Decreto cautelare 5 luglio 2022
Ordinanza cautelare 29 luglio 2022
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 07/03/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00459/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00886/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 886 del 2022, proposto da
NO IO AZ, ZO EO, GE RU AN, AL LE, NC MO, AO LO, PP AL, PP ZA, TA CA IO, FR CC, TA De IC, LA EL, EA LI, IG EC, RO RI, SI RI ZZ, IM Ly, NA IO, CA DI, RI RO, VE AP, RI PA, FR AF, AN RR, RI IC, IC EN, RI ZE, AN ET, AL IR, OV OR, CE AN SE, AN SE, AN SI, RA CA LI, CA NA, EB LS, GI NA, AN RI AF, SI LU, LA OT, IA RO, AN UC, SO NO, ED IO EL, AN CA, RI SC, PP TE, EN Cento, rappresentati e difesi dagli avvocati LA Mascaro e Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio LA Mascaro in Catanzaro, via P.A. Da Olivadi, 27;
contro
Commissario ad Acta per l'Attuazione del PIno di Rientro dal Disavanzo del Settore Sanitario della Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'LA Marafioti, domiciliataria ex lege in Catanzaro Germaneto, viale Europa;
Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giulia Ferrante e PP Lammirato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Florenza Russo ed Elga Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati LV Crisci e GI Oreste, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia e Azienda Ospedaliera di Cosenza, non costituiti in giudizio;
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato PP RI Latella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RI PI AL e IS Arcidiacono, non costituiti in giudizio;
ON ST, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Capria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
LI EN, SA De CA, LA LL, IA ZE, CA RO, PI RA, IZ CO, LV CI, IO FR, LA IN, CA UT, RI RE, RI RO RE, ES FO, ROlba NE, IO MA, AN CA, AN LL, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Ciambrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della delibera del Commissario straordinario dell'ASP di Crotone n. 444/2022, avente ad oggetto “ Preso atto graduatoria di merito Avviso pubblico, per soli titoli, per la formazione della Graduatoria di disponibilità per conferimento incarichi temporanei, per sostituzione, per Operatore Socio Sanitario - Categoria BS ”;
- della delibera del Commissario straordinario dell’ASP di Cosenza n. 934/2022 avente ad oggetto “ Proroga rapporti di lavoro a tempo determinato ”;
- della deliberazione del Commissario straordinario dell’ASP di Reggio Calabria n. 405/2022 avente ad oggetto “ Utilizzo della graduatoria degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 5 posti di OSS di cui alla delibera n. 233 del 05.09.2022 - per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 39 OSS in medesimo profilo e categoria professionale presso questa ASP. Approvazione accordo tra questa Azienda e l'ASP di Vibo Valentia ”;
- della deliberazione del Commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese - Ciaccio” n. 510/2022 avente ad oggetto “ Utilizzazione graduatoria Azienda Ospedaliera di Catanzaro per assunzione a tempo indeterminato di n°2 CPS Ostetriche e Utilizzazione graduatoria Azienda Sanitaria di Vibo Valentia per assunzione a tempo indeterminato di n°8 CPS Operatori Socio Sanitari ”, nella parte in cui si prevede l'assunzione di n. 8 Operatori Socio Sanitari tramite scorrimento dalla graduatoria dell'ASP di Vibo Valentia giusta deliberazione 233/2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario ad Acta per l'Attuazione del PIno di Rientro dal Disavanzo del Settore Sanitario della Regione Calabria, della Regione Calabria, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, dell’Azienda Ospedaliera Pugliese – Ciaccio, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria e di ON ST, con la relativa documentazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Vittorio Carchedi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti sono inclusi tra gli idonei della graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 24 posti di Operatore Socio Sanitario – cat. B, indetto dall’Azienda Ospedaliera di Cosenza e pubblicato sul BURC in data 30 luglio 2017.
2. Con il ricorso meglio specificato in epigrafe, hanno impugnato, deducendone l’illegittimità:
- la delibera n. 444 del 27 maggio 2022, con la quale l’ASP di Crotone ha approvato una graduatoria di disponibilità per il conferimento incarichi temporanei di OSS;
- la delibera n. 934 del 3 giugno 2022, con la quale l’ASP di Cosenza ha prorogato i contratti a tempo determinato in scadenza di oltre 50 OSS;
- la delibera n. 405 del 27 aprile 2022, con la quale l’ASP di Reggio Calabria ha inteso utilizzare la graduatoria degli idonei del concorso per OSS, indetto dall’ASP di Vibo Valentia;
- la delibera n. 510 del 14 giugno 2022, con la quale anche l’Azienda Ospedaliera “Pugliese – Ciaccio” di Catanzaro ha inteso utilizzare della graduatoria degli idonei del concorso per OSS, indetto dall’ASP di Vibo Valentia.
In sintesi, i ricorrenti lamentano che, nonostante l’efficacia della graduatoria relativa al concorso per il reclutamento di n. 24 OSS dell’A.O. di Cosenza, l’ASP di Crotone, l’AO “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro, l’ASP di Cosenza e l’ASP di Reggio Calabria hanno disposto nuove procedure concorsuali, nonché utilizzato la graduatoria relativa al successivo concorso indetto dall’ASP di Vibo Valentia, in assenza di motivazione ed in violazione della disciplina vigente e di un pacifico orientamento giurisprudenziale in materia.
3. Si sono costituiti:
- il Commissario ad Acta per l’Attuazione del PIno di Rientro dai Disavanzi del Settore Sanitario della Regione Calabria, che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva;
- l’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro, eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, nonché l’infondatezza delle censure mosse nei propri confronti, poiché la graduatoria dell’ASP di Vibo Valentia è stata approvata prima di quella dell’ASP di Cosenza;
- l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, che ha ribadito la legittimità della deliberazione n. 405/2022, precisando di non aver potuto utilizzare la graduatoria dei ricorrenti per un duplice ordine di profili: da un lato, la mancanza di accordi con l’AO di Cosenza, che impediva l’utilizzo della graduatoria nella quale sono inclusi i ricorrenti; dall’altro, l’anteriorità dell’approvazione della graduatoria del concorso indetto dall’ASP di Vibo Valentia, che ne imponeva l’utilizzo prioritario, rispetto a quella dei ricorrenti;
- l’ASP di Crotone, eccependo, l'inammissibilità e infondatezza del ricorso, nonché la sua irricevibilità, non essendo stato impugnato, nei previsti termini perentori, l’“ AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI DISPONIBILITÀ PER CONFERIMENTI INCARICHI TEMPORANEI PER SOSTITUZIONI, PER OPERATORE SOCIO SANITARIO- CAT BS ”, che ha determinato la lesione dedotta dai ricorrenti, mentre la successiva presa d’atto della graduatoria non avrebbe autonoma portata lesiva;
- la Regione Calabria, che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e il controinteressato ST ON, con memoria solo formale.
4. Con ordinanza n. 358 del 29 luglio 2022, questo Tribunale ha rigettato la domanda cautelare dei ricorrenti; la decisione è stata poi confermata in sede di appello cautelare anche dal Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4948 del 14 ottobre 2022.
5. In data 14 settembre 2022 e 3 ottobre 2022 hanno depositato atti di intervento ad adiuvandum LI EN, SA De CA, LA LL, IA ZE, CA RO, PI RA, IZ CO, LV CI, IO FR, LA IN, CA UT, RI RE, RI RO RE, ES FO, ROlba NE, IO MA, AN CA, AN LL, tutti idonei nella medesima graduatoria dei ricorrenti.
6. Si è costituita, infine, in data 19 ottobre 2022 l’ASP di Cosenza, eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità, per difetto di giurisdizione, del ricorso avverso la delibera del Commissario Straordinario dell’ASP di Cosenza n. 934/2022, poiché tale delibera riguarda, esclusivamente, la proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato ed è stata disposta nell’esercizio di poteri datoriali dal rappresentante legale dell’ente; l’ASP eccepisce, inoltre, la carenza di interesse alla proposizione del ricorso, da un lato, perché la delibera gravata è stata revocata con successiva determinazione n. 1094/2022, dall’altro, perché i ricorrenti non avrebbero, comunque, tratto alcun beneficio dal suo annullamento, riguardando, come detto, la proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato.
7. All’udienza pubblica del 29 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Preliminarmente, il Collegio rileva l’inammissibilità degli interventi ad adiuvandum proposti da soggetti che risultano inseriti nella medesima graduatoria della quale gli originari ricorrenti lamentano l’omesso scorrimento, e che, pertanto, si trovano in situazione identica a quella dei ricorrenti. Per consolidata giurisprudenza, infatti, l’intervento adesivo nel processo amministrativo, come disciplinato dall’articolo 28 c.p.a., è ammissibile a condizione che l’interveniente sia titolare di un interesse di fatto, collegato o dipendente da quello dell’originario ricorrente, e non anche laddove questi sarebbe stato legittimato a impugnare autonomamente il provvedimento lesivo, e non lo abbia fatto (cfr., ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. VI, 1 dicembre 2023, n. 10417; id., sez. III, 31 marzo 2023, n. 3363; id., sez. II, 17 novembre 2022, n. 10142; id., sez. IV, 11 gennaio 2022, n. 197).
9. Sempre, in via preliminare, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria, con conseguente sua estromissione dal giudizio, poiché nessun atto lesivo dell’interesse azionato dai ricorrenti è riconducibile all’amministrazione regionale.
Non può, invece, essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dal Commissario ad Acta sul presupposto che con il ricorso non verrebbero impugnati atti direttamente promanati dall’ufficio commissariale.
Al riguardo, occorre osservare che il DCA 2/2015 (richiamato dai ricorrenti) individua nel Commissario ad Acta l’organo preposto ad autorizzare l’assunzione del personale sanitario, sebbene l’indizione delle successive procedure selettive spetti all’Azienda sanitaria. Alla luce di tale circostanza, l’organo commissariale non può ritenersi estraneo al presente giudizio, sebbene non abbia approvato le procedure selettive e le delibere contestate.
10. Ciò premesso, il ricorso non può essere accolto, essendo in parte inammissibile, in parte improcedibile e in parte infondato.
11. Deve, innanzitutto, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui si impugna la delibera n. 444 del 27 maggio 2022, con la quale l’ASP di Crotone ha approvato una graduatoria di disponibilità per conferimento incarichi temporanei di sostituzioni di OSS.
Come correttamente eccepito da tale amministrazione, benché nel ricorso venga impugnata la delibera di presa d’atto della graduatoria, risulta evidente, dal tenore del ricorso e dal dichiarato interesse che lo muove (ossia l’utilizzo e scorrimento della graduatoria che include i ricorrenti come idonei), che le contestazioni principali investono l’avviso pubblico, che ha avviato la procedura e che si pone come immediatamente lesivo rispetto all’interesse fatto valere in ricorso.
Ne consegue, che la mancata impugnazione nei termini previsti dell’avviso pubblico determina l’inammissibilità del ricorso in parte qua .
12. Quanto all’impugnazione della delibera del Commissario straordinario dell’ASP di Cosenza n. 934/2022 che ha prorogato i rapporti di lavoro a tempo determinato in scadenza, occorre, preliminarmente esaminare l’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione sollevata da tale amministrazione.
Il Collegio ritiene che, nel caso di specie, vada affermata la giurisdizione di questo giudice. Invero il petitum sostanziale del presente giudizio non è il diritto soggettivo all’assunzione mediante scorrimento di graduatoria, ma la correttezza (o meno) della modalità scelta dall'amministrazione per addivenire alla copertura dei posti vacanti.
Si tratta, dunque, di uno scrutinio di legittimità di tale scelta discrezionale, che non solo attiene al “se” e al “come”, ma sottintende anche un determinato modello organizzativo – procedurale per la copertura dei posti vacanti, scelte rispetto alle quali la posizione giuridica degli interessati è qualificabile solo come interesse legittimo (cfr. Cassazione civile Sezioni Unite, 15 febbraio 2022, n. 4870, secondo la quale “ la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo “scorrimento” della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il “diritto all’assunzione”; ove, invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l’esercizio del potere dell’Amministrazione di merito, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4 ”).
Ciò detto, il ricorso è in parte qua improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito della revoca in autotutela della delibera impugnata, disposta dall’ASP con successiva delibera n. 1094 del 30 giugno 2022 (al riguardo, si richiamano, condividendole, le osservazioni svolte dal Consiglio di Stato nell’ordinanza cautelare n. 4948 del 14 ottobre 2022).
13. Quanto alla deliberazione n. 510/2022 del Commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese - Ciaccio”, si può prescindere dall’eccezione di carenza di interesse sollevata da tale amministrazione, essendo infondate nel merito le censure mosse nei confronti di tale provvedimento.
Secondo un condivisibile – per quanto risalente – insegnamento giurisprudenziale (lo richiama, da ultimo, TAR Lazio, Roma, sez. IV, 28 novembre 2022 n. 15917), esigenze di imparzialità e di buona amministrazione impongono di privilegiare lo scorrimento della graduatoria più risalente (sino al suo eventuale esaurimento), tra più graduatorie concorsuali valide, non essendo ipotizzabile un effetto abrogativo implicito nell’approvazione della graduatoria successiva (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II ter, 19 luglio 2013 n. 7368).
Orbene, nel caso di specie, il dato cronologico relativo all’approvazione delle graduatorie non è in discussione ed è anche pacifica l’identità del profilo professionale, sicché l’amministrazione ha correttamente operato, avvalendosi, prioritariamente, della più risalente della graduatoria dell’ASP di Vibo Valentia nel rispetto del criterio cronologico di utilizzo delle graduatorie preesistenti.
Né parte ricorrente ha precisato per quale particolare circostanza l’amministrazione avrebbe dovuto seguire, nel caso di specie, un criterio diverso; tale non potendo essere l’antecedente indizione del concorso, che non determina una sorta di “prenotazione” all’utilizzo della relativa graduatoria (anche quando la sua approvazione sia posteriore rispetto ad altre nel frattempo approvate).
14. Analoghe considerazioni possono svolgersi con riguardo alla delibera n. 405 del 27 aprile 2022, con la quale l’ASP di Reggio Calabria ha inteso utilizzare la graduatoria degli idonei del concorso per OSS, indetto dall’ASP di Vibo Valentia.
Infatti, anche in questo caso, l’utilizzo della più risalente graduatoria dell’ASP di Vibo Valentia esclude qualsiasi illegittimità nell’operato dell’amministrazione.
Peraltro, sotto altro profilo, come osservato dal Consiglio di Stato nella citata ordinanza n. 4948 del 14 ottobre 2022, parte ricorrente non ha dimostrato la presenza di un preventivo accordo con l’AO di Cosenza, necessario per poter utilizzare la graduatoria.
15. In conclusione, il ricorso non può essere accolto, essendo in parte inammissibile, in parte improcedibile e in parte infondato, per le ragioni sopra esposte.
16. La peculiarità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile, in parte improcedibile e in parte infondato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
CE Tallaro, Consigliere
Vittorio Carchedi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vittorio Carchedi | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO