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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/11/2024, n. 1781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1781 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo – Sezione Prima Civile – riunita in Camera di Consiglio e composta dai sig. magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
3) Dott. Maria Letizia Barone Consigliere
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 875/2023 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado di giudizio da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv. Pietro Fazzino Parte_1 C.F._1
(pec: e Gabriele Russo (pec: , giusta Email_1 Email_2 procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Katia Di Controparte_1 C.F._2
Salvo (pec: , giusta procura in atti Email_3
APPELLATA con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI parte appellante:
L'ecc.ma Corte di Appello adita voglia
(…)
Nel merito:
- pronunciare la parziale riforma dell'appellata sentenza n. 1549/2023 emessa dal Tribunale di Palermo il 29.3.2023 e notificata al procuratore in data 13.04.23;
e per l'effetto:
1 - accertare e dichiarare la non sussistenza in capo alla sig.ra , del diritto a Controparte_1 percepire il contributo di mantenimento da parte del sig. e per l'effetto riformare la citata Pt_1 sentenza con riguardo all'obbligo di versamento del contributo al mantenimento a favore della sig.ra pari ad € 500.00; CP_1
- accertare e dichiarare la non sussistenza in capo alla sig.ra del diritto a Controparte_1 percepire la liquidazione di alcuna quota di T.F.R.L. spettante al dott. ; Pt_1 in linea subordinata:
- ridurre la quota di trattamento di fine rapporto liquidata in favore della IGnora CP_1 nei limiti della domanda da questa spiegata e quindi conteggiandola sino al 2008 come richiesto da controparte;
sempre in linea subordinata:
- ridurre l'ammontare dell'assegno divorzile nella misura di € 200,00 alla luce del reddito di lavoro quale docente di ruolo a tempo indeterminato risultante dalla documentazione agli atti. parte appellata:
L'adita Corte d'Appello di Palermo voglia
IE IS
(…) nel merito, confermare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo n.
1549/2023 pubblicata il 29/03/2023.
Con riserva di ulteriori eccezioni, difese, e deduzioni istruttorie all'esito del comportamento processuale avversario.
Con vittoria di spese e compensi di lite del presente giudizio.
Il P.G.: chiede il rigetto del ricorso
IN FATTO ED IN DIRITTO
1.Con sentenza n. 1549/2023 del 24 marzo 2023, il Tribunale di Palermo ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e Parte_1 [...]
il 6 febbraio 1982 a Palermo;
ha revocato l'obbligo posto a carico del marito di CP_1 corresponsione alla moglie del contributo per il mantenimento delle due figlie, ormai autosufficienti;
ha disposto con decorrenza dal mese di aprile, fermi restando per il passato i provvedimenti presidenziali, l'obbligo del di corrispondere ad un assegno Parte_1 Controparte_1 divorzile di euro 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT FOI;
ha dichiarato il diritto di quest'ultima a percepire euro 34.906,36 quale quota della maggior somma spettante all'ex marito a titolo di TFS;
ha condannato quest'ultimo al pagamento della predetta somma in favore della , da corrispondere al momento in cui sarà effettivamente erogata dall'Istituto CP_1 competente il TFS, oltre interessi al saggio legale sino al soddisfo;
ha compensato tra le parti le spese processuali nella misura del 50% e condannato il marito al pagamento della restante parte,
2 liquidata in euro 1.700,00, oltre accessori di legge.
In particolare, per quanto qui rileva, nel riconoscere alla il diritto all'assegno CP_1 divorzile, il Giudice di prime cure, richiamati i principi stabiliti nella nota pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18287/2018 in relazione ai presupposti ed alla funzione dell'assegno, rilevata una sperequazione economica tra le parti che vedeva la in una posizione di CP_1 minore agio, preso atto dell'elevato contributo che quest'ultima aveva dato al ménage familiare durante il matrimonio, idoneo a consentire al coniuge di concentrarsi sulla propria attività lavorativa – tanto come dirigente medico ospedaliero quanto come dentista odontoiatra libero professionista – ne ha ritenuto sussistenti i presupposti nella sua funzione perequativo- compensativa ed ha creduto equo quantificarlo nell'importo predetto.
2.Con ricorso depositato l'11 maggio 2023, ha impugnato la sentenza, Parte_1 dolendosi dell'accoglimento della domanda di assegno divorzile proposta dall'ex moglie e del conseguente riconoscimento del diritto della stessa a percepire la quota del 40% del TFS che gli verrà erogato, nonché di essere stato condannato, seppur in parte, alle spese di lite.
3. Instaurato il contraddittorio, , con comparsa depositata il 24 gennaio Controparte_1
2024, ha contestato la fondatezza dell'atto di appello, chiedendone il rigetto.
4. All'udienza del 27 settembre 2024, tenuta con le forme previste dall'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
5. Preliminarmente, va accolta l'eccezione di inammissibilità della richiesta istruttoria di rinnovo dell'audizione del teste avanzata dall'appellante, essendone questi Tes_1 decaduto, non avendola riproposta in primo grado al momento della decisione;
ad ogni modo, ne va rilevata l'infondatezza, considerato che i capitoli di prova o mirano a far esprimere al teste un giudizio o vertono su fatti non influenti per la decisione.
Deve, altresì, rilevarsi l'inammissibilità della comparsa conclusionale depositata da parte appellante il 24 luglio 2024, non essendo ciò previsto dal rito.
6. Procedendo nel merito, con il primo motivo di appello, si duole che il Parte_1
Giudice di primo grado abbia accolto la domanda di assegno divorzile proposta dall'ex moglie.
Contesta al Tribunale di aver erroneamente considerato le condizioni reddituali delle parti rilevandone una sperequazione invero inconsistente, considerato che egli, ormai in pensione, gode di un trattamento pari ad euro 2.800,00 mensili, cui poi vanno detratte le somme spese per estinguere un mutuo acceso anche per l'acquisto della casa ad una delle figlie e l'importo che versa mensilmente alla ex moglie a titolo di assegno divorzile;
e di contro la , nelle more CP_1 del giudizio, è stata assunta come insegnante di ruolo, gode dell'assegno divorzile, ha acquistato dei beni immobili nel comune di Polizzi Generosa e, tutt'oggi, risiede nella casa coniugale sita a
Palermo in via Lascaris n. 53 a se stessa intestata ma da lui pagata.
Considera che siano insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno all'ex moglie sia nella sua funzione assistenziale, stante che l'appellata dispone di mezzi adeguati e
3 della possibilità di procurarseli, sia nella sua funzione perequativa per aver egli sempre fornito sostegno economico all'ex moglie, consentendole di conseguire la laurea e l'abilitazione professionale di architetto e acquistandole l'appartamento in cui vive,
Contesta, poi, alla ex moglie di aver omesso, ingiustificatamente, negli anni dal 2008 al
2018 di cercare un'attività lavorativa (poi trovata) sebbene non vi fosse più necessità di accudire le figlie, ormai maggiorenni e lontane da Palermo.
7. Il motivo è fondato nei termini di seguito spiegati.
Come è noto, le Sezioni Unite della Cassazione - investite della decisione sulla questione riguardante i presupposti e i criteri di determinazione dell'assegno divorzile, a seguito del discusso revirement assunto dalla Prima Sezione Civile con la pronuncia del 2017 - con la sentenza n.18287 dell'11 luglio 2018 hanno indicato i criteri sulla base dei quali deve essere riconosciuto il diritto all'assegno di divorzio e determinato il suo ammontare.
In particolare, i Giudici di legittimità hanno rilevato che sia necessario preliminarmente valutare l'entità dello squilibrio provocato dal divorzio.
All'esito di tale doveroso accertamento, sia nell'ipotesi in cui risulti che l'ex coniuge economicamente più debole sia privo di redditi (propri e da lavoro), sia nell'ipotesi in cui, invece, si evinca una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, che potrà essere di entità variabile, il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita: il giudice deve tenere conto, innanzitutto, della funzione perequativo- compensativa dello stesso, procedendo dalla valutazione del contributo che effettivamente il coniuge economicamente più debole ha fornito - in forza di una scelta familiare - alla formazione del patrimonio comune e del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
Detta analisi, in osservanza del principio di pari dignità e di solidarietà tra i coniugi, non può, quindi, limitarsi strettamente al profilo del bisogno di assistenza né al raffronto oggettivo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti.
Va, quindi, adottato “un criterio integrato che si fondi sulla concretezza e molteplicità dei modelli familiari attuali”.
La comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi non è più, quindi, il criterio precipuo di determinazione dell'importo dell'assegno, poiché tale valutazione, a parere dei
Giudici della legittimità, va incontro a forti rischi di locupletazione ingiustificata dell'ex coniuge richiedente in tutte quelle situazioni in cui egli possa godere, comunque, di una condizione di particolare agiatezza oppure quando non abbia significativamente contribuito alla formazione della posizione economico-patrimoniale dell'altro; peraltro, si correrebbe il rischio di marginalizzare gli ulteriori criteri determinativi, e, in particolare, quello relativo all'apporto fornito dall'ex coniuge nella conduzione e nello svolgimento della complessa attività endofamiliare, cui la Suprema Corte ritiene di attribuire primaria e peculiare importanza.
4 In altri termini, la situazione di disparità economico-patrimoniale, riscontrabile alla fine del rapporto, diviene particolarmente significativa ai fini della determinazione dell'assegno solo qualora sia il frutto esclusivo o prevalente delle scelte adottate dai coniugi in ordine ai ruoli e al contributo di ciascuno alla vita familiare, poiché l'assegno divorzile (Cass. n. 5603/2020) ha natura assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che conduce al riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto, in particolare, delle aspettative professionali sacrificate.
Conformemente, la Corte di Cassazione ha precisato che “al fine di accertare se sussistano
i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma
l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve verificare: a) se tra gli ex coniugi,
a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari” (Cass. n. 22738/2021).
Inoltre, (Cass. n. 27945/2023) “la funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile presuppone che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale”.
Da ultimo, “laddove, però, risulti che l'intero patrimonio dell'ex coniuge richiedente sia stato formato, durante il matrimonio, con il solo apporto dei beni dell'altro, si deve ritenere che sia stato già riconosciuto il ruolo endofamiliare dallo stesso svolto e - tenuto conto della composizione, dell'entità e dell'attitudine all'accrescimento di tale patrimonio - sia stato già compensato il sacrificio delle aspettative professionali oltre che realizzata con tali attribuzioni l'esigenza perequativa, per cui non è dovuto, in tali peculiari condizioni, l'assegno di divorzio” (Cass. n. 21926/2019; cfr. anche
Cass. 15773/2020; Cass. 4215/2021; Cass. ord. n. 9144/2023).
5 Ora, tanto premesso, va rilevato che il primo Giudice non si è attenuto ai principi di diritto esposti.
Infatti, seppur debba darsi atto di una divergenza reddituale e patrimoniale tra le parti all'atto dello scioglimento del vincolo matrimoniale – dato che risulta che l ha dichiarato nel 2023 Pt_1 per l'anno di imposta 2022 un reddito lordo complessivo di euro 58.023,00, mentre la CP_1
l'importo di euro 22.500,00 – e siano sul punto condivisibili le valutazioni del primo giudice, va innanzitutto ribadito che tale condizione non può ex se determinare il diritto di quest'ultima all'assegno divorzile, dovendosi innanzitutto escludere il bisogno assistenziale come già statuito dal Tribunale con decisione in parte qua passata in giudicato.
La condizione reddituale dell'appellata, che lavora quale docente con contratto a tempo indeterminato dal 2022, percependo uno stipendio medio di euro 1.500,00 mensili, infatti, le consente di certo di condurre un tenore di vita libero e dignitoso, anche in considerazione del fatto che la stessa non sostiene spese di locazione o mutuo, risiedendo nell'immobile precedentemente adibito a casa coniugale acquistatole dall'appellante.
Quanto, poi, alla funzione perequativa-compensativa, va evidenziato che non vi sono comprovate allegazioni da cui trarre che l'ascesa professionale del signor sia stata Pt_1 agevolata dall'ex moglie, e non è comunque sufficiente a fondare il diritto di quest'ultima all'assegno l'assunzione in via prevalente da parte di lei della cura e delle esigenze delle figlie e della casa, in assenza di prova del fatto di corrispondenti “aspettative professionali sacrificate” ( in ultimo Cass. n. 29920/2022).
In ordine, infatti, al “sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali” (Cfr. Sentenze della Cassazione già citate), l'appellata si è limitata ad asserire di essersi occupata in via esclusiva della gestione della casa e delle figlie senza far ricorso all'aiuto di colf o babysitter, di aver dovuto rifiutare di partecipare a stages o a corsi di apprendistato per carenza di tempo e di avere potuto accettare incarichi scolastici esclusivamente presso istituti di Palermo e provincia, proprio per non allontanarsi dalla gestione familiare, ma tali asserzioni non risultano essere comprovate.
Di contro, deve rilevarsi che la signora , proprio durante la vigenza del matrimonio, CP_1 ha avuto modo di concludere gli studi universitari conseguendo la laurea in architettura e, successivamente, l'abilitazione professionale, ed ha intrapreso per alcuni anni la professione di architetto, grazie anche al sostegno economico del marito, che ha sostenuto, come non contestato, le spese relative a tasse universitarie, lezioni private, tasse relative all'iscrizione all'albo degli architetti, contributi previdenziali e quanto necessario per svolgere la professione, fornendo un concreto contributo alla realizzazione delle ambizioni professionali dell'appellata.
Non può, poi, non considerarsi negativamente che l'appellata nel periodo intercorrente tra il
2008 (anno della separazione) e il 2018, come dalla stessa ammesso, non si sia attivata per la ricerca di un'attività lavorativa malgrado il titolo di studio e il diminuito impegno di cura per la casa
6 e le figlie ormai adulte.
In ultimo, deve darsi atto che l'appellante ha comunque già provveduto a compensare l'impegno endofamiliare dell'appellata, rilevato che, come già accertato dal Tribunale, nel 1993 ha acquistato, con i proventi della propria attività lavorativa, l'immobile sito in via Lascaris n. 53 (5 vani oltre accessori), all'epoca adibito a casa familiare, intestandone la proprietà esclusiva in capo alla predetta.
Deve, pertanto, rilevarsi che una consistente parte del patrimonio dell'appellata sia stato formato durante il matrimonio grazie all'apporto dei beni del signor e a tale attribuzione, in Pt_1 conformità alle richiamate pronunce dei Giudici della legittimità, va riconosciuto valore compensativo e perequativo dei sacrifici affrontati per il nucleo familiare.
In conclusione, in assenza di prove circa la sussistenza dei presupposti del diritto all'assegno divorzile nelle sue funzioni assistenziali e perequative-contributive, la sentenza di primo grado va riformata, revocando l'assegno divorzile riconosciuto alla IG.ra . CP_1
8. Il rigetto della domanda volta ad ottenere l'assegno divorzile assorbe l'ulteriore motivo di appello, venendo meno il presupposto del diritto dell'appellata alla quota del TFS dell'ex coniuge
(art. 12 bis della l. 898 del 1970).
In definitiva, in parziale riforma della sentenza di primo grado le domande proposte da volte ad ottenere l'assegno divorzile ed una quota del TFR dell'ex coniuge vanno Controparte_1 entrambe respinte.
9. Il consolidarsi della recente interpretazione data dalla Corte di Cassazione all'art. 5 della l.n. 898 del 1970 in materia di assegno divorzile in corso di causa determina alla compensazione delle spese di lite tra le parti di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, prima sezione civile, lette le conclusioni dei procuratori delle parti e del Procuratore Generale, in riforma della sentenza n. 1549/2023 dei giorni 24-29 marzo
2023 del Tribunale di Palermo, appellata da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1 ricorso depositato l'11 maggio 2023, in accoglimento dell'appello, rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da e la connessa domanda di attribuzione della quota del TFS Controparte_1 dell'ex coniuge.
Compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, l'11 ottobre 2024.
Il Consigliere est.
Maria Letizia Barone Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio, dott. Giovanni D'Antoni, e dal consigliere relatore ed estensore dott. Maria Letizia Barone.
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