Articolo 11 della Legge 22 ottobre 1986, n. 748
Articolo 10Articolo 12
Versione
26 novembre 1986
Art. 11. (Entrate) 1. Le entrate correnti del bilancio dell'istituto agronomico per l'Oltremare, accertate nell'esercizio finanziario 1985 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Istituto stesso, allegato al conto consuntivo del Ministero degli affari esteri, in lire 4.232.944.220 interamente versate.
2. Al 31 dicembre 1985 non risultano residui attivi.
Entrata in vigore il 26 novembre 1986