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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 05/07/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 595 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 2.7.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza: R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona della dott.ssa Monica D'angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.595/2025 R.G.
Oggetto: Ripetizione di indebito vertente tra
, , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. LEGGIO Antonino
- ricorrente -
e
, domiciliato in VIA Controparte_1
SCONTRINO 28 91100 TRAPANI rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
- resistente -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.2.2025 la ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto in giudizio l' chiedendo dichiararsi l'illegittimità della nota del 25.7.2024, CP_1
con la quale quest'ultimo ha richiesto la restituzione dell'importo di € 4.356,70 relativi alla pensione IOART n. 019-820034022254, per il periodo gennaio 2021 al luglio 2024.
L' costituitosi ritualmente in giudizio, ha chiesto, pertanto, sulla base di varie CP_1
argomentazioni in fatto ed in diritto, il rigetto della domanda. All'udienza del 2.7.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa con il deposito della presente sentenza.
Appare utile chiarire che in tema di onere probatorio sulla ripetibilità o meno dell'indebito da parte degli enti previdenziali si sono pronunciate le Sezioni Unite della
Suprema Corte, con la sentenza n. 18046 del 4.8.2010, con la quale è stato affermato che
“In tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato in qualità di attore dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di quantificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”.
Sviluppando ulteriormente tale principio, la stessa Corte di cassazione con sentenza n. 1228 del 20.1.2011 ha precisato: “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo
l'inosservanza, da parte dell, dell'obbligo ex art. 13, comma 2, L. n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1,
L. n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato”.
Ora, a fondamento dell'insussistenza della pretesa vantata da il ricorrente CP_1
evidenzia l'assoluta carenza di imputabilità, per assenza del requisito doloso e colposo, in capo al percipiente in riferimento all'indebito asseritamente dallo stesso maturato.
Tale ricostruzione non può essere condivisa.
L'art. 1, comma 43, della L. n. 335/1995 dispone invero chiaramente che “Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”.
Alla luce di tale norma, dunque, è pacifica la non cumulabilità in capo al ricorrente dei due trattamenti che rilevano nella vicenda di specie – ove si fa riferimento a una rendita vitalizia Inail per infortunio e ad un assegno ordinario di invalidità, percepita dallo stesso – a meno di non fornire prova del fatto che tali trattamenti fossero da ricondurre a eventi invalidanti differenti.
Considerato tuttavia che, con l'atto introduttivo di giudizio, la ricorrente non ha allegato alcun elemento alla luce del quale verificare che le due prestazioni erogate fossero materialmente da ricollegare a eventi distinti.
Ciò chiarito, occorre comunque vagliare, alla luce della specifica normativa operante nel settore previdenziale in materia di indebito, se il recupero degli emolumenti percepiti e non spettanti al ricorrente non fosse precluso all'Ente erogatore.
Le disposizioni normative che vengono in rilievo in proposito sono l'art. 52 della
L. n. 88/1989 e l'art. 13 della L. n. 412/1991.
L'art. 52 della L. n. 88/1989 dispone, in particolare, al comma 1 che “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione”, specificando al comma 2 che
“Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato (…)”.
A interpretazione autentica di quest'ultimo comma è intervenuto successivamente l'art. 13 della L. n. 412/1991, chiarendo che “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
Dalla lettura coordinata e sistematica delle disposizioni citate si evince allora che la peculaire disciplina legislativa di favore afferente all'irripetibilità degli emolumenti previdenziali erogati e non dovuti è destinata a operare soltanto se sussistono cumulativamente tutte le seguenti condizioni: a) che gli importi indebiti siano stati corrisposti in forza di un provvedimento definitivo, e non meramente provvisorio, emesso dall'Ente erogatore;
b) che del provvedimento in questione sia stata data formale comunicazione al soggetto percettore;
c) che il medesimo provvedimento sia affetto da un errore da imputare all' d) che non sia ravvisabile il dolo del Controparte_2
percipiente, dolo da intendersi sussistente, non solo in ipotesi di artifici o raggiri messi in atto dal soggetto al fine di acquisire vantaggi illeciti, ma anche in caso di mero silenzio di questi relativamente a circostanze incidenti sul diritto al trattamento erogato o sulla sua quantificazione monetaria.
L'art. 13 della L. n. 412/1991, nel delineare il concetto di “dolo” rilevante in tema di indebito previdenziale, risulta infatti estendere le ipotesi di ripetibilità degli indebiti previdenziali ai casi in cui il pensionato, pur a conoscenza di informazioni non in possesso dell'Ente e rilevanti ai fini della spettanza o della quantificazione della prestazione pensionistica, non le abbia comunicate all' o le abbia comunicate in CP_1
maniera inesatta.
Così intesi in via generale i presupposti per l'accertamento dell'indebito, è allora di tutta evidenza che le doglianze della ricorrente non possono trovare accoglimento nella vicenda di causa.
Nel caso di specie, infatti, non v'è evidenza alcuna che consenta di accertare, a dispetto di quanto sostenuto sul punto in ricorso, che l'indebito derivi da errore dell' bensì dal superamento dei limiti reddituali e dalla violazione dei divieti di CP_1
cumulo, situazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione della sanatoria.
Tanto basta per ritenere non accertato, uno dei requisiti necessari al fine di consentire l'operatività della disciplina di favore in punto di irripetibilità di cui all'art. 52 della L. n. 88/1989 e all'art. 13 della L. n. 412/1991.
Per le superiori ragioni il ricorso va rigettato e le spese di lite dichiarate irripetibili vista la dichiarazione di valore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Marsala il 4.7.2025 il Giudice
Monica D'Angelo
SEZIONE LAVORO
RG. 595 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 2.7.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza: R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona della dott.ssa Monica D'angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.595/2025 R.G.
Oggetto: Ripetizione di indebito vertente tra
, , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. LEGGIO Antonino
- ricorrente -
e
, domiciliato in VIA Controparte_1
SCONTRINO 28 91100 TRAPANI rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
- resistente -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.2.2025 la ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto in giudizio l' chiedendo dichiararsi l'illegittimità della nota del 25.7.2024, CP_1
con la quale quest'ultimo ha richiesto la restituzione dell'importo di € 4.356,70 relativi alla pensione IOART n. 019-820034022254, per il periodo gennaio 2021 al luglio 2024.
L' costituitosi ritualmente in giudizio, ha chiesto, pertanto, sulla base di varie CP_1
argomentazioni in fatto ed in diritto, il rigetto della domanda. All'udienza del 2.7.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa con il deposito della presente sentenza.
Appare utile chiarire che in tema di onere probatorio sulla ripetibilità o meno dell'indebito da parte degli enti previdenziali si sono pronunciate le Sezioni Unite della
Suprema Corte, con la sentenza n. 18046 del 4.8.2010, con la quale è stato affermato che
“In tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato in qualità di attore dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di quantificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”.
Sviluppando ulteriormente tale principio, la stessa Corte di cassazione con sentenza n. 1228 del 20.1.2011 ha precisato: “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo
l'inosservanza, da parte dell, dell'obbligo ex art. 13, comma 2, L. n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1,
L. n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato”.
Ora, a fondamento dell'insussistenza della pretesa vantata da il ricorrente CP_1
evidenzia l'assoluta carenza di imputabilità, per assenza del requisito doloso e colposo, in capo al percipiente in riferimento all'indebito asseritamente dallo stesso maturato.
Tale ricostruzione non può essere condivisa.
L'art. 1, comma 43, della L. n. 335/1995 dispone invero chiaramente che “Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”.
Alla luce di tale norma, dunque, è pacifica la non cumulabilità in capo al ricorrente dei due trattamenti che rilevano nella vicenda di specie – ove si fa riferimento a una rendita vitalizia Inail per infortunio e ad un assegno ordinario di invalidità, percepita dallo stesso – a meno di non fornire prova del fatto che tali trattamenti fossero da ricondurre a eventi invalidanti differenti.
Considerato tuttavia che, con l'atto introduttivo di giudizio, la ricorrente non ha allegato alcun elemento alla luce del quale verificare che le due prestazioni erogate fossero materialmente da ricollegare a eventi distinti.
Ciò chiarito, occorre comunque vagliare, alla luce della specifica normativa operante nel settore previdenziale in materia di indebito, se il recupero degli emolumenti percepiti e non spettanti al ricorrente non fosse precluso all'Ente erogatore.
Le disposizioni normative che vengono in rilievo in proposito sono l'art. 52 della
L. n. 88/1989 e l'art. 13 della L. n. 412/1991.
L'art. 52 della L. n. 88/1989 dispone, in particolare, al comma 1 che “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione”, specificando al comma 2 che
“Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato (…)”.
A interpretazione autentica di quest'ultimo comma è intervenuto successivamente l'art. 13 della L. n. 412/1991, chiarendo che “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
Dalla lettura coordinata e sistematica delle disposizioni citate si evince allora che la peculaire disciplina legislativa di favore afferente all'irripetibilità degli emolumenti previdenziali erogati e non dovuti è destinata a operare soltanto se sussistono cumulativamente tutte le seguenti condizioni: a) che gli importi indebiti siano stati corrisposti in forza di un provvedimento definitivo, e non meramente provvisorio, emesso dall'Ente erogatore;
b) che del provvedimento in questione sia stata data formale comunicazione al soggetto percettore;
c) che il medesimo provvedimento sia affetto da un errore da imputare all' d) che non sia ravvisabile il dolo del Controparte_2
percipiente, dolo da intendersi sussistente, non solo in ipotesi di artifici o raggiri messi in atto dal soggetto al fine di acquisire vantaggi illeciti, ma anche in caso di mero silenzio di questi relativamente a circostanze incidenti sul diritto al trattamento erogato o sulla sua quantificazione monetaria.
L'art. 13 della L. n. 412/1991, nel delineare il concetto di “dolo” rilevante in tema di indebito previdenziale, risulta infatti estendere le ipotesi di ripetibilità degli indebiti previdenziali ai casi in cui il pensionato, pur a conoscenza di informazioni non in possesso dell'Ente e rilevanti ai fini della spettanza o della quantificazione della prestazione pensionistica, non le abbia comunicate all' o le abbia comunicate in CP_1
maniera inesatta.
Così intesi in via generale i presupposti per l'accertamento dell'indebito, è allora di tutta evidenza che le doglianze della ricorrente non possono trovare accoglimento nella vicenda di causa.
Nel caso di specie, infatti, non v'è evidenza alcuna che consenta di accertare, a dispetto di quanto sostenuto sul punto in ricorso, che l'indebito derivi da errore dell' bensì dal superamento dei limiti reddituali e dalla violazione dei divieti di CP_1
cumulo, situazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione della sanatoria.
Tanto basta per ritenere non accertato, uno dei requisiti necessari al fine di consentire l'operatività della disciplina di favore in punto di irripetibilità di cui all'art. 52 della L. n. 88/1989 e all'art. 13 della L. n. 412/1991.
Per le superiori ragioni il ricorso va rigettato e le spese di lite dichiarate irripetibili vista la dichiarazione di valore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Marsala il 4.7.2025 il Giudice
Monica D'Angelo