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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/04/2025, n. 2475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2475 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 3148 R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 19/06/2024 e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Vincenzo Manfredi (C.F. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Luigi Mancinelli n° 100, giusta procura in atti;
Appellante
E
(C.F. ), e per essa (già Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
in p.l.r.p.t. (C.F. CP_3 Controparte_4 C.F._3
rappresentata e difesa dell'Avv. Fausto Tasciotti (C.F. ) ed C.F._4
1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale America n° 98, giusta procura in atti;
Appellata
Controparte_5
Appellata non costituita
Controparte_6
Appellato non costituito
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 823/2020 pronunciata dal Tribunale di Latina, pubblicata in data 15.05.2020.
Conclusioni
Per l'appellante, “Piaccia alla Corte di Appello adita, per le esposte ragioni: a) in via preliminare autorizzare l'appellante alla ricostruzione del proprio fascicolo di parte di cui al giudizio di primo grado RG. 469/08 consentendo il deposito di copia delle memorie 183 cpc co. 6 n. 1,2,3, ritualmente depositate nel corso del giudizio e non rinvenute al momento del ritiro del suddetto fascicolo dalla cancelleria del Tribunale di Latina;
b) a totale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del proposto appello, rigettare la domanda proposta dalla in quanto Parte_2
infondata, in fatto ed in diritto, e non provata. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso spese generali iva e cap di legge. Con destinazione delle spese del presente giudizio di appello in favore dello Stato stante
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato cui è stata ammessa l'appellante.”
Per l'appellata “Voglia la Corte d'appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione disattesa: nel merito, respingere totalmente la domanda attorea, siccome infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata, e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. In ogni caso, condannare controparte anche al risarcimento ex
2 articolo 96 c.p.c., con valutazione equitativa. Con vittoria di spese e compensi professionali (aumentati del 30% come previsto dall'articolo 4, comma 1 bis, del di seguito citato D.M. poiché gli atti depositati dalla scrivente difesa con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, e consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto, nonché la navigazione all'interno dell'atto), oltre il rimborso forfettario del 15% ai sensi del D.M. n. 55/2014, nonché c.a. ed i.v.a. come per legge”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In primo grado il giudizio è stato instaurato su impulso di Parte_2
successivamente e per essa la che, nel corso Controparte_1 CP_2
della procedura esecutiva RGE 257/2006, conseguente a pignoramento immobiliare in danno di dell'immobile sito in Latina, Via Pitagora snc, cointestato Controparte_6
ad , ha chiesto lo scioglimento della comunione fra Parte_1
i coniugi con attribuzione della quota al o, in caso di indivisibilità, la vendita CP_6
del compendio e la successiva attribuzione del corrispettivo alla procedura nella quota di spettanza al debitore esecutato.
Sospeso il processo esecutivo ed integrato il contraddittorio nei confronti dei creditori intervenuti, è stata disposta la riunione, al giudizio NRG. 469/2008, del fascicolo RGN.
855/2009 incardinato nei confronti della la quale, costituendosi in giudizio, si Pt_1
è opposta alla domanda attorea adducendone l'inammissibilità, stante l'avvenuta assegnazione giudiziale dell'immobile a sé stessa ed al figlio, disposta dal Tribunale di
Latina con decreto di omologa del 5.112002 nel giudizio di separazione con il marito iscritto al n. RG 3368/02. Inoltre, ha eccepito l'intangibilità del bene CP_6
costituito in fondo patrimoniale.
Si è costituita, altresì, la creditrice , intervenuta nella procedura Controparte_5
esecutiva, che non si è opposta alla domanda di scioglimento della comunione, chiedendo l'attribuzione della quota di sua spettanza in caso di vendita degli immobili pignorati. 3 Il giudice di prime cure, nel decidere la controversia, ha verificato le eccezioni della evidenziando che l'immobile oggetto di assegnazione stabilita con CP_7
provvedimento giudiziale, può essere venduto anche nel corso di procedura endoesecutiva, pur potendo essere opponibile all'acquirente il diritto dell'assegnatario ad utilizzare il bene finché ne sussistano i presupposti previsti dalla legge. Inoltre,
l'impignorabilità dell'immobile in quanto oggetto di fondo patrimoniale costituito dai coniugi ed invocata dalla convenuta non impedisce, di per sé, lo svolgimento Pt_1
dell'azione esecutiva, potendo l'interessata proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 170 c.c.
Con sentenza n. 823/2020, pertanto, il Tribunale di Latina ha disposto “… Accerta il diritto alla divisione. Dispone che la divisione avvenga a mezzo di vendita successivamente al passaggio in giudicato del presente provvedimento e si svolga davanti al Giudice dell'Esecuzione a seguito di riassunzione ex art. 627 cpc. Condanna
i convenuti ed in solido al Controparte_6 Controparte_8
pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in €. 508,00 per esborsi ed
€.3000,00 per compensi, oltre spese generali ed oneri di legge”
Avverso tale sentenza ha proposto appello. Parte_1
Si è costituita e per essa la che ha contestato Controparte_1 CP_2
nel merito l'appello chiedendone il rigetto.
Gli altri appellati sono rimasti contumaci.
All'udienza del 19/06/2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appellante ha proposto due motivi di appello. Parte_1
Con il primo motivo di appello rubricato: “Errata valutazione da parte del Tribunale del tenore delle eccezioni difensive sollevate dalla sig.ra Parte_1
relativamente alla domanda avversaria di divisone dell'immobile,
[...]
omessa pronuncia a riguardo” l'appellante censura la sentenza in quanto il giudice
4 di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che si sia opposta Parte_1
alla vendita dell'immobile in quanto casa coniugale assegnatole dal Tribunale e, ritenendo l'assegnazione della casa coniugale un mero diritto personale di godimento, non assimilabile ad un diritto reale, ha concluso per la sua alienabilità nel corso della procedura endoesecutiva. Tuttavia, l'odierna appellante, si sarebbe chiaramente opposta alla domanda di divisone dell'immobile ai sensi e per gli effetti dell'art. 600 cpc. laddove il decreto di omologazione della separazione costituisce vincolo ostativo alla divisione dell'appartamento tenuto conto del fatto che l'iscrizione ipotecaria gravante sull'immobile è a carico del solo , unico debitore della Controparte_6
. Il diritto vantato dall'assegnataria, la sua condizione di contitolare Parte_2
del diritto reale di proprietà della quota indivisa dell'immobile, non pignorata né gravata da ipoteca, unitamente al suo espresso diniego alla riunione delle quote, paralizzerebbe efficacemente la domanda di divisione e, pertanto, il giudice di prime cure avrebbe dovuto pronunciarsi sull'eccezione di indivisibilità dell'immobile e avrebbe dovuto tenere conto delle suddette circostanze cosa che non ha fatto ritenendo, secondo parte appellante erroneamente, la contestazione della sig.ra limitata Pt_1
alla mera inalienabilità dell'immobile.
La censura è infondata.
La Suprema Corte ha evidenziato con una serie di pronunce, tra cui sentenza Corte di
Cassazione n. 15885/2014, Corte Cassazione n. 12466/2012, che il diritto vantato dall'assegnataria, opponibile al terzo acquirente, non paralizza, tuttavia, quello del creditore di procedere in executivis sul bene oggetto dell'assegnazione, pignorandolo e facendolo vendere coattivamente.
Pertanto, al contrario di quanto sostenuto da parte appellante nessun diritto superiore l'ordinamento riconosce al coniuge assegnatario rispetto al creditore procedente soprattutto in considerazione che l'ipoteca è stata iscritta, nel caso in esame, prima che l'immobile fosse oggetto di assegnazione.
5 Con il secondo motivo di appello rubricato “Omessa pronuncia in ordine alla costituzione di fondo patrimoniale” l'appellante lamenta che Tribunale ha ritenuto che l'appartenenza del bene al fondo patrimoniale può essere opposta all'esecuzione ex art. 170 cc e non nel giudizio di divisione. Secondo l'appellante l'argomentazione è contraddittoria posto che lo stesso giudice nel dispositivo ha deliberato che la divisione avvenga a mezzo di vendita con ciò realizzando, in concreto, proprio gli effetti dell'esecuzione. Il Tribunale avrebbe omesso quindi in concreto di pronunciarsi su un punto di doglianza sollevato dalla sig.ra addivenendo ad una sentenza errata Pt_1
ed incompleta.
Il motivo è infondato.
Non vi è stata alcuna omessa pronuncia sulla domanda proposta dall'appellante in quanto il Giudice di prime cure ha evidenziato, nella sentenza oggetto della presente impugnazione, che la richiesta di impignorabilità dell'immobile invocata dall'odierna appellante non impedisce, di per sé l'aggressione del bene, potendo la parte interessata proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 170 c.c. Inoltre, la Suprema Corte ha più volte affermato che per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non
è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Al contrario, deve ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto della domanda o della eccezione formulata dalla parte quando l'accoglimento della pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, anche se manchi, al riguardo, una specifica argomentazione (Cass.
Civ. n. 20311/2011; Cass.Civ. n. 24155/2017; Cass.Civ. n. 20718/2018; Cass. Civ n.
15255/2019, Cass. Civ. n. 2151/2021).
Per il resto deve evidenziarsi che l'appellante, alla luce della determinazione contenuta in sentenza secondo cui la parte interessata può proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 170 c.c, non ha, nel merito, specificatamente indicato in cosa consista
6 l'errore commesso dal giudice di primo grado, non emergendo con alcuna discrasia tra il punto della decisione ed il dispositivo che, dopo aver accolto l domanda di divisione ne specifica le modalità.
L'appello va rigettato e le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico di parte appellante.
Non sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ex articolo 96 c.p.c.
Nulla per le spese degli appellati non costituiti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 823/2020 pronunciata dal Tribunale di Parte_1
Latina, pubblicata in data 15.05.2020 così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante alla rifusione delle spese nei confronti della società appellata e per essa la , liquidate in € Controparte_1 CP_2
7.160,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e Cpa come per legge;
3) nulla per le parti non costituite;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR
n. 115/2002.
Roma,15.4.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
7 Assunta Marini
Franco Petrolati
8
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 3148 R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 19/06/2024 e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Vincenzo Manfredi (C.F. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Luigi Mancinelli n° 100, giusta procura in atti;
Appellante
E
(C.F. ), e per essa (già Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
in p.l.r.p.t. (C.F. CP_3 Controparte_4 C.F._3
rappresentata e difesa dell'Avv. Fausto Tasciotti (C.F. ) ed C.F._4
1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale America n° 98, giusta procura in atti;
Appellata
Controparte_5
Appellata non costituita
Controparte_6
Appellato non costituito
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 823/2020 pronunciata dal Tribunale di Latina, pubblicata in data 15.05.2020.
Conclusioni
Per l'appellante, “Piaccia alla Corte di Appello adita, per le esposte ragioni: a) in via preliminare autorizzare l'appellante alla ricostruzione del proprio fascicolo di parte di cui al giudizio di primo grado RG. 469/08 consentendo il deposito di copia delle memorie 183 cpc co. 6 n. 1,2,3, ritualmente depositate nel corso del giudizio e non rinvenute al momento del ritiro del suddetto fascicolo dalla cancelleria del Tribunale di Latina;
b) a totale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del proposto appello, rigettare la domanda proposta dalla in quanto Parte_2
infondata, in fatto ed in diritto, e non provata. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso spese generali iva e cap di legge. Con destinazione delle spese del presente giudizio di appello in favore dello Stato stante
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato cui è stata ammessa l'appellante.”
Per l'appellata “Voglia la Corte d'appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione disattesa: nel merito, respingere totalmente la domanda attorea, siccome infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata, e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. In ogni caso, condannare controparte anche al risarcimento ex
2 articolo 96 c.p.c., con valutazione equitativa. Con vittoria di spese e compensi professionali (aumentati del 30% come previsto dall'articolo 4, comma 1 bis, del di seguito citato D.M. poiché gli atti depositati dalla scrivente difesa con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, e consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto, nonché la navigazione all'interno dell'atto), oltre il rimborso forfettario del 15% ai sensi del D.M. n. 55/2014, nonché c.a. ed i.v.a. come per legge”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In primo grado il giudizio è stato instaurato su impulso di Parte_2
successivamente e per essa la che, nel corso Controparte_1 CP_2
della procedura esecutiva RGE 257/2006, conseguente a pignoramento immobiliare in danno di dell'immobile sito in Latina, Via Pitagora snc, cointestato Controparte_6
ad , ha chiesto lo scioglimento della comunione fra Parte_1
i coniugi con attribuzione della quota al o, in caso di indivisibilità, la vendita CP_6
del compendio e la successiva attribuzione del corrispettivo alla procedura nella quota di spettanza al debitore esecutato.
Sospeso il processo esecutivo ed integrato il contraddittorio nei confronti dei creditori intervenuti, è stata disposta la riunione, al giudizio NRG. 469/2008, del fascicolo RGN.
855/2009 incardinato nei confronti della la quale, costituendosi in giudizio, si Pt_1
è opposta alla domanda attorea adducendone l'inammissibilità, stante l'avvenuta assegnazione giudiziale dell'immobile a sé stessa ed al figlio, disposta dal Tribunale di
Latina con decreto di omologa del 5.112002 nel giudizio di separazione con il marito iscritto al n. RG 3368/02. Inoltre, ha eccepito l'intangibilità del bene CP_6
costituito in fondo patrimoniale.
Si è costituita, altresì, la creditrice , intervenuta nella procedura Controparte_5
esecutiva, che non si è opposta alla domanda di scioglimento della comunione, chiedendo l'attribuzione della quota di sua spettanza in caso di vendita degli immobili pignorati. 3 Il giudice di prime cure, nel decidere la controversia, ha verificato le eccezioni della evidenziando che l'immobile oggetto di assegnazione stabilita con CP_7
provvedimento giudiziale, può essere venduto anche nel corso di procedura endoesecutiva, pur potendo essere opponibile all'acquirente il diritto dell'assegnatario ad utilizzare il bene finché ne sussistano i presupposti previsti dalla legge. Inoltre,
l'impignorabilità dell'immobile in quanto oggetto di fondo patrimoniale costituito dai coniugi ed invocata dalla convenuta non impedisce, di per sé, lo svolgimento Pt_1
dell'azione esecutiva, potendo l'interessata proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 170 c.c.
Con sentenza n. 823/2020, pertanto, il Tribunale di Latina ha disposto “… Accerta il diritto alla divisione. Dispone che la divisione avvenga a mezzo di vendita successivamente al passaggio in giudicato del presente provvedimento e si svolga davanti al Giudice dell'Esecuzione a seguito di riassunzione ex art. 627 cpc. Condanna
i convenuti ed in solido al Controparte_6 Controparte_8
pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in €. 508,00 per esborsi ed
€.3000,00 per compensi, oltre spese generali ed oneri di legge”
Avverso tale sentenza ha proposto appello. Parte_1
Si è costituita e per essa la che ha contestato Controparte_1 CP_2
nel merito l'appello chiedendone il rigetto.
Gli altri appellati sono rimasti contumaci.
All'udienza del 19/06/2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appellante ha proposto due motivi di appello. Parte_1
Con il primo motivo di appello rubricato: “Errata valutazione da parte del Tribunale del tenore delle eccezioni difensive sollevate dalla sig.ra Parte_1
relativamente alla domanda avversaria di divisone dell'immobile,
[...]
omessa pronuncia a riguardo” l'appellante censura la sentenza in quanto il giudice
4 di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che si sia opposta Parte_1
alla vendita dell'immobile in quanto casa coniugale assegnatole dal Tribunale e, ritenendo l'assegnazione della casa coniugale un mero diritto personale di godimento, non assimilabile ad un diritto reale, ha concluso per la sua alienabilità nel corso della procedura endoesecutiva. Tuttavia, l'odierna appellante, si sarebbe chiaramente opposta alla domanda di divisone dell'immobile ai sensi e per gli effetti dell'art. 600 cpc. laddove il decreto di omologazione della separazione costituisce vincolo ostativo alla divisione dell'appartamento tenuto conto del fatto che l'iscrizione ipotecaria gravante sull'immobile è a carico del solo , unico debitore della Controparte_6
. Il diritto vantato dall'assegnataria, la sua condizione di contitolare Parte_2
del diritto reale di proprietà della quota indivisa dell'immobile, non pignorata né gravata da ipoteca, unitamente al suo espresso diniego alla riunione delle quote, paralizzerebbe efficacemente la domanda di divisione e, pertanto, il giudice di prime cure avrebbe dovuto pronunciarsi sull'eccezione di indivisibilità dell'immobile e avrebbe dovuto tenere conto delle suddette circostanze cosa che non ha fatto ritenendo, secondo parte appellante erroneamente, la contestazione della sig.ra limitata Pt_1
alla mera inalienabilità dell'immobile.
La censura è infondata.
La Suprema Corte ha evidenziato con una serie di pronunce, tra cui sentenza Corte di
Cassazione n. 15885/2014, Corte Cassazione n. 12466/2012, che il diritto vantato dall'assegnataria, opponibile al terzo acquirente, non paralizza, tuttavia, quello del creditore di procedere in executivis sul bene oggetto dell'assegnazione, pignorandolo e facendolo vendere coattivamente.
Pertanto, al contrario di quanto sostenuto da parte appellante nessun diritto superiore l'ordinamento riconosce al coniuge assegnatario rispetto al creditore procedente soprattutto in considerazione che l'ipoteca è stata iscritta, nel caso in esame, prima che l'immobile fosse oggetto di assegnazione.
5 Con il secondo motivo di appello rubricato “Omessa pronuncia in ordine alla costituzione di fondo patrimoniale” l'appellante lamenta che Tribunale ha ritenuto che l'appartenenza del bene al fondo patrimoniale può essere opposta all'esecuzione ex art. 170 cc e non nel giudizio di divisione. Secondo l'appellante l'argomentazione è contraddittoria posto che lo stesso giudice nel dispositivo ha deliberato che la divisione avvenga a mezzo di vendita con ciò realizzando, in concreto, proprio gli effetti dell'esecuzione. Il Tribunale avrebbe omesso quindi in concreto di pronunciarsi su un punto di doglianza sollevato dalla sig.ra addivenendo ad una sentenza errata Pt_1
ed incompleta.
Il motivo è infondato.
Non vi è stata alcuna omessa pronuncia sulla domanda proposta dall'appellante in quanto il Giudice di prime cure ha evidenziato, nella sentenza oggetto della presente impugnazione, che la richiesta di impignorabilità dell'immobile invocata dall'odierna appellante non impedisce, di per sé l'aggressione del bene, potendo la parte interessata proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 170 c.c. Inoltre, la Suprema Corte ha più volte affermato che per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non
è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Al contrario, deve ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto della domanda o della eccezione formulata dalla parte quando l'accoglimento della pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, anche se manchi, al riguardo, una specifica argomentazione (Cass.
Civ. n. 20311/2011; Cass.Civ. n. 24155/2017; Cass.Civ. n. 20718/2018; Cass. Civ n.
15255/2019, Cass. Civ. n. 2151/2021).
Per il resto deve evidenziarsi che l'appellante, alla luce della determinazione contenuta in sentenza secondo cui la parte interessata può proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 170 c.c, non ha, nel merito, specificatamente indicato in cosa consista
6 l'errore commesso dal giudice di primo grado, non emergendo con alcuna discrasia tra il punto della decisione ed il dispositivo che, dopo aver accolto l domanda di divisione ne specifica le modalità.
L'appello va rigettato e le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico di parte appellante.
Non sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ex articolo 96 c.p.c.
Nulla per le spese degli appellati non costituiti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 823/2020 pronunciata dal Tribunale di Parte_1
Latina, pubblicata in data 15.05.2020 così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante alla rifusione delle spese nei confronti della società appellata e per essa la , liquidate in € Controparte_1 CP_2
7.160,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e Cpa come per legge;
3) nulla per le parti non costituite;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR
n. 115/2002.
Roma,15.4.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
7 Assunta Marini
Franco Petrolati
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