto degli appellanti che si tratterebbe di allegazioni e produzioni in replica alla comparsa di costituzione e risposta degli appellati, in quanto gli stessi già dalla fase cautelare avevano sostenuto che “Nell'anno 2016 nessuna assemblea veniva convocata dai liquidatori, né questi fornivano ai soci adeguate spiegazioni in ordine all'ammontare del debito maturato dalla società; circostanza alquanto strana posto che, nel frattempo, la era stata Controparte_7
vittoriosa in due giudizi civili dai quali avrebbe dovuto incassare una somma di oltre € 700.000,00. Neppure degli anni successivi i liquidatori convocavano l'assemblea: ad oggi l'ultimo esercizio approvato resta quello del 2014”.
Ne discende l'inammissibilità ex art.345 c.p.c. sia delle nuove allegazioni che dei nuovi documenti depositati da parte appellante (docc. da 5 a 14) in allegato alle note depositate in data 12 novembre 2024.
Con il primo motivo gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori sollevata dai convenuti in quanto l'azione di responsabilità non era stata proposta dal rappresentante comune, ex art.2468, comma 5, c.c.
Il primo Giudice ha così motivato il rigetto dell'eccezione in parola:
11 “L'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori deve essere disattesa. In argomento deve osservarsi che l'art. 2476 cc attribuisce ai soci, indipendentemente dalla misura della partecipazione dai medesimi detenuta nel capitale sociale, la legittimazione straordinaria ad agire in giudizio con l'azione sociale di responsabilità onde ottenere il risarcimento del danno sopportato dalla società medesima, facendo così valere in giudizio un diritto che il legislatore attribuisce all'ente danneggiato che, proprio per questo motivo, è parte necessaria del processo.
In altri termini, affinché possa affermarsi la legittimazione straordinaria in questione è sufficiente che chi agisca in giudizio sia socio, non rilevando in tema la disciplina dell'art. 2468 comma 5 cc.
In effetti, la norma in questione prevede che in caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 cc, facendosi così menzione all'esercizio dei diritti dei soci comproprietari, nel cui novero non rientra la proposizione dell'azione sociale di responsabilità in cui è fatto valere un diritto che ai soci non appartiene, essendo i medesimi solo legittimati dal punto di vista processuale a proporre la domanda in luogo della società per il semplice fatto di essere soci.
La ratio sottesa dal legislatore alla nomina di un rappresentante comune dei contitolari della partecipazione societaria si rinviene nella necessità di tutelare l'esigenza della società alla semplificazione e certezza nei rapporti con i comunisti, privilegiandosi l'esigenza dell'ente di non vedere compromessa o paralizzata la propria azione ove tra i medesimi contitolari della partecipazione vi sia divergenza di volontà circa l'esercizio dei diritti sociali. Ebbene, detta esigenza di certezza e semplificazione nei rapporti tra soci e società, che si manifesta in particolare modo nell'ambito dell'esercizio del diritto di voto, non si rinviene nel caso di
12 esperimento dell'azione disciplinata dall'art. 2476 cc, ove non si tratta di regolare un rapporto tra soci e società, ma di regolare la responsabilità gestoria dell'organo amministrativo verso la società.”.
Gli appellanti ritengono invece che, anche nella specie, sussista “quell'esigenza di relazione unitaria fra società e soci nell'esercizio dei diritti di questi ultimi cui presiede la regola dettata dall'ultimo comma dell'art.2468 c.c.: tale per cui non è pensabile né comunque ammesso dalla legge che, per la medesima quota, il bilancio finale possa essere approvato da un contitolare e viceversa impugnato da un altro”.
Gli appellanti, tuttavia, così argomentando, non si confrontano con la motivazione del primo Giudice, incentrata sulla constatazione che la legittimazione ad agire dei soci ex art.2476, comma 3, c.c. è una legittimazione straordinaria, in quanto i soci delle s.r.l. che intraprendono l'azione di responsabilità ai sensi della norma in questione, fanno valere in giudizio il diritto della società al risarcimento del danno subito dalla società stessa, mentre l'art.2468, comma 5, c.c. si riferisce, invece, ai diritti dei comproprietari.
L'azione di responsabilità ex art. 2476, comma 3, c.c. può essere infatti esercitata da “ciascun socio”, a prescindere dalla partecipazione detenuta e dalla contitolarità della sua partecipazione con altri soci.
Il rappresentante comune, invece, esercita una legittimazione derivata e spende il nome dei titolari dei diritti che rappresenta, ossia i comproprietari della partecipazione.
È certo che per esprimere il diritto di voto all'assemblea i comproprietari della quota di partecipazione debbano essere rappresentati ex art.2468, comma 5, c.c. dal
13 “rappresentante comune”, in quanto esercitano il diritto quali comproprietari della quota;
il socio che propone azione di responsabilità ex art.2476, comma 3, c.c. esercita invece il diritto conferitogli in quanto socio di far valere in giudizio i diritti della società.
Il motivo, pertanto, non merita accoglimento.
Con il secondo motivo gli appellanti insistono sull'inammissibilità delle domande attoree formulate in primo grado per contrasto tra giudicati tra la sentenza oggetto di gravame e quella n.992/2023 della Corte d'appello di ZI, di conferma della sentenza n.1067/2020 del Tribunale di ZI, che, in accoglimento delle domande proposte da , ha condannato i liquidatori Controparte_8 Parte_3
e alla restituzione della complessiva somma di euro 686.061,01. Parte_1
Anche con riguardo a tale doglianza l'impugnazione non si confronta con la motivazione del Tribunale che ha rigettato l'eccezione di inammissibilità sollevata dai convenuti e : Parte_3 Parte_1
“Quanto all'eccezione di inammissibilità delle domande azionate in giudizio, per essere le stesse già oggetto della causa precedentemente introdotta dal socio , va rimarcato, Controparte_8
preliminarmente che gli attori, con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1) cpc hanno espressamente limitato la pretesa fatta valere nei confronti dei liquidatori per le condotte distrattive inerenti all'ingiustificato incasso di assegni per l'importo di euro 93.823,00.=, o maggiore somma, mentre hanno limitato la pretesa risarcitoria nei confronti del socio
[...]
per l'ingiustificato pagamento in favore dello stesso dell'importo di euro 374.000,00.=, Pt_2
14 facendo presente che detto primo giudizio non vedeva come parte convenuta il medesimo in riferimento a detta pretesa.
Per quanto già motivato in sede cautelare, è emerso che gli addebiti contestati ai liquidatori nel precedente giudizio, se riguardano in parte fatti diversi rispetto a quelli contestati nel presente giudizio, tuttavia, comprendono anche alcuni degli addebiti originariamente oggetto della presente causa.
In particolare, nel presente procedimento, una parte degli indebiti pagamenti sono stati originariamente dagli attori imputati ai prelevamenti eseguiti dagli amministratori, e, sotto altro profilo, al pagamento, nei confronti della società , di un presunto debito per Controparte_10
euro 374.000,00.=. Gli attori, nel presente giudizio hanno inteso originariamente far valere alcuni dei medesimi prelievi già oggetto dell'altro procedimento e colà quantificati complessivamente in euro 237.000,00.=. Per quanto risulta dal provvedimento cautelare già ricordato, si tratta dell'assegno assegno del 12.10.2012 con cifre finali 682, emesso per euro
1.000,00.=, dell'assegno del 24.10.2012, con cifre finali 683, emesso per euro 1.000,00.=, dell'assegno del 24.06.2013, con cifre finali 264, emesso per euro 2.000,00.=, dell'assegno del
6.03.2014, cifre finali 263, emesso per euro 10.000,00.=, dell'assegno del 16.01.2015, cifre finali 532, emesso per euro 10.000,00.= in favore di , dell'assegno del Parte_1
14.04.2015, cifre finali 537, emesso per euro 6.000,00.= in favore di , Parte_1
dell'assegno del 20.04.2015, cifre finali 642, emesso per euro 80.000,00.= in favore di Parte_1
, dell'assegno del 25.05.2015, cifre finali 643, emesso per euro 80.000,00.= in favore di
[...]
, dell'assegno del 21.12.2016, cifre finali 647, emesso per euro 26.000,00.= in Parte_1
favore di . Tali assegni sono riferiti ai prelievi indebiti eseguiti dai liquidatori Parte_1
in favore di sè stessi per euro 216.000,00.=, menzionati in entrambi i giudizi.
15 Emerge, inoltre, anche l'assegno emesso in data 16 gennaio 2015 in favore di Parte_2
per euro 40.000,00.=, con cifre finali 538 è oggetto di specifica contestazione anche nel giudizio parallelo come pagamento privo di giustificazione.
Quanto, invece, al prelevamento riferito al pagamento di euro 374.000,00.= nei confronti della società , si rileva che l'addebito è stato oggetto anche dell'atto di citazione Controparte_10
introducente la pregressa causa.
Si deve ritenere che i summenzionati addebiti, essendo già stati azionati nel procedimento promosso da non potessero essere oggetto anche del presente giudizio, posto Controparte_8
che le domande nuove non azionate in precedenza riguardano i pagamenti ingiustificati eseguiti a mezzo assegni per l'importo di euro 93.823,00.=, importo rispetto al quale la domanda attorea, come visto, è stata limitata.”.
La motivazione del Tribunale è senz'altro condivisibile, considerato che gli attori, con la prima memoria ex art.183, comma 6, c.p.c., avevano ridotto il quantum della domanda risarcitoria alla somma di euro 93.823,00, corrispondente all'importo per il quale era stato autorizzato il sequestro conservativo, all'esito della scrupolosa ricostruzione effettuata dal Giudice della cautela in ordine all'oggetto dei due giudizi pendenti, ripresa e fatta propria dalla sentenza.
Gli appellanti, a fronte della sopra riportata motivazione, contrappongono, invece, una sommatoria di voci che, lo si ribadisce, non si confronta affatto con la motivazione della decisione impugnata, con la conseguenza che il motivo in questione se non inammissibile è comunque da rigettare.
16 Con il terzo motivo gli appellanti si dolgono che il Tribunale abbia ritenuto responsabili i liquidatori e in merito all'emissione Parte_3 Parte_1
di assegni per complessivi euro 93.894,43.
In ordine alla responsabilità dei liquidatori il Giudice di primo grado ha così motivato:
“Venendo al merito e considerando in primo luogo la pretesa esercitata ai danni dei liquidatori, deve rilevarsi che la domanda risarcitoria per cui è causa, azionata ai sensi dell'art. 2476 cc, ha chiaro titolo nella responsabilità contrattuale, ovvero nella violazione da parte dei liquidatori degli obblighi verso la società gestita di conservarne il patrimonio.
Le ricadute proprie della natura contrattuale della responsabilità oggetto di lite comportano che parte attrice abbia l'onere di allegare l'inadempimento gestorio, ovvero le condotte distrattive dedotte in atti, nonché l'onere di allegare e provare il relativo danno ed il relativo nesso causale con la condotta stessa, competendo di converso ai liquidatori dare prova positiva di avere esattamente adempiuto ai loro obblighi conservativi, dando cioè contezza che gli esborsi sostenuti dalla società rispondono all'interesse sociale.
Come detto, nel caso di specie, l'addebito formulato dagli attori consiste nel fatto che i liquidatori abbiano provveduto a eseguire pagamenti, sempre a mezzo assegni, in favore di terzi e non giustificati per l'asserito importo complessivo di euro 93.823,00.=.
In argomento, gli attori hanno depositato in atti l'estratto del conto accesso presso ed CP_11
intestato alla società ove sono registrati gli addebiti di svariati assegni (doc n. 16 di fascicolo attoreo) e di cui è dato risconto con l'esibizione in giudizio dei relativi titoli, a seguito dell'ordine di esibizione impartito alla banca medesima e dai quali si apprende il soggetto beneficiario.
17 Trattasi dell'assegno del 30.10.2012 per euro 6.645,96.= intestato a;
Controparte_8
dell'assegno del 31.10.2012 per euro 3.257,00.= intestato all'avv.to Mattia Gasparin;
dell'assegno del 23.5.2013 per euro 1.270,00.= intestato a certo dr. Persona_2
dell'assegno del 26.6.2013 per euro 8.944,05.= intestato all'avv.to Monica Pimpinato;
dell'assegno del 25.3.2014 per euro 3.000,00.= intestato all'avv.to Monica Pimpinato;
dell'assegno dell'11.4.2014 per euro 3.607,00.= intestato sempre all'avv.to Pimpinato;
dell'assegno del 7.5.2014 per euro 3.687,36.= ancora intestato all'avv.to Pimpinato;
dell'assegno del 5.2.2015 per euro 25.000,00.= nuovamente intestato all'avv.to Pimpinato;
dell'assegno del 18.2.2015 per euro 1.720,00.= intestato ancora all'avv.to Pimpinato;
dell'assegno del 7.4.2015 per euro 25.000,00.= ancora intestato all'avv.to Pimpinato;
dell'assegno del 17.4.2015 per euro 1.661,00.= intestato a Euroedile srl;
dell'assegno del
26.6.2015 per euro 3.800,00.= intestato allo studio associato;
all'assegno del Parte_4
9.7.2015 per euro 1.720,00.= intestato ancora all'avv.to Pimpinato;
dell'assegno del 5.7.2017 per euro 4.582,06.= intestato al già menzionato studio associato;
Parte_4
complessivamente per l'importo di euro 93.894,43.=.
Orbene, allegato da parte degli attori che detti pagamenti non sono giustificati, i liquidatori convenuti, secondo il riparto degli oneri di allegazione e prova già rammentati, avrebbero dovuto dare contezza che gli esborsi in questione fossero giustificati nell'interesse sociale, prova che in atti è mancata, limitandosi e ad affermare che, anche a seguito Pt_3 Parte_1
della produzione in giudizio di detti assegni, dai medesimi nulla si evincerebbe sotto il profilo della responsabilità se non il regolare adempimento del loro ufficio. In realtà, i convenuti avrebbero dovuto allegare tempestivamente ed offrire di provare i rapporti intercorsi tra la società e i soggetti prenditori dei titoli, tali da giustificare i relativi esborsi. Controparte_12
18 , di converso, in modo del tutto inammissibile e tardivo, scaduto ogni termine per le Pt_3
difese assertive ed istruttorie, hanno allegato giustificazione per l'emissione ed incasso dei titoli già indicati solo con la memoria di replica alle conclusionali avversarie.
Nel contempo, si osserva che, proprio con la produzione degli assegni e dell'estratto conto da cui si evince chiaramente che essi sono stati tutti incassati, gli attori hanno dato prova che l'inadempimento degli obblighi conservativi del patrimonio sociale imposti ai liquidatori ha arrecato il depauperamento del patrimonio sociale, dando contezza così del danno e del nesso causale con l'allegato inadempimento.
In conclusione, i convenuti e devono essere condannati a Parte_3 Parte_1
pagare in favore di , la somma di euro 93.894,43.=, oltre Controparte_7
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dai singoli esborsi alla presente pronuncia, trattandosi di credito risarcitorio di valore, oltre interessi compensativi al tasso legale calcolati annualmente sulla predetta somma progressivamente rivalutata e sino al saldo.”.
La doglianza su cui si fonda il motivo (“Da un semplice e accorto esame [degli assegni] il Tribunale avrebbe dovuto evincere che sono serviti per pagare ad esempio le spese legali dell'Avv Pimpinato (legale delle cause vittoriose) e più nel dettaglio riguardano spese sempre autorizzate da tutti i soci”) non coglie nel segno, in quanto – come correttamente osservato dal Tribunale – era onere dei liquidatori e da assolvere entro la scadenza delle relative preclusioni, Parte_1 Pt_3
allegare e provare l'inerenza delle operazioni sottostanti l'emissione di detti assegni con l'attività d'impresa. Tale onere non è stato assolto, come ben evidenziato dal primo Giudice.
19 Con il quarto motivo gli appellanti si dolgono dell'erroneità ed ingiustizia della condanna emessa nei confronti di . Parte_2
In ordine alla responsabilità del predetto, quale socio di Controparte_5
, il Giudice di primo grado ha così motivato:
[...]
“La pretesa risarcitoria fatta valere nella presente sede nei confronti del socio Parte_2
trova sua disciplina nell'art. 2476 comma 8 cc, secondo cui “sono solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato atti dannosi per la società, i soci o i terzi”. Conseguentemente, trattandosi per il socio di una responsabilità solidale con l'organo gestorio, i presupposti di detta responsabilità sono la sussistenza di una condotta gestoria illecita dei liquidatori, loro imputabile a titolo di dolo o colpa, la sussistenza di un danno derivante dal compimento di atti gestori illeciti e l'affermazione del nesso causale tra il danno e la condotta illecita dei liquidatori, a cui si aggiunge la necessità che l'atto dannoso sia intenzionalmente deciso o autorizzato dai soci.
La prima questione ermeneutica da porsi è quella relativa al titolo di responsabilità del socio, ove si alleghi la sua responsabilità solidale rispetto ad atti amministrativi illeciti arrecanti danno per la società, ovvero se detto titolo di responsabilità sia di natura contrattuale, come quella dell'organo gestorio.
E' significativo notare che la responsabilità solidale dei soci verso la società, i soci o i terzi, è affermata dal comma 8 della norma in commento “ai sensi dei precedenti commi” cosicché appare corretto affermare che detta responsabilità del socio assume il titolo proprio della responsabilità dell'organo gestorio, ovvero titolo contrattuale, ove il danno sia arrecato alla società per il compimento di atti amministrativi espressione di inadempimento degli obblighi
20 gestori da parte dei liquidatori, ovvero titolo extracontrattuale nel caso in cui il danno sia arrecato dai liquidatori ai soci o ai terzi.
In altre parole, ove la domanda risarcitoria per il danno arrecato alla società sia proposta nei confronti del socio, l'attore ha ancora una volta l'onere di allegare l'inadempimento dell'organo amministrativo agli obblighi conservativi del patrimonio sociale, nonché l'onere di allegare e provare il danno ed il nesso causale tra di esso e l'inadempimento, incombendo sul convenuto provare che l'organo amministrativo abbia esattamente adempiuto ai propri obblighi e che, quindi, la diminuzione patrimoniale supportata dalla società è giustificata nell'interesse della società. Inoltre, sarà onere di parte attrice dare allegazione e prova della condotta specifica del socio che intenzionalmente abbia contribuito con l'organo amministrativo alla determinazione del danno.
Ciò premesso ed escluso, per quanto già motivato, che nella presente sede siano state fatte valere nei confronti del socio domande risarcitorie già proposte nei suoi confronti nel pregresso processo introdotto da , vista la limitazione della domanda originariamente qui Controparte_8
azionata, in atti è data contezza che in data 2.7.2015 è stato addebitato sul conto corrente della società l'incasso di assegno per euro 364.000,00.= in forza di titolo per pari importo emesso l'1.7.2015 in favore di e pagamento eseguito dagli Parte_2 Parte_3
amministratori e che gli attori assumono essere ingiustificato nell'interesse della società, con conseguente onere del convenuto di allegare e provare che i liquidatori, Parte_2
eseguendo detto pagamento, avrebbero esattamente adempiuto ai loro obblighi di conservazione del patrimonio sociale.
In riferimento a detto pagamento, il convenuto osserva che detto assegno corrisponderebbe ad un pagamento eseguito in favore di , senza tuttavia Controparte_13
21 allegare alcunché in ordine al fatto che esso possa considerarsi giustificato. In effetti, a fronte della domanda proposta unicamente nei suoi confronti nel presente giudizio, era detto convenuto ad essere onerato di contestare in modo specifico che l'assegno sarebbe stato incassato in modo lecito, non potendo dette difese essere surrogate da quelle degli altri convenuti che, come visto sono stati già condannati per detta posta di danno nel giudizio anteriormente introdotto da
. In altre parole, doveva essere ad allegare che il pagamento Controparte_8 Parte_2
sarebbe stato eseguito dai liquidatori in ragione di un corrispondente preciso interesse sociale.
Così, deve ritenersi che gli attori hanno adempiuto al loro onere di allegazione e prova, posto che risulta che detto assegno è stato incassato con conseguente depauperamento patrimoniale per la società, non essendo stata dal convenuto neppure allegata tempestivamente, ovvero entro le preclusioni assertive, la giustificazione relativa l'interesse sociale in forza del quale di esso assegno dovesse legittimamente essere beneficiaria . Controparte_13
Quanto agli ulteriori presupposti della fattispecie di responsabilità, va detto che , Parte_2
con l'incasso dell'assegno al medesimo intestato, ha contribuito intenzionalmente ad arrecare il relativo danno patrimoniale alla società.
Ad ogni buon conto, poiché l'assegno risulta emesso in favore di e si deve Pt_2 Parte_3
ritenere che solo la quota parte del 50 % sia andato a beneficio del convenuto.
Conseguentemente, deve essere condannato a pagare in favore di Parte_2 [...]
la somma di euro 182.000,00.=, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Controparte_7
ISTAT dai singoli esborsi alla presente pronuncia, trattandosi di credito risarcitorio di valore, oltre interessi compensativi al tasso legale calcolati annualmente sulla predetta somma progressivamente rivalutata e sino al saldo.”.
22 Come correttamente rilevato dal Tribunale, era onere del socio Parte_2
allegare e provare tempestivamente che il pagamento dell'assegno del 1° luglio
2015 di euro 364.000 (emesso in suo favore ed in favore di altro Parte_3
socio della fosse effettivamente Controparte_13
giustificato nell'interesse della , onere che dal Controparte_5
predetto, invece, non è stato assolto.
Costituendosi nel giudizio di primo grado, si è infatti limitato a Parte_2
dedurre “Il pagamento di € 364.000,00 in favore della Controparte_13
era avvenuto “a fronte dell'esistenza di regolari pezze
[...]
giustificative” senza null'altro allegare entro la definitiva cristallizzazione del thema decidendum.
Pertanto, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, non avendo Parte_2
dimostrato che l'assegno emesso in suo favore corrispondeva ad un preciso
[...]
interesse sociale, il depauperamento patrimoniale della società determinato dall'incasso dell'assegno da parte del predetto è senz'altro provato.
Né può revocarsi in dubbio che, come affermato dal Tribunale “… , Parte_2
con l'incasso dell'assegno al medesimo intestato, ha contribuito intenzionalmente ad arrecare il relativo danno patrimoniale alla società.”, tantopiù che gli appellanti non hanno neppure specificamente impugnato tale punto della decisione, essendosi limitati a contestare l'avvenuto depauperamento patrimoniale della società.
Per le ragioni suddette l'appello dev'essere rigettato.
23 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri del d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte, nonché del disposto dell'art. 2476, comma 4, c.c.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo agli appellanti di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte d'appello di ZI-Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente decidendo l'appello n. 688/24 R.G. promosso con atto di citazione da , e (appellanti) nei confronti di Parte_1 Parte_3 Parte_2
, , e (appellati) CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e di (appellata), ogni contraria domanda ed Controparte_7
eccezione disattesa, così ha deciso:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) pone a carico di le spese di lite di Controparte_7 CP_1
, e che liquida in euro
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
14.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, CPA ed IVA;
3) pone a carico di e in solido le spese di lite di Parte_1 Parte_3
, per euro 7.000,00 in compensi, oltre 15% spese Controparte_7
generali, CPA ed IVA, e le spese riconosciute a favore di , CP_1 CP_2
, e di cui al punto 2), da rifondere alla
[...] Controparte_3 Controparte_4
società medesima ex art. 2476, comma 4, c.c.;
24 4) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo agli appellanti di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
ZI, 12 novembre 2025
La Presidente del Collegio Dott.ssa Gabriella Zanon
25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
La Corte d'appello di ZI, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 22 aprile 2024, promossa con atto di citazione da
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF , (CF C.F._2 Parte_3
), tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Umberto C.F._3
OV e IL BE, con domicilio eletto presso il loro studio sito in
Padova, via Trieste, n. 28-ter;
1 appellanti contro
(C.F. ), CP_1 C.F._4 Controparte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._5 Controparte_3
) e (C.F. C.F._6 Controparte_4
), quali eredi di , tutti rappresentati e C.F._7 Persona_1
difesi dagli avv.ti Marco Rigo e Simone Cagnin, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Mestre, via Mestrina, n. 6/C;
nonché contro
(C.F. ), in Controparte_5 P.IVA_1
persona del curatore speciale rappresentata e difesa dall'avv. CP_6
RB SS, con domicilio eletto presso il suo studio sito in ZI, via
Miranese, n. 448; appellati
Oggetto: “Cause di responsabilità verso gli organi amministrativi e di controllo”
- Appello avverso la sentenza n. 1770/2023 pubblicata in data 13 ottobre 2023
a definizione del giudizio iscritto al n. 5429/2020 R.G. avanti al Tribunale di
ZI - Sezione Specializzata in materia di Impresa.
CONCLUSIONI
- per parte appellante , e : Parte_1 Parte_2 Parte_3
“In via preliminare
2 Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di parte appellata non essendo stata rispettata la disciplina dell'art. 2468 comma 5 cc.;
Nel Merito
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda essendo intervenuta altra sentenza passata in giudicato che ha disposto sulla medesima domanda;
- rigettare le domande di parte appellata perché infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.”
- per parte appellata , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
: Controparte_4
“dichiarare inammissibile e/o improcedibile e, comunque, rigettare, siccome infondato in fatto e diritto, l'appello promosso dai signori e Parte_3
, così come la correlata istanza cautelare, e, per l'effetto, Parte_1
confermare la sentenza n. 1770/2023 del Tribunale di ZI, Sezione specializzata in materia di impresa, pubblicata il 13 ottobre 2023, Giudice
Relatore dott. Luca Boccuni, all'esito del giudizio R.G. 5429/2020.
Spese di lite di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse.”
- per parte appellata Controparte_5
“Nel merito
1. Dichiararsi inammissibile e/o comunque rigettarsi il proposto appello per le ragioni esposte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta.
3 2. Disporre l'espunzione dal fascicolo telematico del presente giudizio della documentazione di parte appellante contraddistinta dai nn. da 5 a 14 per le ragioni indicate nell'atto di integrazione alle note scritte in sostituzione dell'udienza depositato dalla società il 13.11.2024.
3. Condannarsi gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione dei compensi professionali in favore della società , ordinando Controparte_7
che il relativo importo sia distratto in favore del sottoscritto difensore, che dichiara di non aver riscosso alcun compenso.”
Motivi della decisione
In fatto
Con atto di citazione notificato in data 9 luglio 2020, , CP_1 CP_2
, e quali eredi di , già
[...] Controparte_3 Controparte_4 Persona_1
socio della e, quindi, titolari del 25% del capitale di detta Controparte_5
società unitamente a convenivano in giudizio avanti il Tribunale Parte_3
di ZI , e esponendo che la Parte_1 Parte_2 Parte_3
suddetta società si trovava in scioglimento e che erano stati nominati liquidatori e . Parte_3 Parte_1
Gli attori prospettavano la responsabilità gestoria dei predetti liquidatori per una serie di atti distrattivi posti in essere successivamente alla conclusione della procedura fallimentare, chiusasi con pagamento integrale dei creditori ammessi e con un residuo attivo di euro 75.311,46, e a seguito della delibera assembleare del
12 settembre 2012 con cui era stato deliberato di mantenere la società in stato di
4 liquidazione e di nominare liquidatori con poteri congiunti e Parte_3
, affidando loro «… i poteri tutti per la liquidazione, con la limitazione Pt_1
quanto alle decisioni in ordine alle due cause pendenti di cui è parte la società, del preventivo parere favorevole dell'assemblea dei soci» e di «non attribuire un compenso ma il rimborso delle spese a piè di lista» (cfr. doc. 4 pagg. 2 e 3 fascicolo di parte attrice).
Gli attori esponevano, inoltre, che dall'esito vittorioso dei suddetti giudizi la società aveva anche incassato la somma di euro 732.000.00.
Gli eredi di deducevano, poi, di avere appreso – esaminata la Persona_1
documentazione gestoria della società acquisita a seguito dell'esperimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. – della emissione di numerosi assegni privi di giustificazione risultanti degli estratti di conto di corrente della società dal 2012 al
2017, per un importo complessivo di euro 723.893,00, alcuni dei quali emessi in favore di terzi, altri intestati ai liquidatori, altri al socio , padre di Parte_2
, parte dei quali rappresentati dagli assegni emessi in favore di Parte_1
tra il 2014 ed il 2016 per un importo complessivo di euro Parte_1
132.000,00, parte incassati, sempre nel medesimo periodo, da per Parte_3
un importo complessivo di euro 90.000,00, oltre a un assegno del 16 gennaio 2015 incassato da per euro 40.000,00 e altro assegno del 1° luglio 2015 Parte_2
emesso in favore di e per euro 364.000,00, residuando l'importo di Pt_3 Pt_2
euro 97.893,00 oggetto nel corso del giudizio di specifica richiesta di esibizione dei relativi assegni.
5 Gli attori rappresentavano che, constatata l'emissione dei sopraindicati assegni, in data 3 ottobre 2019 avevano depositato ricorso ex art. 671 c.p.c. chiedendo, previa nomina di un curatore speciale della società ex art. 78, comma 2, c.p.c., l'emissione nei confronti dei liquidatori del sequestro conservativo di tutti i beni di loro proprietà fino alla concorrenza dell'importo di euro 723.823,00, ovvero dell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia;
con ordinanza del 1° aprile
2020, il Giudice aveva autorizzato il sequestro sino alla concorrenza della somma di euro 93.823,00, evidenziando che il preteso importo maggiore doveva considerarsi già oggetto di pretesa risarcitoria avanzata nei confronti dei liquidatori e del socio , da parte dell'altro socio . Parte_2 Controparte_8
Ciò premesso, gli attori, convenendo in giudizio , e , Parte_1 Pt_3 Pt_2
chiedevano la condanna dei due liquidatori, in solido tra loro, al pagamento a titolo risarcitorio dell'importo complessivo di euro 723.823,00, oltre rivalutazione e interessi, nonché la condanna di che, quale socio e percependo Parte_2
l'importo di euro 404.000,00, si sarebbe reso corresponsabile della condotta gestoria illecita dei liquidatori.
Il 9 marzo e il 16 giugno 2021 si costituivano, rispettivamente, e Parte_3
eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva Parte_1
degli attori per mancanza di nomina di un rappresentante comune, a norma dell'art. 2468 c.c., unico soggetto legittimato all'azione, essendo la partecipazione rimasta in proprietà indivisa degli attori, oltre che dello stesso convenuto;
Parte_3
eccepivano, inoltre, l'inammissibilità della pretesa risarcitoria, evidenziando come le stesse domande erano state già introdotte ai danni dei convenuti in altro
6 precedente giudizio da parte dell'altro socio e decise con sentenza Controparte_8
del 9 luglio 2020. Subordinatamente, chiedevano la sospensione del processo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio preventivamente introdotto, essendo pendente il gravame in grado di appello. Infine, contestavano nel merito le pretese attoree affermando che gli esborsi sarebbero giustificati nell'interesse dalla società.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23 febbraio 2021,
[...]
negava la fondatezza delle domande proposte nei suoi confronti, Pt_2
assumendo che i pagamenti ricevuti sarebbero stati giustificati in ragione della sua attività svolta in favore della società.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26 gennaio 2021, si costituiva anche il curatore speciale della società, litisconsorte necessaria nell'azione sociale di responsabilità esercitata ex art. 2476 c.c. dai soci, il quale in primo luogo argomentava circa l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione degli attori e inoltre, tenuto conto dell'esito del giudizio cautelare, affermava che le pretese attoree estranee al precedente giudizio dovevano riguardare l'importo di euro 93.823,00, limitando a detta somma la pretesa ammissibile. Nel merito, il curatore speciale rammentava la natura contrattuale della responsabilità fatta valere dagli attori, con onere dei convenuti di provare che gli esborsi in questione fossero corrispondenti agli interessi della società, prova non offerta dai medesimi.
Infine, con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1) c.p.c., gli attori precisavano le loro domande nei confronti dei due liquidatori per l'importo minore di euro 93.823,00,
7 mentre chiedevano la condanna di per l'importo capitale di euro Parte_2
374.000,00.
Istruita documentalmente la causa, con sentenza n. 1770/2023 pubblicata in data
13 ottobre 2023, il Tribunale di ZI-Sezione Specializzata in materia di
Impresa, così decideva:
“1. condanna i convenuti e in solido tra loro, a Parte_1 Parte_3
pagare in favore di , la somma di euro 93.894,43.=, Controparte_7
oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dai singoli esborsi alla presente pronuncia, oltre interessi compensativi al tasso legale calcolati annualmente sino al saldo sulla predetta somma progressivamente rivalutata;
2. condanna il convenuto a pagare in favore di Parte_2 Controparte_7
la somma di euro 182.000,00.=, oltre rivalutazione annuale secondo
[...]
gli indici ISTAT dai singoli esborsi alla presente pronuncia, trattandosi di credito risarcitorio di valore, oltre interessi compensativi al tasso legale calcolati annualmente sino al saldo sulla predetta somma progressivamente rivalutata;
3. condanna a rimborsare agli attori spese di lite Controparte_7
che si liquidano in euro 21.391,00.= per compensi ed euro 5.112,00.= per spese, oltre accessori di legge, con diritto di regresso della stessa società verso i convenuti e , tenuti tra loro in Parte_3 Parte_1 Parte_2
solido;
4. condanna i convenuti e , in Parte_3 Parte_1 Parte_2
solido tra loro, a pagare in favore di , le spese di Controparte_7
8 lite che si liquidano in euro 11.197,00.= per compensi professionali, oltre accessori di legge.”
Avverso la sentenza, con atto di citazione notificato in data 12 aprile 2024, Parte_1
, e hanno proposto tempestivo appello
[...] Parte_2 Parte_3
invocandone la riforma per i seguenti motivi.
Col primo motivo hanno impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non applicabile all'azione di responsabilità contro gli amministratori, ex art.2476 c.c., l'art. 2468, comma 5, c.c. sul rappresentante comune, lamentando quindi il conseguente difetto di legittimazione attiva degli attori.
Col secondo motivo hanno lamentato l'inammissibilità della domanda “per contrasto tra giudicati”, in quanto un identico procedimento per i medesimi motivi sarebbe stato promosso contro gli odierni appellanti dall'altro socio CP_8
, nipote del de cuius e di .
[...] Persona_1 Parte_2
Col terzo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza per aver ritenuto che gli assegni emessi dai liquidatori ed addebitati alla società integrassero una condotta distrattiva, mentre in realtà erano stati emessi per far fronte a spese della società.
Infine, col quarto motivo gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della condanna di . Parte_2
Con comparse di costituzione e risposta depositate rispettivamente da CP_1
, e in data 22 ottobre 2024 e dalla
[...] CP_2 CP_3 Controparte_4 [...]
[... [...]
[...] [
in data 4 settembre 2024, gli appellati hanno eccepito Controparte_9
l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'impugnazione, nonché l'infondatezza in fatto e in diritto dell'appello, ribadendo: (i) che l'esigenza della nomina di un rappresentante comune svolge la funzione di regolare i rapporti interni tra comproprietari, ma non l'esercizio dei diritti processuali, che resta nella facoltà di ciascun comproprietario;
(ii) che non può verificarsi alcun contrasto tra giudicati, avendo gli attori limitato la domanda nei confronti dei liquidatori alla somma di euro 93.823,00, in linea con l'importo per il quale era stato concesso il sequestro conservativo;
(iii) che l'emissione di assegni non trovava giustificazione, non avendo i liquidatori provato che i medesimi erano stati emessi nell'interesse sociale;
infine, (iv) l'infondatezza delle argomentazioni a giustificazione del pagamento della somma di euro 364.000,00.
L'istanza preliminare di parte appellante, di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza, è stata rigettata con ordinanza del 19 novembre 2024 con la quale sono stati altresì fissati i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni, sopra trascritte, nel termine concesso.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 18 settembre 2025, sostituita da trattazione scritta.
In diritto
Va preliminarmente rilevata la novità – e pertanto la tardività – delle allegazioni svolte e dei documenti prodotti (docc.5-14) con le note depositate dagli appellanti
10 in data 12 novembre 2024. Il divieto di nova in appello non riguarda infatti soltanto le domande ed eccezioni in senso stretto, ma anche le contestazioni nuove e le allegazioni non esplicate in primo grado, oltre che i nuovi mezzi di prova ed i nuovi documenti.
Né le nuove deduzioni ed i nuovi documenti prodotti non possono trovare giustificazione nell'assunto degli appellanti che si tratterebbe di allegazioni e produzioni in replica alla comparsa di costituzione e risposta degli appellati, in quanto gli stessi già dalla fase cautelare avevano sostenuto che “Nell'anno 2016 nessuna assemblea veniva convocata dai liquidatori, né questi fornivano ai soci adeguate spiegazioni in ordine all'ammontare del debito maturato dalla società; circostanza alquanto strana posto che, nel frattempo, la era stata Controparte_7
vittoriosa in due giudizi civili dai quali avrebbe dovuto incassare una somma di oltre € 700.000,00. Neppure degli anni successivi i liquidatori convocavano l'assemblea: ad oggi l'ultimo esercizio approvato resta quello del 2014”.
Ne discende l'inammissibilità ex art.345 c.p.c. sia delle nuove allegazioni che dei nuovi documenti depositati da parte appellante (docc. da 5 a 14) in allegato alle note depositate in data 12 novembre 2024.
Con il primo motivo gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori sollevata dai convenuti in quanto l'azione di responsabilità non era stata proposta dal rappresentante comune, ex art.2468, comma 5, c.c.
Il primo Giudice ha così motivato il rigetto dell'eccezione in parola:
11 “L'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori deve essere disattesa. In argomento deve osservarsi che l'art. 2476 cc attribuisce ai soci, indipendentemente dalla misura della partecipazione dai medesimi detenuta nel capitale sociale, la legittimazione straordinaria ad agire in giudizio con l'azione sociale di responsabilità onde ottenere il risarcimento del danno sopportato dalla società medesima, facendo così valere in giudizio un diritto che il legislatore attribuisce all'ente danneggiato che, proprio per questo motivo, è parte necessaria del processo.
In altri termini, affinché possa affermarsi la legittimazione straordinaria in questione è sufficiente che chi agisca in giudizio sia socio, non rilevando in tema la disciplina dell'art. 2468 comma 5 cc.
In effetti, la norma in questione prevede che in caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 cc, facendosi così menzione all'esercizio dei diritti dei soci comproprietari, nel cui novero non rientra la proposizione dell'azione sociale di responsabilità in cui è fatto valere un diritto che ai soci non appartiene, essendo i medesimi solo legittimati dal punto di vista processuale a proporre la domanda in luogo della società per il semplice fatto di essere soci.
La ratio sottesa dal legislatore alla nomina di un rappresentante comune dei contitolari della partecipazione societaria si rinviene nella necessità di tutelare l'esigenza della società alla semplificazione e certezza nei rapporti con i comunisti, privilegiandosi l'esigenza dell'ente di non vedere compromessa o paralizzata la propria azione ove tra i medesimi contitolari della partecipazione vi sia divergenza di volontà circa l'esercizio dei diritti sociali. Ebbene, detta esigenza di certezza e semplificazione nei rapporti tra soci e società, che si manifesta in particolare modo nell'ambito dell'esercizio del diritto di voto, non si rinviene nel caso di
12 esperimento dell'azione disciplinata dall'art. 2476 cc, ove non si tratta di regolare un rapporto tra soci e società, ma di regolare la responsabilità gestoria dell'organo amministrativo verso la società.”.
Gli appellanti ritengono invece che, anche nella specie, sussista “quell'esigenza di relazione unitaria fra società e soci nell'esercizio dei diritti di questi ultimi cui presiede la regola dettata dall'ultimo comma dell'art.2468 c.c.: tale per cui non è pensabile né comunque ammesso dalla legge che, per la medesima quota, il bilancio finale possa essere approvato da un contitolare e viceversa impugnato da un altro”.
Gli appellanti, tuttavia, così argomentando, non si confrontano con la motivazione del primo Giudice, incentrata sulla constatazione che la legittimazione ad agire dei soci ex art.2476, comma 3, c.c. è una legittimazione straordinaria, in quanto i soci delle s.r.l. che intraprendono l'azione di responsabilità ai sensi della norma in questione, fanno valere in giudizio il diritto della società al risarcimento del danno subito dalla società stessa, mentre l'art.2468, comma 5, c.c. si riferisce, invece, ai diritti dei comproprietari.
L'azione di responsabilità ex art. 2476, comma 3, c.c. può essere infatti esercitata da “ciascun socio”, a prescindere dalla partecipazione detenuta e dalla contitolarità della sua partecipazione con altri soci.
Il rappresentante comune, invece, esercita una legittimazione derivata e spende il nome dei titolari dei diritti che rappresenta, ossia i comproprietari della partecipazione.
È certo che per esprimere il diritto di voto all'assemblea i comproprietari della quota di partecipazione debbano essere rappresentati ex art.2468, comma 5, c.c. dal
13 “rappresentante comune”, in quanto esercitano il diritto quali comproprietari della quota;
il socio che propone azione di responsabilità ex art.2476, comma 3, c.c. esercita invece il diritto conferitogli in quanto socio di far valere in giudizio i diritti della società.
Il motivo, pertanto, non merita accoglimento.
Con il secondo motivo gli appellanti insistono sull'inammissibilità delle domande attoree formulate in primo grado per contrasto tra giudicati tra la sentenza oggetto di gravame e quella n.992/2023 della Corte d'appello di ZI, di conferma della sentenza n.1067/2020 del Tribunale di ZI, che, in accoglimento delle domande proposte da , ha condannato i liquidatori Controparte_8 Parte_3
e alla restituzione della complessiva somma di euro 686.061,01. Parte_1
Anche con riguardo a tale doglianza l'impugnazione non si confronta con la motivazione del Tribunale che ha rigettato l'eccezione di inammissibilità sollevata dai convenuti e : Parte_3 Parte_1
“Quanto all'eccezione di inammissibilità delle domande azionate in giudizio, per essere le stesse già oggetto della causa precedentemente introdotta dal socio , va rimarcato, Controparte_8
preliminarmente che gli attori, con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1) cpc hanno espressamente limitato la pretesa fatta valere nei confronti dei liquidatori per le condotte distrattive inerenti all'ingiustificato incasso di assegni per l'importo di euro 93.823,00.=, o maggiore somma, mentre hanno limitato la pretesa risarcitoria nei confronti del socio
[...]
per l'ingiustificato pagamento in favore dello stesso dell'importo di euro 374.000,00.=, Pt_2
14 facendo presente che detto primo giudizio non vedeva come parte convenuta il medesimo in riferimento a detta pretesa.
Per quanto già motivato in sede cautelare, è emerso che gli addebiti contestati ai liquidatori nel precedente giudizio, se riguardano in parte fatti diversi rispetto a quelli contestati nel presente giudizio, tuttavia, comprendono anche alcuni degli addebiti originariamente oggetto della presente causa.
In particolare, nel presente procedimento, una parte degli indebiti pagamenti sono stati originariamente dagli attori imputati ai prelevamenti eseguiti dagli amministratori, e, sotto altro profilo, al pagamento, nei confronti della società , di un presunto debito per Controparte_10
euro 374.000,00.=. Gli attori, nel presente giudizio hanno inteso originariamente far valere alcuni dei medesimi prelievi già oggetto dell'altro procedimento e colà quantificati complessivamente in euro 237.000,00.=. Per quanto risulta dal provvedimento cautelare già ricordato, si tratta dell'assegno assegno del 12.10.2012 con cifre finali 682, emesso per euro
1.000,00.=, dell'assegno del 24.10.2012, con cifre finali 683, emesso per euro 1.000,00.=, dell'assegno del 24.06.2013, con cifre finali 264, emesso per euro 2.000,00.=, dell'assegno del
6.03.2014, cifre finali 263, emesso per euro 10.000,00.=, dell'assegno del 16.01.2015, cifre finali 532, emesso per euro 10.000,00.= in favore di , dell'assegno del Parte_1
14.04.2015, cifre finali 537, emesso per euro 6.000,00.= in favore di , Parte_1
dell'assegno del 20.04.2015, cifre finali 642, emesso per euro 80.000,00.= in favore di Parte_1
, dell'assegno del 25.05.2015, cifre finali 643, emesso per euro 80.000,00.= in favore di
[...]
, dell'assegno del 21.12.2016, cifre finali 647, emesso per euro 26.000,00.= in Parte_1
favore di . Tali assegni sono riferiti ai prelievi indebiti eseguiti dai liquidatori Parte_1
in favore di sè stessi per euro 216.000,00.=, menzionati in entrambi i giudizi.
15 Emerge, inoltre, anche l'assegno emesso in data 16 gennaio 2015 in favore di Parte_2
per euro 40.000,00.=, con cifre finali 538 è oggetto di specifica contestazione anche nel giudizio parallelo come pagamento privo di giustificazione.
Quanto, invece, al prelevamento riferito al pagamento di euro 374.000,00.= nei confronti della società , si rileva che l'addebito è stato oggetto anche dell'atto di citazione Controparte_10
introducente la pregressa causa.
Si deve ritenere che i summenzionati addebiti, essendo già stati azionati nel procedimento promosso da non potessero essere oggetto anche del presente giudizio, posto Controparte_8
che le domande nuove non azionate in precedenza riguardano i pagamenti ingiustificati eseguiti a mezzo assegni per l'importo di euro 93.823,00.=, importo rispetto al quale la domanda attorea, come visto, è stata limitata.”.
La motivazione del Tribunale è senz'altro condivisibile, considerato che gli attori, con la prima memoria ex art.183, comma 6, c.p.c., avevano ridotto il quantum della domanda risarcitoria alla somma di euro 93.823,00, corrispondente all'importo per il quale era stato autorizzato il sequestro conservativo, all'esito della scrupolosa ricostruzione effettuata dal Giudice della cautela in ordine all'oggetto dei due giudizi pendenti, ripresa e fatta propria dalla sentenza.
Gli appellanti, a fronte della sopra riportata motivazione, contrappongono, invece, una sommatoria di voci che, lo si ribadisce, non si confronta affatto con la motivazione della decisione impugnata, con la conseguenza che il motivo in questione se non inammissibile è comunque da rigettare.
16 Con il terzo motivo gli appellanti si dolgono che il Tribunale abbia ritenuto responsabili i liquidatori e in merito all'emissione Parte_3 Parte_1
di assegni per complessivi euro 93.894,43.
In ordine alla responsabilità dei liquidatori il Giudice di primo grado ha così motivato:
“Venendo al merito e considerando in primo luogo la pretesa esercitata ai danni dei liquidatori, deve rilevarsi che la domanda risarcitoria per cui è causa, azionata ai sensi dell'art. 2476 cc, ha chiaro titolo nella responsabilità contrattuale, ovvero nella violazione da parte dei liquidatori degli obblighi verso la società gestita di conservarne il patrimonio.
Le ricadute proprie della natura contrattuale della responsabilità oggetto di lite comportano che parte attrice abbia l'onere di allegare l'inadempimento gestorio, ovvero le condotte distrattive dedotte in atti, nonché l'onere di allegare e provare il relativo danno ed il relativo nesso causale con la condotta stessa, competendo di converso ai liquidatori dare prova positiva di avere esattamente adempiuto ai loro obblighi conservativi, dando cioè contezza che gli esborsi sostenuti dalla società rispondono all'interesse sociale.
Come detto, nel caso di specie, l'addebito formulato dagli attori consiste nel fatto che i liquidatori abbiano provveduto a eseguire pagamenti, sempre a mezzo assegni, in favore di terzi e non giustificati per l'asserito importo complessivo di euro 93.823,00.=.
In argomento, gli attori hanno depositato in atti l'estratto del conto accesso presso ed CP_11
intestato alla società ove sono registrati gli addebiti di svariati assegni (doc n. 16 di fascicolo attoreo) e di cui è dato risconto con l'esibizione in giudizio dei relativi titoli, a seguito dell'ordine di esibizione impartito alla banca medesima e dai quali si apprende il soggetto beneficiario.
17 Trattasi dell'assegno del 30.10.2012 per euro 6.645,96.= intestato a;
Controparte_8
dell'assegno del 31.10.2012 per euro 3.257,00.= intestato all'avv.to Mattia Gasparin;
dell'assegno del 23.5.2013 per euro 1.270,00.= intestato a certo dr. Persona_2
dell'assegno del 26.6.2013 per euro 8.944,05.= intestato all'avv.to Monica Pimpinato;
dell'assegno del 25.3.2014 per euro 3.000,00.= intestato all'avv.to Monica Pimpinato;
dell'assegno dell'11.4.2014 per euro 3.607,00.= intestato sempre all'avv.to Pimpinato;
dell'assegno del 7.5.2014 per euro 3.687,36.= ancora intestato all'avv.to Pimpinato;
dell'assegno del 5.2.2015 per euro 25.000,00.= nuovamente intestato all'avv.to Pimpinato;
dell'assegno del 18.2.2015 per euro 1.720,00.= intestato ancora all'avv.to Pimpinato;
dell'assegno del 7.4.2015 per euro 25.000,00.= ancora intestato all'avv.to Pimpinato;
dell'assegno del 17.4.2015 per euro 1.661,00.= intestato a Euroedile srl;
dell'assegno del
26.6.2015 per euro 3.800,00.= intestato allo studio associato;
all'assegno del Parte_4
9.7.2015 per euro 1.720,00.= intestato ancora all'avv.to Pimpinato;
dell'assegno del 5.7.2017 per euro 4.582,06.= intestato al già menzionato studio associato;
Parte_4
complessivamente per l'importo di euro 93.894,43.=.
Orbene, allegato da parte degli attori che detti pagamenti non sono giustificati, i liquidatori convenuti, secondo il riparto degli oneri di allegazione e prova già rammentati, avrebbero dovuto dare contezza che gli esborsi in questione fossero giustificati nell'interesse sociale, prova che in atti è mancata, limitandosi e ad affermare che, anche a seguito Pt_3 Parte_1
della produzione in giudizio di detti assegni, dai medesimi nulla si evincerebbe sotto il profilo della responsabilità se non il regolare adempimento del loro ufficio. In realtà, i convenuti avrebbero dovuto allegare tempestivamente ed offrire di provare i rapporti intercorsi tra la società e i soggetti prenditori dei titoli, tali da giustificare i relativi esborsi. Controparte_12
18 , di converso, in modo del tutto inammissibile e tardivo, scaduto ogni termine per le Pt_3
difese assertive ed istruttorie, hanno allegato giustificazione per l'emissione ed incasso dei titoli già indicati solo con la memoria di replica alle conclusionali avversarie.
Nel contempo, si osserva che, proprio con la produzione degli assegni e dell'estratto conto da cui si evince chiaramente che essi sono stati tutti incassati, gli attori hanno dato prova che l'inadempimento degli obblighi conservativi del patrimonio sociale imposti ai liquidatori ha arrecato il depauperamento del patrimonio sociale, dando contezza così del danno e del nesso causale con l'allegato inadempimento.
In conclusione, i convenuti e devono essere condannati a Parte_3 Parte_1
pagare in favore di , la somma di euro 93.894,43.=, oltre Controparte_7
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dai singoli esborsi alla presente pronuncia, trattandosi di credito risarcitorio di valore, oltre interessi compensativi al tasso legale calcolati annualmente sulla predetta somma progressivamente rivalutata e sino al saldo.”.
La doglianza su cui si fonda il motivo (“Da un semplice e accorto esame [degli assegni] il Tribunale avrebbe dovuto evincere che sono serviti per pagare ad esempio le spese legali dell'Avv Pimpinato (legale delle cause vittoriose) e più nel dettaglio riguardano spese sempre autorizzate da tutti i soci”) non coglie nel segno, in quanto – come correttamente osservato dal Tribunale – era onere dei liquidatori e da assolvere entro la scadenza delle relative preclusioni, Parte_1 Pt_3
allegare e provare l'inerenza delle operazioni sottostanti l'emissione di detti assegni con l'attività d'impresa. Tale onere non è stato assolto, come ben evidenziato dal primo Giudice.
19 Con il quarto motivo gli appellanti si dolgono dell'erroneità ed ingiustizia della condanna emessa nei confronti di . Parte_2
In ordine alla responsabilità del predetto, quale socio di Controparte_5
, il Giudice di primo grado ha così motivato:
[...]
“La pretesa risarcitoria fatta valere nella presente sede nei confronti del socio Parte_2
trova sua disciplina nell'art. 2476 comma 8 cc, secondo cui “sono solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato atti dannosi per la società, i soci o i terzi”. Conseguentemente, trattandosi per il socio di una responsabilità solidale con l'organo gestorio, i presupposti di detta responsabilità sono la sussistenza di una condotta gestoria illecita dei liquidatori, loro imputabile a titolo di dolo o colpa, la sussistenza di un danno derivante dal compimento di atti gestori illeciti e l'affermazione del nesso causale tra il danno e la condotta illecita dei liquidatori, a cui si aggiunge la necessità che l'atto dannoso sia intenzionalmente deciso o autorizzato dai soci.
La prima questione ermeneutica da porsi è quella relativa al titolo di responsabilità del socio, ove si alleghi la sua responsabilità solidale rispetto ad atti amministrativi illeciti arrecanti danno per la società, ovvero se detto titolo di responsabilità sia di natura contrattuale, come quella dell'organo gestorio.
E' significativo notare che la responsabilità solidale dei soci verso la società, i soci o i terzi, è affermata dal comma 8 della norma in commento “ai sensi dei precedenti commi” cosicché appare corretto affermare che detta responsabilità del socio assume il titolo proprio della responsabilità dell'organo gestorio, ovvero titolo contrattuale, ove il danno sia arrecato alla società per il compimento di atti amministrativi espressione di inadempimento degli obblighi
20 gestori da parte dei liquidatori, ovvero titolo extracontrattuale nel caso in cui il danno sia arrecato dai liquidatori ai soci o ai terzi.
In altre parole, ove la domanda risarcitoria per il danno arrecato alla società sia proposta nei confronti del socio, l'attore ha ancora una volta l'onere di allegare l'inadempimento dell'organo amministrativo agli obblighi conservativi del patrimonio sociale, nonché l'onere di allegare e provare il danno ed il nesso causale tra di esso e l'inadempimento, incombendo sul convenuto provare che l'organo amministrativo abbia esattamente adempiuto ai propri obblighi e che, quindi, la diminuzione patrimoniale supportata dalla società è giustificata nell'interesse della società. Inoltre, sarà onere di parte attrice dare allegazione e prova della condotta specifica del socio che intenzionalmente abbia contribuito con l'organo amministrativo alla determinazione del danno.
Ciò premesso ed escluso, per quanto già motivato, che nella presente sede siano state fatte valere nei confronti del socio domande risarcitorie già proposte nei suoi confronti nel pregresso processo introdotto da , vista la limitazione della domanda originariamente qui Controparte_8
azionata, in atti è data contezza che in data 2.7.2015 è stato addebitato sul conto corrente della società l'incasso di assegno per euro 364.000,00.= in forza di titolo per pari importo emesso l'1.7.2015 in favore di e pagamento eseguito dagli Parte_2 Parte_3
amministratori e che gli attori assumono essere ingiustificato nell'interesse della società, con conseguente onere del convenuto di allegare e provare che i liquidatori, Parte_2
eseguendo detto pagamento, avrebbero esattamente adempiuto ai loro obblighi di conservazione del patrimonio sociale.
In riferimento a detto pagamento, il convenuto osserva che detto assegno corrisponderebbe ad un pagamento eseguito in favore di , senza tuttavia Controparte_13
21 allegare alcunché in ordine al fatto che esso possa considerarsi giustificato. In effetti, a fronte della domanda proposta unicamente nei suoi confronti nel presente giudizio, era detto convenuto ad essere onerato di contestare in modo specifico che l'assegno sarebbe stato incassato in modo lecito, non potendo dette difese essere surrogate da quelle degli altri convenuti che, come visto sono stati già condannati per detta posta di danno nel giudizio anteriormente introdotto da
. In altre parole, doveva essere ad allegare che il pagamento Controparte_8 Parte_2
sarebbe stato eseguito dai liquidatori in ragione di un corrispondente preciso interesse sociale.
Così, deve ritenersi che gli attori hanno adempiuto al loro onere di allegazione e prova, posto che risulta che detto assegno è stato incassato con conseguente depauperamento patrimoniale per la società, non essendo stata dal convenuto neppure allegata tempestivamente, ovvero entro le preclusioni assertive, la giustificazione relativa l'interesse sociale in forza del quale di esso assegno dovesse legittimamente essere beneficiaria . Controparte_13
Quanto agli ulteriori presupposti della fattispecie di responsabilità, va detto che , Parte_2
con l'incasso dell'assegno al medesimo intestato, ha contribuito intenzionalmente ad arrecare il relativo danno patrimoniale alla società.
Ad ogni buon conto, poiché l'assegno risulta emesso in favore di e si deve Pt_2 Parte_3
ritenere che solo la quota parte del 50 % sia andato a beneficio del convenuto.
Conseguentemente, deve essere condannato a pagare in favore di Parte_2 [...]
la somma di euro 182.000,00.=, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Controparte_7
ISTAT dai singoli esborsi alla presente pronuncia, trattandosi di credito risarcitorio di valore, oltre interessi compensativi al tasso legale calcolati annualmente sulla predetta somma progressivamente rivalutata e sino al saldo.”.
22 Come correttamente rilevato dal Tribunale, era onere del socio Parte_2
allegare e provare tempestivamente che il pagamento dell'assegno del 1° luglio
2015 di euro 364.000 (emesso in suo favore ed in favore di altro Parte_3
socio della fosse effettivamente Controparte_13
giustificato nell'interesse della , onere che dal Controparte_5
predetto, invece, non è stato assolto.
Costituendosi nel giudizio di primo grado, si è infatti limitato a Parte_2
dedurre “Il pagamento di € 364.000,00 in favore della Controparte_13
era avvenuto “a fronte dell'esistenza di regolari pezze
[...]
giustificative” senza null'altro allegare entro la definitiva cristallizzazione del thema decidendum.
Pertanto, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, non avendo Parte_2
dimostrato che l'assegno emesso in suo favore corrispondeva ad un preciso
[...]
interesse sociale, il depauperamento patrimoniale della società determinato dall'incasso dell'assegno da parte del predetto è senz'altro provato.
Né può revocarsi in dubbio che, come affermato dal Tribunale “… , Parte_2
con l'incasso dell'assegno al medesimo intestato, ha contribuito intenzionalmente ad arrecare il relativo danno patrimoniale alla società.”, tantopiù che gli appellanti non hanno neppure specificamente impugnato tale punto della decisione, essendosi limitati a contestare l'avvenuto depauperamento patrimoniale della società.
Per le ragioni suddette l'appello dev'essere rigettato.
23 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri del d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte, nonché del disposto dell'art. 2476, comma 4, c.c.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo agli appellanti di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte d'appello di ZI-Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente decidendo l'appello n. 688/24 R.G. promosso con atto di citazione da , e (appellanti) nei confronti di Parte_1 Parte_3 Parte_2
, , e (appellati) CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e di (appellata), ogni contraria domanda ed Controparte_7
eccezione disattesa, così ha deciso:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) pone a carico di le spese di lite di Controparte_7 CP_1
, e che liquida in euro
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
14.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, CPA ed IVA;
3) pone a carico di e in solido le spese di lite di Parte_1 Parte_3
, per euro 7.000,00 in compensi, oltre 15% spese Controparte_7
generali, CPA ed IVA, e le spese riconosciute a favore di , CP_1 CP_2
, e di cui al punto 2), da rifondere alla
[...] Controparte_3 Controparte_4
società medesima ex art. 2476, comma 4, c.c.;
24 4) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo agli appellanti di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
ZI, 12 novembre 2025
La Presidente del Collegio Dott.ssa Gabriella Zanon
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