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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 19/08/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 88/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 88/2024, promossa da:
(p.iva , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gerardo Perillo ed elettivamente domiciliata presso la persona e lo studio del medesimo, in Avellino, via Carmine n. 15, con indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
ATTRICE - OPPONENTE contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Emilio Negro ed CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso la persona e lo studio del medesimo, in Modena, via Belle Arti n. 40, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
CONVENUTA - OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione ex artt. 615, co. I e 617, co. I c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: come da atto introduttivo. Per parte convenuta opposta: come da note scritte di precisazione delle conclusioni del 13.2.2025.
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
pagina 1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
1.1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, la società in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione preventiva all'esecuzione e agli atti esecutivi avverso l'atto di precetto, notificatole in data 14.12.2023 dalla sig.ra con il quale le veniva CP_1 intimato di rilasciare libere da persone e/o cose le unità immobiliari di proprietà della medesima, in virtù dell'accordo di conciliazione del 6.03.2020, concluso nell'ambito della procedura di mediazione n. 232/2019 presso la Camera di Commercio di Modena. A fondamento della promossa opposizione, parte attrice deduceva: (i) l'irregolarità formale del titolo esecutivo per essere, il verbale di conciliazione allegato, privo dell'attestazione e della certificazione di conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico nonché per non essere stato, lo stesso, trascritto integralmente nell'atto di precetto notificato, come richiesto dall'art. 480, co. II, c.p.c., oltre alla mancata allegazione dell'appendice al predetto verbale, sottoscritta dalle parti in data 11.02.2020 e richiamata da controparte nel corpo dell'atto, in realtà modificativa dell'accordo raggiunto in data 6.3.2020; (ii) la nullità e/o l'inesistenza della procura rilasciata in data 26.07.2023 ma autenticata in data 14.12.2023 in quanto priva di specifici riferimenti alla fase esecutiva. Stanti le suesposte premesse, la società opponente concludeva, dunque, chiedendo, in via preliminare, la sospensione, anche immediata e inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del titolo ex adverso azionato e, in via principale, nel merito, l'invalidità dell'atto impugnato per tutti i motivi esposti;
il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali.
1.2 – Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 18.3.2024, si costituiva, nell'intestato giudizio, la creditrice, sig.ra eccependo, in via pregiudiziale, la nullità dell'atto introduttivo ex CP_1 art. 156 c.p.c. per mancata specifica indicazione dei documenti prodotti, non risultando, gli stessi, dalla citazione in opposizione notificata e, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione avversaria in ragione della comprovata idoneità del verbale di mediazione notificato a fungere da valido titolo esecutivo nonché della piena validità ed efficacia della procura alle liti rilasciata.
1.3 – Con ordinanza del 19.9.2024, il precedente Giudice rigettava l'istanza di sospensione formulata da e, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle Parte_1 conclusioni all'udienza del 13.2.2025, poi differita dallo scrivente Giudice, nel frattempo subentrato nella titolarità del procedimento, al 5.6.2025, con concessione alle parti dei termini ex art. 189 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica. All'esito della predetta udienza, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., si riservava, dunque, il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 quinquies, co. 1, c.p.c., coma novellato dal D.Lgs. n. 149/2022.
2.
Preliminarmente appare doveroso rammentare che compete esclusivamente al Giudice adìto, previa valutazione delle contestazioni sottoposte al suo esame, procedere alla qualificazione giuridica dell'opposizione proposta (come opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi), senza essere, in ciò, vincolato dalla prospettazione operata dalla parte. pagina 2 di 5 Al riguardo, costituisce ius receptum l'assunto secondo cui la distinzione tra le due tipologie di opposizione risiede nel fatto che mentre l'opposizione all'esecuzione ha per oggetto la controversia sul diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione sia in via assoluta, negandosi l'esistenza, la validità e la sufficienza del titolo esecutivo sia in via relativa contestandosi la pignorabilità di determinati beni, per converso, con l'opposizione agli atti esecutivi si mira a denunciare eventuali irregolarità formali del titolo esecutivo, del precetto e di qualsiasi atto del procedimento esecutivo. La distinzione tra questi due rimedi cognitivi si fonda, dunque, esclusivamente sulle ragioni addotte nell'atto di opposizione, indipendentemente dalla terminologia impiegata dall'opponente e dalla circostanza che l'esecuzione sia già iniziata (in tale senso, si veda Cass. civ. 15.1.2001, n. 496). Rapportando le considerazioni che precedono alla fattispecie in esame, non può che disattendersi la qualificazione operata da parte attrice nell'atto introduttivo, posto che parte dei vizi denunciati in questa sede configura, più che un'opposizione all'esecuzione, un'opposizione agli atti esecutivi. Il riferimento è, nello specifico, alle lamentate irregolarità formali del titolo esecutivo e del precetto;
quest'ultimo, sotto il profilo della mancanza di una valida procura alle liti. Diversamente, delinea un'opposizione all'esecuzione l'eccepita assenza di un valido titolo esecutivo in conseguenza della sottoscrizione di altro accordo integrativo di quello allegato al verbale di mediazione del 6.3.2020. Ne discende, pertanto, la preliminare e doverosa indagine in ordine alla tempestività dell'opposizione promossa, atteso che “la decadenza per la mancata osservanza del termine perentorio per proporre opposizione agli atti esecutivi deve essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo” (cfr. Cass. civ., 9.8.2007, n. 17460).
Al riguardo, non paiono esservi dubbi sull'osservanza del termine decadenziale normativamente prescritto, essendo stato l'atto di citazione notificato, a mezzo pec, a parte creditrice convenuta in data 3.1.2025 e, dunque, entro i venti giorni successivi alla notifica dell'atto di precetto (14.12.2024).
2.1 – Sempre in via preliminare, deve rilevarsi, quanto all'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata dalla difesa di parte convenuta, che l'art. 164 c.p.c. – anche all'indomani della novella di cui al D. Lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia) - non prevede espressamente che la mancata indicazione dei mezzi di prova (art. 163, co. 1, n. 5, c.p.c.) costituisca un'ipotesi di nullità dell'atto di citazione, essendo nella facoltà delle parti indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali nell'ambito delle memorie istruttorie di cui al nuovo art. 171 ter c.p.c. (e, in passato, mediante richiesta di assegnazione dei termini di cui all'abrogato art. 183, co. 6, c.p.c.). Né peraltro l'omissione in questione ha determinato eventuali incertezze del petitum o della causa petendi, impedendo a parte convenuta di svolgere compiutamente le proprie difese. Tanto basta, dunque, per disattendere l'eccezione in questione.
2.2 – Tanto premesso, nel merito, tutti i motivi di opposizione formulati non possono dirsi meritevoli di accoglimento per le ragioni appresso illustrate.
2.3 – Quanto alle dedotte irregolarità formali del titolo esecutivo, si evidenzia come gli accordi di mediazione del tipo di quello sottoscritto dalle parti risultano disciplinati dall'art. 12, D. Lgs. n. 28/2010 il quale espressamente prevede che detti accordi debbano essere integralmente trascritti nel precetto ai sensi dell'art. 480, co. II, c.p.c. Coordinando la lettura di tale disposizione, di carattere speciale, con le norme generali relative alla notifica del titolo esecutivo (e, quindi, riconducibile alla riserva di diversa previsione di legge contemplata dall'art. 479, co. 1, c.p.c.) con il disposto dell'art. 480, co. 2, c.p.c. che prevede, come contenuto necessario dell'atto pagina 3 di 5 di precetto, tra le altre cose, l'indicazione “…della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando questa è richiesta dalla legge”, appare chiaro che in tutte le ipotesi – come quella in esame – in cui una specifica disposizione di legge prevede la trascrizione integrale del titolo, non è necessaria la sua contestuale o separata notificazione (in tale senso, l'impiego della disgiuntiva “o” nel testo dell'art. 480 c.p.c. appare inequivocabile nel senso di valutare le due ipotesi – notificazione e trascrizione – come alternative l'una all'altra). Nel precetto opposto, il titolo esecutivo costituito dall'accordo di mediazione, ancorché non integralmente trascritto, è stato, tuttavia, ritualmente notificato a parte debitrice, con pec del 14.12.2024, unitamente all'atto di precetto, in applicazione delle previsioni di cui agli artt. 479, co. 1 e 480, co. 2, c.p.c., sopra richiamate. Pertanto, l'avvenuta notifica rende superflua, per le ragioni illustrate, la trascrizione integrale dell'accordo di mediazione, trattandosi di adempimento alternativo ai fini della validità del precetto. In definitiva, la censura formulata deve dirsi infondata.
2.3 - Altrettanto infondate risultano le restanti doglianze sollevate. Invero, il verbale prodotto in atti (doc. 4 opponente) e notificato alla società attrice (doc. 7 opposta) reca, espressamente, a pag. 4 l'attestazione di conformità dell'accordo raggiunto alle norme imperative e all'ordine pubblico. Inoltre, non essendo stato prodotta, da parte attrice, l'appendice al verbale di conciliazione dell'11.2.2020
– richiamato nell'atto di precetto opposto e, a suo dire, modificativa dell'intesa raggiunta in sede di mediazione – risulta preclusa, in questa sede, qualsivoglia valutazione in ordine alla sua eventuale efficacia novativa, posto che non è dato sapere se, con tale scrittura integrativa, le parti abbiano inteso effettivamente estinguere il rapporto obbligatorio disciplinato dal verbale del 6.3.2020, sostituendolo con uno nuovo (differente per titolo e/o oggetto), con la conseguenza che deve, qui, ribadirsi, l'efficacia esecutiva del titolo azionato. Infine, le contestazioni sollevate da parte attrice sulla procura alle liti rilasciata da parte convenuta, sono confutate dallo stesso tenore letterale del documento il quale disciplina, in maniera sufficientemente chiara e precisa, il potere rappresentativo conferito al difensore costituito tanto con riguardo alla procedura di mediazione quanto in riferimento alla successiva fase esecutiva.
3.
Al rigetto dell'opposizione consegue, in applicazione del criterio della soccombenza, la condanna della società opponente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, da liquidarsi, in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, considerati il valore indeterminato della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, con esclusione del solo compenso spettante per la fase istruttoria in ragione della natura documentale della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di pagina 4 di 5 opposizione promosso da nei confronti di , ogni altra Parte_1 CP_1 istanza, eccezione e domanda, disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna la società opponente al pagamento, in favore della controparte, delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 5.800,00, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge.
Dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Modena, 19 agosto 2025
Il Giudice
Giulia Lucchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 88/2024, promossa da:
(p.iva , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gerardo Perillo ed elettivamente domiciliata presso la persona e lo studio del medesimo, in Avellino, via Carmine n. 15, con indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
ATTRICE - OPPONENTE contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Emilio Negro ed CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso la persona e lo studio del medesimo, in Modena, via Belle Arti n. 40, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
CONVENUTA - OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione ex artt. 615, co. I e 617, co. I c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: come da atto introduttivo. Per parte convenuta opposta: come da note scritte di precisazione delle conclusioni del 13.2.2025.
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
pagina 1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
1.1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, la società in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione preventiva all'esecuzione e agli atti esecutivi avverso l'atto di precetto, notificatole in data 14.12.2023 dalla sig.ra con il quale le veniva CP_1 intimato di rilasciare libere da persone e/o cose le unità immobiliari di proprietà della medesima, in virtù dell'accordo di conciliazione del 6.03.2020, concluso nell'ambito della procedura di mediazione n. 232/2019 presso la Camera di Commercio di Modena. A fondamento della promossa opposizione, parte attrice deduceva: (i) l'irregolarità formale del titolo esecutivo per essere, il verbale di conciliazione allegato, privo dell'attestazione e della certificazione di conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico nonché per non essere stato, lo stesso, trascritto integralmente nell'atto di precetto notificato, come richiesto dall'art. 480, co. II, c.p.c., oltre alla mancata allegazione dell'appendice al predetto verbale, sottoscritta dalle parti in data 11.02.2020 e richiamata da controparte nel corpo dell'atto, in realtà modificativa dell'accordo raggiunto in data 6.3.2020; (ii) la nullità e/o l'inesistenza della procura rilasciata in data 26.07.2023 ma autenticata in data 14.12.2023 in quanto priva di specifici riferimenti alla fase esecutiva. Stanti le suesposte premesse, la società opponente concludeva, dunque, chiedendo, in via preliminare, la sospensione, anche immediata e inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del titolo ex adverso azionato e, in via principale, nel merito, l'invalidità dell'atto impugnato per tutti i motivi esposti;
il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali.
1.2 – Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 18.3.2024, si costituiva, nell'intestato giudizio, la creditrice, sig.ra eccependo, in via pregiudiziale, la nullità dell'atto introduttivo ex CP_1 art. 156 c.p.c. per mancata specifica indicazione dei documenti prodotti, non risultando, gli stessi, dalla citazione in opposizione notificata e, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione avversaria in ragione della comprovata idoneità del verbale di mediazione notificato a fungere da valido titolo esecutivo nonché della piena validità ed efficacia della procura alle liti rilasciata.
1.3 – Con ordinanza del 19.9.2024, il precedente Giudice rigettava l'istanza di sospensione formulata da e, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle Parte_1 conclusioni all'udienza del 13.2.2025, poi differita dallo scrivente Giudice, nel frattempo subentrato nella titolarità del procedimento, al 5.6.2025, con concessione alle parti dei termini ex art. 189 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica. All'esito della predetta udienza, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., si riservava, dunque, il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 quinquies, co. 1, c.p.c., coma novellato dal D.Lgs. n. 149/2022.
2.
Preliminarmente appare doveroso rammentare che compete esclusivamente al Giudice adìto, previa valutazione delle contestazioni sottoposte al suo esame, procedere alla qualificazione giuridica dell'opposizione proposta (come opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi), senza essere, in ciò, vincolato dalla prospettazione operata dalla parte. pagina 2 di 5 Al riguardo, costituisce ius receptum l'assunto secondo cui la distinzione tra le due tipologie di opposizione risiede nel fatto che mentre l'opposizione all'esecuzione ha per oggetto la controversia sul diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione sia in via assoluta, negandosi l'esistenza, la validità e la sufficienza del titolo esecutivo sia in via relativa contestandosi la pignorabilità di determinati beni, per converso, con l'opposizione agli atti esecutivi si mira a denunciare eventuali irregolarità formali del titolo esecutivo, del precetto e di qualsiasi atto del procedimento esecutivo. La distinzione tra questi due rimedi cognitivi si fonda, dunque, esclusivamente sulle ragioni addotte nell'atto di opposizione, indipendentemente dalla terminologia impiegata dall'opponente e dalla circostanza che l'esecuzione sia già iniziata (in tale senso, si veda Cass. civ. 15.1.2001, n. 496). Rapportando le considerazioni che precedono alla fattispecie in esame, non può che disattendersi la qualificazione operata da parte attrice nell'atto introduttivo, posto che parte dei vizi denunciati in questa sede configura, più che un'opposizione all'esecuzione, un'opposizione agli atti esecutivi. Il riferimento è, nello specifico, alle lamentate irregolarità formali del titolo esecutivo e del precetto;
quest'ultimo, sotto il profilo della mancanza di una valida procura alle liti. Diversamente, delinea un'opposizione all'esecuzione l'eccepita assenza di un valido titolo esecutivo in conseguenza della sottoscrizione di altro accordo integrativo di quello allegato al verbale di mediazione del 6.3.2020. Ne discende, pertanto, la preliminare e doverosa indagine in ordine alla tempestività dell'opposizione promossa, atteso che “la decadenza per la mancata osservanza del termine perentorio per proporre opposizione agli atti esecutivi deve essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo” (cfr. Cass. civ., 9.8.2007, n. 17460).
Al riguardo, non paiono esservi dubbi sull'osservanza del termine decadenziale normativamente prescritto, essendo stato l'atto di citazione notificato, a mezzo pec, a parte creditrice convenuta in data 3.1.2025 e, dunque, entro i venti giorni successivi alla notifica dell'atto di precetto (14.12.2024).
2.1 – Sempre in via preliminare, deve rilevarsi, quanto all'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata dalla difesa di parte convenuta, che l'art. 164 c.p.c. – anche all'indomani della novella di cui al D. Lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia) - non prevede espressamente che la mancata indicazione dei mezzi di prova (art. 163, co. 1, n. 5, c.p.c.) costituisca un'ipotesi di nullità dell'atto di citazione, essendo nella facoltà delle parti indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali nell'ambito delle memorie istruttorie di cui al nuovo art. 171 ter c.p.c. (e, in passato, mediante richiesta di assegnazione dei termini di cui all'abrogato art. 183, co. 6, c.p.c.). Né peraltro l'omissione in questione ha determinato eventuali incertezze del petitum o della causa petendi, impedendo a parte convenuta di svolgere compiutamente le proprie difese. Tanto basta, dunque, per disattendere l'eccezione in questione.
2.2 – Tanto premesso, nel merito, tutti i motivi di opposizione formulati non possono dirsi meritevoli di accoglimento per le ragioni appresso illustrate.
2.3 – Quanto alle dedotte irregolarità formali del titolo esecutivo, si evidenzia come gli accordi di mediazione del tipo di quello sottoscritto dalle parti risultano disciplinati dall'art. 12, D. Lgs. n. 28/2010 il quale espressamente prevede che detti accordi debbano essere integralmente trascritti nel precetto ai sensi dell'art. 480, co. II, c.p.c. Coordinando la lettura di tale disposizione, di carattere speciale, con le norme generali relative alla notifica del titolo esecutivo (e, quindi, riconducibile alla riserva di diversa previsione di legge contemplata dall'art. 479, co. 1, c.p.c.) con il disposto dell'art. 480, co. 2, c.p.c. che prevede, come contenuto necessario dell'atto pagina 3 di 5 di precetto, tra le altre cose, l'indicazione “…della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando questa è richiesta dalla legge”, appare chiaro che in tutte le ipotesi – come quella in esame – in cui una specifica disposizione di legge prevede la trascrizione integrale del titolo, non è necessaria la sua contestuale o separata notificazione (in tale senso, l'impiego della disgiuntiva “o” nel testo dell'art. 480 c.p.c. appare inequivocabile nel senso di valutare le due ipotesi – notificazione e trascrizione – come alternative l'una all'altra). Nel precetto opposto, il titolo esecutivo costituito dall'accordo di mediazione, ancorché non integralmente trascritto, è stato, tuttavia, ritualmente notificato a parte debitrice, con pec del 14.12.2024, unitamente all'atto di precetto, in applicazione delle previsioni di cui agli artt. 479, co. 1 e 480, co. 2, c.p.c., sopra richiamate. Pertanto, l'avvenuta notifica rende superflua, per le ragioni illustrate, la trascrizione integrale dell'accordo di mediazione, trattandosi di adempimento alternativo ai fini della validità del precetto. In definitiva, la censura formulata deve dirsi infondata.
2.3 - Altrettanto infondate risultano le restanti doglianze sollevate. Invero, il verbale prodotto in atti (doc. 4 opponente) e notificato alla società attrice (doc. 7 opposta) reca, espressamente, a pag. 4 l'attestazione di conformità dell'accordo raggiunto alle norme imperative e all'ordine pubblico. Inoltre, non essendo stato prodotta, da parte attrice, l'appendice al verbale di conciliazione dell'11.2.2020
– richiamato nell'atto di precetto opposto e, a suo dire, modificativa dell'intesa raggiunta in sede di mediazione – risulta preclusa, in questa sede, qualsivoglia valutazione in ordine alla sua eventuale efficacia novativa, posto che non è dato sapere se, con tale scrittura integrativa, le parti abbiano inteso effettivamente estinguere il rapporto obbligatorio disciplinato dal verbale del 6.3.2020, sostituendolo con uno nuovo (differente per titolo e/o oggetto), con la conseguenza che deve, qui, ribadirsi, l'efficacia esecutiva del titolo azionato. Infine, le contestazioni sollevate da parte attrice sulla procura alle liti rilasciata da parte convenuta, sono confutate dallo stesso tenore letterale del documento il quale disciplina, in maniera sufficientemente chiara e precisa, il potere rappresentativo conferito al difensore costituito tanto con riguardo alla procedura di mediazione quanto in riferimento alla successiva fase esecutiva.
3.
Al rigetto dell'opposizione consegue, in applicazione del criterio della soccombenza, la condanna della società opponente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, da liquidarsi, in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, considerati il valore indeterminato della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, con esclusione del solo compenso spettante per la fase istruttoria in ragione della natura documentale della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di pagina 4 di 5 opposizione promosso da nei confronti di , ogni altra Parte_1 CP_1 istanza, eccezione e domanda, disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna la società opponente al pagamento, in favore della controparte, delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 5.800,00, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge.
Dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Modena, 19 agosto 2025
Il Giudice
Giulia Lucchi
pagina 5 di 5