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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente Relatore
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 51752 V.g. dell'anno
2024, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 14/02/2025, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. FORTE CESARE (c.f. ; C.F._2
RECLAMANTE
E
(c.f. ), difesa dall'Avv. D'ELIA EDOARDO CP_1 P.IVA_1
(c.f. ), unitamente all'Avv. FORTUNATO GIACOMO C.F._3
( ); C.F._4
RESISTENTE
OGGETTO: reclamo contro il decreto di rigetto n.ro rep. 650/2024 dell'apertura della procedura di liqui dazione giudiziale emesso dal Tribunale di Roma R.G.
582/2024 emesso in data 17 ottobre 2024.
FATTO E DIRITTO
Resosi cessionario del credito del Controparte_2
C.F. - in Pomezia verso la società resistente che risultava (ancora) P.IVA_2
debitrice di circa 60.000 euro, l'odierno reclamante ne aveva chiesto la liquidazione giudiziale ma col decreto oggi reclamato il tribunale di Roma aveva respinto il ricorso ritenendo non dimostrato lo stato di insolvenza della debitrice al contempo osservando, quanto alla legittimazione attiva del creditore, che il ricorrente non aveva depositato il verbale dell'assemblea che aveva deliberato la cessione del credito.
ha proposto reclamo al quale ha Parte_1
r.g. n. 1 resistito CP_1
Il reclamo è stato trattenuto in decisione all'udienza del 14/02/2025.
A colmare la lacuna documentale rilevata dal primo giudice, il reclamante ha depositato in questa sede il verbale di assemblea che aveva deliberato la cessione del credito;
per un prezzo, tuttavia, superiore a quello poi in concreto pattuito dall'amministratore, ragione per la quale la controparte ne mette in dubbio la validità e dà conto dell'avvio di iniziative giudiziarie volte a caducare il titolo posto a fondamento del ricorso per la liquidazione giudiziale.
A proposito dell'insolvenza della il reclamante traeva argomenti dai CP_1 bilanci societari denotanti l'assenza di ricavi;
un attivo di circa un milione di euro ed un passivo di circa 800.000 euro;
aveva altresì patito esecuzioni immobiliari.
La posizione della società reclamata si sostanzia, quanto al credito vantato dal reclamante e frutto di una cessione che presenta tratti ai anomalia, nella sua contestazione sfociata nell'avvio di azioni giudiziarie tese ad invalidare tanto la delibera di cessione quanto il successivo contratto posto in essere dall'amministratore oltre i limiti del mandato conferitogli dall'assemblea.
Si tratta in definitiva di un debito che la non intende pagare ad un CP_3 soggetto la cui posizione di “creditore” risulta oltremodo incerta.
Né sussiste alcuna insolvenza, essa non potendosi ricavare da pregresse azioni esecutive che hanno comunque condotto alla soddisfazione dei creditori. Il notevole patrimonio immobiliare di circa 70 cespiti e l'assenza di azioni esecutive, così come di iniziative di diversi creditori volte all'apertura della liquidazione giudiziale, rassicurava circa la solvibilità della società, tanto più che il neppure aveva tentato Parte_1
l'esecuzione immobiliare per il recupero del vantato credito.
Ritiene la Corte che il reclamo sia infondato.
Ciò a prescindere dalla prognosi circa l'esito del giudizio sulla validità della cessione del credito per un prezzo inferiore a quello stabilito dall'assemblea del condominio.
Non è, infatti, emersa l'insolvenza della reclamata la cui allegazione dell'inesistenza di ulteriori esecuzioni mobiliari o immobiliari non è stata contrastata dal reclamante. La ha un patrimonio costituito da molti beni immobili (39 CP_3
dei quali inclusi nello stesso condominio che aveva ceduto il credito) ed esso non è
r.g. n. 2 stato aggredito dal reclamante prima di instare per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Il reclamo è conseguentemente respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) respinge il reclamo;
b) condanna al rimborso in favore della reclamata Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 12/03/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 3