TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 11/06/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1010 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente est. dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1010 2024 R.G.
PROMOSSO DA
, cf nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10.5.1991 rappresentato e difeso dall'avv. Pasqualina Beverie presso il cui studio ha eletto domicilio;
Ricorrente contro nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(CT) 26/05/1986 , rappresentato e difeso a dall'Avv. VENTIMIGLIA CATERINA presso il cui studio ha eletto domicilio
Resistente
E con la partecipazione del Pubblico Ministero Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni alla udienza del 20.3.2025 , come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso in senso favorevole al ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28/11/2024 , ritualmente notificato, Parte_1
adiva codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in Controparte_1
data 26.5.2018, dalla cui unione era nata una figlia ancora minore
Esponeva che con sentenza del 4.9.2023 era stata pronunciata la separazione dei coniugi e che gli stessi non si erano più riconciliati.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla Controparte_1
domanda di divorzio, contestando le richieste di parte attrice relativamente al diritto di visita della minore .
Fissata la comparizione delle parti , dopo un rinvio disposto per consentire al resistente l'esame della comparsa di costituzione di nuovo procuratore , escusse le parti il
Presidente formulava alle stesse una proposta conciliativa relativa all'affidamento e , collocamento , che veniva accettata dalle parti che chiedevano di essere autorizzate a precisare le conclusioni e discutere la causa.
Concessa la detta autorizzazione, precisate le conclusioni e discussa la causa il
Presidente relatore si riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione, previo parere del PM che veniva reso in senso favorevole al ricorso in data 28.4.2025.
§ Sullo status
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza di separazione resa da questa Tribunale in data 4.9.2023 .
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Venendo alle ulteriori statuizioni da adottare, va rilevato che la coppia ha una figlia minore nata il [...] che al momento della sentenza di separazione aveva appena due anni . Per tale ragione, in quella sede, il Tribunale ha specificamente regolamentato il diritto di visita della stessa graduando con il decorrere del tempo le modalità d esercizio dello stesso, al fine di consentire al padre l'esercizio del suo diritto alla genitorialità ed alla minore , per contro, il diritto ad avere un rapporto con entrambe le figure genitoriali. Come si evince dal contenuto dei rispettivi atti introduttivi, tuttavia, nonostante la specifica indicazione contenuta in sentenza tale regolamentazione non ha trovato pratica applicazione e ciò anche a causa del comportamento posto in essere dal resistente nei confronti della moglie e dallo stesso , infine , ammesso anche in sede di comparizione personale delle parti che ha travalicato i limiti della liceità tanto da determinare il GIP presso questo Tribunale all'adozione, in data 7.3.2025 , di provvedimento di restrizione della libertà personale , essendosi ritenuto che a carico del sussistessero gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art 612 bis c.p. ne confronti dell'ex moglie
La ricorrente ha in particolare rilevato che a seguito di episodi verificatisi nel gennaio del 2025 (relativamente ai quali la stessa ha proposta formale querela che ha poi dato origine al procedimento penale di cui sopra) la bambina ha manifestato difficoltà nel rapporto con il padre.
In tale prospettiva, il Presidente, a modifica delle determinazioni contenute nella sentenza di separazione ha pertanto proposto alle parti la seguente proposta conciliativa, comprensiva anche della regolamentazione economica : .
conferma delle statuizioni contenute nella sentenza di separazione relativamente ad affidamento condiviso della minore con collocamento presso la madre;
corresponsione di € 200,00 mensili da parte del resistente a titolo di contributo per il mantenimento della minore e percezione per intero da parte della ricorrente dell'assegno unico per la figlia;
modifica del diritto di visita, prevedendosi che lo stesso si svolga per due pomeriggi a settimana con modalità protetta con i servizi sociali di competenza e presa in carico della minore da parte dell' EMI territorialmente competente al fine di predisporre un sostegno professionale individuale e/o di gruppo rivolto sia alla minore che ai genitori,
e alle relazioni fra gli stessi . Le parti, come detto, hanno accettato la detta proposta conciliativa, che può pertanto, essere fatta propria anche dal Collegio, in ragione della rispondenza della stessa alle esigenze della minore.
Per quanto attiene all'importo del contributo per il mantenimento , lo stesso appare conforme a quanto già stabilito nella sentenza di separazione e non risulta che vi siano state significative modifiche nelle reciproche condizioni patrimoniali
L'esito della controversia, la natura del procedimento e il comportamento complessivo delle parti che hanno infine aderito alla proposta conciliativa, giustifica a parere del
Collegio, l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e il 26/05/2018 atto n. 5 p. I, trascritto nel registro Controparte_2
degli atti di matrimonio del Comune di Militello V.C., atto n. 5 anno 2018 parte
I
2. AFFIDA la figlia minore della coppia in modo condiviso ad entrambi i genitori con diritto di visita del padre come in motivazione;
3. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro
200,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie, purchè previamente concordate e documentate, riconoscendo in capo alla ricorrente il diritto a percepire per intero l'assegno unico per la minore
4. DISPONE la presa in carico della minore Persona_1
da parte dell 'EMI territorialmente competente con le finalità di cui alla pate motiva
5. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
6. MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Militello val di Catania perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio in data 08/06/2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Concetta Grillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente est. dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1010 2024 R.G.
PROMOSSO DA
, cf nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10.5.1991 rappresentato e difeso dall'avv. Pasqualina Beverie presso il cui studio ha eletto domicilio;
Ricorrente contro nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(CT) 26/05/1986 , rappresentato e difeso a dall'Avv. VENTIMIGLIA CATERINA presso il cui studio ha eletto domicilio
Resistente
E con la partecipazione del Pubblico Ministero Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni alla udienza del 20.3.2025 , come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso in senso favorevole al ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28/11/2024 , ritualmente notificato, Parte_1
adiva codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in Controparte_1
data 26.5.2018, dalla cui unione era nata una figlia ancora minore
Esponeva che con sentenza del 4.9.2023 era stata pronunciata la separazione dei coniugi e che gli stessi non si erano più riconciliati.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla Controparte_1
domanda di divorzio, contestando le richieste di parte attrice relativamente al diritto di visita della minore .
Fissata la comparizione delle parti , dopo un rinvio disposto per consentire al resistente l'esame della comparsa di costituzione di nuovo procuratore , escusse le parti il
Presidente formulava alle stesse una proposta conciliativa relativa all'affidamento e , collocamento , che veniva accettata dalle parti che chiedevano di essere autorizzate a precisare le conclusioni e discutere la causa.
Concessa la detta autorizzazione, precisate le conclusioni e discussa la causa il
Presidente relatore si riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione, previo parere del PM che veniva reso in senso favorevole al ricorso in data 28.4.2025.
§ Sullo status
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza di separazione resa da questa Tribunale in data 4.9.2023 .
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Venendo alle ulteriori statuizioni da adottare, va rilevato che la coppia ha una figlia minore nata il [...] che al momento della sentenza di separazione aveva appena due anni . Per tale ragione, in quella sede, il Tribunale ha specificamente regolamentato il diritto di visita della stessa graduando con il decorrere del tempo le modalità d esercizio dello stesso, al fine di consentire al padre l'esercizio del suo diritto alla genitorialità ed alla minore , per contro, il diritto ad avere un rapporto con entrambe le figure genitoriali. Come si evince dal contenuto dei rispettivi atti introduttivi, tuttavia, nonostante la specifica indicazione contenuta in sentenza tale regolamentazione non ha trovato pratica applicazione e ciò anche a causa del comportamento posto in essere dal resistente nei confronti della moglie e dallo stesso , infine , ammesso anche in sede di comparizione personale delle parti che ha travalicato i limiti della liceità tanto da determinare il GIP presso questo Tribunale all'adozione, in data 7.3.2025 , di provvedimento di restrizione della libertà personale , essendosi ritenuto che a carico del sussistessero gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art 612 bis c.p. ne confronti dell'ex moglie
La ricorrente ha in particolare rilevato che a seguito di episodi verificatisi nel gennaio del 2025 (relativamente ai quali la stessa ha proposta formale querela che ha poi dato origine al procedimento penale di cui sopra) la bambina ha manifestato difficoltà nel rapporto con il padre.
In tale prospettiva, il Presidente, a modifica delle determinazioni contenute nella sentenza di separazione ha pertanto proposto alle parti la seguente proposta conciliativa, comprensiva anche della regolamentazione economica : .
conferma delle statuizioni contenute nella sentenza di separazione relativamente ad affidamento condiviso della minore con collocamento presso la madre;
corresponsione di € 200,00 mensili da parte del resistente a titolo di contributo per il mantenimento della minore e percezione per intero da parte della ricorrente dell'assegno unico per la figlia;
modifica del diritto di visita, prevedendosi che lo stesso si svolga per due pomeriggi a settimana con modalità protetta con i servizi sociali di competenza e presa in carico della minore da parte dell' EMI territorialmente competente al fine di predisporre un sostegno professionale individuale e/o di gruppo rivolto sia alla minore che ai genitori,
e alle relazioni fra gli stessi . Le parti, come detto, hanno accettato la detta proposta conciliativa, che può pertanto, essere fatta propria anche dal Collegio, in ragione della rispondenza della stessa alle esigenze della minore.
Per quanto attiene all'importo del contributo per il mantenimento , lo stesso appare conforme a quanto già stabilito nella sentenza di separazione e non risulta che vi siano state significative modifiche nelle reciproche condizioni patrimoniali
L'esito della controversia, la natura del procedimento e il comportamento complessivo delle parti che hanno infine aderito alla proposta conciliativa, giustifica a parere del
Collegio, l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e il 26/05/2018 atto n. 5 p. I, trascritto nel registro Controparte_2
degli atti di matrimonio del Comune di Militello V.C., atto n. 5 anno 2018 parte
I
2. AFFIDA la figlia minore della coppia in modo condiviso ad entrambi i genitori con diritto di visita del padre come in motivazione;
3. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro
200,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie, purchè previamente concordate e documentate, riconoscendo in capo alla ricorrente il diritto a percepire per intero l'assegno unico per la minore
4. DISPONE la presa in carico della minore Persona_1
da parte dell 'EMI territorialmente competente con le finalità di cui alla pate motiva
5. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
6. MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Militello val di Catania perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio in data 08/06/2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Concetta Grillo