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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/04/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
Tribunale di Patti SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, dott. Carmelo Proiti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 741/2023 R.G., posta in decisione all'ultima udienza a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. terzo comma e promossa
D A
, nata a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Troina (En), Via Nazionale n. C.F._1
89, presso lo studio dell'Avv. MARIA ROSA VITALE che la rappresenta e difende per procura in atti
ATTRICE
C O N T R O
, in persona del suo rappresentante legale sig. Controparte_1 Parte_2
con sede in Oliveri (ME), Via Rosate n. 63 C.F./P.IVA ,
[...] P.IVA_1 contumace
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione a precetto ex art. 615, comma 1° c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 13 dicembre 2024 parte attrice ha concluso come da verbale.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione del 22.05.2023, notificato a mezzo pec in pari data, ha proposto opposizione avverso il precetto, notificatole ad istanza Parte_1 de a mezzo raccomandata spedita il 18.04.2023, con il Controparte_1
quale era stato intimato, in solido con il Sig. il ripristino dello Controparte_2
status quo ante tramite rimozione di oggetti e mobili allocati sulla terrazza ed eliminazione della porta di apertura nel muto perimetrale tra l'appartamento e la terrazza di copertura, oltre al pagamento della complessiva somma di € 8.818,36, in forza dell'ordinanza emessa il 28.11.2020, notificata unitamente al detto atto, dal Tribunale di Patti, a definizione del giudizio n. 839/2016 R.G.
Con l'unico motivo di opposizione ha eccepito la pretestuosità Parte_1 dell'atto di precetto, facendo rilevare di aver già adempiuto agli obblighi ivi previsti. A riprova di quanto affermato parte opponente ha prodotto due foto che dovrebbero rappresentare i luoghi oggetto del titolo per cui è causa, una comunicazione, inviata a mezzo pec il 13.01.2022 all'avv. Alessandro Munafò, di esecuzione spontanea di quanto previsto dal titolo azionato, nonché la copia di un accordo transattivo relativo al pagamento delle spese liquidate nel detto titolo.
L'opponente ha concluso chiedendo, previa sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del titolo, l'accertamento che nulla è dovuto all'opposto, con condanna del Sig. legale rapp.te p.t. de , al Parte_2 Controparte_1
pagamento di una somma equitativamente determinata, la pronuncia di estinzione di ogni diritto vantato dall'opposto; il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio e condanna per lite temeraria.
Parte opposta non si è costituita nonostante la regolarità della notifica e ne deve, dunque, essere dichiarata la contumacia.
La causa istruita documentalmente viene oggi decisa.
L'opposizione è infondata e come tale va rigettata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente occorre qualificare la presente opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 1° c.p.c., come proposta nei confronti del precetto notificato a mezzo raccomandata spedita il 18.04.2023, con cui è stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 8.818,36, in forza dell'ordinanza emessa il 28.11.2020
2 dal Tribunale di Patti, a definizione del giudizio n. 839/2016 R.G. del medesimo ufficio.
Passando al merito va evidenziato che parte opponente non ha assolto al proprio onere di dimostrare l'adempimento dell'obbligo di fare e del pagamento intimato con l'atto di precetto.
Le due riproduzioni fotografiche allegate da parte opponente non sono idonee a dimostrare quanto affermato dall'attore; difatti, a prescindere dall'impossibilità di datare la presunta esecuzione dei lavori, non vi è alcun dato che possa indicare con certezza che le dette foto siano riferite all'esecuzione dei lavori indicati nel titolo azionato.
Priva di alcuna rilevanza è, anche, la comunicazione di esecuzione spontanea, inviata a mezzo pec all'avv. Alessandro Munafò, precedente procuratore di parte opposta.
Infine, anche con riferimento al presunto pagamento delle spese, si rileva che l'accordo transattivo depositato in atti, oltre ad essere sottoscritto dal solo Avv.
Alessandro Munafò in assenza di alcuna procura speciale dell'opposto, non reca, in calce, la firma dei sigg.ri – . CP_2 Pt_1
A ciò si aggiunga che non vi è nessuna prova dell'effettivo pagamento della minore somma oggetto dell'accordo prodotto in atti.
D'altronde, alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, con conseguente ammissibilità della suddetta contestazione da parte del convenuto costituitosi in appello (Cass. n.
14372/2023).
Alla luce di ciò deve essere rigettata l'opposizione. Restano assorbite le ulteriori domande.
Nulla sulle spese stante la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo sulla domanda
3 proposta nel procedimento R.G. 741/2023 e rigettata ogni contraria domanda ed istanza, così provvede:
1) Dichiara la contumacia de non costituita nonostante Controparte_1
la regolarità della notifica;
2) Rigetta l'opposizione.
3) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 10.04.2025
Il Giudice
Dr. Carmelo Proiti
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