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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/12/2025, n. 3609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3609 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1460/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Silvia Brat Consigliere dr. Antonella Caterina Attardo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1460/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
PACINOTTI,14 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA presso lo studio dell'avv.
CH LI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1 P.IVA_1
CHIOSSETTO, 18 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. ORLANDO MAURIZIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 12 APPELLATA
(C.F. ) CP_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
avente ad oggetto: lesione personale sulle seguenti conclusioni
Per : Parte_1
1) Accogliere totalmente la domanda proposta da nel Giudizio di Primo Parte_1
Grado, in quanto ammissibile, proponibile, nonché totalmente fondata in fatto ed in diritto;
2) Per lo effetto, previa declaratoria di piena ed esclusiva responsabilità dello appellato del verificarsi del sinistro accaduto in data 09/11/2019, alle ore 00,30 CP_2
circa, in Melito di Napoli (NA) alla via Toscana, nella qualità di proprietario del veicolo
Fiat Panda tg MO716473, assicurato per la RCA con la il cui Controparte_3
conducente, nel ripartire dalla sosta in manovra di retromarcia non si avvedeva della presenza dell'odierno Appellante, , colpendolo al corpo e provocandogli Parte_1
lesioni, condannare la stessa al pagamento in favore di Controparte_4 Pt_1
, per le lesioni patite alla propria Persona, della somma di Euro 50.000,00, ovvero
[...]
a quella diversa somma che riterrà più equa e congrua, oltre interessi a far data dal fatto e fino al saldo effettivo;
3) Condannare la al pagamento delle spese di causa e competenze Controparte_4
professionali di entrambi i Gradi di Giudizio, oltre al rimborso delle spese generali ex pagina 2 di 12 art. 15 T.F., CPA ed IVA, con attribuzione , ex art. 93 C.P.C., al sottoscritto Procuratore per avere anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Con riserva di ogni mezzo istruttorio all'occorrenza.
Per : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, rigettata e disattesa ogni domanda avversaria, così giudicare
In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello promosso da per i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, confermare la Parte_1
sentenza n. 11026/2024, emessa dal Tribunale di Milano in data 20/12/2024 e pubblicata in pari data, nella causa R.G. n. 37553/2022;
In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c. dell'appello promosso da per i motivi esposti nel presente Parte_1
atto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 11026/2024, emessa dal Tribunale di
Milano in data 20/12/2024 e pubblicata in pari data, nella causa R.G. n. 37553/2022;
In via principale: rigettare l'appello promosso da , in quanto infondato Parte_1
in fatto e in diritto per i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 11026/2024, emessa dal Tribunale di Milano in data
20/12/2024 e pubblicata in pari data, nella causa R.G. n. 37553/2022;
In via parimenti principale: rigettare le domande di , nessuna esclusa, Parte_1
poiché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti e anche a fronte della responsabilità esclusiva dell'odierno appellante nella causazione del sinistro stradale de quo e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto al signor , a nessun Parte_1
titolo, da per le ragioni sopra esposte. Controparte_1
In subordine: nella denegata ipotesi di riforma della sentenza di prime cure e di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avanzate dal sig. nei Parte_1
confronti di in qualità di assicuratore per la responsabilità Controparte_1
pagina 3 di 12 civile derivante dalla circolazione dell'autoveicolo modello Fiat Panda Tg. MO716473 di proprietà di previa applicazione in primo luogo del disposto di cui CP_2
all'art. 1227, primo e secondo comma, c.c. nonché accertamento di una responsabilità preponderante –
o, in subordine, quantomeno concorrente – della condotta del sig. nella Parte_1
causazione del sinistro strada le in parola, accertati secondo congruità e giustizia gli effettivi danni subiti dall'appellante, respinte in ogni caso le domande così come formulate da quest'ultimo, contenere l'esborso di ai soli accertati danni che siano in Controparte_1
nesso causale con l'evento in parola.
In ogni caso, con vittoria di compensi, inclusivi di IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali 15% anche del secondo grado di giudizio.
In via istruttoria: qualora l'Ecc.ma Corte ritenesse non esaustiva l'istruttoria svolta in primo grado, si rinvia al contenuto delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. depositate in primo grado e quivi riallegate nel fascicolo di parte, sia con riferimento alle istanze istruttorie articolate dalla Compagnia sia in merito all'opposizione a quelle avversarie.
Tenuto conto che l'appellante ha reiterato la sola istanza di CTU medico-legale sulla persona dell'appellante, le altre devono intendersi rinunciate. Ci si oppone all'istanza di ctu reiterata dall'appellante, in quanto intesa a supplire alla deficienza delle relative allegazioni e/o deduzioni, al fine di sollecitare un'indagine esplorativa per la ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Si richiamano i documenti prodotti e si contesta la ammissibilità e la rilevanza probatoria della documentazione avversaria.
pagina 4 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, e la società Parte_1 CP_2 [...]
per ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro 50.000,00 oltre Controparte_1 interessi, a titolo di risarcimento di tutti i danni per le lesioni asseritamente subite in conseguenza del sinistro occorso in data 09.10.2019.
L'attore esponeva che in data 09.10.2019 alle ore 00:30, mentre si trovava fermo alla via Toscano presso Melito di Napoli, era stato investito da un veicolo FIAT Panda tg MO716473 condotto da
[...]
CP_2
Rappresentava, in particolare, di essere stato colpito e conseguentemente di essere stato fatto sbalzare al suolo dal conducente del veicolo che, in fase di manovra di retromarcia dalla sosta, non si era avveduto della sua presenza.
Con riferimento alle modalità della condotta l'attore precisava che la manovra era stata effettuata dal conducente “senza soluzione di continuità e senza alcuna segnalazione tanto che il pedone, malgrado avesse segnalato a gran voce la sua posizione, nulla poteva al fine di evitare l'impatto”.
In conseguenza dell'urto subito, era stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale Pt_1 ove gli era stata diagnosticata “una frattura di parte non specificata chiusa perone e tibia lussazione della tibia anteriore, estremità prossimale, lussazione tibia astralgica”.
L'attore rappresentava di aver riportato a causa del sinistro anche postumi invalidanti di natura permanente.
Constatato che il veicolo in questione era di proprietà del sig. e che detto veicolo CP_2 risultava essere regolarmente assicurato con la parte attrice chiedeva al Controparte_5 giudice di primo grado di dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità del conducente per il verificarsi del sinistro e di condannare la società eventualmente in solido con Controparte_1
l'assicurato, al pagamento di tutti i danni subiti.
Mentre rimaneva contumace, si costituiva ritualmente la convenuta società CP_2 [...] chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in subordine, la riduzione del Controparte_1 risarcimento dei danni previo accertamento di una responsabilità preponderante del soggetto danneggiato o quantomeno concorrente nella causazione del sinistro ai sensi dell'art. 1227 commi 1 e 2
c.c.
All'esito dell'istruttoria, consistita principalmente nell'escussione delle due testimoni Tes_1
pagina 5 di 12 e , il Tribunale di Milano, con sentenza n. 11026/2024 pubblicata il Tes_2 CP_6
20/12/2024, rigettava la domanda risarcitoria proposta dall'attore, condannandolo a rifondere le spese di lite.
Nello specifico, il giudice di primo grado dichiarava la domanda infondata ritenendo che l'attore non avesse fornito la prova del fatto storico su cui si basava la pretesa risarcitoria.
Le due testimoni, infatti, secondo il giudice di primo grado, avevano reso dichiarazioni inattendibili, tra loro contraddittorie e, per quanto riguardava quelle della , anche intrinsecamente incoerenti. Tes_1
La prima contraddizione tra le due deposizioni riguardava la presenza o meno del conducente del veicolo all'interno del bar situato nei pressi del luogo in cui era avvenuto il sinistro.
Se da una parte, infatti, la teste aveva dichiarato di aver visto il sig. intrattenersi Tes_1 CP_2 all'interno di detto bar prima di salire in macchina, dall'altra parte invece la aveva negato tale CP_6 circostanza.
Analoga contraddizione tra le due deposizioni concerneva la reazione del . Pt_1
Invero, la aveva sostenuto che il pedone non avesse detto alcunché al momento dell'urto, Tes_1 neanche per richiamare l'attenzione del conducente del veicolo, laddove invece la aveva CP_6 dichiarato di aver sentito questi gridare, come peraltro confermato dalla versione offerta dall'attore nell'atto di citazione.
La contraddittorietà rilevata dal primo giudice inficiava intrinsecamente anche il racconto della
. Tes_1
La teste aveva fornito una descrizione particolarmente minuziosa dell'investimento, salvo poi rendere dichiarazioni poco comprensibili circa le ragioni per le quali avrebbe mantenuto un ricordo così preciso del fatto, collegando tale circostanza alla consuetudine di portare a passeggio il proprio cane allo stesso orario in cui era solito farlo il e circa la certezza del giorno della settimana in cui era occorso il Pt_1 sinistro riconducendolo al fatto che quel giorno, trattandosi di un venerdì, aveva finito di lavorare alle
18:30, senonché il sinistro era avvenuto poco dopo la mezzanotte.
Anche sul punto esatto di verificazione dell'investimento e sulla collocazione del parcheggio dell'automobile la deposizione della presentava profili di incoerenza. Tes_1
Il Tribunale riteneva assorbita dalle considerazioni sopra svolte anche il contrasto emerso con riguardo alla posizione che il pedone avrebbe avuto al momento del sinistro: se, cioè, il stesse Pt_1 camminando nel momento dell'urto, come avevano dichiarato le due testimoni, o se si trovasse fermo come invece dichiarato da questi al fiduciario dell'assicuratore e come anche riportato nella lettera pagina 6 di 12 inviata dal proprio difensore alla società assicuratrice.
Il primo giudice osservava come, oltre alla descritta contraddittorietà della prova testimoniale e al mancato intervento delle autorità nell'immediatezza dei fatti che avrebbero potuto constatare la presenza di testimoni oculari, anche le modalità lesive non fossero chiare.
Infatti, alle dichiarazioni rese nell'atto di citazione dal in cui lo stesso riferiva di essere stato Pt_1 colpito al corpo e sbalzato al suolo, mentre si trovava fermo a piedi, si contrapponevano quelle rese in pronto soccorso, subito dopo il sinistro, in cui questi esponeva che un'auto gli era passata sopra il piede destro.
Le risultanze istruttorie, dunque, non permettevano al primo giudice di ritenere provato il fatto dannoso e la responsabilità del CP_2
A tal fine, del resto, non risultava sufficiente la mancata risposta dell'attore all'interrogatorio formale posto che ai sensi dell'art. 232 c.p.c. tale evenienza, di per sé sola, non poteva valere quale ammissione dei fatti dedotti nei capitoli di prova su cui la parte convenuta era stata chiamata a rispondere.
Parimenti non poteva bastare la dichiarazione apparentemente confessoria che il avrebbe reso in CP_2 forma scritta nella denunzia del sinistro. Tale documento, peraltro privo di data e interamente dattiloscritto, fatta eccezione soltanto per la firma, non poteva da solo fondare l'accertamento di responsabilità e in ogni caso non poteva opporsi nei confronti della società assicuratrice.
Detta sentenza è stata impugnata da che ne chiede la riforma con l'accoglimento della Parte_1 domanda proposta in primo grado in forza di un unico motivo di appello.
Si è costituita ritualmente eccependo l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1 violazione dell'art. 342 c.p.c. e contestando comunque nel merito il fondamento dell'impugnazione con conseguente conferma della sentenza impugnata.
All'udienza dell'11-11-2025 il consigliere istruttore, invitate le parti a precisare le proprie conclusioni, rinviava la causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. per la discussione all'udienza del 09-12-2025, da tenersi in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti depositavano le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, alla detta udienza del 09 dicembre 2025.
Con un unico motivo di appello parte attrice contesta la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto inattendibili le deposizioni delle due testimoni perché tra di loro contraddittorie e perché, con riguardo a quella resa dalla , intrinsecamente incoerente. Tes_1
L'appellante esclude che la contraddizione concernente la presenza o meno del all'interno del CP_2
pagina 7 di 12 bar possa assumere rilevanza ai fini dell'accertamento del sinistro in questione.
Detta contraddizione, cioè, considerando la sua portata, non avrebbe potuto compromettere l'intera deposizione resa dalla teste fino al punto di ritenerla inattendibile, tanto più se si considera che la teste aveva fornito un racconto del fatto tutt'altro che incongruente e contraddittorio. Tes_1
In particolare, la teste aveva: riferito l'orario e il luogo dell'accadimento descrivendo con estrema precisione i luoghi teatro del sinistro e il motivo per il quale si trovava sul posto;
descritto i soggetti e il veicolo coinvolti nell'incidente; fornito una ricostruzione precisa della dinamica;
rappresentato elementi di dettaglio della vicenda quali ad esempio la mancanza del marciapiede nel tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro, la sufficiente illuminazione del luogo, le condizioni metereologiche del momento del sinistro, il mancato intervento delle forze di polizia, e ancora i soccorsi dell'ambulanza del servizio 118 intervenuti nell'immediatezza.
Il giudice di primo grado, allora, avrebbe dovuto prendere in debita considerazione i richiamati elementi, per di più riguardanti le modalità di accadimento del sinistro, invece di valorizzarne altri che, al contrario, non avevano nulla a che vedere con il sinistro, quali ad esempio la presenza o meno del conducente all'interno del bar prima del fatto.
Parimenti l'appellante critica il ragionamento del primo giudice laddove ha evidenziato la contraddizione riguardante la reazione avuta dal a seguito dell'investimento. Pt_1
È infatti illogico e immotivato ritenere che il , subito dopo l'investimento, non abbia detto nulla. Pt_1
Il fatto che le due testimonianze non coincidessero sul punto poteva derivare da una differente percezione soggettiva delle due testi, le quali ben avrebbero potuto focalizzare le rispettive attenzioni su aspetti diversi dell'investimento, quali la caduta al suolo del o altre circostanze estranee o Pt_1 esterne all'evento.
Fa rilevare l'appellante come le testimoni abbiano descritto dettagliatamente i passaggi minuziosi dell'investimento e come il contrasto evidenziato dal primo giudice sia il frutto di una errata e illogica interpretazione degli argomenti forniti in sede istruttoria.
L'appellante contesta, altresì, le doglianze del primo giudice circa l'individuazione del punto esatto in cui sarebbe avvenuto l'investimento. La aveva, infatti, descritto con la dovuta precisione le Tes_1 modalità di accadimento dell'investimento e soprattutto lo stato dei luoghi in cui detto sinistro si era verificato, ciononostante il primo giudice non aveva preso nella giusta considerazione le relative affermazioni.
Ancora, l'appellante si duole dei rilievi del Tribunale nella parte in cui ha sottolineato le divergenze dei pagina 8 di 12 racconti delle due testimoni con riguardo alla presenza o meno del cane del e con riguardo al Pt_1 fatto che l'animale indossasse o meno la museruola.
Nella specie, oltre a ribadire l'irrilevanza di tali aspetti ai fini del raggiungimento della prova del sinistro, il gravame sottolinea come su questo punto il primo giudice non aveva tenuto conto che le testimonianze erano state rese a cinque anni di distanza dal fatto.
Da ultimo, assume l'appellante come il primo giudice abbia in modo illogico e ingiusto ritenuto le due deposizioni non concordi nella descrizione della posizione del al momento del sinistro. La Pt_1 diversità dei due narrati con riguardo a tale profilo è il frutto di una palese comprensione soggettiva dei testi poiché l'azione del “camminare” deve essere interpretata latamente nel senso di ricomprendere al suo interno diverse situazioni quali lo stare a piedi o il compimento di pochi passi o lo stare fermo o anche il riprendere di nuovo il passo.
In ogni caso, il avrebbe potuto trovarsi fermo o stare compiendo qualche passo mentre veniva Pt_1 urtato dall'auto in movimento a causa di una manovra imprudente del conducente.
Secondo l'appellante, fatte tali premesse, l'elemento determinante non era tanto la contraddizione in cui erano incorse le due testi nel descrivere cosa stava facendo al momento dell'investimento, Pt_1 quanto il fatto stesso che il fosse stato investito, riportando lesioni. Pt_1
Da ultimo, priva di pregio era anche la contraddizione in cui sarebbe incorso, secondo il Tribunale, il nel descrivere le lesioni subite, avendo questi dichiarato nell'atto di citazione di essere stato Pt_1
“colpito al corpo e sbalzato al suolo”, quando invece subito dopo il fatto, giunto al pronto soccorso, aveva riferito come “un auto gli avesse passato con lo pneumatico sul piede destro”.
L'appellante nega che tale divergenza possa considerarsi una contraddizione nel senso che una affermazione non escluderebbe l'altra. Il passaggio di uno pneumatico sul piede costituisce, infatti, di per sé una lesione del corpo e, quindi, non può considerarsi contraddittorio il solo fatto di non aver specificato il tipo di lesione intrinseca al fatto stesso.
Ritiene la Corte che l'atto di appello sia destituito di fondamento.
Con riguardo al profilo dell'attendibilità delle testimoni escusse nel corso dell'istruttoria di primo grado devono condividersi le valutazioni svolte dal primo giudice quanto alla loro contraddittorietà estrinseca ed intrinseca.
I rilievi avanzati dal gravame volti a superare le segnalate contraddizioni non colgono nel segno.
Entrambe le testimonianze, infatti, come ben riportato nella sentenza impugnata con una motivazione esauriente che si intende qui richiamata, offrono due versioni del fatto tra loro confliggenti e non pagina 9 di 12 sovrapponibili.
Vi sono infatti numerose incongruenze tra i due narrati che, se è vero, come sostiene l'appellante, non valgono, isolatamente considerate, a svuotare di significato quanto dalle due testi riferito, tuttavia, se valorizzate nel complesso, consegnano al giudice due testimonianze confuse, prive di genuinità e quindi inattendibili.
Le due testi offrono un racconto ricco di informazioni di contorno che sono del tutto irrilevanti ai fini della decisione.
Ne costituiscono un esempio la presenza del all'interno del bar, la reazione avuta dal a CP_2 Pt_1 seguito dell'urto, o ancora il cane del Brugo. Al contrario, sono carenti di tutti quei dettagli della vicenda che invece risultano necessari per ricostruire la dinamica dell'incidente e quindi per valutare la responsabilità del CP_2
Sul punto, nemmeno la difesa dell'appellante soccorre.
Questa, infatti, oltre a ribadire nell'atto di appello l'attendibilità delle due testimoni, nulla aggiunge con riguardo alla condotta del conducente causativa del danno di cui si invoca il risarcimento.
Il gravame, infatti, si risolve in una aprioristica censura delle motivazioni della decisione con riferimento alla ritenuta inattendibilità delle due testi, senza formulare rilievi in grado di superare le conclusioni del Tribunale e senza fornire elementi di prova circa la verificazione del fatto di causa.
Osserva la Corte come, a fronte di una simile carenza di allegazione, non sia possibile ricostruire la dinamica del fatto illecito contestato al . CP_2
In particolare, non è possibile ricavare dal compendio probatorio agli atti la condotta concretamente tenuta dal non solo nel momento dell'asserito incidente stradale, considerate le deposizioni CP_2 contraddittorie sul punto, ma anche successivamente a tale momento. Nulla viene detto, infatti, con riguardo alla reazione del nell'imminenza dell'investimento, se cioè questi si sia accorto CP_2 dell'urto, se abbia provveduto in prima persona ad allertare i soccorsi, se abbia rilasciato le sue generalità, nemmeno viene spiegato il motivo per il quale non si sia stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.
Manca, cioè, da parte di entrambe le testimoni escusse in primo grado, l'indicazione di come concretamente abbia agito il conducente del veicolo, circostanza sulla quale lo stesso attore nulla ha allegato.
In questo senso l'assoluta assenza di indicazioni sulla condotta dell'investitore, in uno con l'ambiguità delle due testimonianze e con la mancanza di altri riscontri esterni dell'avvenuto incidente, porta questa pagina 10 di 12 Corte a ritenere del tutto indimostrata la versione dei fatti dedotta dell'appellante.
Piuttosto, il vuoto di allegazione di prove può ragionevolmente considerarsi quale indice del fatto che il non si trovasse lì in quel momento e che l'investimento non abbia in realtà avuto luogo. CP_2
Alla luce delle ragioni che precedono, deve confermarsi la valutazione espressa dal tribunale, quanto all'assenza di elementi concreti in forza dei quali poter affermare che il fatto per come descritto dall'attore si sia effettivamente realizzato.
Può aggiungersi per completezza di motivazione, anche se l'argomento non è invocato a sostegno della impugnazione da parte del , che non rileva, al fine di ritenere la fondatezza della domanda Pt_1 risarcitoria del , lo scritto confessorio attribuito al prodotto dall'attore con l'atto Pt_1 CP_2 introduttivo del giudizio.
Sebbene tale documento possa anche attribuirsi al , considerato che se questi avesse voluto CP_2 criticarne la paternità avrebbe dovuto costituirsi in giudizio e disconoscere la firma apposta su di esso, senza quindi rimanere contumace, in concreto l'asserita confessione contenuta in esso non può ritenersi sufficiente a fondare l'accertamento di responsabilità per le ragioni di seguito esplicitate.
In primo luogo, perché, l'appellante non formalizza alcuna richiesta di condanna con riguardo alla posizione del esaurendosi il presente giudizio nella richiesta di risarcimento dei danni nei CP_2 confronti della sola compagnia assicurativa.
In secondo luogo, e quale conseguenza del rilievo appena svolto, perché la confessione di cui si discute non può opporsi alla convenuta compagnia assicurativa, profilo questo già correttamente evidenziato dal giudice di primo grado.
Da ultimo deve anche richiamarsi il consolidato orientamento della Suprema Corte in forza del quale, in caso di litisconsorzio necessario -quale è quello, dal lato passivo, tra assicurato ed assicuratore per la r.c. auto- la dichiarazione confessoria non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice
(Cass. 25770\2019).
Per le ragioni che precedono, l'appello è infondato e deve essere respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannato al rimborso delle spese processuali in favore di liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e Controparte_7
pagina 11 di 12 comunque dei parametri medi di cui al DM n.147 del 2022, in base allo scaglione di valore applicabile
(da euro 26.001 ad euro 52.000) per le tre fasi studio, introduttiva e decisionale, non risultando svoltasi quella istruttoria, in euro 6.946,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) respinge l'appello proposto da , confermando l'impugnata sentenza;
Parte_1
b) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata Società delle Controparte_1 spese processuali di questo grado di appello, liquidate in euro 6.946,00 per compenso oltre iva, cpa e
15% per rimborso spese forfettarie;
c) dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dottoressa Matilde Baldi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Silvia Brat Consigliere dr. Antonella Caterina Attardo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1460/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
PACINOTTI,14 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA presso lo studio dell'avv.
CH LI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1 P.IVA_1
CHIOSSETTO, 18 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. ORLANDO MAURIZIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 12 APPELLATA
(C.F. ) CP_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
avente ad oggetto: lesione personale sulle seguenti conclusioni
Per : Parte_1
1) Accogliere totalmente la domanda proposta da nel Giudizio di Primo Parte_1
Grado, in quanto ammissibile, proponibile, nonché totalmente fondata in fatto ed in diritto;
2) Per lo effetto, previa declaratoria di piena ed esclusiva responsabilità dello appellato del verificarsi del sinistro accaduto in data 09/11/2019, alle ore 00,30 CP_2
circa, in Melito di Napoli (NA) alla via Toscana, nella qualità di proprietario del veicolo
Fiat Panda tg MO716473, assicurato per la RCA con la il cui Controparte_3
conducente, nel ripartire dalla sosta in manovra di retromarcia non si avvedeva della presenza dell'odierno Appellante, , colpendolo al corpo e provocandogli Parte_1
lesioni, condannare la stessa al pagamento in favore di Controparte_4 Pt_1
, per le lesioni patite alla propria Persona, della somma di Euro 50.000,00, ovvero
[...]
a quella diversa somma che riterrà più equa e congrua, oltre interessi a far data dal fatto e fino al saldo effettivo;
3) Condannare la al pagamento delle spese di causa e competenze Controparte_4
professionali di entrambi i Gradi di Giudizio, oltre al rimborso delle spese generali ex pagina 2 di 12 art. 15 T.F., CPA ed IVA, con attribuzione , ex art. 93 C.P.C., al sottoscritto Procuratore per avere anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Con riserva di ogni mezzo istruttorio all'occorrenza.
Per : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, rigettata e disattesa ogni domanda avversaria, così giudicare
In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello promosso da per i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, confermare la Parte_1
sentenza n. 11026/2024, emessa dal Tribunale di Milano in data 20/12/2024 e pubblicata in pari data, nella causa R.G. n. 37553/2022;
In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c. dell'appello promosso da per i motivi esposti nel presente Parte_1
atto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 11026/2024, emessa dal Tribunale di
Milano in data 20/12/2024 e pubblicata in pari data, nella causa R.G. n. 37553/2022;
In via principale: rigettare l'appello promosso da , in quanto infondato Parte_1
in fatto e in diritto per i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 11026/2024, emessa dal Tribunale di Milano in data
20/12/2024 e pubblicata in pari data, nella causa R.G. n. 37553/2022;
In via parimenti principale: rigettare le domande di , nessuna esclusa, Parte_1
poiché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti e anche a fronte della responsabilità esclusiva dell'odierno appellante nella causazione del sinistro stradale de quo e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto al signor , a nessun Parte_1
titolo, da per le ragioni sopra esposte. Controparte_1
In subordine: nella denegata ipotesi di riforma della sentenza di prime cure e di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avanzate dal sig. nei Parte_1
confronti di in qualità di assicuratore per la responsabilità Controparte_1
pagina 3 di 12 civile derivante dalla circolazione dell'autoveicolo modello Fiat Panda Tg. MO716473 di proprietà di previa applicazione in primo luogo del disposto di cui CP_2
all'art. 1227, primo e secondo comma, c.c. nonché accertamento di una responsabilità preponderante –
o, in subordine, quantomeno concorrente – della condotta del sig. nella Parte_1
causazione del sinistro strada le in parola, accertati secondo congruità e giustizia gli effettivi danni subiti dall'appellante, respinte in ogni caso le domande così come formulate da quest'ultimo, contenere l'esborso di ai soli accertati danni che siano in Controparte_1
nesso causale con l'evento in parola.
In ogni caso, con vittoria di compensi, inclusivi di IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali 15% anche del secondo grado di giudizio.
In via istruttoria: qualora l'Ecc.ma Corte ritenesse non esaustiva l'istruttoria svolta in primo grado, si rinvia al contenuto delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. depositate in primo grado e quivi riallegate nel fascicolo di parte, sia con riferimento alle istanze istruttorie articolate dalla Compagnia sia in merito all'opposizione a quelle avversarie.
Tenuto conto che l'appellante ha reiterato la sola istanza di CTU medico-legale sulla persona dell'appellante, le altre devono intendersi rinunciate. Ci si oppone all'istanza di ctu reiterata dall'appellante, in quanto intesa a supplire alla deficienza delle relative allegazioni e/o deduzioni, al fine di sollecitare un'indagine esplorativa per la ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Si richiamano i documenti prodotti e si contesta la ammissibilità e la rilevanza probatoria della documentazione avversaria.
pagina 4 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, e la società Parte_1 CP_2 [...]
per ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro 50.000,00 oltre Controparte_1 interessi, a titolo di risarcimento di tutti i danni per le lesioni asseritamente subite in conseguenza del sinistro occorso in data 09.10.2019.
L'attore esponeva che in data 09.10.2019 alle ore 00:30, mentre si trovava fermo alla via Toscano presso Melito di Napoli, era stato investito da un veicolo FIAT Panda tg MO716473 condotto da
[...]
CP_2
Rappresentava, in particolare, di essere stato colpito e conseguentemente di essere stato fatto sbalzare al suolo dal conducente del veicolo che, in fase di manovra di retromarcia dalla sosta, non si era avveduto della sua presenza.
Con riferimento alle modalità della condotta l'attore precisava che la manovra era stata effettuata dal conducente “senza soluzione di continuità e senza alcuna segnalazione tanto che il pedone, malgrado avesse segnalato a gran voce la sua posizione, nulla poteva al fine di evitare l'impatto”.
In conseguenza dell'urto subito, era stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale Pt_1 ove gli era stata diagnosticata “una frattura di parte non specificata chiusa perone e tibia lussazione della tibia anteriore, estremità prossimale, lussazione tibia astralgica”.
L'attore rappresentava di aver riportato a causa del sinistro anche postumi invalidanti di natura permanente.
Constatato che il veicolo in questione era di proprietà del sig. e che detto veicolo CP_2 risultava essere regolarmente assicurato con la parte attrice chiedeva al Controparte_5 giudice di primo grado di dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità del conducente per il verificarsi del sinistro e di condannare la società eventualmente in solido con Controparte_1
l'assicurato, al pagamento di tutti i danni subiti.
Mentre rimaneva contumace, si costituiva ritualmente la convenuta società CP_2 [...] chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in subordine, la riduzione del Controparte_1 risarcimento dei danni previo accertamento di una responsabilità preponderante del soggetto danneggiato o quantomeno concorrente nella causazione del sinistro ai sensi dell'art. 1227 commi 1 e 2
c.c.
All'esito dell'istruttoria, consistita principalmente nell'escussione delle due testimoni Tes_1
pagina 5 di 12 e , il Tribunale di Milano, con sentenza n. 11026/2024 pubblicata il Tes_2 CP_6
20/12/2024, rigettava la domanda risarcitoria proposta dall'attore, condannandolo a rifondere le spese di lite.
Nello specifico, il giudice di primo grado dichiarava la domanda infondata ritenendo che l'attore non avesse fornito la prova del fatto storico su cui si basava la pretesa risarcitoria.
Le due testimoni, infatti, secondo il giudice di primo grado, avevano reso dichiarazioni inattendibili, tra loro contraddittorie e, per quanto riguardava quelle della , anche intrinsecamente incoerenti. Tes_1
La prima contraddizione tra le due deposizioni riguardava la presenza o meno del conducente del veicolo all'interno del bar situato nei pressi del luogo in cui era avvenuto il sinistro.
Se da una parte, infatti, la teste aveva dichiarato di aver visto il sig. intrattenersi Tes_1 CP_2 all'interno di detto bar prima di salire in macchina, dall'altra parte invece la aveva negato tale CP_6 circostanza.
Analoga contraddizione tra le due deposizioni concerneva la reazione del . Pt_1
Invero, la aveva sostenuto che il pedone non avesse detto alcunché al momento dell'urto, Tes_1 neanche per richiamare l'attenzione del conducente del veicolo, laddove invece la aveva CP_6 dichiarato di aver sentito questi gridare, come peraltro confermato dalla versione offerta dall'attore nell'atto di citazione.
La contraddittorietà rilevata dal primo giudice inficiava intrinsecamente anche il racconto della
. Tes_1
La teste aveva fornito una descrizione particolarmente minuziosa dell'investimento, salvo poi rendere dichiarazioni poco comprensibili circa le ragioni per le quali avrebbe mantenuto un ricordo così preciso del fatto, collegando tale circostanza alla consuetudine di portare a passeggio il proprio cane allo stesso orario in cui era solito farlo il e circa la certezza del giorno della settimana in cui era occorso il Pt_1 sinistro riconducendolo al fatto che quel giorno, trattandosi di un venerdì, aveva finito di lavorare alle
18:30, senonché il sinistro era avvenuto poco dopo la mezzanotte.
Anche sul punto esatto di verificazione dell'investimento e sulla collocazione del parcheggio dell'automobile la deposizione della presentava profili di incoerenza. Tes_1
Il Tribunale riteneva assorbita dalle considerazioni sopra svolte anche il contrasto emerso con riguardo alla posizione che il pedone avrebbe avuto al momento del sinistro: se, cioè, il stesse Pt_1 camminando nel momento dell'urto, come avevano dichiarato le due testimoni, o se si trovasse fermo come invece dichiarato da questi al fiduciario dell'assicuratore e come anche riportato nella lettera pagina 6 di 12 inviata dal proprio difensore alla società assicuratrice.
Il primo giudice osservava come, oltre alla descritta contraddittorietà della prova testimoniale e al mancato intervento delle autorità nell'immediatezza dei fatti che avrebbero potuto constatare la presenza di testimoni oculari, anche le modalità lesive non fossero chiare.
Infatti, alle dichiarazioni rese nell'atto di citazione dal in cui lo stesso riferiva di essere stato Pt_1 colpito al corpo e sbalzato al suolo, mentre si trovava fermo a piedi, si contrapponevano quelle rese in pronto soccorso, subito dopo il sinistro, in cui questi esponeva che un'auto gli era passata sopra il piede destro.
Le risultanze istruttorie, dunque, non permettevano al primo giudice di ritenere provato il fatto dannoso e la responsabilità del CP_2
A tal fine, del resto, non risultava sufficiente la mancata risposta dell'attore all'interrogatorio formale posto che ai sensi dell'art. 232 c.p.c. tale evenienza, di per sé sola, non poteva valere quale ammissione dei fatti dedotti nei capitoli di prova su cui la parte convenuta era stata chiamata a rispondere.
Parimenti non poteva bastare la dichiarazione apparentemente confessoria che il avrebbe reso in CP_2 forma scritta nella denunzia del sinistro. Tale documento, peraltro privo di data e interamente dattiloscritto, fatta eccezione soltanto per la firma, non poteva da solo fondare l'accertamento di responsabilità e in ogni caso non poteva opporsi nei confronti della società assicuratrice.
Detta sentenza è stata impugnata da che ne chiede la riforma con l'accoglimento della Parte_1 domanda proposta in primo grado in forza di un unico motivo di appello.
Si è costituita ritualmente eccependo l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1 violazione dell'art. 342 c.p.c. e contestando comunque nel merito il fondamento dell'impugnazione con conseguente conferma della sentenza impugnata.
All'udienza dell'11-11-2025 il consigliere istruttore, invitate le parti a precisare le proprie conclusioni, rinviava la causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. per la discussione all'udienza del 09-12-2025, da tenersi in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti depositavano le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, alla detta udienza del 09 dicembre 2025.
Con un unico motivo di appello parte attrice contesta la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto inattendibili le deposizioni delle due testimoni perché tra di loro contraddittorie e perché, con riguardo a quella resa dalla , intrinsecamente incoerente. Tes_1
L'appellante esclude che la contraddizione concernente la presenza o meno del all'interno del CP_2
pagina 7 di 12 bar possa assumere rilevanza ai fini dell'accertamento del sinistro in questione.
Detta contraddizione, cioè, considerando la sua portata, non avrebbe potuto compromettere l'intera deposizione resa dalla teste fino al punto di ritenerla inattendibile, tanto più se si considera che la teste aveva fornito un racconto del fatto tutt'altro che incongruente e contraddittorio. Tes_1
In particolare, la teste aveva: riferito l'orario e il luogo dell'accadimento descrivendo con estrema precisione i luoghi teatro del sinistro e il motivo per il quale si trovava sul posto;
descritto i soggetti e il veicolo coinvolti nell'incidente; fornito una ricostruzione precisa della dinamica;
rappresentato elementi di dettaglio della vicenda quali ad esempio la mancanza del marciapiede nel tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro, la sufficiente illuminazione del luogo, le condizioni metereologiche del momento del sinistro, il mancato intervento delle forze di polizia, e ancora i soccorsi dell'ambulanza del servizio 118 intervenuti nell'immediatezza.
Il giudice di primo grado, allora, avrebbe dovuto prendere in debita considerazione i richiamati elementi, per di più riguardanti le modalità di accadimento del sinistro, invece di valorizzarne altri che, al contrario, non avevano nulla a che vedere con il sinistro, quali ad esempio la presenza o meno del conducente all'interno del bar prima del fatto.
Parimenti l'appellante critica il ragionamento del primo giudice laddove ha evidenziato la contraddizione riguardante la reazione avuta dal a seguito dell'investimento. Pt_1
È infatti illogico e immotivato ritenere che il , subito dopo l'investimento, non abbia detto nulla. Pt_1
Il fatto che le due testimonianze non coincidessero sul punto poteva derivare da una differente percezione soggettiva delle due testi, le quali ben avrebbero potuto focalizzare le rispettive attenzioni su aspetti diversi dell'investimento, quali la caduta al suolo del o altre circostanze estranee o Pt_1 esterne all'evento.
Fa rilevare l'appellante come le testimoni abbiano descritto dettagliatamente i passaggi minuziosi dell'investimento e come il contrasto evidenziato dal primo giudice sia il frutto di una errata e illogica interpretazione degli argomenti forniti in sede istruttoria.
L'appellante contesta, altresì, le doglianze del primo giudice circa l'individuazione del punto esatto in cui sarebbe avvenuto l'investimento. La aveva, infatti, descritto con la dovuta precisione le Tes_1 modalità di accadimento dell'investimento e soprattutto lo stato dei luoghi in cui detto sinistro si era verificato, ciononostante il primo giudice non aveva preso nella giusta considerazione le relative affermazioni.
Ancora, l'appellante si duole dei rilievi del Tribunale nella parte in cui ha sottolineato le divergenze dei pagina 8 di 12 racconti delle due testimoni con riguardo alla presenza o meno del cane del e con riguardo al Pt_1 fatto che l'animale indossasse o meno la museruola.
Nella specie, oltre a ribadire l'irrilevanza di tali aspetti ai fini del raggiungimento della prova del sinistro, il gravame sottolinea come su questo punto il primo giudice non aveva tenuto conto che le testimonianze erano state rese a cinque anni di distanza dal fatto.
Da ultimo, assume l'appellante come il primo giudice abbia in modo illogico e ingiusto ritenuto le due deposizioni non concordi nella descrizione della posizione del al momento del sinistro. La Pt_1 diversità dei due narrati con riguardo a tale profilo è il frutto di una palese comprensione soggettiva dei testi poiché l'azione del “camminare” deve essere interpretata latamente nel senso di ricomprendere al suo interno diverse situazioni quali lo stare a piedi o il compimento di pochi passi o lo stare fermo o anche il riprendere di nuovo il passo.
In ogni caso, il avrebbe potuto trovarsi fermo o stare compiendo qualche passo mentre veniva Pt_1 urtato dall'auto in movimento a causa di una manovra imprudente del conducente.
Secondo l'appellante, fatte tali premesse, l'elemento determinante non era tanto la contraddizione in cui erano incorse le due testi nel descrivere cosa stava facendo al momento dell'investimento, Pt_1 quanto il fatto stesso che il fosse stato investito, riportando lesioni. Pt_1
Da ultimo, priva di pregio era anche la contraddizione in cui sarebbe incorso, secondo il Tribunale, il nel descrivere le lesioni subite, avendo questi dichiarato nell'atto di citazione di essere stato Pt_1
“colpito al corpo e sbalzato al suolo”, quando invece subito dopo il fatto, giunto al pronto soccorso, aveva riferito come “un auto gli avesse passato con lo pneumatico sul piede destro”.
L'appellante nega che tale divergenza possa considerarsi una contraddizione nel senso che una affermazione non escluderebbe l'altra. Il passaggio di uno pneumatico sul piede costituisce, infatti, di per sé una lesione del corpo e, quindi, non può considerarsi contraddittorio il solo fatto di non aver specificato il tipo di lesione intrinseca al fatto stesso.
Ritiene la Corte che l'atto di appello sia destituito di fondamento.
Con riguardo al profilo dell'attendibilità delle testimoni escusse nel corso dell'istruttoria di primo grado devono condividersi le valutazioni svolte dal primo giudice quanto alla loro contraddittorietà estrinseca ed intrinseca.
I rilievi avanzati dal gravame volti a superare le segnalate contraddizioni non colgono nel segno.
Entrambe le testimonianze, infatti, come ben riportato nella sentenza impugnata con una motivazione esauriente che si intende qui richiamata, offrono due versioni del fatto tra loro confliggenti e non pagina 9 di 12 sovrapponibili.
Vi sono infatti numerose incongruenze tra i due narrati che, se è vero, come sostiene l'appellante, non valgono, isolatamente considerate, a svuotare di significato quanto dalle due testi riferito, tuttavia, se valorizzate nel complesso, consegnano al giudice due testimonianze confuse, prive di genuinità e quindi inattendibili.
Le due testi offrono un racconto ricco di informazioni di contorno che sono del tutto irrilevanti ai fini della decisione.
Ne costituiscono un esempio la presenza del all'interno del bar, la reazione avuta dal a CP_2 Pt_1 seguito dell'urto, o ancora il cane del Brugo. Al contrario, sono carenti di tutti quei dettagli della vicenda che invece risultano necessari per ricostruire la dinamica dell'incidente e quindi per valutare la responsabilità del CP_2
Sul punto, nemmeno la difesa dell'appellante soccorre.
Questa, infatti, oltre a ribadire nell'atto di appello l'attendibilità delle due testimoni, nulla aggiunge con riguardo alla condotta del conducente causativa del danno di cui si invoca il risarcimento.
Il gravame, infatti, si risolve in una aprioristica censura delle motivazioni della decisione con riferimento alla ritenuta inattendibilità delle due testi, senza formulare rilievi in grado di superare le conclusioni del Tribunale e senza fornire elementi di prova circa la verificazione del fatto di causa.
Osserva la Corte come, a fronte di una simile carenza di allegazione, non sia possibile ricostruire la dinamica del fatto illecito contestato al . CP_2
In particolare, non è possibile ricavare dal compendio probatorio agli atti la condotta concretamente tenuta dal non solo nel momento dell'asserito incidente stradale, considerate le deposizioni CP_2 contraddittorie sul punto, ma anche successivamente a tale momento. Nulla viene detto, infatti, con riguardo alla reazione del nell'imminenza dell'investimento, se cioè questi si sia accorto CP_2 dell'urto, se abbia provveduto in prima persona ad allertare i soccorsi, se abbia rilasciato le sue generalità, nemmeno viene spiegato il motivo per il quale non si sia stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.
Manca, cioè, da parte di entrambe le testimoni escusse in primo grado, l'indicazione di come concretamente abbia agito il conducente del veicolo, circostanza sulla quale lo stesso attore nulla ha allegato.
In questo senso l'assoluta assenza di indicazioni sulla condotta dell'investitore, in uno con l'ambiguità delle due testimonianze e con la mancanza di altri riscontri esterni dell'avvenuto incidente, porta questa pagina 10 di 12 Corte a ritenere del tutto indimostrata la versione dei fatti dedotta dell'appellante.
Piuttosto, il vuoto di allegazione di prove può ragionevolmente considerarsi quale indice del fatto che il non si trovasse lì in quel momento e che l'investimento non abbia in realtà avuto luogo. CP_2
Alla luce delle ragioni che precedono, deve confermarsi la valutazione espressa dal tribunale, quanto all'assenza di elementi concreti in forza dei quali poter affermare che il fatto per come descritto dall'attore si sia effettivamente realizzato.
Può aggiungersi per completezza di motivazione, anche se l'argomento non è invocato a sostegno della impugnazione da parte del , che non rileva, al fine di ritenere la fondatezza della domanda Pt_1 risarcitoria del , lo scritto confessorio attribuito al prodotto dall'attore con l'atto Pt_1 CP_2 introduttivo del giudizio.
Sebbene tale documento possa anche attribuirsi al , considerato che se questi avesse voluto CP_2 criticarne la paternità avrebbe dovuto costituirsi in giudizio e disconoscere la firma apposta su di esso, senza quindi rimanere contumace, in concreto l'asserita confessione contenuta in esso non può ritenersi sufficiente a fondare l'accertamento di responsabilità per le ragioni di seguito esplicitate.
In primo luogo, perché, l'appellante non formalizza alcuna richiesta di condanna con riguardo alla posizione del esaurendosi il presente giudizio nella richiesta di risarcimento dei danni nei CP_2 confronti della sola compagnia assicurativa.
In secondo luogo, e quale conseguenza del rilievo appena svolto, perché la confessione di cui si discute non può opporsi alla convenuta compagnia assicurativa, profilo questo già correttamente evidenziato dal giudice di primo grado.
Da ultimo deve anche richiamarsi il consolidato orientamento della Suprema Corte in forza del quale, in caso di litisconsorzio necessario -quale è quello, dal lato passivo, tra assicurato ed assicuratore per la r.c. auto- la dichiarazione confessoria non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice
(Cass. 25770\2019).
Per le ragioni che precedono, l'appello è infondato e deve essere respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannato al rimborso delle spese processuali in favore di liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e Controparte_7
pagina 11 di 12 comunque dei parametri medi di cui al DM n.147 del 2022, in base allo scaglione di valore applicabile
(da euro 26.001 ad euro 52.000) per le tre fasi studio, introduttiva e decisionale, non risultando svoltasi quella istruttoria, in euro 6.946,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) respinge l'appello proposto da , confermando l'impugnata sentenza;
Parte_1
b) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata Società delle Controparte_1 spese processuali di questo grado di appello, liquidate in euro 6.946,00 per compenso oltre iva, cpa e
15% per rimborso spese forfettarie;
c) dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dottoressa Matilde Baldi
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