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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 01/04/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2361 /2024
Oggi 01/04/2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2361/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Fabio E. Lo Presti per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
( t) per procura generale alle liti in notaio in Email_2 Per_1
atti
RESISTENTE
OGGETTO: post ATPO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il CP_1
diritto al riconoscimento dello stato di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1
della Legge 104/92 dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
2 Resisteva in giudizio l contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di cui CP_1
chiedeva il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va accolto.
Giova ricordare che secondo l'art. 3, comma 1, della l. n. 104/1992 è persona con disabilità
chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.
Il consulente tecnico d'ufficio, sulla base della visita medica espletata e dell'esame della documentazione sanitaria in atti ha valutato sussistenti le condizioni per riconoscimento in capo alla ricorrente dello status di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della
L. 104/1992, concludendo: “… secondo i criteri di cui al DM della sanità del 5-2-1992, le infermità
presentate dalla Ricorrente sono tali da determinare il riconoscimento dello status Parte_2
di Handicap art. 3 comma 1 L 104/1992. Riguardo alla decorrenza è da considerare a partire dalla
data di presentazione della domanda all' epoca in cui le patologie accertate erano già presenti e CP_1
strutturate.”
Con riferimento alla data di decorrenza dei benefici riconosciuti in capo alla ricorrente,
analizzata la certificazione agli atti, il CTU ha affermato che il diritto decorre dal giorno della presentazione della domanda amministrativa.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno condivise, perché immuni da vizi logico-
giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
Può, quindi, concludersi che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento dello stato di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1
della Legge 104/92 a partire dal giorno della presentazione della domanda amministrativa.
Il ricorso va dunque integralmente accolto.
3 Le spese di lite, anche della precedente fase di accertamento tecnico preventivo, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dei parametri indicati dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate con CP_1
separato provvedimento.
P.Q.M.
1. Dichiara che parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dello stato di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge
104/92 dal giorno della presentazione della domanda amministrativa;
2. condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compensi CP_1
professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Fabio E. Lo Presti dichiaratosi antistatario;
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate CP_1
con separato provvedimento.
Marsala, 1.4.2025
IL GIUDICE
-Cinzia Immordino
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Cinzia Immordino in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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