TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/04/2025, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato,
a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 8654/2024 del R.G.
Tra
AR MA, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Giliberti;
RICORRENTE
E
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente allegava che l'INPS le comunicava:
- con lettera datata 29.5.2023 l'erogazione indebita della somma di euro 123,10 dal 1.2.2016 al 31.12.2016 in quanto l'importo dei redditi era superiore ai limiti previsti dalla legge;
- con lettera datata 29.5.2023 quanto segue: “con precedente lettera abbiamo comunicato che per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017, ha ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n.
07030367 per un importo complessivo di euro 3.767,40 per i seguenti motivi: - Sono state riscosse rate di pensione non spettanti in quanto venuto meno il diritto alla pensione a seguito della liquidazione di altro trattamento pensionistico…”. Deduceva che non era tenuta alla restituzione delle somme stante la conoscenza da parte dell'INPS dei dati pensionistici ed aggiungendo che non sussiste il dolo.
Chiedeva la condanna dell'INPS a restituire quanto indebitamente trattenuto. Si costituiva l'INPS chiedendo con articolata memoria il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato.
Parte ricorrente deduce l'illegittimità delle richieste di ripetizione degli indebiti che si sono formati sulla prestazione pensionistica in godimento in ragione delle somme erogate dall'INPS negli anni 2016 e 2017
(cfr. comunicazioni dell'INPS in atti).
Deve applicarsi l'orientamento interpretativo seguito dalla Corte di Legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. - 09/11/2018, n. 28771; ordinanza Cassazione civile sez. VI - 25/08/2020, n. 17644).
Si riporta per ragioni di chiarezza espositivo quanto esposto dalla Corte di Legittimità.
La Corte nella suddetta sentenza Cassazione civile sez. lav. - 09/11/2018, n. 28771 afferma:
“La Corte d'Appello di Ancona, escluso il dolo dell'accipiens, ha ritenuto che la ripetibilità delle somme percepite non potesse che aversi successivamente all'esercizio da parte dell'ente erogatore, in esito al corrispondente accertamento amministrativo, della pretesa restitutoria.
1 4. In proposito è noto che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'
"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).
Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui "non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione" (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448).
4.1 Ciò premesso si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui "in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale" (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446;
Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui "gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore...degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento") ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui "con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte"
(risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4, e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, il D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma
5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
4.2 Sicchè la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
4.3 Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del
1998, art. 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici.
L'I.N.P.S. in realtà sostiene che, rispetto al venire meno dei requisiti economici, la regola sarebbe quella di piena ripetibilità e che essa andrebbe desunta dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003, e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che
2 "non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali". Sicchè, secondo l'ente erogatore, dalla limitazione della ripetibilità ai periodi anteriori rispetto all'entrata in vigore del decreto legge, dovrebbe trarsi la conclusione che, rispetto ai periodi successivi, varrebbe un regime di piena ripetibilità, secondo le regole civilistiche di cui all'art. 2033 c.c..
Tale conclusione non può però essere condivisa, in quanto il significato del predetto disposto non è univoco nel far concludere per l'esistenza di un contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali già citate
(secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: art. 3, comma 9, cit.; D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, cit.) e per l'introduzione di una regola di generalizzata ripetibilità per il venire meno dei requisiti economici della prestazione assistenziale.
Infatti la disposizione, per un verso, non contiene nulla di esplicito rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità; del resto essa conserva comunque portata normativa, ove la si intenda quale generalizzata sanatoria del pregresso, estesa anche al caso in cui vi fossero già stati accertamenti di indebito, in connessione con le regole interdirigenziali di verifica che venivano contestualmente previste.
Pertanto non può dirsi che la disposizione in questione abbia l'effetto di escludere il venire meno dei requisiti reddituali dall'applicazione della citata disciplina generale dell'indebito assistenziale.
5. Si deve in definitiva confermare il principio, desumibile dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate, per cui l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
6. Nel caso di specie la Corte territoriale ha positivamente accertato, senza essere stata sul punto raggiunta da critiche, l'insussistenza di dolo e il provvedimento di accertamento dell'indebito maturato nel 2007 è intervenuto nell'anno 2008 allorquando, addirittura, la pensionata aveva pacificamente recuperato le condizioni reddituali che le consentivano di godere del beneficio. Pertanto correttamente la sentenza impugnata ha escluso il diritto alla ripetizione dell'indebito maturato precedentemente.”
Il suddetto orientamento interpretativo è stato poi confermato dall'ordinanza Cassazione civile sez. VI -
25/08/2020, n. 17644 in materia di maggiorazione sociale, laddove la Corte afferma:
“18. la piena ripetibilità in caso di venir meno dei requisiti economici neppure può desumersi dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003, e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che "non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali", senza nulla dire rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità; sicchè la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un
3 caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens;
19. la Corte di merito non si è attenuta a tali principi in quanto ha considerato ripetibili i ratei di maggiorazione sociale corrisposti negli anni 2010 e 2011, pur a fronte di un provvedimento dell'Inps di comunicazione dell'indebito del 12.4.2011 e nella ritenuta assenza di dolo dell'assicurata;..”
Il D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977 prevede:
“Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento.
Non può essere chiesta la restituzione delle somme dovute dai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti, nei confronti dei quali sia stata disposta la revoca dei benefici anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.”
Nella fattispecie in esame l'INPS, solo con le suddette lettere datate maggio 2023, ha comunicato alla ricorrente la formazione dell'indebito in relazione all'erogazione di somme avvenute negli anni 2016 e 2017.
La Corte di Legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. - 09/11/2018, n. 28771 sopra menzionata) afferma “4.1 Ciò premesso si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui
"in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale" (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008,
n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in
L. n. 29 del 1977 (secondo cui "gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore...degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento") ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui "con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte" (risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4, e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, il
D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
4.2 Sicchè la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.”
Deve pertanto rilevarsi che nella fattispecie che ci occupa non possono ritenersi sussistenti i presupposti per la ripetizione delle somme erogate negli anni 2016 e 2017, in quanto deve ritenersi che in ragione degli
4 importi erogati non vi fossero elementi concreti che consentissero all'assistito di rendersi conto della formazione dell'indebito.
Pertanto ai sensi del D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, essendo state emesse le comunicazioni di indebito a maggio 2023, deve accertarsi che la ricorrente non è tenuta alla restituzione delle somme indicate nelle comunicazioni dell'INPS datate 29.5.2023, prodotte in atti.
Non essendo stata formulata alcuna specifica allegazione in merito a trattenute di somme di danaro già operate dall'INPS, deve essere rigettata la domanda di condanna dell'INPS alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza e pertanto devono essere poste a carico dell'INPS.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara che la ricorrente non è tenuta alla restituzione delle somme indicate nelle comunicazioni dell'INPS datate 29.5.2023, prodotte in atti;
- rigetta la domanda di condanna dell'INPS alla restituzione di somme di danaro stante quanto esposto in motivazione;
- condanna l'INPS al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite liquidate in €1.150,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Così deciso il 02.04.2025 Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
5