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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 426/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
D'ANGIOLELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19266/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401554907 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12649/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Roma, nominativo 1 propone impugnazione avverso l' avviso di accertamento esecutivo per omessa dichiarazione TARI e TEFA 2018 -2022 n. 112401554907 del
28/10/2024, di € 3.926,02 emesso dal Comune di Roma, notificato il 11/11/2024.
A sostegno del ricorso l'istante deduce quanto segue:
- con il suddetto avviso di acertamento è stato richiesto il pagamento di TARI e TEFa per il periodo 1.1.2018 sino all'11.10.2022 in relazione all'immobile di Indirizzo_1 in Roma;
- l'avviso è illegittimo in quanto l'immobile è stato locato fino al 30/05/2021 contratto dell' 8/02/2012, registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 14/02/2012;
- nessun'altra persona ha mai abitato o risieduto dal 30.5.2021 in Indirizzo_1. sino alla vendita dell'immobile avvenuta con contratto di compravendita del 11/10/2022,
In virtù di tanto chiede l'accoglimento del ricorso.
Sebbene ritualmente notificato nessuno si costituisce per il Comune di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va in parte accolto.
Infatti, è documentata la locazione sino al 30 maggio 2021 in virtù di contratto dell'8.12.2012 e quindi antecedente al primo gennaio 2018, data di decorrenza del tributo secondo quanto indicato nell'avviso.
Dal 30 maggio 2021 tuttavia è dovuto il tributo non essendo condivisibile quanto sostenuto dal ricorrente.
Infatti, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'obbligo di pagamento sussiste anche se l'immobile non è utilizzato, purché sia predisposto all'uso (Cass. sent. n. 21703/2022, n. 9872/2023). Questo significa che non è sufficiente non avere un contratto con la società fornitrice di luce, acqua o gas: affinché la TARI non sia dovuta, devono mancare le diramazioni per portare le utenze nell'immobile, o queste devono essere completamente chiuse. In pratica, se l'immobile è pronto per attivare le utenze con un semplice contratto, la tassa è dovuta. Al contrario, se sono necessarie opere strutturali per rendere l'immobile servibile, l'obbligo di pagamento non sussiste.
Ancora, per andare esenti dal pagamento della TARI, sarà necessario dimostrare che l'immobile in questione
è diventato oggettivamente inutilizzabile e, in quanto tale, inidoneo a produrre rifiuti. Inidoneità che non deve essere presunta ma “riscontrabile in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione” (cfr. Cass. n. 1711/2017).
Infatti, parte ricorrente non ha fornito la prova la prova di tali elementi sicché il tributo dal 30 maggio 2021 sino all'ottobre 2022 è dovuto.
Il ricorso va quindi accolto solo in parte con ricalcolo della pretesa da parte del Comune limitatamente a tale periodo.
Spese compensate in ragione dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione.
P.Q.M.
La Corte • Accoglie in parte il ricorso;
• Spese compensate. Roma, lì 10.12.2025. Il Giudice Dr Luigi
D'NG
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
D'ANGIOLELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19266/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401554907 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12649/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Roma, nominativo 1 propone impugnazione avverso l' avviso di accertamento esecutivo per omessa dichiarazione TARI e TEFA 2018 -2022 n. 112401554907 del
28/10/2024, di € 3.926,02 emesso dal Comune di Roma, notificato il 11/11/2024.
A sostegno del ricorso l'istante deduce quanto segue:
- con il suddetto avviso di acertamento è stato richiesto il pagamento di TARI e TEFa per il periodo 1.1.2018 sino all'11.10.2022 in relazione all'immobile di Indirizzo_1 in Roma;
- l'avviso è illegittimo in quanto l'immobile è stato locato fino al 30/05/2021 contratto dell' 8/02/2012, registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 14/02/2012;
- nessun'altra persona ha mai abitato o risieduto dal 30.5.2021 in Indirizzo_1. sino alla vendita dell'immobile avvenuta con contratto di compravendita del 11/10/2022,
In virtù di tanto chiede l'accoglimento del ricorso.
Sebbene ritualmente notificato nessuno si costituisce per il Comune di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va in parte accolto.
Infatti, è documentata la locazione sino al 30 maggio 2021 in virtù di contratto dell'8.12.2012 e quindi antecedente al primo gennaio 2018, data di decorrenza del tributo secondo quanto indicato nell'avviso.
Dal 30 maggio 2021 tuttavia è dovuto il tributo non essendo condivisibile quanto sostenuto dal ricorrente.
Infatti, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'obbligo di pagamento sussiste anche se l'immobile non è utilizzato, purché sia predisposto all'uso (Cass. sent. n. 21703/2022, n. 9872/2023). Questo significa che non è sufficiente non avere un contratto con la società fornitrice di luce, acqua o gas: affinché la TARI non sia dovuta, devono mancare le diramazioni per portare le utenze nell'immobile, o queste devono essere completamente chiuse. In pratica, se l'immobile è pronto per attivare le utenze con un semplice contratto, la tassa è dovuta. Al contrario, se sono necessarie opere strutturali per rendere l'immobile servibile, l'obbligo di pagamento non sussiste.
Ancora, per andare esenti dal pagamento della TARI, sarà necessario dimostrare che l'immobile in questione
è diventato oggettivamente inutilizzabile e, in quanto tale, inidoneo a produrre rifiuti. Inidoneità che non deve essere presunta ma “riscontrabile in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione” (cfr. Cass. n. 1711/2017).
Infatti, parte ricorrente non ha fornito la prova la prova di tali elementi sicché il tributo dal 30 maggio 2021 sino all'ottobre 2022 è dovuto.
Il ricorso va quindi accolto solo in parte con ricalcolo della pretesa da parte del Comune limitatamente a tale periodo.
Spese compensate in ragione dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione.
P.Q.M.
La Corte • Accoglie in parte il ricorso;
• Spese compensate. Roma, lì 10.12.2025. Il Giudice Dr Luigi
D'NG