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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il giudice, dott.ssa Alessandra Pesci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG. n. 6826/2023 tra le parti:
PARTE ATTRICE: Parte_1
(cf. ) C.F._1
Parte_2
(cf. C.F._2
Parte_3
cf. C.F._3
tutte con l'avv. CATIA SALVALAGGIO
PARTI CONVENUTE: quale impresa designata Controparte_1 alla gestione del FGVS
(già Controparte_2
(cf. – P.Iva ) P.IVA_1 P.IVA_2
con l'avv. FRANCESCA MEONI
AC LA (cf. ) C.F._4
CONTUMACE
OGGETTO: morte
ATTRICI: “Ogni istanza, eccezione e deduzione contraria reietta, Nel merito Accertata la responsabilità nella misura del 70% del IG. SI CH nella causazione del sinistro del 13.11.2020 descritto in narrativa in cui rimase vittima la IG.ra , condannarsi la (già Parte_4 Controparte_1
) in solido con il IG. SI CH, al Controparte_3 risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dalle IG.re , e , Parte_3 Parte_2 Parte_1 che si quantificano nella misura del 70% del totale pari ad € 463.087,30,di cui la somma di € 250.403,11 a titolo di danno non patrimoniale per la IG.ra
, la somma di € 103.340,96 a titolo di danno non Parte_3 patrimoniale per la IG.ra , la somma di € 99.366,32 a titolo Parte_2 di danno non patrimoniale per la IG.ra e la somma di € Parte_1 9.976,90 a titolo di danno patrimoniale per le tre sorelle, in proporzione a quanto hanno anticipato per sostenere le spese documentate in narrativa, o nella misura minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo. In subordine Accertatala responsabilità in eguale misura ai sensi dell'art. 2054 co. 2 c.c. del IG. SI CH nella causazione del sinistro del 13.11.2020 descritto in narrativa in cui rimase vittima la IG.ra , condannarsi la Parte_4 (già ) in solido con il Controparte_1 Controparte_3
IG. SI CH, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dalle IG.re , Parte_3 Pt_2
e , che si quantificano nella misura del 50% del
[...] Parte_1 totale pari ad € 330.776,64, di cui la somma di € 178.859,36 a titolo di danno non patrimoniale per la IG.ra , la somma di € 73.814,97 Parte_3
a titolo di danno non patrimoniale per la IG.ra , la somma di Parte_2
€ 70.975,94 a titolo di danno non patrimoniale per la IG.ra
[...]
e la somma di € 7.126,36 a titolo di danno patrimoniale perle tre Parte_1 sorelle, in proporzione a quanto hanno anticipato per sostenere le spese documentate in narrativa, o nella misura minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo. In ogni caso, spese competenze ed onorari di lite interamente rifusi” al procuratore dichiaratosi antistatario.
2 GENERALI: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Treviso, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta:
- In via preliminare di merito: respingere la domanda, così come proposta nei confronti della convenuta, per difetto di legittimazione passiva e per l'effetto disporre con idoneo provvedimento l'estromissione della stessa dal giudizio con ogni conseguente statuizione di legge, con vittoria di spese e competenze di legge;
- Nel merito: in tesi: rigettare ogni domanda proposta dalle attrici, nei confronti della società convenuta, perché infondata in fatto ed in diritto e non provata, per tutti i motivi esposti in narrativa;
in ipotesi: condannare la convenuta a corrispondere quell'importo che sarà ritenuto di giustizia ancorchè provato in corso di giudizio;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis.”
3 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e Parte_3 Parte_2 Parte_1 hanno agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno non
[...] patrimoniale (da perdita del rapporto parentale) e patrimoniale (per spese funerarie e di successione) subito a causa del sinistro verificatosi il 13.11.2020, alle ore 19:30 circa, a Montebelluna (TV), lungo Via Bassanese, nei pressi dell'intersezione con Via Giuseppe di Vittorio, nel quale è deceduta la loro congiunta, (rispettivamente figlia della prima e Parte_4 sorella delle altre) che, nell'attraversare la strada (per andare sul lato destro della carreggiata secondo il suo senso di marcia, essendo terminata la pista ciclabile sull'altro lato), è stata investita dalla vettura proveniente da tergo, la Mercedes Classe A tg. BR799VS – condotta dal proprietario CH SI – priva di valida copertura assicurativa (essendo scaduto l'ultimo periodo di copertura il 26.10.2020).
1.1. Hanno prospettato le attrici – in tesi – l'esistenza di un concorso di colpa della , in misura del 30%, alla luce delle risultanze della CTU Pt_2 disposta nel procedimento ex art. 696/696bis cpc. instaurato dinanzi a questo Tribunale (RG. n. 2476/2023), per non avere prestato la massima prudenza in approssimazione dell'intersezione e per non aver utilizzato il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ed alta visibilità; in ipotesi, hanno chiesto l'applicazione della presunzione di pari responsabilità cui all'art. 2054/2 cc..
1.2. Per la liquidazione del danno non patrimoniale hanno fatto applicazione delle cd. Tabelle di Roma.
2. Si è costituita in giudizio (già Controparte_1 [...]
, quale DESIGNATA Controparte_2 Controparte_4
Controparte_5
che ha resistito alla domanda avversaria eccependo, in via
[...] preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, mancando la prova della responsabilità del mezzo non assicurato nella causazione del sinistro.
2.1. Ha dedotto, in proposito, che:
- dal verbale dell'autorità intervenuta, risulta: il mancato utilizzo da parte della ciclista (vestita con abiti scuri) dei dispositivi retroriflettenti, sanzionato ex art. 182/9bis e 10 CdS; l'assenza di testimoni oculari;
l'assenza di prova certa sulla manovra posta in essere dalla ciclista;
la mancata contestazione di infrazioni a carico dell'SS quanto alla dinamica;
4 - dalla relazione del CTU, risulta che è stata ritenuta, quale causa tecnica del sinistro, l'omessa precedenza da parte della ciclista nei confronti dell'autovettura proveniente da tergo, ex art. 145 CdS;
- dalla relazione per proprio CTP risulta che, a fronte dell'omessa precedenza, il sinistro si sarebbe comunque verificato anche se l'SI avesse rispettato il limite di velocità vigente nel tratto di strada interessato, in quanto, nel momento in cui ha percepito il pericolo, sarebbe riuscito ad arrestarsi solo se avesse proceduto entro i 50 km/h, su strada con limite di 70 km/h, così apparendo ininfluente che stesse procedendo addirittura ad 80 km/h.
2.2. In via subordinata, ha contestato la quantificazione delle pretese avversarie, ritenendo non assolto dalle attrici l'onere probatorio sulle stesse gravanti rispetto alla pretesa risarcitoria non patrimoniale.
3. Malgrado la rituale citazione in giudizio, non si è costituito AC LA, che va dichiarato contumace.
4. Non accettata dalla parte convenuta costituita la proposta ex art. 185bis cpc. formulata dal giudice in prima udienza, la causa è stata istruita sulle sole produzioni documentali delle parti.
5. All'udienza del 6.11.2024 è stata ordinata a parte attrice – ex art. 182 cpc. – la regolarizzazione della procura alle liti, rilasciata solo in qualità di eredi di e non in proprio, a fronte del solo preteso Parte_4 danno iure proprio. Quindi, è stata fissata ex art. 127ter cpc. l'udienza del 27.11.2024 per la discussione della causa ex art. 281sexies cpc., all'esito della quale è stata depositata la presente sentenza.
*** *** ***
6. La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
7. È anzitutto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Compagnia convenuta;
infatti, la sussistenza di tale condizione deve essere valutata secondo la prospettazione della domanda ed è estranea, per definizione, alla titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto, che attiene al merito dalla causa (ex plurimis, Cass. 15759/2014).
7.1. Ebbene, dal tenore dell'atto di citazione emerge chiaramente la volontà delle attrici di chiamare in causa il Controparte_5
per pretendere da quest'ultimo il pagamento del risarcimento
[...] del danno sofferto a seguito della morte della congiunta per supposta responsabilità del conducente di un veicolo non assicurato.
5 E tanto basta per ritenerne la piena legittimazione passiva.
7.2. La questione inerente alla sussistenza di tale responsabilità – ed eventualmente alla sua quantificazione – interferisce invece con la titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, ed attiene quindi al merito della domanda.
8. Ciò posto, venendo al merito, si osserva quanto segue.
8.1. Quanto alla responsabilità del sinistro, ritiene questo giudice doversi confermare in questa sede la valutazione già a fondamento della proposta conciliativa ex art. 185bis cpc., in ordine all'applicazione della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054/2 cc..
8.2. Infatti, le evidenze istruttorie acquisite in sede di ATP consentono solo di ascrivere ad entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro comportamenti causalmente efficienti rispetto alla causazione dello stesso, ma non di procedere alla gradazione della relativa misura, rimanendo precluso l'accertamento delle circostanze di maggior rilievo, influenti sulla dinamica del sinistro.
8.3. Infatti:
- non è in contestazione che la non indossasse i dispositivi Pt_2 retroriflettenti prescritti dall'art. 182/9bis CdS ai ciclisti che circolano fuori dai centri abitati in orario notturno (bretelle e giubbotto); la prova orale richiesta da parte attrice – volta a dimostrare la presenza di lampadine a led tra gli effetti personali della consegnati ai familiari – non avrebbe Pt_2 comunque potuto avvalorare, con ragionevole certezza, l'utilizzo delle stesse al momento del sinistro;
- non è in contestazione che la ciclista abbia attraversato la carreggiata in senso ortogonale in assenza di un dedicato attraversamento ciclabile;
- non è altresì in contestazione che l'SI stesse procedendo ad una velocità superiore al limite consentito e che si trovasse in stato di ebbrezza alcolica rilevante ex art. 186/2 lett. b) CdS ratione temporis vigente.
8.4. Tuttavia – pur essendo noto il punto d'urto – non è univocamente ricostruibile quale sia stata la traiettoria seguita dalla Pt_2 nell'immissione e nel successivo attraversamento della carreggiata, con tutte le conseguenze che ne derivano in ordine alla determinazione della velocità dell'autovettura, e soprattutto, della valutazione in ordine alla reciproca avvistabilità e percezione del pericolo, tenuto conto delle possibili negative interferenze dello stato di alterazione alcolica del conducente della vettura.
6 8.5. Ragione per la quale si ritiene non raggiunta da alcuna delle parti la prova contraria richiesta per vincere la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054/2 cc..
9. Si procede quini alla liquidazione del danno, considerando dapprima quello non patrimoniale, da perdita del rapporto parentale.
9.1. Il danno è liquidato in via equitativa, secondo la Tabella di Milano (2024), congegnata su un meccanismo di distribuzione di punti in base a cinque circostanze idonee a rivelare l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente. In particolare: le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti, lett. A-E) hanno natura oggettiva;
la quinta (qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, lett. E), invece, è di natura soggettiva, e riguarda sia gli aspetti esteriori del danno (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti interiori dello stesso (sofferenza interiore).
9.2. Con riferimento a queste ultime circostanze, si osserva che parte attrice ha allegato elementi fattuali compatibili con l'assetto familiare in essere al tempo del decesso di , che coabitava ancora Parte_4 con la madre.
È quindi nell'ordine delle cose che fosse la figlia che si occupava Parte_4 maggiormente dell'accudimento della (già vedova) ed è così Pt_3 verosimile che quest'ultima abbia vissuto in maniera traumatica la perdita improvvisa e violenta della figlia;
si precisa che non è stata ammessa la prova in ordine all'insorta depressione a carico della stessa, non essendo stato allegato un autonomo danno biologico bisognoso di prova.
È parimenti nell'ordine delle cose – in assenza di deduzioni di segno contrario – quanto allegato circa i rapporti di con le sorelle e alla Parte_4 loro effettività e costanza.
9.3. Si ritiene quindi equo procedere alla seguente distribuzione dei punti:
- quanto a (19.12.1948): Parte_3 A) età della vittima primaria (45 anni): 20 punti;
B) età della vittima secondaria (71 ani): 12 punti;
C) convivenza: 16 punti;
D) nessun superstite del nucleo familiare primario: 16 punti;
E) qualità e intensità della relazione affettiva (da 0 a 30 punti): 30 punti, per le ragioni di cui sopra e considerata la quotidianità della relazione con la
7 figlia, la sua giovane età ed il carattere improvviso e violento del decesso, imputabile in parte qua alla condotta illecita altrui, per complessivi 94 punti;
- quanto a (3.02.1969): Parte_1 A) età della vittima primaria (45 anni): 14 punti;
B) età della vittima secondaria (51 ani): 12 punti;
C) convivenza: 0 punti;
D) sopravvivenza dell'altra sorella e della madre: 12 punti;
E) qualità e intensità della relazione affettiva (da 0 a 30 punti): 25 punti, per le ragioni di cui sopra, per complessivi 63 punti;
- quanto a (9.12.1977): Parte_2
A) età della vittima primaria (45 anni): 14 punti;
B) età della vittima secondaria (42 anni): 14 punti;
C) convivenza: 0 punti;
D) sopravvivenza dell'altra sorella e della madre: 12 punti;
E) qualità e intensità della relazione affettiva (da 0 a 30 punti): 25 punti, per le ragioni di cui sopra, per complessivi 65 punti.
9.4. Moltiplicati detti coefficienti per il “valore punto”, dimezzato in ragione del ritenuto concorso di colpa, il danno è liquidato all'attualità (ed in parziale difformità rispetto alla proposta conciliativa ex art. 185bis cpc., bastata sui valori delle analoghe Tabelle del 2022):
- in favore di in € 183.817,00 (= € 3.911,00 x 94 : Parte_3
2);
- in favore di in € 53.487,00 (= € 1.698,00 x 63 : Parte_1 2);
- in favore di in € 55.185,00 (= € 1.698,00 x 65 : 2); Parte_2
- oltre interessi, al tasso legale, calcolati su tali somme devalutata alla data del sinistro (13.11.2020) e di anno in anno rivalutate.
10. Spetta inoltre alle attrici il ristoro dei danni patrimoniali, per spese funerarie e di successione, documentate per € 6.570,92 (nello specifico: € 208,00 per spese di successione (doc. 9); € 2.864,92 + € 16,00 per spese Contarina per concessione loculo (doc. 10); € 3.482,00 per spese funerarie (doc. 11)). Spetta infine il ristoro delle spese di ATP – che devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente (ex multis, Cass. ord. 30854/2023), provate e documentate per € 4.385,00 (nello specifico: € 1.360,30 + € 1.830,00 + € 560,30 per spese CTU;
€ 634,40 per spese CTP (docc. 12 e 14)).
8 Su tali somme, dimezzate in ragione del ritenuto concorso di colpa (€ 10.955,92 : 2) sono dovuti la rivalutazione e gli interessi, con decorrenza da ogni singolo esborso.
11. Per tutte queste ragioni, ed in definitiva, quale Controparte_1 Impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e CH SI vanno condannati, in solido tra loro, a pagare: A) a titolo di danno non patrimoniale,
- in favore di la somma di € 183.817,00, oltre Parte_3 interessi, al tasso legale, decorrenti dalla data dal sinistro (13.11.2020) sino al soddisfo;
- in favore di , la somma di € 53.487,00, oltre Parte_1 interessi, al tasso legale, decorrenti dalla data dal sinistro (13.11.2020) sino al soddisfo;
- in favore di , la somma di € 55.185,00, oltre Parte_2 interessi, al tasso legale, decorrenti dalla data dal sinistro (13.11.2020) sino al soddisfo;
B) a titolo di danno patrimoniale,
- in favore delle attrici, ed a ciascuna per la quota sostenuta, la somma di € 5.477,96, oltre rivalutazione ed interessi, al tasso legale, dalla data di ogni singolo esborso.
Si rileva, per completezza, che – a fronte dei rilievi della Compagnia convenuta – con la prima memoria ex art. 171ter cpc. parte attrice ha precisato di proporre la domanda risarcitoria nei confronti del Fondo di Garanzia e dell'SS, quali coobbligati solidali.
12. Le spese di lite – comprensive del giudizio di ATP – sono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 e ss. mm., applicati i parametri medi previsti nello scaglione di valore di riferimento, individuato in base al decisum; nulla per la fase istruttoria della fase di ATP e del presente giudizio, non celebrata. I compensi per la fase decisionale sono ridotti del 50% in ragione del rito.
12.1. Si liquidano quindi € 3.580,00 per la fase di ATP ed € 8.964,00 per il presente giudizio.
12.2. L'avv. Catia Salvalaggio, procuratore di parte attrice, all'udienza del 6.11.2024 si è dichiarata antistataria ex art. 93 cpc..
9
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente provvede:
1. CONDANNA quale Impresa designata alla Controparte_1 gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e AC LA, in solido tra loro, a pagare: A) a titolo di danno non patrimoniale,
- in favore di la somma di € 183.817,00, oltre Parte_3 interessi, al tasso legale, decorrenti dalla data dal sinistro (13.11.2020) sino al soddisfo;
- in favore di , la somma di € 53.487,00, oltre Parte_1 interessi, al tasso legale, decorrenti dalla data dal sinistro (13.11.2020) sino al soddisfo;
- in favore di , la somma di € 55.185,00, oltre Parte_2 interessi, al tasso legale, decorrenti dalla data dal sinistro (13.11.2020) sino al soddisfo;
B) a titolo di danno patrimoniale,
- in favore delle attrici, ed a ciascuna per la quota sostenuta, la somma di € 5.477,96, oltre rivalutazione ed interessi, al tasso legale, dalla data di ogni singolo esborso;
2. CONDANNA quale Impresa designata alla Controparte_1 gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e AC LA, in solido tra loro, a pagare le spese di lite – da distrarre in favore dell'avv. Catia Salvalaggio – che liquida in € 1.253,70 per esborsi, cui va aggiunto il contributo unificato corrisposto per il procedimento di ATP, ed € 12.544,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge. Treviso, 13 gennaio 2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Pesci
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