Sentenza 18 febbraio 1999
Massime • 1
L'incompetenza per valore, al pari di quella per materia e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 del codice di procedura civile, può essere rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza di trattazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/02/1999, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco FAVARA - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Rel. Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
TI LB, domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, difeso dall'avvocato TRONCONI BASTIANELLO MARIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO VIA NEGROLI 55 MILANO in persona del legale rappresentante Geom. Edelio D'angelo, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRONTO 32, presso lo studio dell'avvocato G. MUNDULA, difeso dagli avvocati GIUSEPPE RENZELLA, ROBERTO RENZELLA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2072/97 del Pretore di MILANO, depositata il 1/7/97;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14/10/98 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MASSIMO FEDELI con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di Consiglio, accolga il ricorso e dichiari la competenza del pretore di Milano, con le pronunce di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RT ET, con atto dell'11 luglio 1996, citò dinanzi al Pretore di Milano il condominio nell'edificio al n. 55 della via Negroli del capoluogo lombardo, di cui era partecipe, impugnando una delibera della assemblea di detto ente in data 19 giugno 1996 recante autorizzazione all'amministratore a promuovere nei suoi confronti giudizio monitorio inteso al recupero di L. 748.800 relative a spese di gestione dell'esercizio 1990/1991, e proponendo, altresì, una serie di ulteriori domande di accertamento e di condanna.
Il pretore, con sentenza dell'1 luglio 1997, resa nel contraddittorio e nella resistenza del condominio suindicato, il quale, per un verso, eccepì l'incompetenza per valore del giudice "ex adverso" adito, deducendo essere competente a conoscere delle domande esperite dal ET il giudice di pace, per un altro, prospettò l'infondatezza nel merito delle pretese attoree, per un altro ancora, produsse domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la condanna della controparte a pagargli la somma di cui la medesima contestava come sopra la debenza, dichiarò la propria incompetenza "ratione valoris" in ordine all'insorta vertenza e la riducibilità di questa nella sfera di competenza per valore del tribunale di Milano: rilevò, al riguardo, eccedere la causa i limiti della propria competenza in ragione del "cumulo delle autonome domande svolte nell'atto introduttivo da parte attrice la cui - peraltro incongrua - formulazione ha trovato, in sede di precisazione delle conclusioni...., ulteriore conferma".
RT ET ha impugnato la sentenza considerata con regolamento di competenza ex art. 42 cod. proc. civ., lamentando aver il giudice del merito dichiarato d'ufficio la propria discussa incompetenza nell'intervenuta scadenza del termine stabilito dall'art. 38 cod. proc. civ. per far luogo al relativo rilievo, per di più, senza significare preventivamente la ravvisata insorgenza di una questione sul tema alle parti, con patente violazione del diritto di difesa. Il condominio nell'edificio al n. 55 della via Negroli di Milano per resistere all'istanza di regolamento considerata, notificatagli il 22 luglio 1997, ha depositato memoria in data 24 settembre 1997. Il P.M. ha concluso chiedendo l'accoglimento del gravame. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istanza per regolamento di competenza in esame si rivela fondata e meritevole di accoglimento.
In proposito, giova evidenziare quanto segue.
La contestata declaratoria di incompetenza è da considerare adottata, non su eccezione di parte ma, d'ufficio, à sensi dell'art. 38, comma 1, cod. proc. civ.. Ed invero premesso che l'eccezione della parte dell'incompetenza per valore del giudice investito della cognizione della controversia, da proporsi, a mente della disposizione giusprocessualistica dinanzi citata, "non oltre la prima udienza di trattazione" a pena di decadenza, per poter essere efficace, deve essere corredata dell'indicazione del giudice che la parte prospetta competente (cfr., al riguardo, Cass. Sez. I civ., sent. n. 2491 del 6.3.1998), nella fattispecie, in cui, per espressa ammissione dell'attuale intimato, risulta che nella prima udienza di trattazione il condominio nell'edificio al n. 55 della via Negroli di Milano contestò la competenza "ratione valoris" del giudice "ex adverso" adito sostenendo essere competente a conoscere delle domande azionate dalla controparte il Giudice di pace di Milano, la declinatoria di competenza in favore del tribunale ambrosiano contenuta nella qui contestata sentenza del pretore milanese, come detto, non può essere che ravvisata adottata d'ufficio. Ciò posto, tenuto conto del dato che, alla stregua del dettato del ripetuto art. 38, comma 1, del codice di rito - nel testo novellato dall'art. 4 L. 26.11.1990 n. 353 -, l'incompetenza per valore, al pari di quella per materia e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 del codice di procedura, può essere rilevata d'ufficio solo non oltre la prima udienza di trattazione (cfr., in merito, Cass. Sez. Lav., sent. n. 180 del 12.1.1998), risultando nel caso in argomento che il pretore ha rilevato la propria incompetenza considerata, non già nell'udienza cenata, tenutasi il 22 novembre 1996, ma soltanto, all'esito dell'udienza di discussione svoltosi, dopo una seconda udienza istruttoria del 9 aprile 1997, l'1 luglio 1997, il contestato rilievo di incompetenza è da ritenere senz'altro tardivo e irritualmente adottato.
Consequenzialmente, come anticipato, l'istanza per regolamento di competenza in discorso va accolta e, previa cassazione della sentenza impugnata, deve essere dichiarata la competenza del Pretore di Milano a conoscere della discussa vertenza.
Nella riscontrata sussistenza di giusti motivi, le spese processuali vengono compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la competenza del Pretore di Milano e compensa le spese processuali fra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Sezione civile della Corte di cassazione, il 14 ottobre 1998. Depositata in Cancelleria il 18/2/1999.