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Sentenza 20 giugno 2024
Sentenza 20 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/06/2024, n. 1535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1535 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Jone
Galasso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 83 del ruolo generale per l'anno 2017, assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., vertente
tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Ugo Della Monica ed elettivamente domiciliata in Cava De'Tirreni (SA) al
Viale Garibaldi n.19;
-parte attrice- contro
; CP
-parte convenuta non costituita-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha convenuto in Parte_2 giudizio al fine di vedere revocata la rinuncia all'eredità compiuta da CP
. A tal fine, la società attrice ha dedotto: a) di essere creditrice per CP
l'importo di €.22.620,00 oltre spese di lite, in virtù della sentenza n.4276/2015 del
Tribunale di Salerno che aveva rigettato l'opposizione promossa dal convenuto avverso il decreto ingiuntivo n. 30/2012; b) che, in data 29.04.2016, aveva CP rinunciato all'eredità pervenuta dal di lui genitore.
non si è costituito nel presente giudizio nonostante la rituale notifica CP dell'atto di citazione. Pertanto, va dichiarata la contumacia.
Tanto premesso, la domanda va rigettata per le ragioni di seguito indicate.
L'art. 524 c.c. consente ai creditori dell'erede di reagire alla rinuncia all'eredità da parte del proprio debitore;
attraverso l'esperimento vittorioso dell'azione ivi prevista essi possono infatti soddisfarsi sui beni dell'eredità rinunciata dal loro debitore, fino alla concorrenza dei crediti vantati. Tale azione ha quindi una funziona strumentale per il soddisfacimento del credito ed è diretta a rendere inopponibile ai creditori la rinuncia all'eredità del debitore ed a consentire ai creditori di agire sul patrimonio ereditario come se la rinuncia non ci fosse stata (Cass. n. 3548/1995; Cass. n. 1470/1964).
E' stato inoltre osservato che per l'esercizio dell'impugnazione della rinunzia ad un'eredità da parte dei creditori è richiesto un unico presupposto di carattere oggettivo, ossia che la rinunzia all'eredità da parte del debitore importi un danno per i suoi creditori, in quanto il suo patrimonio personale non basti a soddisfarli e l'eredità presenti un attivo. Non è necessario che la rinunzia all'eredità sia stata preordinata allo specifico scopo d'impedire ai creditori di soddisfarsi, e neppure occorre da parte del debitore la consapevolezza del pregiudizio loro arrecato.
Quanto al presupposto del danno, basta che al momento della proposizione dell'azione di cui all'art. 524 il danno sia sicuramente prevedibile, nel senso che ricorrano fondate ragioni per ritenere che i beni personali del debitore possano non risultare sufficienti per soddisfare del tutto i suoi creditori (Cass. n. 8519/2016; Cass. n. 2394/1974; Cass. n.
3548/1995).
Pertanto, per il vittorioso esperimento dell'azione, occorre sia l'effettiva rinuncia all'eredità da parte del debitore sia che tale rinuncia importi un danno per i suoi creditori, laddove il patrimonio personale non basti a soddisfarli e l'eredità rappresenti un attivo.
Applicando tali principi al caso di specie, parte attrice ha provato l'esistenza del credito vantato nei confronti del convenuto (cfr. sentenza n. 4276/2015 del Tribunale di Salerno, fasc. parte attrice); parimenti, ha provato che ha rinunciato all'eredità CP del di lui genitore (cfr. ispezione ipotecaria fasc. parte attrice).
Tuttavia, non vi è risultato provato che il patrimonio del debitore sia quantitativamente inidoneo a soddisfare la ragione di credito vantata dalla società attrice. Infatti, non è sufficiente la mera allegazione, dovendosi ritenere che – in caso di contumacia – non opera il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
Al contempo, la parte infatti si è limitata a produrre gli atti di precetto del 23.10.2012 e del 12.11.2015 (cfr. allegati fasc. parte attrice) ma tali documenti di per sé non provano l'insufficienza del patrimonio del debitore nel soddisfare il credito della Parte_2
Pertanto, mancando uno dei presupposti per l'accoglimento ai sensi dell'art. 524 c.c., la domanda va rigettata. Nulla sulle spese di lite, in quanto la parte convenuta – sebbene vittoriosa – non costituendosi in giudizio non ha sopportato alcuna spesa per la quale è ammesso il rimborso.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Jone Galasso, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio in epigrafe indicato, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
• dichiara la contumacia di;
CP
• rigetta la domanda;
• nulla sulle spese di lite.
Nocera Inferiore, 20.06.2024
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso