Ordinanza collegiale 14 maggio 2021
Ordinanza collegiale 25 ottobre 2021
Sentenza 18 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 18/02/2022, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/02/2022
N. 00274/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00716/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 716 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Montagna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Scorrano, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
e la dichiarazione di illegittimità del silenzio - inadempimento mantenuto dal Comune di Scorrano in relazione all'istanza di accesso agli atti del 29 gennaio 2020, presentata dalla ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- La Sig.ra -OMISSIS- è proprietaria di un’unità immobiliare sita in Scorrano (LE) in località “-OMISSIS-” e censita al catasto fabbricati e terreni del Comune di Scorrano alle particelle --OMISSIS- di mappa e avente come destinazione d’uso quella turistico-commerciale-agricola;
- La sig.ra -OMISSIS- in data 26/08/2019 presentava presso lo Sportello Unico dell’edilizia del Comune di Scorrano una richiesta di Permesso di Costruire per un intervento in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 380/2001;
- In particolare, i lavori per i quali veniva inoltrata l’anzidetta richiesta di permesso di costruire consistevano in adeguamenti delle strutture aggiuntive relative ad un impianto di interesse pubblico, per implementazione;
- In data 11/09/2019 Ufficiali di P.G. della Compagnia dei Carabinieri di Maglie procedevano al sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. di diversi beni di proprietà dell’odierna ricorrente, siti in Scorrano, località “-OMISSIS-”;
- In data 17/09/2019 veniva notificata all’odierna ricorrente l’ordinanza di convalida dell’anzidetto decreto di sequestro preventivo d’urgenza, a firma del GIP, emesso nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS-R.G.N.R. e n. -OMISSIS- R.G. GIP e iscritto a carico della -OMISSIS- presso la Procura della Repubblica di Lecce per il reato contravvenzionale di cui all’art. 44 lettera b) del D.P.R. n. 380/2001;
- In data 19/09/2019 l’odierna ricorrente presentava innanzi alla Procura della Repubblica di Lecce, istanza di dissequestro degli anzidetti beni sottoposti a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. con contestuale richiesta di restituzione degli stessi;
- Con ordinanza del 25/09/2019 il GIP rigettava il dissequestro richiesto dalla -OMISSIS- con la seguente motivazione: “ poiché il responsabile UTC -OMISSIS-ha attestato che le opere in sequestro sono state realizzate in assenza del necessario titolo abilitativo, e poiché non vi è in atti la prova che il Consiglio Comunale abbia assunto la delibera di cui all’art. 14 DPR 380/2001 ”;
- In data 14/10/2019 la sig.ra -OMISSIS-, a mezzo di raccomandata a/r indirizzata al Comune di Scorrano formulava atto di diffida e contestuale messa in mora di quest’ultimo, insistendo affinché il Consiglio Comunale adottasse i provvedimenti di sua competenza in relazione alla richiesta di permesso di costruire presentata dall’odierna ricorrente in data 26/08/2019 ex art. 14 D.P.R. n. 380/2001 e ciò in quanto l’eventuale accoglimento della predetta istanza con conseguente rilascio del permesso di costruire avrebbe prodotto effetti favorevoli per la ricorrente in ordine alle sorti del procedimento penale, consentendole di completare le opere con cessazione del danno economico conseguito al provvedimento di sequestro, con gli effetti della sanatoria ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001;
- In data 29/01/2020 la ricorrente formulava al Comune di Scorrano, ai sensi degli art. 22 e seguenti della L. 241/1990, richiesta di accesso agli atti al fine di ottenere il rilascio di copia dell’intera documentazione relativa ai progetti e autorizzazioni che hanno permesso la costruzione edilizia dell’unità immobiliare di cui è proprietaria l’odierna ricorrente;
- Tuttavia, detta richiesta è rimasta priva di riscontro;
- Avverso tale silenzio è insorta la ricorrente, deducendo che il Comune di Scorrano ha l’obbligo di provvedere in modo espresso alla richiesta di accesso agli atti;
- All’udienza del 15 dicembre 2021 il Collegio dava avviso alla parte di inammissibilità del ricorso, poiché l’ordinanza di questo Tribunale n. -OMISSIS-, nella parte in cui richiedeva, tra l’altro, la prova dell’avvenuta notifica del ricorso al Comune, era rimasta inadempiuta. Quindi, su richiesta del ricorrente è stato disposto il rinvio alla camera di consiglio del 26 gennaio 2022 affinché parte ricorrente provvedesse tempestivamente al deposito di quanto richiesto con ordinanza n. -OMISSIS-.
Ritenuto che:
- Da ultimo è pervenuta in atti la prova dell’avvenuta notifica del ricorso in esame al Comune di Scorrano (non costituito);
- Nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022 - nel corso della quale era indicato, quale questione rilevabile d’ufficio, ex art.73, comma 3, c.p.a., un ulteriore possibile profilo di inammissibilità del ricorso - la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione;
- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per le ragioni di seguito esposte;
- Il rimedio consentito dagli artt. 31 e 117 c.p.a. avverso il silenzio inadempimento dell’amministrazione non può valere da surrogato dell’azione propria prevista dall’ordinamento avverso il silenzio che esprime un significato di segno negativo sulla domanda di accesso, posto che altrimenti realizzerebbe un sostanziale aggiramento dell’inerzia del privato a porre in essere le iniziative utili che allo stesso competono avverso il silenzio dell’amministrazione sulle domande di accesso. Il legislatore prevede, infatti, che avverso il provvedimento di diniego all’accesso (anche per SI ) l’interessato debba agire mediante tempestiva impugnazione entro il termine di decadenza di trenta giorni. Non sussiste, quindi, una condotta dell’Amministrazione qualificabile in termini di silenzio inadempimento, come tale censurabile ex art. 117 del D.Lgs. n. 104/2010. Ed invero, il rito avverso il silenzio-inadempimento non è applicabile alle fattispecie, come quella in esame, in cui al silenzio la legge ascrive un determinato significato, dovendosi, infatti, applicare la differente disciplina processuale di cui all’art. 116 c.p.a. (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 28/10/2020, n. 2819);
- Pertanto, la ricorrente avrebbe dovuto presentare ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. e non ex art. 117 c.p.a.; né è possibile, allo stato, convertire il gravame, ex art. 32, comma 2, c.p.a., atteso che lo stesso andava proposto, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla formazione del silenzio-diniego, termine ampiamente decorso, considerando la notifica dell’istanza di accesso (datata 29/01/2020) perfezionatasi nei confronti del Comune in data 4 febbraio 2020, con silenzio-diniego del 5 marzo 2020, e la notificazione del ricorso in data 3 luglio 2020 (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II bis , 09/04/2019, n. 4683).
- Nulla per le spese di giudizio, stante la mancata costituzione dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.