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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/08/2025, n. 4287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4287 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona della Got, dott.ssa Carmela Rosetta Rita
Torrisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 2264/2019
PROMOSSA DA
, (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
-SCIUTO (C.F.: Parte_2 C.F._2
-SCUTO (C.F.: Parte_3 C.F._3
tutte elettivamente domiciliate in, Giarre, Via Callipoli n. 36 presso lo studio degli Avv.ti Carmelo Di Luca
Cardillo e Lucia D'Aquino che le rappresentano e difendono, sia unitamente che disgiuntamente, giusta procura in atti
ATTRICI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Catania, Via Centuripe n.1/C Controparte_1 C.F._4
presso lo studio dell'avv. Loretta Russo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
ATTORE IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le attrici hanno convenuto in giudizio esponendo: Controparte_1
- di essere comproprietarie, unitamente al convenuto, , dell'immobile sito in Acireale Via delle Controparte_1
Mandre 17/19/21 e precisamente, per 2/6 dell'immobile e e Parte_1 Parte_4 Parte_5
ciascuna per 1/6;
- che, , figlio di e fratello di e , in data Controparte_1 Parte_1 Parte_6 Parte_5
01.12.2009, ha concesso l'immobile in locazione ad uso diverso dall'abitazione per il canone mensile di euro
800,00 a e , senza corrispondere loro, ad eccezione del periodo Controparte_2 Controparte_3
compreso tra il primo gennaio 2017 e il 31 marzo 2018, la quota dei canoni di locazione a loro spettante in quanto comproprietarie dell'immobile ammontante mensilmente, per a € 266,34 e a € 133,34per Parte_1
ciascuna le sorelle e;
Parte_2 Pt_5
- che con lettera raccomandata hanno richiesto al convenuto di corrispondere loro le somme dovute invitandolo contestualmente a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ma infruttuosamente;
- che, pertanto, sono state costrette ad adire questo tribunale al fine di sentire ritenere e dichiarare il loro diritto di percepire la quota a loro spettante del canone di locazione dell'immobile sopra individuato del quale sono comproprietarie e per l'effetto sentire condannare il convenuto al pagamento delle quote non corrisposte ammontanti alla somma di € 24.769,62 in favore di ciascuna delle sorelle e Parte_6
e di € 24.769,62 in favore della madre oltre alla quota parte dei canoni a scadere, Parte_5 Parte_1
con rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda sino al soddisfo e vittoria di spese e compensi di causa.
Il convenuto si è costituito in giudizio eccependo:
- l'improcedibilità della domanda per vizi del procedimento di negoziazione assistita;
- il difetto di legittimazione attiva di sostenendo che questa, sebbene nell'atto introduttivo del Parte_1
presente giudizio abbia premesso di agire in qualità di comproprietaria dell'immobile sito in Acireale, Via delle Mandre 17/19/21, nella misura di 2/6 indivisi dell'immobile ed abbia richiesto la corresponsione delle quote scadute e a scadere, alla data della notifica della citazione, 19 febbraio 2019, non era più titolare della posizione soggettiva attiva vantata in quanto aveva già donato alla FI , la sua quota di Parte_6
dei 2/6 della proprietà dell'immobile per cui è causa.
Ha sostenuto inoltre dal dicembre 2009 fino al dicembre 2016 i canoni di locazione sono stati incassati per intero da e non da lui e che dal primo gennaio 2017 e il 31 marzo 2018 tutte e tre le attrici hanno Parte_1 ricevuto, pro quota, le quote dei canoni a loro spettanti. Ha dedotto di non dovere corrispondere, pertanto, nessuna somma alle attrici. Ha evidenziato infine che in data 31.05.2018 ha donato la propria Parte_1
quota a . Parte_6
Alla luce di ciò ha chiesto a questo tribunale di accertare e dichiarare che è priva di legittimazione Parte_1
ad agire e/o della titolarità della posizione soggettiva attiva, vantata in giudizio, rigettare le domande azionate da e in quanto infondate e in subordine condannare a Parte_4 Parte_5 Parte_1
manlevarlo di quanto eventualmente costretto a pagare per i titoli di cui in premessa, disporre l'eventuale compensazione con il credito derivante dal giudizio di divisione pendente presso altra sezione del tribunale;
in via riconvenzionale ha chiesto a questo tribunale di accertare e dichiarare che ha riscosso i Parte_1
canoni di locazione dell'immobile locato dall'inizio del rapporto locativo fino al gennaio 2017 e per l'effetto condannarla al pagamento in suo favore della somma di euro 11.200,00 o quella maggiore o minore accertata in corso di causa, condannare le attrici (ciascuna pro quota in forza dei titoli di provenienza) al rimborso in suo favore della quota parte dell'imposta di registro del contratto da lui anticipata dal 2009 in poi, con interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo e vittoria di spese e compensi di causa.
La domanda è procedibile essendo stata regolarmente avviato regolarmente dalle odierne attrici il procedimento di negoziazione assistita che si è concluso negativamente per la mancata partecipazione del convenuto.
La causa, istruita con la produzione documentale versata in atti dalle parti, interrogatorio formale di Pt_1
e e prova per testi, sulle conclusioni precisate dalle parti è stata posta in decisione
[...] Controparte_4
con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per le memorie e le repliche.
E' opportuno evidenziare che colui che utilizza, in via esclusiva, il bene comune non è tenuto, in via di principio, a corrispondere alcunché al comproprietario che risulti inerte.
La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha più volte chiarito che l'art. 1102 cod. civ. intende assicurare al singolo partecipante, per quel che concerne l'esercizio del suo diritto, la maggior possibilità di godimento della cosa comune, nel senso che, purché non resti alterata la destinazione del bene comune e non venga impedito agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa, egli deve ritenersi libero di servirsi della cosa stessa anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità, senza che possano costituire vincolo per lui forme più limitate di godimento attuate in passato dagli altri partecipanti, e può scegliere, tra i vari possibili usi quello più confacente ai suoi personali interessi (cfr., in tal senso, Cass. civile, sez. II, 5 settembre 1994, n. 7652).
La giurisprudenza di merito ha evidenziato che “Nel caso di possesso esclusivo, esercitato da un partecipante alla comunione, il possessore ha, in ogni caso, l'obbligo, quale mandatario espresso o tacito degli altri partecipanti, di rendere il conto dei frutti. Tuttavia, tale obbligo non sorge per la sola materialità del godimento oltre il limite della propria quota, richiedendosi ai fini della liquidazione della indennità, una specifica domanda di utilizzo (diretto o indiretto) da parte dei comproprietari estromessi, ingiustamente disattesa dalla controparte, presumendosi in caso di mancanza di esplicite richieste precedenti,
l'acquiescenza alla situazione di fatto pregressa. Pertanto, se non viene fornita la prova di precedenti iniziative dirette a far valere il proprio diritto, la corresponsione dei frutti deve farsi decorrere dalla domanda giudiziale.” ( Tribunale di Roma, sez. civ. VIII, 28 ottobre 2009, n. 22211).
Nel caso in esame, dagli atti di causa risulta incontestato:
- che il convenuto, con contratto del 01.12.2009, ha concesso in locazione, ad uso diverso dall'abitazione, l'immobile sito in Acireale, Via delle Mandre 17/19/21, a Parte_7
per il canone mensile di euro 800,00;
[...]
- che il suddetto immobile, al momento della stipula del contratto, era di proprietà delle odierne attrici e del convenuto Parte_8
- che tutte e tre le attrici erano a conoscenza della locazione già dalla stipulazione del contratto;
- che dal primo gennaio 2017 fino al 31 marzo 2018, i comproprietari hanno ricevuto dai conduttori la quota del canone di locazione a ciascuno di loro spettante;
- che successivamente al 31 marzo 2018 i conduttori non hanno più corrisposto i canoni di locazione per cui ha intrapreso nei loro confronti un procedimento di sfratto;
Parte_8
- che , in data 14 maggio 2018, con atto pubblico del notaio in Acireale, Parte_1 Persona_1
rep. 184769/15989, ha donato la sua quota di proprietà dell'immobile, equivalente ai 2/6, a
[...]
. Parte_6
la domanda avanzata dalle attrici , e deve essere rigettata. Parte_1 Parte_6 Parte_5
Si osserva che alla luce di quanto sopra evidenziato alle attrici , e Parte_1 Parte_6 Parte_5
non può essere riconosciuto il diritto di percepire una quota dei canoni di locazione corrisposti dai conduttori dal momento dell'instaurazione del rapporto locativo fino alla risoluzione del contratto dovendosi ritenere l'acquiescenza alla situazione di fatto pregressa posto che le attrici, pur essendo al corrente della locazione, come si evince anche dall'atto di citazione, precedentemente all'instaurazione di questo giudizio, le attrici non hanno avanzato valide richieste di corresponsione delle quote dei canoni a loro spettanti e non hanno intrapreso specifiche e valide iniziative in tal senso nei confronti del convenuto. Si osserva che in atti è stata prodotta la copia di una lettera raccomandata, con prova della avvenuta spedizione al convenuto in data
31.01.2019, contenente la richiesta di corresponsione della quota loro spettante dei canoni di locazione ma non è stata provata l'avvenuta ricezione da parte del destinatario, non essendo stato prodotto l'eventuale avviso di ricevimento.
Per quanto riguarda si evidenzia inoltre che risulta di evidenza documentale oltre che Parte_1
incontestato che, in data 14 maggio 2018 e quindi antecedentemente alla introduzione di questo giudizio, con atto pubblico del notaio in Acireale, rep. 184769/15989, ha donato la sua quota di Persona_1
proprietà dell'immobile, equivalente ai 2/6, alla FI che l'ha accettata per cui non può Parte_6
avanzare pretese circa i canoni di locazione successivi a tale data. Si evidenzia infine che risultando incontestato che i conduttori successivamente al 31.03.2018 non hanno più corrisposto alcuna somma a titolo di canoni di locazione al locatore per cui questi ha intrapreso nei loro confronti un procedimento di sfratto nessuna pretesa, e possono vantare Parte_6 Parte_5
nei confronti del convenuto per il periodo successivo al 31.03.2018.
La domanda attorea di , e deve pertanto essere rigettata. Parte_1 Parte_6 Parte_5
La domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto nei confronti di non può essere accolta in Parte_1
quanto, anche se risulta provato che i conduttori hanno consegnato gli assegni relativi al pagamento del canone di locazione, su specifica richiesta del locatore, a (dichiarazioni dei testi escussi) la quale Parte_1
li ha versati sul proprio conto corrente (ammissione da parte di in sede di interrogatorio formale) Parte_1 il convenuto, attore in riconvenzionale, fino alla sua costituzione in giudizio, non ha fatto richiesta di restituzione di tali somme né ha provato di avere intrapreso attività in tal senso nei confronti di . Parte_1
Deve quindi ritenersi l'acquiescenza alla situazione di fatto pregressa all'instaurazione del presente giudizio.
Devono essere rigettate le ulteriori domande riconvenzionali in quanto non provate.
Le spese di lite vanno compensate interamente tra le parti state la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta le domande attoree per quanto in parte motiva;
rigetta le domande riconvenzionali per quanto in parte motiva;
Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso il 14.08.2025
La Got
Dott.ssa Carmela Rosetta Rita Torrisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona della Got, dott.ssa Carmela Rosetta Rita
Torrisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 2264/2019
PROMOSSA DA
, (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
-SCIUTO (C.F.: Parte_2 C.F._2
-SCUTO (C.F.: Parte_3 C.F._3
tutte elettivamente domiciliate in, Giarre, Via Callipoli n. 36 presso lo studio degli Avv.ti Carmelo Di Luca
Cardillo e Lucia D'Aquino che le rappresentano e difendono, sia unitamente che disgiuntamente, giusta procura in atti
ATTRICI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Catania, Via Centuripe n.1/C Controparte_1 C.F._4
presso lo studio dell'avv. Loretta Russo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
ATTORE IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le attrici hanno convenuto in giudizio esponendo: Controparte_1
- di essere comproprietarie, unitamente al convenuto, , dell'immobile sito in Acireale Via delle Controparte_1
Mandre 17/19/21 e precisamente, per 2/6 dell'immobile e e Parte_1 Parte_4 Parte_5
ciascuna per 1/6;
- che, , figlio di e fratello di e , in data Controparte_1 Parte_1 Parte_6 Parte_5
01.12.2009, ha concesso l'immobile in locazione ad uso diverso dall'abitazione per il canone mensile di euro
800,00 a e , senza corrispondere loro, ad eccezione del periodo Controparte_2 Controparte_3
compreso tra il primo gennaio 2017 e il 31 marzo 2018, la quota dei canoni di locazione a loro spettante in quanto comproprietarie dell'immobile ammontante mensilmente, per a € 266,34 e a € 133,34per Parte_1
ciascuna le sorelle e;
Parte_2 Pt_5
- che con lettera raccomandata hanno richiesto al convenuto di corrispondere loro le somme dovute invitandolo contestualmente a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ma infruttuosamente;
- che, pertanto, sono state costrette ad adire questo tribunale al fine di sentire ritenere e dichiarare il loro diritto di percepire la quota a loro spettante del canone di locazione dell'immobile sopra individuato del quale sono comproprietarie e per l'effetto sentire condannare il convenuto al pagamento delle quote non corrisposte ammontanti alla somma di € 24.769,62 in favore di ciascuna delle sorelle e Parte_6
e di € 24.769,62 in favore della madre oltre alla quota parte dei canoni a scadere, Parte_5 Parte_1
con rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda sino al soddisfo e vittoria di spese e compensi di causa.
Il convenuto si è costituito in giudizio eccependo:
- l'improcedibilità della domanda per vizi del procedimento di negoziazione assistita;
- il difetto di legittimazione attiva di sostenendo che questa, sebbene nell'atto introduttivo del Parte_1
presente giudizio abbia premesso di agire in qualità di comproprietaria dell'immobile sito in Acireale, Via delle Mandre 17/19/21, nella misura di 2/6 indivisi dell'immobile ed abbia richiesto la corresponsione delle quote scadute e a scadere, alla data della notifica della citazione, 19 febbraio 2019, non era più titolare della posizione soggettiva attiva vantata in quanto aveva già donato alla FI , la sua quota di Parte_6
dei 2/6 della proprietà dell'immobile per cui è causa.
Ha sostenuto inoltre dal dicembre 2009 fino al dicembre 2016 i canoni di locazione sono stati incassati per intero da e non da lui e che dal primo gennaio 2017 e il 31 marzo 2018 tutte e tre le attrici hanno Parte_1 ricevuto, pro quota, le quote dei canoni a loro spettanti. Ha dedotto di non dovere corrispondere, pertanto, nessuna somma alle attrici. Ha evidenziato infine che in data 31.05.2018 ha donato la propria Parte_1
quota a . Parte_6
Alla luce di ciò ha chiesto a questo tribunale di accertare e dichiarare che è priva di legittimazione Parte_1
ad agire e/o della titolarità della posizione soggettiva attiva, vantata in giudizio, rigettare le domande azionate da e in quanto infondate e in subordine condannare a Parte_4 Parte_5 Parte_1
manlevarlo di quanto eventualmente costretto a pagare per i titoli di cui in premessa, disporre l'eventuale compensazione con il credito derivante dal giudizio di divisione pendente presso altra sezione del tribunale;
in via riconvenzionale ha chiesto a questo tribunale di accertare e dichiarare che ha riscosso i Parte_1
canoni di locazione dell'immobile locato dall'inizio del rapporto locativo fino al gennaio 2017 e per l'effetto condannarla al pagamento in suo favore della somma di euro 11.200,00 o quella maggiore o minore accertata in corso di causa, condannare le attrici (ciascuna pro quota in forza dei titoli di provenienza) al rimborso in suo favore della quota parte dell'imposta di registro del contratto da lui anticipata dal 2009 in poi, con interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo e vittoria di spese e compensi di causa.
La domanda è procedibile essendo stata regolarmente avviato regolarmente dalle odierne attrici il procedimento di negoziazione assistita che si è concluso negativamente per la mancata partecipazione del convenuto.
La causa, istruita con la produzione documentale versata in atti dalle parti, interrogatorio formale di Pt_1
e e prova per testi, sulle conclusioni precisate dalle parti è stata posta in decisione
[...] Controparte_4
con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per le memorie e le repliche.
E' opportuno evidenziare che colui che utilizza, in via esclusiva, il bene comune non è tenuto, in via di principio, a corrispondere alcunché al comproprietario che risulti inerte.
La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha più volte chiarito che l'art. 1102 cod. civ. intende assicurare al singolo partecipante, per quel che concerne l'esercizio del suo diritto, la maggior possibilità di godimento della cosa comune, nel senso che, purché non resti alterata la destinazione del bene comune e non venga impedito agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa, egli deve ritenersi libero di servirsi della cosa stessa anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità, senza che possano costituire vincolo per lui forme più limitate di godimento attuate in passato dagli altri partecipanti, e può scegliere, tra i vari possibili usi quello più confacente ai suoi personali interessi (cfr., in tal senso, Cass. civile, sez. II, 5 settembre 1994, n. 7652).
La giurisprudenza di merito ha evidenziato che “Nel caso di possesso esclusivo, esercitato da un partecipante alla comunione, il possessore ha, in ogni caso, l'obbligo, quale mandatario espresso o tacito degli altri partecipanti, di rendere il conto dei frutti. Tuttavia, tale obbligo non sorge per la sola materialità del godimento oltre il limite della propria quota, richiedendosi ai fini della liquidazione della indennità, una specifica domanda di utilizzo (diretto o indiretto) da parte dei comproprietari estromessi, ingiustamente disattesa dalla controparte, presumendosi in caso di mancanza di esplicite richieste precedenti,
l'acquiescenza alla situazione di fatto pregressa. Pertanto, se non viene fornita la prova di precedenti iniziative dirette a far valere il proprio diritto, la corresponsione dei frutti deve farsi decorrere dalla domanda giudiziale.” ( Tribunale di Roma, sez. civ. VIII, 28 ottobre 2009, n. 22211).
Nel caso in esame, dagli atti di causa risulta incontestato:
- che il convenuto, con contratto del 01.12.2009, ha concesso in locazione, ad uso diverso dall'abitazione, l'immobile sito in Acireale, Via delle Mandre 17/19/21, a Parte_7
per il canone mensile di euro 800,00;
[...]
- che il suddetto immobile, al momento della stipula del contratto, era di proprietà delle odierne attrici e del convenuto Parte_8
- che tutte e tre le attrici erano a conoscenza della locazione già dalla stipulazione del contratto;
- che dal primo gennaio 2017 fino al 31 marzo 2018, i comproprietari hanno ricevuto dai conduttori la quota del canone di locazione a ciascuno di loro spettante;
- che successivamente al 31 marzo 2018 i conduttori non hanno più corrisposto i canoni di locazione per cui ha intrapreso nei loro confronti un procedimento di sfratto;
Parte_8
- che , in data 14 maggio 2018, con atto pubblico del notaio in Acireale, Parte_1 Persona_1
rep. 184769/15989, ha donato la sua quota di proprietà dell'immobile, equivalente ai 2/6, a
[...]
. Parte_6
la domanda avanzata dalle attrici , e deve essere rigettata. Parte_1 Parte_6 Parte_5
Si osserva che alla luce di quanto sopra evidenziato alle attrici , e Parte_1 Parte_6 Parte_5
non può essere riconosciuto il diritto di percepire una quota dei canoni di locazione corrisposti dai conduttori dal momento dell'instaurazione del rapporto locativo fino alla risoluzione del contratto dovendosi ritenere l'acquiescenza alla situazione di fatto pregressa posto che le attrici, pur essendo al corrente della locazione, come si evince anche dall'atto di citazione, precedentemente all'instaurazione di questo giudizio, le attrici non hanno avanzato valide richieste di corresponsione delle quote dei canoni a loro spettanti e non hanno intrapreso specifiche e valide iniziative in tal senso nei confronti del convenuto. Si osserva che in atti è stata prodotta la copia di una lettera raccomandata, con prova della avvenuta spedizione al convenuto in data
31.01.2019, contenente la richiesta di corresponsione della quota loro spettante dei canoni di locazione ma non è stata provata l'avvenuta ricezione da parte del destinatario, non essendo stato prodotto l'eventuale avviso di ricevimento.
Per quanto riguarda si evidenzia inoltre che risulta di evidenza documentale oltre che Parte_1
incontestato che, in data 14 maggio 2018 e quindi antecedentemente alla introduzione di questo giudizio, con atto pubblico del notaio in Acireale, rep. 184769/15989, ha donato la sua quota di Persona_1
proprietà dell'immobile, equivalente ai 2/6, alla FI che l'ha accettata per cui non può Parte_6
avanzare pretese circa i canoni di locazione successivi a tale data. Si evidenzia infine che risultando incontestato che i conduttori successivamente al 31.03.2018 non hanno più corrisposto alcuna somma a titolo di canoni di locazione al locatore per cui questi ha intrapreso nei loro confronti un procedimento di sfratto nessuna pretesa, e possono vantare Parte_6 Parte_5
nei confronti del convenuto per il periodo successivo al 31.03.2018.
La domanda attorea di , e deve pertanto essere rigettata. Parte_1 Parte_6 Parte_5
La domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto nei confronti di non può essere accolta in Parte_1
quanto, anche se risulta provato che i conduttori hanno consegnato gli assegni relativi al pagamento del canone di locazione, su specifica richiesta del locatore, a (dichiarazioni dei testi escussi) la quale Parte_1
li ha versati sul proprio conto corrente (ammissione da parte di in sede di interrogatorio formale) Parte_1 il convenuto, attore in riconvenzionale, fino alla sua costituzione in giudizio, non ha fatto richiesta di restituzione di tali somme né ha provato di avere intrapreso attività in tal senso nei confronti di . Parte_1
Deve quindi ritenersi l'acquiescenza alla situazione di fatto pregressa all'instaurazione del presente giudizio.
Devono essere rigettate le ulteriori domande riconvenzionali in quanto non provate.
Le spese di lite vanno compensate interamente tra le parti state la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta le domande attoree per quanto in parte motiva;
rigetta le domande riconvenzionali per quanto in parte motiva;
Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso il 14.08.2025
La Got
Dott.ssa Carmela Rosetta Rita Torrisi