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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIAPPANI ANTONIO, Presidente e Relatore
DAINESE GIOVANNI, Giudice
SERENA PIERLUIGI, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 544/2023 depositato il 31/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale ES
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B302452-2022 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato e ricevuto dall'Ufficio in data 5.5.2023 Rappresentante_1 in rappresentanza della società Ricorrente_1 Srl, con sede in Caloziocorte (Lc), esercente l'attività di “commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici”, impugnava l'avviso di accertamento n.T9H03B302452/2022, notificato il
6.12.2022 e relativo al periodo d'imposta 2016, con il quale l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di
ES contestava l'annotazione di fatture di acquisto emesse dai fornitori Società_3 Srl e Società_2 Srl per operazioni soggettivamente inesistenti, per imponibili pari, rispettivamente, ad € 1.430.050,96 (con conseguente Iva pari ad € 303.344,88) ed € 1.886.250,00 (con conseguente Iva pari ad € 414.474,40), provvedendo a recuperare Iva indebitamente detratta dalla società per complessivi € 729.596,00, irrogando sanzioni amministrative pecuniarie per € 1.233.178,06.
L'atto impositivo traeva origine dalle risultanze dal Processo Verbale di Constatazione della Guardia di
Finanza di Lecco, notificato alla società il 31.5.2022, in cui si contestava alla società ricorrente la partecipazione ad un meccanismo di frode avente per oggetto la commercializzazione in Italia di prodotti medicali provenienti da fornitori comunitari, con evasione Iva.
L'attività di controllo scaturiva a sua volta da attività d'istituto della GdF di Prato riguardante due società di
Prato, la Società_3 Srl e la Società_2 Srl, che, nel corso del 2016, avevano emesso fatture nei confronti della ricorrente società, riferite a cessioni di prodotti medicali che gli inquirenti avevano ritenuto essere stati ceduti da imprese comunitarie, ritenendo dunque che le due società nazionali si fossero solo cartolarmente interposte tra la società Ricorrente_1 ed i fornitori esteri per consentire alla prima, effettiva destinataria delle merci, di detrarre indebitamente l'Iva sulle suddette forniture, fittiziamente 'nazionalizzate', ammontanti complessivamente ad € 3.316.300,96.
Gli operanti giungevano alla conclusione che le due società emittenti le fatture in contestazione fossero a tutti gli effetti da considerare imprese “cartiera”, con un'operatività ed esistenza meramente cartolari, risultando dalla visura camerale come inattive e rappresentate dal medesimo soggetto cinese a nome
Nominativo_2, rappresentando risultare:
- con riferimento alla Società_3 Srl:
§ che la società fosse iscritta nel registro dal 4.1.2016 e nel medesimo anno avesse sviluppato, pur essendo una impresa nuova, un fatturato per centinaia di migliaia di euro in un settore molto specifico di mercato, pur con un capitale sociale di soli 900 euro e senza un apparente background, con avvicendarsi, nel breve lasso di tempo, di proprietari delle quote e amministratori, da Nominativo_1, socio unico dall'1.3.2016 al 23.3.2016 e successivamente dalla cittadina cinese Nominativo_2, che a partire dal 12.4.2016 rivestiva anche la carica di amministratore unico;
§ che Nominativo_1, come affermato ed accertato in sede di controllo di PG, risultasse estraneo alla gestione della società, dichiarando lo stesso di essere stato nominato amministratore da altri (tale Nominativo_4
), di essere all'oscuro delle operazioni commerciali e delle modalità di pagamento, di non sapere neppure se la società fosse dotata di magazzino o deposito merci o mezzi di trasporto, e di aver ceduto le quote a Nominativo_2, cittadina cinese che non conosceva e che le era stata presentata da altri;
§ l'irreperibilità del legale rappresentante in carica, la cittadina cinese Nominativo_2, appunto, mentre gli accertamenti presso il domiciliatario avevano permesso di appurare che il relativo contratto era stato sottoscritto da soggetto diverso dalla legale rappresentante e la delega al ritiro della corrispondenza rilasciata ad ulteriore altro diverso soggetto (tale Nominativo_3), soggetti che assunti a sommarie informazioni dal militari operanti non erano in grado di riferire elementi circa la concreta operatività della società, dimostrando come la società fosse gestita da soggetti esterni che utilizzavano meri prestanome;
§ che la società usufruisse unicamente dell'erogazione di un servizio di ubicazione locale, cioè di un recapito,
e non disponesse di una sede operativa, depositi e/o magazzini, né avesse disponibilità o proprietà di mezzi di trasporto;
§ la totale mancanza di dipendenti, come da banca dati ANPAL;
§ la totale mancanza di una contabilità (non tenuta o occultata);
§ che la società fosse evasore totale e non avesse mai presentato bilanci di esercizio ed il tenutario delle scritture contabili avesse rimesso il mandato e restituito la documentazione dopo due mesi dal ricevimento dell'incarico, stante la difficoltà di contattare gli amministratori;
§ che non risultassero documentati acquisti se non in minima parte rispetto a quanto fatturato;
§ che presso la Società_3 risultassero incassi per soli 316.907,20 a fronte delle annotazioni presso la Ricorrente_1 di pagamenti di fatture ricevute dalla Società_3 per un totale di € 1.745.101,86;
§ che gran parte di questi pagamenti fossero stati versati tramite bonifico ad una banca ungherese a favore di tale “Società_4 di Budapest, impresa totalmente estranea al rapporto tra la ricorrente e la Società_3;
§ che gli accertamenti presso il sistema informatizzato VIES non evidenziassero rapporti tra questa società ungherese e la ricorrente;
§ che l'analisi documentale presso la ricorrente evidenziasse la irregolarità e incompletezza dei documenti di trasporto, alcuni rilasciati dalla stessa Società_3 Srl, pur priva di qualsiasi mezzo di trasporto;
§ che alla visura presso il registro imprese risultasse un divieto di continuazione dell'attività, la cessazione della partita Iva il 19.6.2019 e l'impresa risultasse inattiva.
- con riferimento alla Società_2 Srl:
§ che la società fosse cessata il 5.12.2016 e solo dal 20.7.2016 avesse iniziato l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti odontoiatrici ed odontotecnici e, comunque, prima di tale data avesse già emesso venti fatture per cessioni di prodotti odontoiatrici e nel pur breve periodo avesse effettuato cessioni per oltre due milioni di euro;
§ che nonostante la breve attività nel settore e senza un apparente background, risultasse aver fatturato ricavi per oltre 1 milione di euro;
§ che risultasse avere una sede solo figurativa e la società non disponesse di una sede operativa, depositi e/o magazzini, né disponibilità o proprietà di mezzi di trasporto, emettendo mere fatture accompagnatorie;
§ la totale mancanza di dipendenti, come da banca dati ANPAL;
§ che fosse evasore totale e non avesse mai presentato bilanci di esercizio (almeno dal 2011);
§ l'irreperibilità del legale rappresentante in carica dal 10.5.2016, la cittadina cinese Nominativo_2, amministratrice anche, come visto, della Società_3 risultando dagli accertamenti dei militari che la società era stata amministrata da prestanomi (Nominativo_4 e Nominativo_1), che assunti a sommarie informazioni non erano in grado di riferire elementi circa la concreta operatività della società; § che Nominativo_4 dichiarava alla PG: di operare per conto di Nominativo_3, impossibilitato all'esercizio dell'impresa per via di una interdizione;
di non avere conoscenza della provenienza della merce;
di non avere certezza circa la merce movimentata sulle fatture di vendita, tra cui la Ricorrente_1, fatture redatte secondo le indicazioni di Nominativo_3; di aver visto solo campionature ed alcuni documenti di trasporto del vettore Vettore_1; di aver litigato con l'Nominativo_3 allorchè si accorse che quest'ultimo utilizzava a sua insaputa il suo nome nei rapporti con le aziende e, preoccupato per i richiami del direttore di banca circa le somme movimentate sul conto corrente, aveva provveduto a cedere le quote a Nominativo_1;
§ che risultasse la totale mancanza di una contabilità (non tenuta o occultata);
§ che per ogni fattura emessa il pagamento era frazionato e solo l'1% circa delle somme veniva accreditato su Iban di banca italiana, mentre le restanti somme venivano versate tramite bonifico su banca ungherese a favore della solita “Società_4” di Budapest e in un caso su di una banca slovacca;
§ che alla visura nel 2023 risultasse inattiva.
Nel corpo dell'Avviso riportava anche le dichiarazioni rese da Nominativo_3, ed in sintesi che le due imprese erano nate da una collaborazione tra lui ed il suo storico socio Nominativo_5 e venivano formalmente amministrate da terzi perché entrambi erano impossibilitati a poter ricoprire cariche in esercizio d'impresa. Precisava che la merce fatturata era effettivamente stata consegnata ai clienti Ricorrente_1 e Società_8 per la successiva rivendita a loro clienti, specificando che Nominativo_5 era l'unico a conoscenza della provenienza della merce e gli incassi venivano poi fatti confluire, come da disposizioni indicate anche sulle fatture, su conto corrente ungherese facente capo ad impresa ungherese (
Società_4, Budapest, Ungheria, p.iva P.IVA_2 attiva ai fini Vies dal 05/01/2016 al 15/09/2017) di cui non sapeva, accrediti sul conto corrente ungherese che presumibilmente servivano per pagare il fornitore, mentre per alcune fatture una piccola quota dell'incasso confluiva ancora sul conto corrente di Bientina delle emittenti e riguardava il loro specifico profitto.
Sulla base di tali risultanze ed all'esito del contradditorio endoprocedimentale l'Ufficio traeva la convinzione che le società Società_3 Srl ed Società_2 Srl si fossero interposte in modo fittizio tra gli effettivi e non identificati fornitori comunitari e l'utilizzatore, attuale società ricorrente, al fine di far figurare in capo a quest'ultimo un debito d'Iva e generare un'indebita detrazione d'imposta.
Sulla scorta di tali premesse l'Ufficio provvedeva al recupero dell'Iva indebitamente detratta dalla società SOGEVA, utilizzatrice delle fatture rilasciate dalle società Società_3 Srl ed Società_2 Srl.
Rilevava il ricorrente in primo luogo la violazione degli artt. 21, 7° comma, dpr 633/1972, anche in relazione all'art.7, comma 5 bis, d.lg. 546/1992, e la mancanza di prova della malafede del ricorrente, nonché, e correlativamente, l'infondatezza della ripresa fiscale stante la prova della buonafede offerta dal ricorrente medesimo nel rapporto con le società Società_3 Srl ed Società_2 Srl, ricorrente inconsapevole del fatto “che l'operazione invocata a fondamento del diritto alla detrazione fosse inesistente”.
Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato ed avanzava richieste di assunzione di prove orali in merito alle circostanze relative alla diligenza prestata dal ricorrente nell'acquisire informazioni sui fornitori. Si costituiva in giudizio l'Ufficio, che confermava la legittimità della ripresa fiscale, fondata sulle risultanze della verifica della Guardia di Finanza, sulle informazioni acquisite in Anagrafe Tributaria, sugli esiti del contradditorio instaurato con il ricorrente, ribadendo la provata consapevolezza, in capo a quest'ultimo, della contabilizzazione di fatture rilasciate da soggetto diverso dall'effettivo contraente.
Concludeva chiedendo la conferma della pretesa impositiva.
All'udienza del 10.8.2023 non essendo comparso il ricorrente veniva dichiarato NLP sull'istanza cautelare contenuta nel ricorso introduttivo.
Ricevuta l'ordinanza, la parte rinnovava la richiesta adducendo l'urgenza di sospendere l'esecutività dell'accertamento per il danno grave ed irreparabile che l'imminente procedura esecutiva avrebbe arrecato alla società Ricorrente_1.
Questa Corte revocava la precedente ordinanza e disponeva nuova udienza per l'esame della istanza cautelare, istanza che non veniva accolta non ravvisandosene le condizioni.
In data 3.6.2025 la società ricorrente depositava nota con allegata documentazione acquisita dal difensore in sede di indagini difensive (dichiarazioni rese ex art.391 bis CPP da Nominativo_6, figlio del ricorrente, e da Nominativo_9 ed una consulenza di parte) effettuate nell'ambito del procedimento penale riguardante Rappresentante_1.
In data 20.11.2025 la difesa del ricorrente depositava altresì sentenza irrevocabile n.277/25 del 17.3.2025
GUP del Tribunale di ES, di assoluzione di Rappresentante_1 “perché il fatto non costituisce reato”, resa ex art.442 CPP, nell'ambito del procedimento penale a carico dello stesso in ordine al reato di cui all'ar.2 D.
Lgs.74/2000.
Con memoria ulteriormente depositata il 4.12.2025 il ricorrente, richiamando il dispositivo e le argomentazioni contenute nella sentenza GUP come sopra depositata, insisteva per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento dell'accertamento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'udienza di trattazione, la Corte assume le determinazioni che seguono.
Rileva in primo luogo la Corte come le società Società_3 Srl ed Società_2 Srl, per le circostanze ed argomentazioni esposte in premessa, presentino tutte le caratteristiche per essere definite delle “cartiere”, un involucro vuoto utilizzato per dare veste cartolare alle forniture di beni prodotti e commercializzati da terzi soggetti economici non figuranti nel rapporto cartolare. A comprova si richiama quanto già in precedenza rappresentato circa la totale mancanza di una struttura organizzativa ed operativa delle due società emittenti, in termini logistici, di uomini e mezzi, incompatibile con la gestione del giro d'affari ricostruito dagli operanti, così come la mancanza di qualsivoglia documentazione di natura extra-contabile comprovante la sussistenza di rapporti commerciali intrattenuti con la ricorrente e con i fornitori e come non risultassero acquisti relativi ai beni oggetto delle fatture rilasciate, dovendosi altresì sottolineare che le emittenti risultavano 'evasori totali', non disponevano di una sede operativa, depositi e/o magazzini, né mezzi di trasporto, emettendo mere fatture accompagnatorie, non risultavano avere dipendenti, non avevano presentato bilanci di esercizio, non avevano documentato l'acquisto ed il possesso dei beni oggetto di fatturazione nei confronti della ricorrente, che provvedeva ad effettuare pagamenti di tali fatture su conti esteri ed a favore di società estranee alle transazioni oggetto di fatturazione e sconosciute alla ricorrente medesima.
Orbene, osserva la Corte che a fronte del coacervo di elementi indiziari, come sopra sintetizzati, sarebbe spettato proprio al ricorrente controdedurre e portare elementi a dimostrazione della effettiva esistenza delle operazioni contestate, prova che tuttavia, secondo giurisprudenza costante, non può ridursi alla esibizione delle fatture o contratti standardizzati o alla dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili dell'utilizzatrice e dei mezzi di pagamento, ma deve essere rappresentata da elementi anche extra contabili dotati di requisiti di certezza e precisione, quali commissioni, lettere di conferma, ordinativi specifici, corrispondenza dimostrativa di una contrattazione anche sulla tipologia e qualità della merce, da cui risulti anche l'ammontare del prezzo pattuito e la prova di un rapporto commerciale intercorso con un fornitore effettivo, onere della prova che spetta al ricorrente, che sulle fatture d'acquisto aveva provveduto a detrarre imposte e costi, onere della prova nel caso di specie del tutto disatteso.
Sulla scorta degli elementi raccolti, l'Ufficio ne traeva la conclusione della fittizietà soggettiva delle fatture utilizzate dalla ricorrente, dissimulanti l'effettivo fornitore comunitario e far figurare in capo alla Ricorrente_1 Srl un debito d'Iva e consentire un'indebita detrazione d'imposta.
Conclusione, quest'ultima, della fittizietà meramente soggettiva delle fatture, che in buona sostanza non viene contestata dalla difesa della ricorrente, conclusione cui peraltro giungeva anche il GUP del Tribunale di ES nella sentenza assolutoria “perché il fatto non costituisce reato”, prodotta in atti dalla difesa, in cui viene ritenuta dimostrata “la natura soggettivamente inesistente delle fatture di vendita emesse da Società_3 Srl e Società_2 Srl”, la natura di “cartiere” di dette società, risultando dimostrato, scrive il GUP, “che le due società abbiano operato quali imprese interposte, a beneficio delle reali fornitrici dei beni ceduti alle società acquirenti, tra i quali va senz'altro annoverata Ricorrente_1 Srl”.
L'Ufficio, nell'Avviso impugnato ha, come già precisato, inteso inquadrare la fattispecie come mera ipotesi di interposizione fittizia dei reali contraenti, così ammettendo la deducibilità dei costi esposti nelle fatture soggettivamente false.
Di contro, non ha inteso riconoscere la detraibilità dell'Iva esposta in tali fatture, assumendo una malafede in capo al legale rappresentante della Ricorrente_1 Srl, ritenuto consapevole del fatto che le fatture si inserivano in un contesto di evasione d'imposta e venivano utilizzate al fine di lucrare un'indebita detrazione d'imposta, solo figurativamente versata all'interposto fornitore.
In tema di detrazione Iva, osserviamo, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza europea e della Suprema Corte italiana, il diritto alla detrazione è precluso, nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, allorché l'operatore era consapevole della inesistenza soggettiva della transazione o avrebbe potuto esserlo “usando l'ordinaria diligenza”. Secondo la giurisprudenza il cessionario ha diritto di detrarre l'imposta soltanto se provi, ai sensi dell'art.2967, II comma, CC, che non sapeva o non poteva sapere di partecipare ad un'operazione fraudolenta, dimostrando la propria ignoranza incolpevole.
Questo il principio viene da ultimo affermato dalla Corte di Cassazione con la recentissima Ordinanza n.24735 dell'8 settembre 2025, in base alla quale se l'Amministrazione finanziaria dimostra, anche in via presuntiva, che il contribuente era consapevole, o avrebbe dovuto esserlo secondo la diligenza qualificata, che le fatture ricevute si inserivano in un contesto di evasione d'imposta, grava sul contribuente la prova contraria. In particolare, il contribuente deve dimostrare di aver adoperato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, al fine di non essere coinvolto in un'operazione evasiva.
Sulla base di tali consolidati princìpi e ritenendo la malafede del ricorrente, l'Agenzia ha optato per l'indetraibilità dell'Iva riportata nelle fatture rilasciate da Società_3 Srl e Società_2 Srl e contabilizzate dalla Ricorrente_1 Srl.
Sul punto “malafede” una precisazione preliminare è d'obbligo in considerazione del fatto che la difesa del ricorrente intende far valere il giudizio espresso dal GUP nella sentenza di assoluzione prodotta, in cui leggesi che “è risultato radicalmente sfornito di prova la partecipazione di Nominativo_6 alla frode fiscale descritta in rubrica, e la sua intraneità al programma criminoso da altri organizzato”.
Orbene, questa Corte, al di là della non idoneità della sentenza ad assumere efficacia vincolante in relazione ai fatti oggetto del presente procedimento (come peraltro riconosciuto anche dalla difesa), chiarisce che in questo ambito tributario non è richiesta, come in sede penale, la prova della partecipazione del ricorrente al sistema di frode fiscale posta in essere dai gestori delle società interposte, ma, ai fini della detraibilità dell'Iva esposta nelle fatture per operazioni inesistenti rilasciate dalle società “cartiera”, oggetto di prova è la diligenza usata dal ricorrente nel rapporto intercorso con questi “fornitori”, non essendo richiesto, come in sede penale, il 'concorso' nel meccanismo frodatorio, bastando la 'colpevole' negligenza, il non aver adoperato “…la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, al fine di non essere coinvolto in un'operazione evasiva”, come precisato nella sopra citata Ordinanza n.24735/25 della Suprema Corte.
In estrema sintesi, sulla base della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, ove si verta in tema di corretto esercizio della detrazione in relazione a fatture di acquisto emesse da società prive di organizzazione o da soggetti interposti, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inserisca in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza, in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. Qualora l'Amministrazione finanziaria assolva al proprio onere della prova, grava poi sul contribuente fornire la pertinente prova contraria, dimostrando di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto (ex multis, Cassazione n. 37889/2022; Cassazione n. 22190/2022; Cassazione n. 40690/2021).
In pratica, ne concludiamo, la prova della mancata diligenza dell'imprenditore può essere anche solo indiziaria e, a tal fine, non è necessario dimostrare la partecipazione del soggetto all'accordo criminoso, né fornire la prova della sua piena consapevolezza della frode, essendo sufficiente che venga dimostrato che il contribuente “sapeva” o “avrebbe dovuto/potuto sapere”, con l'ordinaria diligenza, che l'operazione rientrava in uno schema fraudolento. Ciò precisato, rileva la Corte come sia evidente in atti la macroscopica mancanza di diligenza del ricorrente nella gestione del rapporto con le società Società_3 Srl ed Società_2 Srl, stante le palesi anomalie del rapporto commerciale intrattenuto da quest'ultimo con le due imprese fornitrici, rapporto commerciale instaurato non con la persona titolare delle stesse, ma con terze persone estranee, come leggesi anche nella memoria difensiva, laddove letteralmente si afferma che “i contatti commerciali non avvenivano con soggetti palesemente inesistenti, ma tramite intermediari (come il Sig. Nominativo_7) che l'imputato conosceva come 'effettivamente operativi nel settore dei presidi medicali'”.
Non risulta in atti il ben che minimo rapporto intrattenuto dal ricorrente con le due società che pur avevano fornito materiale per milioni di euro. Si evidenzia infatti la mancanza in atti di qualsivoglia elemento indicativo di una normale trattativa commerciale, di elementi anche extra contabili dotati di requisiti di certezza e precisione, quali commissioni, lettere di conferma, ordinativi specifici, corrispondenza dimostrativa di una contrattazione anche sulla tipologia e qualità della merce, da cui risulti anche l'ammontare del prezzo pattuito ed un accordo sulle modalità di pagamento, in pratica la prova di un rapporto commerciale intercorso con un fornitore effettivo, onere della prova che spetta al ricorrente, che sulle fatture d'acquisto aveva provveduto a detrarre imposte e costi, onere della prova nel caso di specie, come già stigmatizzato, del tutto disatteso.
Non risulta in atti che il ricorrente abbia svolto il ben che minimo accertamento o acquisito o ricercato informazioni sulle due società che risultavano fornitrici, pur non trattandosi di forniture occasionali ma reiterate, per oltre tre milioni di euro, risultando peraltro sospetto, circostanza che avrebbe dovuto creare una certa allerta, il fatto, assolutamente ingiustificato in atti, che il rapporto di fornitura si fosse interrotto con la soc. Società_3 dopo pochi mesi, in uno con il subentro nella compagine sociale di cittadini cinesi, rapporto di fornitura subito ripreso con la Società_2 , sempre della durata di pochi mesi e di notevole entità economica, anch'esso cessato in concomitanza con il subentro nella società da parte dei medesimi cittadini cinesi già subentrati nella Società_3, soggetti del tutto estranei alle attività della Società_3 e della Società_2, attività che poi venivano a cessare con la cancellazione della partita Iva.
Un se pur minimo accertamento in Cerved o in Camera di Commercio avrebbe consentito di constatare questo strano avvicendarsi, nel mezzo del 2016, degli emittenti (sia con riferimento alla proprietà che agli amministratori), circostanza che ben poteva essere appurata anche presso gli intermediari e che era del tutto sospetta, in quanto forniture per centinaia di migliaia di euro nel solo 2016 non potevano essere improvvisate da fugaci imprese poi svanite nelle galassie cinesi.
Ed ancora, un se pur minimo accertamento presso la Camera di Commercio di Prato (di pubblico accesso) avrebbe altresì consentito al ricorrente di appurare che le due emittenti non avevano mai presentato bilanci (la Società_2 almeno dal 2011) e che entrambe non avevano dipendenti. Avrebbero consentito al ricorrente anche di sapere chi fossero i reali proprietari ed i formali amministratori, con i quali non risulta in atti che egli abbia mai intrattenuto rapporti, neppure con riferimento alle specifiche ed onerose transazioni oggetto delle fatturazioni e degli ingenti pagamenti.
Sempre con riferimento alla inattendibilità della ritenuta diligenza professionale del ricorrente, si stigmatizza la mancanza in atti di qualsivoglia elemento che giustifichi le inusuali (e a dir poco sospette) modalità di pagamento delle fatture rilasciate da Società_3 e Società_2, imprese italiane, pagamento avvenuto con bonifici presso banche ungheresi e slovacche a favore di una società ungherese Società_4 (P. IVA P.IVA_2), attiva in VIES dal 05/01/2016 al 15/09/2017, società che non risulta aver intrattenuto rapporti commerciali con la Ricorrente_1 Srl e risulta del tutto estranea alle operazioni commerciali oggetto delle fatture rilasciate dalle due emittenti.
Questi 'pagamenti' a favore di una società estera a fronte di fatture emesse da due imprese italiane appaiono in atti del tutto ingiustificati, senza un'apparente motivazione, senza una spiegazione tantomeno documentata, salvo la laconica ed indimostrata affermazione che leggesi nella memoria difensiva, secondo cui “tale modalità era stata richiesta dagli stessi fornitori per saldare loro debiti pregressi con società estere”. Quali fornitori, ci chiediamo: le due emittenti con le quali il ricorrente non risulta aver intrattenuto rapporti, gli asseriti “intermediari”, i reali e sconosciuti fornitori della merce?
Un 'diligente' imprenditore, 'consapevole' delle trattative intercorse ed in buona fede avrebbe dovuto fornire plausibili e documentate spiegazioni, non limitarsi ad affermare che quella forma di pagamento era consentita e non era inusuale.
Ma quel pagamento cosa nascondeva?
Non è dato sapersi, salvo affidarsi alla mera congettura del GUP che ipotizza una “potenziale cessione di credito”, non documentata e irrilevante ai nostri fini tributari, laddove peraltro si pretende la detraibilità dell'Iva portata nelle fatture ed inglobata in quei versamenti verso l'estero, pretesa sicuramente poco plausibile. Più concreta ed attendibile la spiegazione, peraltro non presa in considerazione in sede penale, presente nella motivazione dell'Avviso impugnato, fornita da Nominativo_3, laddove dichiara che gli accrediti sul conto corrente ungherese presumibilmente servivano per pagare il fornitore.
Un altro eclatante motivo di allarme, anch'esso passato inosservato in sede penale, ma di sicuro valore indiziario, doveva o avrebbe dovuto essere colto dal 'diligente' imprenditore. Ci si riferisce alla circostanza davvero sospetta rappresentata dal fatto che per ogni fattura emessa da Società_2 Srl il pagamento veniva frazionato e solo l'1% circa delle somme veniva accreditato presso una banca italiana, esattamente sull'Iban Conto_Corrente_1 della Società_2, mentre le restanti ingenti somme venivano versate tramite bonifico su banca ungherese (e in un caso su di una banca slovacca) a favore della solita ditta “Società_4” di Budapest.
La circostanza, reiterata, non poteva passare inosservata all''attento' imprenditore, e quell'1% riconosciuto a Società_2 ben poteva rappresentare il “pretium sceleris”, il compenso per l'atto illecito ed il favore prestato per il rilascio della fattura falsa.
Tale rilievo viene peraltro confermato dalle dichiarazioni del solito Nominativo_3, che riferisce alla PG che per alcune fatture una piccola quota dell'incasso confluiva ancora sul conto corrente di Bientina delle emittenti e riguardava il loro specifico profitto.
Ciò che comunque conta in questa sede ed ai fini dell'indetraibilità dell'Iva è sottolineare l'evidente mancata diligenza del ricorrente, la sua mancata attenzione ai segnali, a dir il vero del tutto manifesti, se non eclatanti, che le operazioni si inserivano in un contesto di evasione dell'imposta.
La negligenza prestata dal ricorrente nel seguire le operazioni oggetto delle fatture emesse ed i termini delle transazioni sottese, viene in un certo senso certificata dalle dichiarazioni rese ex art. ex art.391 bis CPP da Nominativo_6, e depositate dalla difesa agli atti del presente procedimento, laddove il figlio del ricorrente afferma che i rapporti con le suddette due società venivano tenuti dal rag. Nominativo_8 che inoltrava loro gli ordini via telefono o mail e concordava le consegne e infine provvedeva al pagamento mediante bonifico e che dei pagamenti si occupava esclusivamente il Nominativo_8 secondo le modalità che gli venivano indicate da Società_3 e Società_2: “A me risulta che fosse il rag Nominativo_8 che si occupava in via esclusiva dei pagamenti tantopiù che il Nominativo_6 non si occupava della contabilità ed era raramente in ufficio, in quanto era sempre in giro in Italia o all'estero per mantenere i contatti con i clienti e raccogliere gli ordini”.
Abbiamo l'immagine di un imprenditore che si disinteressava dei fornitori, che non seguiva le transazioni e non monitorava i pagamenti, anche se superiori ai 3 milioni di euro, circostanze tutte che, unitamente alle argomentazioni che precedono, portano la Corte a ritenere che il ricorrente, di fronte ai gravi e convergenti elementi indiziari sopra evidenziati, di per sé idonei ad escludere la sua 'buonafede', non abbia comunque, come richiederebbe la giurisprudenza, fornito pertinente prova contraria dimostrando di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, l'ordinaria diligenza, che gli avrebbe consentito di capire che le operazioni, peraltro reiterate nell'arco di un anno, rientravano in uno schema fraudolento.
Per quanto esposto la Corte conclude per l'indetraibilità dell'Iva come recuperata dall'Agenzia nell'Avviso di Accertamento impugnato e, per l'effetto, rigetta il ricorso.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di causa, che si liquidano in complessivi € 6.500,00 (€ 3.000,00 per lo studio e l'introduzione del ricorso, € 1.500,00 per la fase cautelare ed € 2.000,00 per la fase di trattazione).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa, che si liquidano in complessivi € 6.500,00.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIAPPANI ANTONIO, Presidente e Relatore
DAINESE GIOVANNI, Giudice
SERENA PIERLUIGI, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 544/2023 depositato il 31/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale ES
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B302452-2022 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato e ricevuto dall'Ufficio in data 5.5.2023 Rappresentante_1 in rappresentanza della società Ricorrente_1 Srl, con sede in Caloziocorte (Lc), esercente l'attività di “commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici”, impugnava l'avviso di accertamento n.T9H03B302452/2022, notificato il
6.12.2022 e relativo al periodo d'imposta 2016, con il quale l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di
ES contestava l'annotazione di fatture di acquisto emesse dai fornitori Società_3 Srl e Società_2 Srl per operazioni soggettivamente inesistenti, per imponibili pari, rispettivamente, ad € 1.430.050,96 (con conseguente Iva pari ad € 303.344,88) ed € 1.886.250,00 (con conseguente Iva pari ad € 414.474,40), provvedendo a recuperare Iva indebitamente detratta dalla società per complessivi € 729.596,00, irrogando sanzioni amministrative pecuniarie per € 1.233.178,06.
L'atto impositivo traeva origine dalle risultanze dal Processo Verbale di Constatazione della Guardia di
Finanza di Lecco, notificato alla società il 31.5.2022, in cui si contestava alla società ricorrente la partecipazione ad un meccanismo di frode avente per oggetto la commercializzazione in Italia di prodotti medicali provenienti da fornitori comunitari, con evasione Iva.
L'attività di controllo scaturiva a sua volta da attività d'istituto della GdF di Prato riguardante due società di
Prato, la Società_3 Srl e la Società_2 Srl, che, nel corso del 2016, avevano emesso fatture nei confronti della ricorrente società, riferite a cessioni di prodotti medicali che gli inquirenti avevano ritenuto essere stati ceduti da imprese comunitarie, ritenendo dunque che le due società nazionali si fossero solo cartolarmente interposte tra la società Ricorrente_1 ed i fornitori esteri per consentire alla prima, effettiva destinataria delle merci, di detrarre indebitamente l'Iva sulle suddette forniture, fittiziamente 'nazionalizzate', ammontanti complessivamente ad € 3.316.300,96.
Gli operanti giungevano alla conclusione che le due società emittenti le fatture in contestazione fossero a tutti gli effetti da considerare imprese “cartiera”, con un'operatività ed esistenza meramente cartolari, risultando dalla visura camerale come inattive e rappresentate dal medesimo soggetto cinese a nome
Nominativo_2, rappresentando risultare:
- con riferimento alla Società_3 Srl:
§ che la società fosse iscritta nel registro dal 4.1.2016 e nel medesimo anno avesse sviluppato, pur essendo una impresa nuova, un fatturato per centinaia di migliaia di euro in un settore molto specifico di mercato, pur con un capitale sociale di soli 900 euro e senza un apparente background, con avvicendarsi, nel breve lasso di tempo, di proprietari delle quote e amministratori, da Nominativo_1, socio unico dall'1.3.2016 al 23.3.2016 e successivamente dalla cittadina cinese Nominativo_2, che a partire dal 12.4.2016 rivestiva anche la carica di amministratore unico;
§ che Nominativo_1, come affermato ed accertato in sede di controllo di PG, risultasse estraneo alla gestione della società, dichiarando lo stesso di essere stato nominato amministratore da altri (tale Nominativo_4
), di essere all'oscuro delle operazioni commerciali e delle modalità di pagamento, di non sapere neppure se la società fosse dotata di magazzino o deposito merci o mezzi di trasporto, e di aver ceduto le quote a Nominativo_2, cittadina cinese che non conosceva e che le era stata presentata da altri;
§ l'irreperibilità del legale rappresentante in carica, la cittadina cinese Nominativo_2, appunto, mentre gli accertamenti presso il domiciliatario avevano permesso di appurare che il relativo contratto era stato sottoscritto da soggetto diverso dalla legale rappresentante e la delega al ritiro della corrispondenza rilasciata ad ulteriore altro diverso soggetto (tale Nominativo_3), soggetti che assunti a sommarie informazioni dal militari operanti non erano in grado di riferire elementi circa la concreta operatività della società, dimostrando come la società fosse gestita da soggetti esterni che utilizzavano meri prestanome;
§ che la società usufruisse unicamente dell'erogazione di un servizio di ubicazione locale, cioè di un recapito,
e non disponesse di una sede operativa, depositi e/o magazzini, né avesse disponibilità o proprietà di mezzi di trasporto;
§ la totale mancanza di dipendenti, come da banca dati ANPAL;
§ la totale mancanza di una contabilità (non tenuta o occultata);
§ che la società fosse evasore totale e non avesse mai presentato bilanci di esercizio ed il tenutario delle scritture contabili avesse rimesso il mandato e restituito la documentazione dopo due mesi dal ricevimento dell'incarico, stante la difficoltà di contattare gli amministratori;
§ che non risultassero documentati acquisti se non in minima parte rispetto a quanto fatturato;
§ che presso la Società_3 risultassero incassi per soli 316.907,20 a fronte delle annotazioni presso la Ricorrente_1 di pagamenti di fatture ricevute dalla Società_3 per un totale di € 1.745.101,86;
§ che gran parte di questi pagamenti fossero stati versati tramite bonifico ad una banca ungherese a favore di tale “Società_4 di Budapest, impresa totalmente estranea al rapporto tra la ricorrente e la Società_3;
§ che gli accertamenti presso il sistema informatizzato VIES non evidenziassero rapporti tra questa società ungherese e la ricorrente;
§ che l'analisi documentale presso la ricorrente evidenziasse la irregolarità e incompletezza dei documenti di trasporto, alcuni rilasciati dalla stessa Società_3 Srl, pur priva di qualsiasi mezzo di trasporto;
§ che alla visura presso il registro imprese risultasse un divieto di continuazione dell'attività, la cessazione della partita Iva il 19.6.2019 e l'impresa risultasse inattiva.
- con riferimento alla Società_2 Srl:
§ che la società fosse cessata il 5.12.2016 e solo dal 20.7.2016 avesse iniziato l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti odontoiatrici ed odontotecnici e, comunque, prima di tale data avesse già emesso venti fatture per cessioni di prodotti odontoiatrici e nel pur breve periodo avesse effettuato cessioni per oltre due milioni di euro;
§ che nonostante la breve attività nel settore e senza un apparente background, risultasse aver fatturato ricavi per oltre 1 milione di euro;
§ che risultasse avere una sede solo figurativa e la società non disponesse di una sede operativa, depositi e/o magazzini, né disponibilità o proprietà di mezzi di trasporto, emettendo mere fatture accompagnatorie;
§ la totale mancanza di dipendenti, come da banca dati ANPAL;
§ che fosse evasore totale e non avesse mai presentato bilanci di esercizio (almeno dal 2011);
§ l'irreperibilità del legale rappresentante in carica dal 10.5.2016, la cittadina cinese Nominativo_2, amministratrice anche, come visto, della Società_3 risultando dagli accertamenti dei militari che la società era stata amministrata da prestanomi (Nominativo_4 e Nominativo_1), che assunti a sommarie informazioni non erano in grado di riferire elementi circa la concreta operatività della società; § che Nominativo_4 dichiarava alla PG: di operare per conto di Nominativo_3, impossibilitato all'esercizio dell'impresa per via di una interdizione;
di non avere conoscenza della provenienza della merce;
di non avere certezza circa la merce movimentata sulle fatture di vendita, tra cui la Ricorrente_1, fatture redatte secondo le indicazioni di Nominativo_3; di aver visto solo campionature ed alcuni documenti di trasporto del vettore Vettore_1; di aver litigato con l'Nominativo_3 allorchè si accorse che quest'ultimo utilizzava a sua insaputa il suo nome nei rapporti con le aziende e, preoccupato per i richiami del direttore di banca circa le somme movimentate sul conto corrente, aveva provveduto a cedere le quote a Nominativo_1;
§ che risultasse la totale mancanza di una contabilità (non tenuta o occultata);
§ che per ogni fattura emessa il pagamento era frazionato e solo l'1% circa delle somme veniva accreditato su Iban di banca italiana, mentre le restanti somme venivano versate tramite bonifico su banca ungherese a favore della solita “Società_4” di Budapest e in un caso su di una banca slovacca;
§ che alla visura nel 2023 risultasse inattiva.
Nel corpo dell'Avviso riportava anche le dichiarazioni rese da Nominativo_3, ed in sintesi che le due imprese erano nate da una collaborazione tra lui ed il suo storico socio Nominativo_5 e venivano formalmente amministrate da terzi perché entrambi erano impossibilitati a poter ricoprire cariche in esercizio d'impresa. Precisava che la merce fatturata era effettivamente stata consegnata ai clienti Ricorrente_1 e Società_8 per la successiva rivendita a loro clienti, specificando che Nominativo_5 era l'unico a conoscenza della provenienza della merce e gli incassi venivano poi fatti confluire, come da disposizioni indicate anche sulle fatture, su conto corrente ungherese facente capo ad impresa ungherese (
Società_4, Budapest, Ungheria, p.iva P.IVA_2 attiva ai fini Vies dal 05/01/2016 al 15/09/2017) di cui non sapeva, accrediti sul conto corrente ungherese che presumibilmente servivano per pagare il fornitore, mentre per alcune fatture una piccola quota dell'incasso confluiva ancora sul conto corrente di Bientina delle emittenti e riguardava il loro specifico profitto.
Sulla base di tali risultanze ed all'esito del contradditorio endoprocedimentale l'Ufficio traeva la convinzione che le società Società_3 Srl ed Società_2 Srl si fossero interposte in modo fittizio tra gli effettivi e non identificati fornitori comunitari e l'utilizzatore, attuale società ricorrente, al fine di far figurare in capo a quest'ultimo un debito d'Iva e generare un'indebita detrazione d'imposta.
Sulla scorta di tali premesse l'Ufficio provvedeva al recupero dell'Iva indebitamente detratta dalla società SOGEVA, utilizzatrice delle fatture rilasciate dalle società Società_3 Srl ed Società_2 Srl.
Rilevava il ricorrente in primo luogo la violazione degli artt. 21, 7° comma, dpr 633/1972, anche in relazione all'art.7, comma 5 bis, d.lg. 546/1992, e la mancanza di prova della malafede del ricorrente, nonché, e correlativamente, l'infondatezza della ripresa fiscale stante la prova della buonafede offerta dal ricorrente medesimo nel rapporto con le società Società_3 Srl ed Società_2 Srl, ricorrente inconsapevole del fatto “che l'operazione invocata a fondamento del diritto alla detrazione fosse inesistente”.
Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato ed avanzava richieste di assunzione di prove orali in merito alle circostanze relative alla diligenza prestata dal ricorrente nell'acquisire informazioni sui fornitori. Si costituiva in giudizio l'Ufficio, che confermava la legittimità della ripresa fiscale, fondata sulle risultanze della verifica della Guardia di Finanza, sulle informazioni acquisite in Anagrafe Tributaria, sugli esiti del contradditorio instaurato con il ricorrente, ribadendo la provata consapevolezza, in capo a quest'ultimo, della contabilizzazione di fatture rilasciate da soggetto diverso dall'effettivo contraente.
Concludeva chiedendo la conferma della pretesa impositiva.
All'udienza del 10.8.2023 non essendo comparso il ricorrente veniva dichiarato NLP sull'istanza cautelare contenuta nel ricorso introduttivo.
Ricevuta l'ordinanza, la parte rinnovava la richiesta adducendo l'urgenza di sospendere l'esecutività dell'accertamento per il danno grave ed irreparabile che l'imminente procedura esecutiva avrebbe arrecato alla società Ricorrente_1.
Questa Corte revocava la precedente ordinanza e disponeva nuova udienza per l'esame della istanza cautelare, istanza che non veniva accolta non ravvisandosene le condizioni.
In data 3.6.2025 la società ricorrente depositava nota con allegata documentazione acquisita dal difensore in sede di indagini difensive (dichiarazioni rese ex art.391 bis CPP da Nominativo_6, figlio del ricorrente, e da Nominativo_9 ed una consulenza di parte) effettuate nell'ambito del procedimento penale riguardante Rappresentante_1.
In data 20.11.2025 la difesa del ricorrente depositava altresì sentenza irrevocabile n.277/25 del 17.3.2025
GUP del Tribunale di ES, di assoluzione di Rappresentante_1 “perché il fatto non costituisce reato”, resa ex art.442 CPP, nell'ambito del procedimento penale a carico dello stesso in ordine al reato di cui all'ar.2 D.
Lgs.74/2000.
Con memoria ulteriormente depositata il 4.12.2025 il ricorrente, richiamando il dispositivo e le argomentazioni contenute nella sentenza GUP come sopra depositata, insisteva per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento dell'accertamento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'udienza di trattazione, la Corte assume le determinazioni che seguono.
Rileva in primo luogo la Corte come le società Società_3 Srl ed Società_2 Srl, per le circostanze ed argomentazioni esposte in premessa, presentino tutte le caratteristiche per essere definite delle “cartiere”, un involucro vuoto utilizzato per dare veste cartolare alle forniture di beni prodotti e commercializzati da terzi soggetti economici non figuranti nel rapporto cartolare. A comprova si richiama quanto già in precedenza rappresentato circa la totale mancanza di una struttura organizzativa ed operativa delle due società emittenti, in termini logistici, di uomini e mezzi, incompatibile con la gestione del giro d'affari ricostruito dagli operanti, così come la mancanza di qualsivoglia documentazione di natura extra-contabile comprovante la sussistenza di rapporti commerciali intrattenuti con la ricorrente e con i fornitori e come non risultassero acquisti relativi ai beni oggetto delle fatture rilasciate, dovendosi altresì sottolineare che le emittenti risultavano 'evasori totali', non disponevano di una sede operativa, depositi e/o magazzini, né mezzi di trasporto, emettendo mere fatture accompagnatorie, non risultavano avere dipendenti, non avevano presentato bilanci di esercizio, non avevano documentato l'acquisto ed il possesso dei beni oggetto di fatturazione nei confronti della ricorrente, che provvedeva ad effettuare pagamenti di tali fatture su conti esteri ed a favore di società estranee alle transazioni oggetto di fatturazione e sconosciute alla ricorrente medesima.
Orbene, osserva la Corte che a fronte del coacervo di elementi indiziari, come sopra sintetizzati, sarebbe spettato proprio al ricorrente controdedurre e portare elementi a dimostrazione della effettiva esistenza delle operazioni contestate, prova che tuttavia, secondo giurisprudenza costante, non può ridursi alla esibizione delle fatture o contratti standardizzati o alla dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili dell'utilizzatrice e dei mezzi di pagamento, ma deve essere rappresentata da elementi anche extra contabili dotati di requisiti di certezza e precisione, quali commissioni, lettere di conferma, ordinativi specifici, corrispondenza dimostrativa di una contrattazione anche sulla tipologia e qualità della merce, da cui risulti anche l'ammontare del prezzo pattuito e la prova di un rapporto commerciale intercorso con un fornitore effettivo, onere della prova che spetta al ricorrente, che sulle fatture d'acquisto aveva provveduto a detrarre imposte e costi, onere della prova nel caso di specie del tutto disatteso.
Sulla scorta degli elementi raccolti, l'Ufficio ne traeva la conclusione della fittizietà soggettiva delle fatture utilizzate dalla ricorrente, dissimulanti l'effettivo fornitore comunitario e far figurare in capo alla Ricorrente_1 Srl un debito d'Iva e consentire un'indebita detrazione d'imposta.
Conclusione, quest'ultima, della fittizietà meramente soggettiva delle fatture, che in buona sostanza non viene contestata dalla difesa della ricorrente, conclusione cui peraltro giungeva anche il GUP del Tribunale di ES nella sentenza assolutoria “perché il fatto non costituisce reato”, prodotta in atti dalla difesa, in cui viene ritenuta dimostrata “la natura soggettivamente inesistente delle fatture di vendita emesse da Società_3 Srl e Società_2 Srl”, la natura di “cartiere” di dette società, risultando dimostrato, scrive il GUP, “che le due società abbiano operato quali imprese interposte, a beneficio delle reali fornitrici dei beni ceduti alle società acquirenti, tra i quali va senz'altro annoverata Ricorrente_1 Srl”.
L'Ufficio, nell'Avviso impugnato ha, come già precisato, inteso inquadrare la fattispecie come mera ipotesi di interposizione fittizia dei reali contraenti, così ammettendo la deducibilità dei costi esposti nelle fatture soggettivamente false.
Di contro, non ha inteso riconoscere la detraibilità dell'Iva esposta in tali fatture, assumendo una malafede in capo al legale rappresentante della Ricorrente_1 Srl, ritenuto consapevole del fatto che le fatture si inserivano in un contesto di evasione d'imposta e venivano utilizzate al fine di lucrare un'indebita detrazione d'imposta, solo figurativamente versata all'interposto fornitore.
In tema di detrazione Iva, osserviamo, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza europea e della Suprema Corte italiana, il diritto alla detrazione è precluso, nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, allorché l'operatore era consapevole della inesistenza soggettiva della transazione o avrebbe potuto esserlo “usando l'ordinaria diligenza”. Secondo la giurisprudenza il cessionario ha diritto di detrarre l'imposta soltanto se provi, ai sensi dell'art.2967, II comma, CC, che non sapeva o non poteva sapere di partecipare ad un'operazione fraudolenta, dimostrando la propria ignoranza incolpevole.
Questo il principio viene da ultimo affermato dalla Corte di Cassazione con la recentissima Ordinanza n.24735 dell'8 settembre 2025, in base alla quale se l'Amministrazione finanziaria dimostra, anche in via presuntiva, che il contribuente era consapevole, o avrebbe dovuto esserlo secondo la diligenza qualificata, che le fatture ricevute si inserivano in un contesto di evasione d'imposta, grava sul contribuente la prova contraria. In particolare, il contribuente deve dimostrare di aver adoperato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, al fine di non essere coinvolto in un'operazione evasiva.
Sulla base di tali consolidati princìpi e ritenendo la malafede del ricorrente, l'Agenzia ha optato per l'indetraibilità dell'Iva riportata nelle fatture rilasciate da Società_3 Srl e Società_2 Srl e contabilizzate dalla Ricorrente_1 Srl.
Sul punto “malafede” una precisazione preliminare è d'obbligo in considerazione del fatto che la difesa del ricorrente intende far valere il giudizio espresso dal GUP nella sentenza di assoluzione prodotta, in cui leggesi che “è risultato radicalmente sfornito di prova la partecipazione di Nominativo_6 alla frode fiscale descritta in rubrica, e la sua intraneità al programma criminoso da altri organizzato”.
Orbene, questa Corte, al di là della non idoneità della sentenza ad assumere efficacia vincolante in relazione ai fatti oggetto del presente procedimento (come peraltro riconosciuto anche dalla difesa), chiarisce che in questo ambito tributario non è richiesta, come in sede penale, la prova della partecipazione del ricorrente al sistema di frode fiscale posta in essere dai gestori delle società interposte, ma, ai fini della detraibilità dell'Iva esposta nelle fatture per operazioni inesistenti rilasciate dalle società “cartiera”, oggetto di prova è la diligenza usata dal ricorrente nel rapporto intercorso con questi “fornitori”, non essendo richiesto, come in sede penale, il 'concorso' nel meccanismo frodatorio, bastando la 'colpevole' negligenza, il non aver adoperato “…la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, al fine di non essere coinvolto in un'operazione evasiva”, come precisato nella sopra citata Ordinanza n.24735/25 della Suprema Corte.
In estrema sintesi, sulla base della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, ove si verta in tema di corretto esercizio della detrazione in relazione a fatture di acquisto emesse da società prive di organizzazione o da soggetti interposti, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inserisca in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza, in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. Qualora l'Amministrazione finanziaria assolva al proprio onere della prova, grava poi sul contribuente fornire la pertinente prova contraria, dimostrando di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto (ex multis, Cassazione n. 37889/2022; Cassazione n. 22190/2022; Cassazione n. 40690/2021).
In pratica, ne concludiamo, la prova della mancata diligenza dell'imprenditore può essere anche solo indiziaria e, a tal fine, non è necessario dimostrare la partecipazione del soggetto all'accordo criminoso, né fornire la prova della sua piena consapevolezza della frode, essendo sufficiente che venga dimostrato che il contribuente “sapeva” o “avrebbe dovuto/potuto sapere”, con l'ordinaria diligenza, che l'operazione rientrava in uno schema fraudolento. Ciò precisato, rileva la Corte come sia evidente in atti la macroscopica mancanza di diligenza del ricorrente nella gestione del rapporto con le società Società_3 Srl ed Società_2 Srl, stante le palesi anomalie del rapporto commerciale intrattenuto da quest'ultimo con le due imprese fornitrici, rapporto commerciale instaurato non con la persona titolare delle stesse, ma con terze persone estranee, come leggesi anche nella memoria difensiva, laddove letteralmente si afferma che “i contatti commerciali non avvenivano con soggetti palesemente inesistenti, ma tramite intermediari (come il Sig. Nominativo_7) che l'imputato conosceva come 'effettivamente operativi nel settore dei presidi medicali'”.
Non risulta in atti il ben che minimo rapporto intrattenuto dal ricorrente con le due società che pur avevano fornito materiale per milioni di euro. Si evidenzia infatti la mancanza in atti di qualsivoglia elemento indicativo di una normale trattativa commerciale, di elementi anche extra contabili dotati di requisiti di certezza e precisione, quali commissioni, lettere di conferma, ordinativi specifici, corrispondenza dimostrativa di una contrattazione anche sulla tipologia e qualità della merce, da cui risulti anche l'ammontare del prezzo pattuito ed un accordo sulle modalità di pagamento, in pratica la prova di un rapporto commerciale intercorso con un fornitore effettivo, onere della prova che spetta al ricorrente, che sulle fatture d'acquisto aveva provveduto a detrarre imposte e costi, onere della prova nel caso di specie, come già stigmatizzato, del tutto disatteso.
Non risulta in atti che il ricorrente abbia svolto il ben che minimo accertamento o acquisito o ricercato informazioni sulle due società che risultavano fornitrici, pur non trattandosi di forniture occasionali ma reiterate, per oltre tre milioni di euro, risultando peraltro sospetto, circostanza che avrebbe dovuto creare una certa allerta, il fatto, assolutamente ingiustificato in atti, che il rapporto di fornitura si fosse interrotto con la soc. Società_3 dopo pochi mesi, in uno con il subentro nella compagine sociale di cittadini cinesi, rapporto di fornitura subito ripreso con la Società_2 , sempre della durata di pochi mesi e di notevole entità economica, anch'esso cessato in concomitanza con il subentro nella società da parte dei medesimi cittadini cinesi già subentrati nella Società_3, soggetti del tutto estranei alle attività della Società_3 e della Società_2, attività che poi venivano a cessare con la cancellazione della partita Iva.
Un se pur minimo accertamento in Cerved o in Camera di Commercio avrebbe consentito di constatare questo strano avvicendarsi, nel mezzo del 2016, degli emittenti (sia con riferimento alla proprietà che agli amministratori), circostanza che ben poteva essere appurata anche presso gli intermediari e che era del tutto sospetta, in quanto forniture per centinaia di migliaia di euro nel solo 2016 non potevano essere improvvisate da fugaci imprese poi svanite nelle galassie cinesi.
Ed ancora, un se pur minimo accertamento presso la Camera di Commercio di Prato (di pubblico accesso) avrebbe altresì consentito al ricorrente di appurare che le due emittenti non avevano mai presentato bilanci (la Società_2 almeno dal 2011) e che entrambe non avevano dipendenti. Avrebbero consentito al ricorrente anche di sapere chi fossero i reali proprietari ed i formali amministratori, con i quali non risulta in atti che egli abbia mai intrattenuto rapporti, neppure con riferimento alle specifiche ed onerose transazioni oggetto delle fatturazioni e degli ingenti pagamenti.
Sempre con riferimento alla inattendibilità della ritenuta diligenza professionale del ricorrente, si stigmatizza la mancanza in atti di qualsivoglia elemento che giustifichi le inusuali (e a dir poco sospette) modalità di pagamento delle fatture rilasciate da Società_3 e Società_2, imprese italiane, pagamento avvenuto con bonifici presso banche ungheresi e slovacche a favore di una società ungherese Società_4 (P. IVA P.IVA_2), attiva in VIES dal 05/01/2016 al 15/09/2017, società che non risulta aver intrattenuto rapporti commerciali con la Ricorrente_1 Srl e risulta del tutto estranea alle operazioni commerciali oggetto delle fatture rilasciate dalle due emittenti.
Questi 'pagamenti' a favore di una società estera a fronte di fatture emesse da due imprese italiane appaiono in atti del tutto ingiustificati, senza un'apparente motivazione, senza una spiegazione tantomeno documentata, salvo la laconica ed indimostrata affermazione che leggesi nella memoria difensiva, secondo cui “tale modalità era stata richiesta dagli stessi fornitori per saldare loro debiti pregressi con società estere”. Quali fornitori, ci chiediamo: le due emittenti con le quali il ricorrente non risulta aver intrattenuto rapporti, gli asseriti “intermediari”, i reali e sconosciuti fornitori della merce?
Un 'diligente' imprenditore, 'consapevole' delle trattative intercorse ed in buona fede avrebbe dovuto fornire plausibili e documentate spiegazioni, non limitarsi ad affermare che quella forma di pagamento era consentita e non era inusuale.
Ma quel pagamento cosa nascondeva?
Non è dato sapersi, salvo affidarsi alla mera congettura del GUP che ipotizza una “potenziale cessione di credito”, non documentata e irrilevante ai nostri fini tributari, laddove peraltro si pretende la detraibilità dell'Iva portata nelle fatture ed inglobata in quei versamenti verso l'estero, pretesa sicuramente poco plausibile. Più concreta ed attendibile la spiegazione, peraltro non presa in considerazione in sede penale, presente nella motivazione dell'Avviso impugnato, fornita da Nominativo_3, laddove dichiara che gli accrediti sul conto corrente ungherese presumibilmente servivano per pagare il fornitore.
Un altro eclatante motivo di allarme, anch'esso passato inosservato in sede penale, ma di sicuro valore indiziario, doveva o avrebbe dovuto essere colto dal 'diligente' imprenditore. Ci si riferisce alla circostanza davvero sospetta rappresentata dal fatto che per ogni fattura emessa da Società_2 Srl il pagamento veniva frazionato e solo l'1% circa delle somme veniva accreditato presso una banca italiana, esattamente sull'Iban Conto_Corrente_1 della Società_2, mentre le restanti ingenti somme venivano versate tramite bonifico su banca ungherese (e in un caso su di una banca slovacca) a favore della solita ditta “Società_4” di Budapest.
La circostanza, reiterata, non poteva passare inosservata all''attento' imprenditore, e quell'1% riconosciuto a Società_2 ben poteva rappresentare il “pretium sceleris”, il compenso per l'atto illecito ed il favore prestato per il rilascio della fattura falsa.
Tale rilievo viene peraltro confermato dalle dichiarazioni del solito Nominativo_3, che riferisce alla PG che per alcune fatture una piccola quota dell'incasso confluiva ancora sul conto corrente di Bientina delle emittenti e riguardava il loro specifico profitto.
Ciò che comunque conta in questa sede ed ai fini dell'indetraibilità dell'Iva è sottolineare l'evidente mancata diligenza del ricorrente, la sua mancata attenzione ai segnali, a dir il vero del tutto manifesti, se non eclatanti, che le operazioni si inserivano in un contesto di evasione dell'imposta.
La negligenza prestata dal ricorrente nel seguire le operazioni oggetto delle fatture emesse ed i termini delle transazioni sottese, viene in un certo senso certificata dalle dichiarazioni rese ex art. ex art.391 bis CPP da Nominativo_6, e depositate dalla difesa agli atti del presente procedimento, laddove il figlio del ricorrente afferma che i rapporti con le suddette due società venivano tenuti dal rag. Nominativo_8 che inoltrava loro gli ordini via telefono o mail e concordava le consegne e infine provvedeva al pagamento mediante bonifico e che dei pagamenti si occupava esclusivamente il Nominativo_8 secondo le modalità che gli venivano indicate da Società_3 e Società_2: “A me risulta che fosse il rag Nominativo_8 che si occupava in via esclusiva dei pagamenti tantopiù che il Nominativo_6 non si occupava della contabilità ed era raramente in ufficio, in quanto era sempre in giro in Italia o all'estero per mantenere i contatti con i clienti e raccogliere gli ordini”.
Abbiamo l'immagine di un imprenditore che si disinteressava dei fornitori, che non seguiva le transazioni e non monitorava i pagamenti, anche se superiori ai 3 milioni di euro, circostanze tutte che, unitamente alle argomentazioni che precedono, portano la Corte a ritenere che il ricorrente, di fronte ai gravi e convergenti elementi indiziari sopra evidenziati, di per sé idonei ad escludere la sua 'buonafede', non abbia comunque, come richiederebbe la giurisprudenza, fornito pertinente prova contraria dimostrando di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, l'ordinaria diligenza, che gli avrebbe consentito di capire che le operazioni, peraltro reiterate nell'arco di un anno, rientravano in uno schema fraudolento.
Per quanto esposto la Corte conclude per l'indetraibilità dell'Iva come recuperata dall'Agenzia nell'Avviso di Accertamento impugnato e, per l'effetto, rigetta il ricorso.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di causa, che si liquidano in complessivi € 6.500,00 (€ 3.000,00 per lo studio e l'introduzione del ricorso, € 1.500,00 per la fase cautelare ed € 2.000,00 per la fase di trattazione).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa, che si liquidano in complessivi € 6.500,00.