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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 24/03/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Ferrara, SEZIONE CIVILE, dr. Mauro
Martinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1621/2024 R.G. del
R.A.C.C. in data 06/08/2024, introdotta d a
- Parte_1
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti
PRIVITERA MARCO e CARROZZO GUGLIELMO elettivamente domiciliata all'Indirizzo Telematico dei difensori
ATTRICE OPPONENTE
c o n t r o
- (C.F. ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2
pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti CERCHIARA MARCO e
VENTURI STEFANO elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in VIA TESTONI 2 (BOLOGNA)
CONVENUTA OPPOSTA avente per oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.), viste le conclusioni assunte dalle parti alla udienza del 20 marzo 2025
CONCLUSIONI
Pag. 1 - per Parte_1 Parte_1
:
[...]
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis,
- In via preliminare, in rito, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ferrara in favore del Tribunale di Bologna per tutte le motivazioni esposte e, conseguentemente, dichiarare nullo/invalido/illegittimo e revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 522/2024 (RG. n. 1533/2024) del Tribunale di Ferrara, pronunziato in data 30/07/2024 e depositato in cancelleria in data 01/08/2024, notificato a mezzo pec in data 02/08/2024, oggi opposto, per tutti i motivi esposti. Con vittoria di spese e compensi di lite;
- In via subordinata e riconvenzionale, nel merito, accertare e dichiarare la già intervenuta risoluzione del contratto di subappalto prot.
n. 476 del 21/04/2023 e dei suoi successivi atti aggiuntivi per intervenuto azionamento da parte di CEA della clausola risolutiva espressa per tutto quanto esposto in atti e/o accertare e dichiarare la risoluzione ex art. 1453
c.c. ed ex art. 1668 c.c. del contratto di subappalto prot. n. 476 del
21/04/2023 e dei suoi successivi atti aggiuntivi per effetto dei gravi inadempimenti posti in essere dalla per tutto quanto esposto;
CP_1
- In ogni caso, nel merito, condannare la al risarcimento dei CP_1
danni, patrimoniali e non patrimoniali, ad oggi subiti dalla CEA per effetto dei gravi inadempimenti contrattuali posti in essere dalla CP_1
medesima e/o alla riduzione del prezzo del contratto prot. n. 476 del
21/04/2023, anche ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., nella misura esposta in atti e che risulterà di giustizia, anche eventualmente con valutazione equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., con espressa riserva di far valere ulteriori danni in separato giudizio;
- Sempre ed in ogni caso, nel merito, dato atto dell'intervenuto saldo da parte di CEA delle somme portate dal decreto ingiuntivo provvisoriamente
Pag. 2 esecutivo opposto n. 522/2024 (RG. 1533/2024) del Tribunale di Ferrara e dell'atto di precetto notificato a mezzo pec in data 2/08/2024 unitamente al decreto ingiuntivo, dichiarare che nulla è più dovuto in merito da CEA alla CP_1
- Con vittoria di spese e compensi di lite.
Con ogni riserva consentita in rito, in merito ed in via istruttoria.
IN VIA ISTRUTTORIA, si rinnovano le richieste non ammesse”
Per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed CP_1
eccezione disattesa e respinta,
-in via principale, respingere tutte le avverse domande, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto e comunque nei limiti della somma dovuta a seguito del parziale pagamento effettuato dalla opposta in data 5.8.2024;
-in via subordinata, in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale delle avverse pretese, comunque condannare parte opponente, al pagamento della somma di € 62.852,50 s.e. & o., pari alla differenza fra importo ingiunto e pagamento intervenuto medio tempore, ovvero di quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta equa e/o di giustizia in esito alla espletanda istruttoria, oltre ad interessi ex D. Lgs. 231/2002 dal dì del dovuto al saldo.
Comunque, rigettare ogni avversa pretesa in quanto infondata in fatto e diritto.
Vinte le spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la “
[...]
” ha proposto Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n.
522/2024, emesso dal Tribunale di Ferrara in data 1 agosto 2024 a favore della “ , chiedendone la revoca. CP_1
Pag. 3 L'opponente ha allegato che:
a) il provvedimento monitorio era fondato sul pagamento di 5 fatture (il 50% dell'importo indicato nelle fatture n. 20/24 e
26/24 per complessivi euro 4.055,38; le fatture 28, 31 e 40 del
2024);
b) le prime due fatture erano state integralmente saldate;
c) le ulteriori fatture erano fondate sui contratti di fornitura con posa in opera n. 287 del 10 aprile 2024 e n. 203 del 12 marzo
2024;
d) i predetti contratti prevedevano una clausola di individuazione del foro esclusivo nel Tribunale di Bologna;
e) “ si era resa inadempiente nei contratti suddetti, CP_1
abbandonando ingiustificatamente i cantieri, con ciò giustificando l'esercizio della clausola risolutiva espressa da parte della committente;
f) “ si era resa inadempiente anche in riferimento ad un CP_1
ulteriore contratto intercorso tra le parti (n. 476 del 21 aprile
2023), sia per aver abbandonato il cantiere, sia per non aver eseguito correttamente i lavori commissionati (con particolare riferimento alle c.d. linee vita), determinando non solo la risoluzione del contratto, ma anche danni patrimoniali imputati dalla originaria committente della “
[...]
”. Parte_2
Sulla base di tali allegazioni, l'opponente ha formulato innanzi tutto un'eccezione di incompetenza territoriale;
nel merito ha proposto domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuta risoluzione – per legittimo esercizio della clausola risolutiva espressa – dei contratti n.
203 del 12 marzo 2024 e n. 476 del 21 aprile 2023, oltre al risarcimento
Pag. 4 dei danni patrimoniali “nella misura da quantificarsi in corso di causa e che verrà ritenuta di giustizia”.
Nelle more della prima udienza ha chiesto che il Giudice sospendesse la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 649 c.p.c.
Si è costituita “ , chiedendo il rigetto della istanza di CP_1
sospensione della provvisoria esecuzione nonché della eccezione di incompetenza territoriale, eccependo la inammissibilità (oltre che infondatezza) della domanda riconvenzionale basata sul contratto n. 476 del 21 aprile 2023, contratto del tutto estraneo al thema decidendum, posto che le fatture azionate in sede monitoria nulla avevano a che fare con tale negozio.
In relazione alla domanda riconvenzionale fondata sul contratto n. 203 del 12 marzo 2024, ha evidenziato come la sospensione dei lavori fosse conseguenza dell'omesso pagamento degli importi dovuti, ai sensi dell'art. 1460 c.c., negando qualsivoglia inadempimento in relazione ai lavori eseguiti.
Il Giudice, con ordinanza del 14 settembre 2025 ha rigettato l'istanza formulata ai sensi dell'art. 649 c.p.c.1
Alla prima udienza, ritenuti inammissibili i capitoli di prova formulati dalla parte opponente perché tesi a dimostrare evidenze documentali, la causa è stata rinviata per la discussione orale, con un termine per il deposito di memorie autorizzate.
All'udienza del 20 marzo 2025 le parti hanno discusso ed il Giudice si è riservato il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni.
***
1. SULLA ECCEZIONE DI INCOMPETENZA TERRITORIALE
Parte opponente ha insistito nella eccezione riconvenzionale formulata di incompetenza territoriale del Tribunale adito.
Senza alcun dubbio, la valutazione sulla corretta individuazione del
Tribunale adito deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., alla data di deposito del ricorso monitorio, momento dal quale si producono gli effetti della domanda giudiziale (ovvero il 30 luglio 2024; cfr. Cass.,
8118/2015; Cass., 18707/2014).
Ciò posto, il cumulo oggettivo delle domande formulate nei confronti del debitore sulla base delle fatture 20 e 26/2024 – fondate su un contratto orale – e le fatture 28, 31 e 40 del 2024 – fondate sul contratto n. 203 del
12 marzo 2024 avente una clausola di deroga alla competenza territoriale – giustifica l'instaurazione del giudizio davanti al medesimo giudice, ai sensi degli artt. 1182, III comma c.c. e 20 c.p.c. (foro del creditore e foro del luogo di perfezionamento del contratto e assunzione delle obbligazioni).
Correttamente, la parte opponente ha sottolineato, tuttavia, come la
Suprema Corte avesse affermato che la deroga di cui all'art. 104 c.p.c. potesse operare solo in relazione alla competenza per valore (Cass.,
25269/2010).
L'orientamento, tuttavia, è stato successivamente modificato, ampliando la portata della norma anche alle ipotesi di deroga alla competenza per valore (cfr. Cass., 15252/2020: “L'art. 104 c.p.c., là dove prevede che nel caso di
Pag. 6 pluralità di domande nei confronti della stessa parte possa aversi deroga alla competenza
per valore, implica la possibilità di una deroga anche alla competenza per territorio
derogabile, nel senso che la sussistenza del foro territoriale rispetto ad una delle domande consente la trattazione anche delle altre”; Cass., 4792/2021; Cass.,
19958/2005).
La soluzione adottata dalla Suprema Corte appare del tutto convincente, anche alla luce del valore più pregnante riconosciuto dal codice di rito alla competenza per valore, rispetto a quella per territorio: ne deriva che né l'intervenuto pagamento in data successiva all'instaurazione del giudizio (5 agosto 2024), né tanto meno il cumulo delle domande giustificano l'accoglimento della eccezione proposta.
2. SULLA DEBENZA DELLE SOMME AZIONATE IN SEDE
MONITORIA
L'azione monitoria si è fondata sulle fatture 20 e 26/2024, che, come detto, sono state pagate successivamente alla notificazione del decreto ingiuntivo, e sulle fatture 28, 31 e 40 del 2024 originate dal contratto n.
203 del 12 marzo 2024.
In relazione alla domanda riconvenzionale formulata in sede di opposizione, si rileva come successivamente, nella memoria di cui all'art. 171 ter n. 1 c.p.c. la parte opponente abbia rinunciato alla richiesta di risoluzione del contratto n. 203 del 12 marzo 2024 e di risarcimento del danno2.
Ne deriva che risulta confermata la debenza degli importi indicati nelle fatture n. 28, 31 e 40 del 2024 per un complessivo importo di euro
62.852,50, importo, per altro, già integralmente saldato (nel maggior importo indicato nel precetto) in forza della esecutività del decreto ingiuntivo. Il pagamento delle fatture n. 20 e 26 del 2024 determina la necessità della revoca del decreto ingiuntivo e la condanna al pagamento dell'importo ancora dovuto (cfr. Cass., 21432/2011: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura
civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle
condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento,
con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della
sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento
opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione - l'opponente che eccepisca
l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del
relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente,
l'eccezione deve revocare "in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario
l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta,
sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo”), sebbene le spese della fase monitoria debbano essere riconosciute in forza del principio di soccombenza virtuale, posto che la revoca è intervenuta esclusivamente in virtù del tardivo pagamento parziale a seguito della notificazione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass, 8428/2014: “Il pagamento della somma ingiunta comporta che il giudice dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, debba regolare le spese
processuali, anche per la fase monitoria, secondo il principio della soccombenza virtuale,
valutando la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto”).
3. SULLA INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA
RICONVENZIONALE FONDATA SUL CONTRATTO N. 476 DEL 21
APRILE 2023
La parte opponente ha introdotto una domanda riconvenzionale di accertamento della risoluzione del contratto n. 476 del 21 aprile 2023, in forza del legittimo esercizio della clausola risolutiva espressa e
Pag. 8 risarcimento del danno che è certamente estranea al thema decidendum introdotto con il procedimento monitorio, trattandosi di diverso contratto rispetto a quelli azionati quale causa petendi dell'azione giudiziaria introdotta con il ricorso monitorio: l'unico criterio di collegamento è l'identità soggettiva delle parti.
L'opposta ha eccepito la inammissibilità della domanda stessa.
Orbene, rileva il Giudice che, quantunque la giurisprudenza di legittimità abbia negato che debba necessariamente ricorrere un criterio di connessione con il titolo o con l'oggetto della causa ai fini del vaglio di fondatezza della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, tuttavia deve comunque sussistere un collegamento obbiettivo tra le pretese, tale da giustificare il simultaneus processus (Cass., 5484/2024:
“L'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi
dell'art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello
che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per
materia o per valore del giudice adito;
tuttavia, se la domanda riconvenzionale non
comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione
giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale
da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo
la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al riguardo”;
Cass., 533/2020: “Qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del
giudice della causa principale, a fondamento di essa può porsi anche un titolo non
dipendente da quello fatto valere dall'attore, purché sussista con questo un collegamento
oggettivo che consigli il "simultaneus processus" secondo la valutazione discrezionale del
medesimo giudice il quale, tuttavia, è tenuto a motivare l'eventuale diniego di
autorizzazione della detta riconvenzionale, senza limitarsi a dichiararla inammissibile
esclusivamente per la mancata dipendenza dal titolo già dedotto in giudizio”).
Nel caso di specie si rileva come il contratto asseritamente inadempiuto sia del tutto estraneo a quelli azionati in sede monitoria.
Pag. 9 In relazione a tale contratto la parte opposta - la quale ha espressamente formulato l'eccezione di inammissibilità, sempre coltivata durante il giudizio - ha evidenziato come il credito maturato sia oggetto di fatture non ancora fatte valere in sede giudiziale, pendendo la negoziazione assistita tra le parti.
D'altronde la stessa allegazione di possibili danni derivanti dall'abbandono del cantiere è ancora in corso di determinazione da parte dell'odierna opponente (cfr. p. 8 della memoria autorizzata conclusiva ove si menzionano ulteriori vizi riscontrati dopo l'udienza del 9 gennaio
2025 di cui ai docc. 22 e 23 prodotti), sicché non sussiste né il collegamento obiettivo tra le pretese, né tanto meno le esigenze di svolgimento di un simultaneus processus, posto che in difetto di accordo tra le parti le reciproche pretese originanti dal contratto n. 476 troveranno naturale sede in un diverso e distinto giudizio tra le medesime parti davanti al Tribunale di Bologna, individuato come territorialmente competente in base alle clausole contrattuali sottoscritte dalle parti.
4. SULLE SPESE DI LITE
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate ai valori minimi, come indicato dalla stessa parte opposta, in ossequio ad un comportamento improntato ai canoni di cui all'art. 88
c.p.c.
Sono altresì dovute le spese della fase monitoria per le ragioni sopra indicate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro
Martinelli, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa n.
1621/2024 R.G.:
Pag. 10 1) RIGETTA l'eccezione di incompetenza territoriale;
2) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 522/2024, emesso dal Tribunale di Ferrara in data 1 agosto 2024;
3) CONDANNA la “ Parte_2
”, in persona del legale rappresentante
[...]
pro tempore, al pagamento a favore della “ , in persona CP_1
del legale rappresentante pro tempore, di euro 62.852,50, oltre interessi, nella misura di cui al d.lgs 231/2002 dal dovuto, dandosi atto che l'importo è già stato pagato, in forza della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, in data 19 settembre 2024;
4) DICHIARA la inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata ed inerente il contratto di fornitura con posa in opera n.
476 del 21 aprile 2023, per difetto dei presupposti di cui all'art. 36 c.p.c.;
5) CONDANNA la “ Parte_2
”, in persona del legale rappresentante
[...]
pro tempore, alla rifusione delle spese del giudizio, sostenute dalla
“ , liquidate in euro 7.052,00 per i compensi della fase di CP_1
merito ed euro 407,00 per esborsi ed euro 1793,60 per onorari, per la fase monitoria, il tutto oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sui compensi ex DM 37/2018, C.N.P.A. ed
I.V.A. (se dovute);
6) RIGETTA nel resto.
Ferrara, il 24 marzo 2025
Il Giudice
Dr. Mauro Martinelli
Pag. 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “ritenuto, stante il complessivo tenore delle difese dell'opponente, che non emergano gravi motivi per sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non apparendo fondata l'eccezione per cui non sussisterebbe la “competenza del Tribunale di Ferrara ad emettere il d.i.”; osservato che l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. è “un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza n. 927 del 13/01/2022); osservato che il giudizio introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo deve ritenersi pendente alla data di deposito di quest'ultimo ed è in relazione a tale momento che va guardata la competenza, senza che fatti successivi all'instaurazione del giudizio possano modificarla, laddove validamente radicata anche con riferimento a criteri di connessione;
che la domanda riconvenzionale introdotta dall'opponente è riferita ad altro contratto e che non vi è alcuna allegazione specifica circa il pericolo in ordine al recupero di quanto versato con riferimento al residuo di cui alle fatture azionate in sede monitoria:
P.Q.M.
rigetta l'istanza ex art. 649 c.p.c. formulata dalla parte opponente”.
Pag. 5 2 “Nelle more del presente giudizio, la con riferimento a tale contratto di fornitura CP_1 con posa in opera prot. n. 203 del 12/03/2024 ha poi provveduto a terminare l'esecuzione delle opere. Pertanto, con la presente memoria si rinuncia alle relative domande”.
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