Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 426
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Sentenza 12 gennaio 2026

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    Illegittimità avviso per immobile locato

    Il giudice ha ritenuto che la locazione fino a maggio 2021 giustifichi l'accoglimento parziale del ricorso per quel periodo. Tuttavia, per il periodo successivo alla locazione e fino alla vendita, il tributo è dovuto in quanto l'immobile era predisposto all'uso, anche se non utilizzato. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'obbligo di pagamento sussiste anche se l'immobile non è utilizzato, purché sia predisposto all'uso. Non è sufficiente non avere un contratto con la società fornitrice di luce, acqua o gas; affinché la TARI non sia dovuta, devono mancare le diramazioni per portare le utenze nell'immobile o queste devono essere completamente chiuse. In pratica, se l'immobile è pronto per attivare le utenze con un semplice contratto, la tassa è dovuta. Al contrario, se sono necessarie opere strutturali per rendere l'immobile servibile, l'obbligo di pagamento non sussiste. Il ricorrente non ha fornito la prova di tali elementi oggettivi che rendessero l'immobile inutilizzabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 426
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 426
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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