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Sentenza 2 luglio 2024
Sentenza 2 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 02/07/2024, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile in persona dei magistrati
Luciano GUAGLIONE presidente
Alberto BINETTI consigliere
Paolo RIZZI consigliere, relatore ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1062 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2023, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 21 giugno 2024, celebrata ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
TRA
( ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Foggia, alla piazza Umberto Giordano n. 37, presso lo studio degli avv.ti Pasquale e Lida Aliai Tibollo come da procura prodotta con l'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello P.IVA_1
Stato di Bari presso cui è ex lege domiciliata in Bari, alla via Melo n. 97;
APPELLATO oggetto: pagamento somme;
appello avverso la sentenza del Tribunale di
Foggia, n. 735/2023, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15 marzo 2023.
Conclusioni All'udienza del 21 giugno 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo delle note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 735/2023, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15 marzo 2023, ritenuta tempestiva l'eccezione sollevata dalla parte convenuta, ha declinato la competenza a conoscere della domanda con cui ha chiesto la condanna Parte_1 dell' (di seguito, per Parte_2 brevità, solo al pagamento in suo favore di € 39.766,01 ed alla CP_1 restituzione della somma di € 8.516,23, per essere competente il Tribunale di Roma in relazione a tutti i criteri di collegamento astrattamente applicabili. Ha, poi, condannato l'attore a rifondere le spese di lite in favore dell'ente convenuto, nella misura di € 5.810,00, oltre accessori.
Avverso tale decisione ha proposto appello Parte_1
contestando, per ciò che rileva nella presente sede, la decisione che ha declinato la competenza del giudice adito, assumendone l'impugnabilità innanzi alla Corte di Appello atteso che la pronuncia gravata non si risolve nella mera statuizione sulla competenza ma, anche, sulla tempestività dell'eccezione sollevata dall' che integra una questione di merito. CP_1
L ha eccepito l'inammissibilità dell'appello. CP_1
L'appello è inammissibile ex art. 42 c.p.c., che espressamente stabilisce che “l'ordinanza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli artt. 39 e 40, non decide il merito della causa…possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza”.
Questo è, infatti, il caso come si evince dal contenuto della decisione gravata che non ha affrontato il merito della controversia, essendosi, in sostanza, limitata a stabilire che la lite avrebbe dovuto essere conosciuta dal
Tribunale di Roma.
pag. 2/4 Alcuna rilevanza può assumere il fatto che il Tribunale abbia scrutinato la tempestività dell'eccezione di incompetenza, prima di affrontarla.
Per decisione di merito si intende non soltanto una pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, in contrapposizione ad una pronuncia sul rapporto processuale, ma anche la risoluzione di questioni diverse da quelle sulla competenza salvo che il loro esame sia stato compiuto solo incidentalmente, in funzione della decisione sulla competenza e senza pregiudizio per l'esito definitivo della lite (cfr. Cass. 2021/n. 34999; Cass.
2017/n. 9198; Cass. 2004/n. 12905). Dunque, le questioni pregiudiziali vagliate solo perché il loro esame è correlato alla pronuncia sulla competenza cui è strettamente strumentale non presentando alcun autonomo rilievo, restano da questa assorbite e devono essere impugnate con il regolamento di competenza, proprio perché si tratta di questioni riguardanti regole la cui osservanza condiziona il potere-dovere del giudice di decidere sulla competenza (cfr. Cass. 2018/n. 15958; Cass. 2011/n. 23289).
Coerente con l'esposta impostazione è la conclusione per cui deve essere impugnata con il regolamento di competenza anche la pronuncia che affronti la questione di ammissibilità e tempestività dell'eccezione di incompetenza, o del tempestivo rilievo di ufficio della medesima (cfr. Cass.
2020/n. 5516; Cass. 2015/n. 16359).
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in relazione ai valori medi per le cause di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 di cui al d.l. 147/2022.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1
pag. 3/4 avverso la avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, n. 735/2023, Pt_1 pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15 marzo
2023, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
• Dichiara inammissibile l'appello;
• Condanna alla rifusione delle spese di lite del Parte_1
presente grado di giudizio in favore della Controparte_1
, che liquida in € 6.946,00 per compenso di avvocato,
[...]
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge;
• Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater
DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione;
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte di Appello, addì 26 giugno 2024.
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI Luciano GUAGLIONE
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile in persona dei magistrati
Luciano GUAGLIONE presidente
Alberto BINETTI consigliere
Paolo RIZZI consigliere, relatore ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1062 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2023, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 21 giugno 2024, celebrata ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
TRA
( ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Foggia, alla piazza Umberto Giordano n. 37, presso lo studio degli avv.ti Pasquale e Lida Aliai Tibollo come da procura prodotta con l'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello P.IVA_1
Stato di Bari presso cui è ex lege domiciliata in Bari, alla via Melo n. 97;
APPELLATO oggetto: pagamento somme;
appello avverso la sentenza del Tribunale di
Foggia, n. 735/2023, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15 marzo 2023.
Conclusioni All'udienza del 21 giugno 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo delle note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 735/2023, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15 marzo 2023, ritenuta tempestiva l'eccezione sollevata dalla parte convenuta, ha declinato la competenza a conoscere della domanda con cui ha chiesto la condanna Parte_1 dell' (di seguito, per Parte_2 brevità, solo al pagamento in suo favore di € 39.766,01 ed alla CP_1 restituzione della somma di € 8.516,23, per essere competente il Tribunale di Roma in relazione a tutti i criteri di collegamento astrattamente applicabili. Ha, poi, condannato l'attore a rifondere le spese di lite in favore dell'ente convenuto, nella misura di € 5.810,00, oltre accessori.
Avverso tale decisione ha proposto appello Parte_1
contestando, per ciò che rileva nella presente sede, la decisione che ha declinato la competenza del giudice adito, assumendone l'impugnabilità innanzi alla Corte di Appello atteso che la pronuncia gravata non si risolve nella mera statuizione sulla competenza ma, anche, sulla tempestività dell'eccezione sollevata dall' che integra una questione di merito. CP_1
L ha eccepito l'inammissibilità dell'appello. CP_1
L'appello è inammissibile ex art. 42 c.p.c., che espressamente stabilisce che “l'ordinanza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli artt. 39 e 40, non decide il merito della causa…possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza”.
Questo è, infatti, il caso come si evince dal contenuto della decisione gravata che non ha affrontato il merito della controversia, essendosi, in sostanza, limitata a stabilire che la lite avrebbe dovuto essere conosciuta dal
Tribunale di Roma.
pag. 2/4 Alcuna rilevanza può assumere il fatto che il Tribunale abbia scrutinato la tempestività dell'eccezione di incompetenza, prima di affrontarla.
Per decisione di merito si intende non soltanto una pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, in contrapposizione ad una pronuncia sul rapporto processuale, ma anche la risoluzione di questioni diverse da quelle sulla competenza salvo che il loro esame sia stato compiuto solo incidentalmente, in funzione della decisione sulla competenza e senza pregiudizio per l'esito definitivo della lite (cfr. Cass. 2021/n. 34999; Cass.
2017/n. 9198; Cass. 2004/n. 12905). Dunque, le questioni pregiudiziali vagliate solo perché il loro esame è correlato alla pronuncia sulla competenza cui è strettamente strumentale non presentando alcun autonomo rilievo, restano da questa assorbite e devono essere impugnate con il regolamento di competenza, proprio perché si tratta di questioni riguardanti regole la cui osservanza condiziona il potere-dovere del giudice di decidere sulla competenza (cfr. Cass. 2018/n. 15958; Cass. 2011/n. 23289).
Coerente con l'esposta impostazione è la conclusione per cui deve essere impugnata con il regolamento di competenza anche la pronuncia che affronti la questione di ammissibilità e tempestività dell'eccezione di incompetenza, o del tempestivo rilievo di ufficio della medesima (cfr. Cass.
2020/n. 5516; Cass. 2015/n. 16359).
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in relazione ai valori medi per le cause di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 di cui al d.l. 147/2022.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1
pag. 3/4 avverso la avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, n. 735/2023, Pt_1 pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15 marzo
2023, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
• Dichiara inammissibile l'appello;
• Condanna alla rifusione delle spese di lite del Parte_1
presente grado di giudizio in favore della Controparte_1
, che liquida in € 6.946,00 per compenso di avvocato,
[...]
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge;
• Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater
DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione;
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte di Appello, addì 26 giugno 2024.
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI Luciano GUAGLIONE
pag. 4/4