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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2025, n. 2837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2837 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 27417/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ) assistito e difeso dall'avvocato PICCOLO Parte_1 C.F._1
CRISTINA con studio in VIA EMILIO MOROSINI, 24 20135 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
Controparte_1
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER LA SEPRAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI
CONCLUSIONI
(rassegnate all'udienza ex art. 473 bis. 22 cpc del 27.03.2025)
Per parte attrice: insisto per l'accoglimento della domanda di separazione formulata in ricorso
***
Premesso che: le parti hanno contratto matrimonio con nelle Filippine il 20/02/1989 con rito civile (non trascritto)
Dall'unione coniugale é nato maggiorenne economicamente autosufficiente Per_1
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 20.07.2023 ha chiesto Parte_1 la pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Parte convenuta non si è costituita in giudizio. All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc il Giudice Delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha dichiarato la contumacia della convenuta e ha proceduto all'esame della parte attrice che ha reso ampie dichiarazioni da intendersi in questa sede richiamate e trascritte.
All'esito, invitato dal Giudice ad interloquire sul punto, il difensore di ha Parte_1 rappresentato di non aver formulato istanze istruttorie.
Il giudice delegato, quindi, autorizzati i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ritenuta la causa matura per la decisione ha invitato il difensore di parte attrice a precisare le proprie conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa.
Il difensore ha concluso come in epigrafe indicato.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 2.04.2025
*******
Ritenuto:
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett.
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale di coniugi e risiedendo ancora in Italia parte attrice.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale
Sulla pronuncia di status
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata. Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo, l'interruzione da tempo della convivenza (oltre 10 anni)e di qualsivoglia contatto tra i coniugi, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c.
Le spese di lite
Stante la natura necessaria del giudizio e la contumacia della convenuta, che non ha svolto difese, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1 ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede: Controparte_1
Dichiara la separazione personale dei coniugi e he Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio con rito civile nelle Filippine il 20/02/1989 (non trascritto)
Dichiara irripetibili le spese di lite Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dell'Anagrafe del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Milano, 02/04/2025
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ) assistito e difeso dall'avvocato PICCOLO Parte_1 C.F._1
CRISTINA con studio in VIA EMILIO MOROSINI, 24 20135 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
Controparte_1
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER LA SEPRAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI
CONCLUSIONI
(rassegnate all'udienza ex art. 473 bis. 22 cpc del 27.03.2025)
Per parte attrice: insisto per l'accoglimento della domanda di separazione formulata in ricorso
***
Premesso che: le parti hanno contratto matrimonio con nelle Filippine il 20/02/1989 con rito civile (non trascritto)
Dall'unione coniugale é nato maggiorenne economicamente autosufficiente Per_1
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 20.07.2023 ha chiesto Parte_1 la pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Parte convenuta non si è costituita in giudizio. All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc il Giudice Delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha dichiarato la contumacia della convenuta e ha proceduto all'esame della parte attrice che ha reso ampie dichiarazioni da intendersi in questa sede richiamate e trascritte.
All'esito, invitato dal Giudice ad interloquire sul punto, il difensore di ha Parte_1 rappresentato di non aver formulato istanze istruttorie.
Il giudice delegato, quindi, autorizzati i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ritenuta la causa matura per la decisione ha invitato il difensore di parte attrice a precisare le proprie conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa.
Il difensore ha concluso come in epigrafe indicato.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 2.04.2025
*******
Ritenuto:
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett.
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale di coniugi e risiedendo ancora in Italia parte attrice.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale
Sulla pronuncia di status
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata. Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo, l'interruzione da tempo della convivenza (oltre 10 anni)e di qualsivoglia contatto tra i coniugi, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c.
Le spese di lite
Stante la natura necessaria del giudizio e la contumacia della convenuta, che non ha svolto difese, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1 ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede: Controparte_1
Dichiara la separazione personale dei coniugi e he Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio con rito civile nelle Filippine il 20/02/1989 (non trascritto)
Dichiara irripetibili le spese di lite Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dell'Anagrafe del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Milano, 02/04/2025
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato