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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 27/06/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1556 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 1556/2025 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. CHEPPI ANNALISA CP_1
e
con il patrocinio dell'avv. GIULIA PERRONE CP_2
Con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo. Premettevano di aver contratto matrimonio in SP EN (PI), il 30/06/2001 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di SP EN
(PI) Anno 2011, Parte II, Serie, n.
5. Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
pagina 1 di 5 Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi;
le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e CP_1 CP_2
uniti in matrimonio come da atto celebrato in SP EN (PI) e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di SP EN Anno 2001, Parte II, Serie A,
n. 5.
Autorizza i coniugi a vivere separati.
2) La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e continuerà a vivere con la madre presso l'abitazione di sua esclusiva proprietà
3) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il Sig. potrà vedere e CP_2
tenere con sé la figlia:
- nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del sabato sino alla domenica sera ore 19,00;
- nel corso di ciascuna settimana potrà tenerla con sé un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 19,00 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pagina 2 di 5 pertinenza e per tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 19,00 nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
-durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la figlia ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- nelle vacanze pasquali ad anni alterni trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e Per_1
con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
-nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
-per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
4) La casa familiare sita a Cenaia (PI) resta assegnata alla Sig.ra in quanto di CP_1
sua esclusiva proprietà;
5) Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al CP_2 CP_1 mantenimento della figlia minore , la somma di € 300,00=, somma che sarà versata Per_1
anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, somma da versarsi sul conto corrente della Sig.ra IBAN: IT 85 J CP_1
03075 02200 CC85008113181;
6) il Sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alla CP_2
figlia minore come di seguito regolamentate: Per_1
spese mediche:
a) che non richiedono preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
cure dentistiche già in corso prima della separazione;
trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal servizio sanitario nazionale;
ticket sanitari;
tutte le spese che si rendessero necessarie anche se relative a prestazioni non erogate da strutture sanitarie del servizio sanitario nazionale;
b) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche che superano il costo di
€ 1000,00= annui ed ortodontiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
farmaci e terapie di medicina non tradizionale. spese scolastiche:
pagina 3 di 5 a) che non richiedono preventivo accordo: rette della scuola d'infanzia, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo richiesti dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
corsi di canto in quanto in essere già prima della separazione;
b) che richiedono preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento: corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria. spese extrascolastiche:
a) che non richiedono preventivo accordo: attività sportiva e pertinente attrezzatura;
spese di manutenzione della macchina, polizza assicurativa e carburante;
b) che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive (oltre la prima), ricreative e ludiche con pertinenti attrezzature;
viaggi e vacanze;
spese di custodia o baby-sitter.
Tutte le spese straordinarie vanno documentate, ove possibile, dal genitore che ne chiede il rimborso o 1'anticipo della quota di spettanza dell'altro. Il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve, comunque, comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica o whatsapp, indicando se possibile la spesa presuntiva;
1'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni, esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine, si riterrà formato il silenzio assenso. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 10 giorni dalla presentazione, mediante invio per email o whatsapp, della documentazione attestante il pagamento;
tutti i pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario;
7) quanto al figlio oggi maggiorenne, economicamente indipendente con contratto Per_2
di lavoro a tempo determinato in essere, il Sig. verserà direttamente allo CP_2 stesso, a titolo di contributo al mantenimento, € 100,00= mensili da versare direttamente sul P suo conto corrente – IBAN IT 81 Y 03075 0200 CC8501034258- solo esclusivamente per l'ipotesi di perdita dell'occupazione e per il periodo di non occupazione lavorativa, in cui lo stesso non dovesse percepire alcun tipo di contributo, ivi compresi contributi di disoccupazione.
8) I coniugi dichiarano che con l'accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
pagina 4 di 5 Spese di lite compensate
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 26/06/2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 1556/2025 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. CHEPPI ANNALISA CP_1
e
con il patrocinio dell'avv. GIULIA PERRONE CP_2
Con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo. Premettevano di aver contratto matrimonio in SP EN (PI), il 30/06/2001 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di SP EN
(PI) Anno 2011, Parte II, Serie, n.
5. Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
pagina 1 di 5 Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi;
le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e CP_1 CP_2
uniti in matrimonio come da atto celebrato in SP EN (PI) e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di SP EN Anno 2001, Parte II, Serie A,
n. 5.
Autorizza i coniugi a vivere separati.
2) La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e continuerà a vivere con la madre presso l'abitazione di sua esclusiva proprietà
3) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il Sig. potrà vedere e CP_2
tenere con sé la figlia:
- nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del sabato sino alla domenica sera ore 19,00;
- nel corso di ciascuna settimana potrà tenerla con sé un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 19,00 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pagina 2 di 5 pertinenza e per tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 19,00 nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
-durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la figlia ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- nelle vacanze pasquali ad anni alterni trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e Per_1
con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
-nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
-per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
4) La casa familiare sita a Cenaia (PI) resta assegnata alla Sig.ra in quanto di CP_1
sua esclusiva proprietà;
5) Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al CP_2 CP_1 mantenimento della figlia minore , la somma di € 300,00=, somma che sarà versata Per_1
anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, somma da versarsi sul conto corrente della Sig.ra IBAN: IT 85 J CP_1
03075 02200 CC85008113181;
6) il Sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alla CP_2
figlia minore come di seguito regolamentate: Per_1
spese mediche:
a) che non richiedono preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
cure dentistiche già in corso prima della separazione;
trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal servizio sanitario nazionale;
ticket sanitari;
tutte le spese che si rendessero necessarie anche se relative a prestazioni non erogate da strutture sanitarie del servizio sanitario nazionale;
b) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche che superano il costo di
€ 1000,00= annui ed ortodontiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
farmaci e terapie di medicina non tradizionale. spese scolastiche:
pagina 3 di 5 a) che non richiedono preventivo accordo: rette della scuola d'infanzia, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo richiesti dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
corsi di canto in quanto in essere già prima della separazione;
b) che richiedono preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento: corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria. spese extrascolastiche:
a) che non richiedono preventivo accordo: attività sportiva e pertinente attrezzatura;
spese di manutenzione della macchina, polizza assicurativa e carburante;
b) che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive (oltre la prima), ricreative e ludiche con pertinenti attrezzature;
viaggi e vacanze;
spese di custodia o baby-sitter.
Tutte le spese straordinarie vanno documentate, ove possibile, dal genitore che ne chiede il rimborso o 1'anticipo della quota di spettanza dell'altro. Il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve, comunque, comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica o whatsapp, indicando se possibile la spesa presuntiva;
1'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni, esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine, si riterrà formato il silenzio assenso. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 10 giorni dalla presentazione, mediante invio per email o whatsapp, della documentazione attestante il pagamento;
tutti i pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario;
7) quanto al figlio oggi maggiorenne, economicamente indipendente con contratto Per_2
di lavoro a tempo determinato in essere, il Sig. verserà direttamente allo CP_2 stesso, a titolo di contributo al mantenimento, € 100,00= mensili da versare direttamente sul P suo conto corrente – IBAN IT 81 Y 03075 0200 CC8501034258- solo esclusivamente per l'ipotesi di perdita dell'occupazione e per il periodo di non occupazione lavorativa, in cui lo stesso non dovesse percepire alcun tipo di contributo, ivi compresi contributi di disoccupazione.
8) I coniugi dichiarano che con l'accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
pagina 4 di 5 Spese di lite compensate
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 26/06/2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
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