Ordinanza cautelare 12 settembre 2025
Ordinanza collegiale 27 ottobre 2025
Ordinanza collegiale 4 dicembre 2025
Ordinanza collegiale 12 febbraio 2026
Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 15/04/2026, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01063/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01170/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1170 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e nella qualità di amministratrice di sostegno del figlio -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Liverini, Filippo Liverini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda sanitaria provinciale – A.S.P. di RA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Rosario Papania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Aequitas s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
previa adozione di misure cautelari collegiali,
- della nota elaborata dall’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di RA, Dipartimento Salute Mentale in data 26.05.2025, consegnata alla ricorrente in pari data;
- del piano terapeutico per l’inserimento di -OMISSIS- presso il Centro Diurno Autos di Marsala, prot.-OMISSIS-2025 del 26.05.2025, elaborato dall’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di RA, Dipartimento Salute Mentale, conosciuto dalla ricorrente in data 27.05.2025;
- della relazione clinica, recante prot.-OMISSIS-2025 del 18.06.2025, elaborata dall’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di RA, Dipartimento Salute Mentale, conosciuta dalla ricorrente in data 24.06.2025;
- per quanto di ragione, del Programma Regionale Unitario per l’Autismo, approvato dall’Assessorato della Sanità della Regione Siciliana con decreto dell’11 giugno 2019 in attuazione della legge Regionale 22 dicembre 2005, n. 19, comma 8, nella parte in cui non estende espressamente il modello evidence based cognitivo comportamentale ad indirizzo ABA
Applied Behaviour Analysis a tutta l’età evolutiva ed adulta e lo limita invece alla fascia di età 18 mesi - 4 anni, e nella parte in cui non prevede espressamente, quale specifica “tipologia assistenziale” , il trattamento presso l’ambiente di vita naturale dell’utente;
- per quanto di ragione, delle Linee guida di organizzazione della rete assistenziale per persone affette da disturbo autistico, approvate dall’Assessorato della Sanità della Regione Siciliana con decreto 1 febbraio 2007, nella parte in cui non estendono espressamente il modello evidence based
cognitivo comportamentale ad indirizzo ABA Applied Behaviour Analysis a tutta l’età evolutiva ed adulta e lo limitano invece alla fascia prescolare di età (0 - 5 anni), e nella parte in cui non prevedono espressamente, quale specifico “servizio dedicato”, il trattamento presso l’ambiente di vita naturale dell’utente;
- ogni altro atto e/o provvedimento amministrativo di natura istruttoria e/o interlocutoria presupposto e/o comunque connesso ai provvedimenti impugnati ad oggi non noto, nonché
per l’accertamento e la declaratoria
del diritto soggettivo di -OMISSIS- a fruire della elaborazione ed esecuzione di un programma intensivo, individualizzato e svolto nei principali ambiti di vita e di relazione, di tipo psicoeducativo, ad orientamento comportamentale basato sulla Scienza del Comportamento Applicata ( Applied Behavior Analysis - ABA ), per un numero di ore non inferiore alle 22 a settimana da erogare nei principali contesti di vita, comprensive di almeno 3 ore al mese di supervisione da parte dell’analista del comportamento certificato, della durata complessiva non inferiore ai quattro anni ovvero, in caso di impossibilità di presa in carico diretta, mediante accertamento e declaratoria del diritto al rimborso dei costi di terapie private aventi medesime caratteristiche e intensità, con ogni correlato e conseguente provvedimento di condanna a provvedere.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Salute e dell’Azienda sanitaria provinciale – A.S.P. di RA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa AE SA RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, madre ed amministratrice di sostegno del figlio -OMISSIS-,
nato a [...] il -OMISSIS-, con ricorso ritualmente notificato e depositato, ha riferito che questi è affetto da disturbo dello spettro dell’autismo di livello di gravità 3 e che, in passato, fruiva di un piano terapeutico di tipo ABA, interrotto con provvedimento del marzo 2025, impugnato innanzi a questo Tribunale con ricorso R.G. n. 998/2025.
Ciò premesso, ha chiesto l’annullamento degli atti in epigrafe indicati, tra cui il nuovo piano trattamentale del 26 maggio 2025, che sostanzialmente prevede l’inserimento del ragazzo, ormai maggiorenne, presso un centro diurno, nelle sole ore mattutine (nelle quali il ragazzo frequenta un istituto alberghiero).
Il nuovo piano è stato contestato per le ragioni che possono schematicamente riassumersi come di seguito:
- esso sarebbe stato approntato velocemente, in base ad una superficiale e fugace valutazione del -OMISSIS-, di tipo meramente osservazionale, non sostenuta da approfondimenti psicodiagnostici;
- la “Relazione clinica sig. -OMISSIS- nato a [...] il -OMISSIS-” prot. reg. -OMISSIS- del 18 giugno 2025 è stata redatta dall’ASP di RA solo dopo la formazione del nuovo piano, con grave vizio procedimentale;
- inoltre, non si sarebbe tenuto conto del monitoraggio continuativo svolto negli ultimi tre anni, ossia durante l’esecuzione del piano ABA;
- il piano contrasterebbe con l’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017, il quale dispone che “il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche” ;
- il piano sarebbe carente e non appropriato - per tipologia, modalità, ambiti e tempistiche di intervento - alle attuali, effettive e documentate esigenze terapeutiche, abilitative e riabilitative del -OMISSIS- e concreterebbe una manifesta discontinuità terapeutica rispetto al percorso precedentemente intrapreso;
- il piano prevede il mero inserimento di -OMISSIS- presso il Centro Diurno Autos di Marsala per 4 ore mattutine (dalle 09:00 alle 13:00), con la previsione di attività generiche di “terapia occupazionale” e “attività ludico-ricreative”, senza l’utilizzo della metodologia A.B.A., né di altra tipologia di intervento evidence based indicata nelle Raccomandazioni della linea guida 22 sulla diagnosi e sul trattamento di adulti con disturbo dello spettro autistico approvata dall’Istituto superiore di sanità nel dicembre 2024;
- nello stabilire gli orari di frequenza del centro non si è tenuto conto della circostanza che -OMISSIS- sarà impegnato, dal lunedì al venerdì, nella medesima fascia oraria (09:00/13:00), nella frequentazione dell’Istituto Alberghiero “Abele Damiani” di Marsala;
- il piano sarebbe, inoltre, privo di obiettivi specifici, misurabili e individualizzati, limitandosi a prevedere generiche attività ludico-ricreative, senza alcuna programmazione scientificamente fondata;
- il piano, inoltre, non prevede interventi dedicati al parent training , fondamentale per garantire l’implementazione delle procedure nelle attività di vita quotidiana e nei diversi ambiti di vita, in violazione dei principi scientifici posti a base del metodo ABA, che riconoscono nel coinvolgimento familiare un elemento imprescindibile.
Si sono costituiti per resistere al ricorso l’Assessorato regionale della Salute e l’A.S.P. di RA.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, è stata disposta verificazione, in ordine alle condizioni di salute del -OMISSIS- e, in via cautelare, è stato stabilito il ripristino, a cura dell’A.S.P. di RA, del trattamento ABA intensivo in favore del -OMISSIS-.
Con successiva ordinanza n. -OMISSIS-, è stato rinnovato l’ordine istruttorio e, a seguito della proposizione di incidente di esecuzione, sono stati concessi all’A.S.P. di RA, per l’esecuzione del provvedimento cautelare, ulteriori giorni sette, stabilendo che, decorso tale termine, parte ricorrente parte ricorrente avrebbe potuto attivare il trattamento in via autonoma, anticipando le relative spese, che l’amministrazione avrebbe dovuto rimborsare previa rendicontazione ed esibizione di prova documentale.
In data 16 febbraio 2026 è stata depositata la disposta relazione di verificazione.
Alla pubblica udienza del 18 febbraio 2026, le parti hanno rinunciato ai termini a difesa e la causa è stata trattenuta per la decisione.
Preliminarmente – benché la questione non sia stata sollevata dalle parti – il collegio ritiene di dover precisare che la controversia rientra nell’ambito della giurisdizione esclusiva di questo giudice, alla luce dell’orientamento della Corte di cassazione a Sezioni Unite (ord. n. 1781 del 20/1/2022), secondo cui: “la giurisdizione relativa alla richiesta di una specifica prestazione sanitaria a carico del SSN/SSR appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici di cui all’art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a., là dove è richiesta l’intermediazione di un provvedimento amministrativo, da rinvenirsi anche nell’omissione provvedimentale dell’amministrazione sulla specifica richiesta di erogazione da parte dell’interessato” .
Ciò premesso, va ricordato che gli artt. 1, comma 7, e 3- septies , commi 4 e 5 del d.lgs. n. 502 del 1992 stabiliscono:
- “Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Inoltre: sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che: a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2; b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate; c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell’economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell’assistenza” ;
- “Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative” .
- “Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo le modalità individuate dalla vigente normativa e dai piani nazionali e regionali, nonché dai progetti-obiettivo nazionali e regionali” .
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 ( Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ), nell’aggiornare i livelli essenziali di assistenza, ha ricompreso in essi l’assistenza sociosanitaria, tra l’altro, alle persone con disturbi mentali e disabilità e, agli artt. 25, 26, 27 e 32, ha ricompreso, in particolare, tra i LEA, rispettivamente, l’assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, l’assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali, l’assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità, l’assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 60 del medesimo testo normativo, “sono garantite alle persone con disturbi dello spettro autistico le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche” .
Ciò premesso sul piano normativo, va altresì osservato che, in materia, il Consiglio di Stato ha più volte affermato, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, che “il trattamento ABA per le patologie autistiche rientra certamente tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) a norma dell’articolo 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle conseguenti Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità, da ultimo approvate in Conferenza unificata in data 10 maggio 20178, in attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134” (così Cons. Stato, sez. III, 6 ottobre 2023, n. 8708, ove è menzionato il precedente di sezione, in termini, n. 2129/2022).
Passando all’esame del caso concreto, il collegio ritiene di poter condividere le assai argomentate conclusioni cui è pervenuto l’organismo verificatore, cui il collegio ritiene di potersi conformare ai fini della decisione.
A tale riguardo, è opportuno ricordare che, proprio nell’ambito di una controversia in materia di prosecuzione del trattamento ABA, è stato recentemente affermato: “il recepimento da parte del giudice delle risultanze della CTU non esige una particolare motivazione – a differenza del caso in cui esso intendesse discostarsi dalle conclusioni istruttorie e salvo il caso in cui l’elaborato prodotto dal CTU sia affetto da evidenti profili di carenza istruttoria o illogicità argomentativa – in ragione del carattere specialistico dell’indagine allo stesso demandata, implicante la devoluzione al professionista prescelto dell’analisi dei profili strettamente tecnico-scientifici della controversia” (Cons. Stato, sez. III, 3 settembre 2025, n. 7192).
Più in generale, quanto alla funzione della CTU (cui è equiparabile la verificazione) in siffatta tipologia di controversie, è stato osservato: “la CTU costituisce uno strumento istruttorio di cui può avvalersi il giudice amministrativo laddove la controversia involga questioni concernenti l’applicazione di regole tecnico-scientifiche particolarmente complesse, insuscettibili di soluzioni univoche in ragione della molteplicità degli approcci metodologici emergenti dal contesto scientifico e del carattere evolutivo delle acquisizioni maturate nella specifica materia, le quali difficilmente possono ritenersi approdare a posizioni definitive ed immutabili ma esigono il costante confronto con il procedere delle conoscenze teoriche e delle relative prove sperimentali.
In tali casi, coerentemente con i limiti in cui deve muoversi il sindacato del giudice amministrativo laddove impinga in materie caratterizzate dall’attribuzione all’Amministrazione di poteri tecnico-discrezionali e, più in generale, con la posizione di alterità in cui l’organo giurisdizionale si colloca rispetto all’Amministrazione, la CTU non assurge a modalità sostitutiva delle valutazioni spettanti alla P.A., ma a strumento di controllo che queste non siano affette da profili di travisamento fattuale, carenza istruttoria, illogicità e inattendibilità, sia quanto alle norme tecniche utilizzate che al relativo procedimento applicativo” ( ibidem ).
Il Tribunale, dunque, alla luce delle risultanze dell’istruttoria, ritiene di dover accogliere l’azione di annullamento – sotto il profilo della carenza di istruttoria e di motivazione - e di dover disporre che l’Azienda sanitaria resistente provveda alla formazione di un piano terapeutico in favore di -OMISSIS-, che si estenda al quadriennio successivo alla conclusione dell’attuale percorso scolastico e che preveda un trattamento con metodo ABA strutturato in 22 ore settimanali da svolgere al domicilio e nei contesti naturali di vita del paziente fino alla conclusione dell’anno scolastico in corso e comunque fino al compimento del percorso attuale di studi (il ragazzo frequenta in atto il quinto anno di un istituto alberghiero).
Successivamente, al paziente dovrà erogarsi, per un trimestre, un trattamento ABA articolato in 22 ore settimanali nei contesti naturali di vita del paziente; contestualmente, questi dovrà essere gradualmente inserito presso un Centro diurno, ove svolgerà, per questo iniziale periodo, tre accessi a settimana della durata di un’ora; tale configurazione trattamentale sarà sottoposta ad osservazione e raccolta di dati in supervisione.
In seguito, dopo il primo trimestre e per il successivo anno, alla luce di un nuovo assessment , degli esiti della supervisione e di quanto emergerà dal confronto attivo con la famiglia – in assenza di fattori ostativi o controindicazioni - il trattamento ABA dovrà ridursi a 15 ore settimanali e contestualmente dovrà incrementarsi la frequenza del Centro diurno secondo un criterio misurato e attentamente ponderato, orientativamente corrispondente ad accessi della durata di due ore, tre volte a settimana; anche questa fase dovrà svolgersi sotto il rigoroso monitoraggio clinico e le attente valutazioni dell’ASP di RA e, precisamente, come ritenuto dal verificatore, l’attuazione del descritto programma di progressiva riduzione di intensità del trattamento ABA dovrà essere subordinata “a criteri clinici che fanno riferimento ad una medicina di precisione che tenga conto del profilo funzionale dell’individuo, di quelli comunicativi e metacomunicativi, di dati clinici ed endofenotipici, genetici, epigenetici, neurobiologici, delle comorbidità e di fattori predittivi” .
Le transizioni tra una fase di trattamento e l’altra dovranno essere opportunatamente valutate alla luce dei progressi, degli esiti e delle autonomie raggiunte e dovrà essere previsto, se le condizioni lo richiedano, l’arretramento ad una fase precedente di trattamento, in favore del processo di cura, nell’ambito di un trattamento plastico e dinamico e che si conformi di volta in volta alle esigenze del paziente, alle eventuali mutazioni del suo quadro psicopatologico, agli eventi di vita intra-familiari, alle variazioni dei fattori routinari e in relazione alla valutazione delle aree funzionali i cui deficit e/o caratteri disfunzionali risultino essere più o meno suscettibili di miglioramento, anche con eventuale transitorio reintegro del metodo ABA con i livelli di intensità e frequenza del set di cura precedente per il tempo strettamente necessario; l’Azienda, inoltre, salvo che ciò sia impedito da circostanze oggettive, dovrà fare in modo che l’intervento prosegua con gli operatori e il supervisore già impegnati; gradualmente dovranno inserirsi Interventi Intensivi Naturalistici Comportamentali e dello Sviluppo - NBDI e Social Skills Training (SST) , oltre a tecniche psicosensoriali; quanto al Centro diurno prescelto, questo dovrà disporre di personale qualificato, dovrà garantire continuità metodologica con il trattamento domiciliare e possibilità di monitoraggio costante dell’efficacia del programma ed il suo eventuale adattamento del programma.
Decorso il detto periodo, dovrà rimodularsi l’intensità del trattamento ABA (alta-moderata-bassa) in modo graduale e altamente controllato.
Decorso un biennio dalla conclusione del percorso scolastico, il trattamento ABA nei contesti di vita naturali - ferma restando la necessità delle predette attività di verifica - potrà strutturarsi come non più prevalente in termini di ore settimanali.
La redazione del progetto dovrà essere preceduta dalle seguenti, prodromiche attività:
- redazione di una diagnosi funzionale; - assessment delle competenze con relativa valutazione del profilo adattativo; - programmazione di interventi individualizzati costruiti ed adattati a misura; - riferimenti di evidenze scientifiche degli interventi proposti, validate per il trattamento di soggetti autistici adulti; - individuazione di operatori qualificati (con particolare riferimento a tecnici del comportamento e relativi analisti e supervisori ABA).
Sino all’attivazione del progetto dovrà darsi seguito all’assetto stabilito in fase cautelare, ossia all’erogazione del trattamento ABA a cura di parte ricorrente e con obbligo di rimborso da parte dell’amministrazione, previa rendicontazione ed esibizione di prova documentale.
In conclusione, dunque, il ricorso deve trovare accoglimento, nei termini appena chiariti.
Le spese di lite, attesa la complessità della questione trattata, devono essere compensate tra le parti; le spese di verificazione dovranno invece porsi a carico dell’Azienda sanitaria resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti ed i provvedimenti impugnati, accerta e dichiara il diritto di -OMISSIS- alla fruizione di un trattamento terapeutico nei termini descritti in parte motiva e per l’effetto condanna l’AS.P. di RA alla elaborazione di un piano terapeutico come indicato in parte motiva, disponendo che, sino all’attivazione di tale piano, dovrà darsi corso al già avviato trattamento ABA a cura di parte ricorrente e con obbligo di rimborso da parte dell’amministrazione, previa rendicontazione ed esibizione di prova documentale; condanna l’A.S.P. di RA al pagamento delle spese di verificazione, che – previa richiesta del verificatore – saranno liquidate con separato decreto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Si comunichi alle parti e si trasmetta a mezzo pec al verificatore.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2- septies , del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026, con l’intervento dei magistrati:
ER LE, Presidente
AE SA RU, Primo Referendario, Estensore
Mario Bonfiglio, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AE SA RU | ER LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.