TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11291 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico, dott.ssa Barbara Di Tonto, ha pronunziato ex art. 281 sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°2666 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad
OGGETTO: Responsabilità professionale
TRA
e , nella qualità di genitori Parte_1 Controparte_1 esercenti la potestà genitoriale sulla minore , rapp.ti e Persona_1 difesi giusta procura in atti dagli Avv.ti Alessandro Sacchi e Carlo Moschetti, presso il cui studio sono elett.te dom.ti in Napoli, alla Via Bausan n.11;
- ATTORI
E
(c.f.: , in persona Controparte_2 P.IVA_1 del l.r.p.t., rapp.ta e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti Maria Fusco e Massimo Pepe presso il cui studio è elettivamente domici- liata in Napoli, alla via Della Croce Rossa n. 8;
- CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da memorie conclusive in atti e da verbali di udienza del 17.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dispo- sto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giu- gno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa espo- sizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
1
Con atto di citazione, regolarmente notificato, gli attori conveni- vano in giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli il Controparte_3
per sentire dichiararne la responsabilità e ottenere il risarci-
[...] mento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla figlia minore a causa del trattamento di “toccatura con ni- Persona_1 trato d'argento” eseguito in data 09.07.2021 presso la predetta struttura.
In particolare, gli attori deducevano che: -la minore Persona_1 nata il [...] presentava granuloma ombelicale e, pertanto, veniva sottoposta al trattamento di “toccatura con nitrato d'argento” per la sua risoluzione;
- in data 09.07.2021 detto trat- tamento veniva eseguito presso la struttura Santobono Pausili- pon;
- successivamente era comparsa una cicatrice cheloide in se- de ombelicale (come riportato nel verbale n. 21033170 del P.S.
del 30.07.2021 in atti) che attestava altresì la “presen- CP_2 za di fusione della cicatrice ombelicale con presenza di cheloide, in fid presenza ancora di esito di ustione da caustico in fase di guari- gione", sollevando il sospetto che il trattamento non fosse stato risolutivo e, anzi, generatore di ulteriori danni; - in data 04.08.2021 veniva certificata la persistenza della fusione della cicatrice ombe- licale, che ancora all'attualità caratterizza la zona addominale della bambina.
Si costituiva la struttura che ec- Controparte_4 cepiva, in via preliminare, la nullità della citazione ex art. 164 cpc per mancanza degli elementi essenziali della stessa e, nel merito, chiedeva rigetto della domanda perché infondata.
Istruito il giudizio, disposta CTU medico-legale espletata dai dott.ri e , sulle conclusioni rassegna- Persona_2 Persona_3 te dalle parti all'udienza del 17.11.2025 la causa veniva riservata in decisione ex art. 281 sexies u.c. cpc.
In via preliminare, va rigettata, perché infondata, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata dalla struttura convenuta, ri- sultando nell'atto introduttivo del presente giudizio adeguata- mente specificati la determinazione della cosa oggetto della do- manda nonché gli elementi di fatto e di diritto costituenti la ragio- ne delle pretese azionate.
Va, in tema, rilevato che: “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", pre- scritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso
2
per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assolu- ta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (cfr. Cas- sazione civ. sez. III n.11751, 15/5/2013).
Nel caso di specie gli attori hanno ben specificato la lesione subita dalla minore , consistente nel grave pregiudizio estetico de- Per_1 rivante dal trattamento di “toccatura con nitrato d'argento” ese- guito dai sanitari del in data 09.07.2021, che Controparte_4 sarebbe stato, secondo la loro prospettazione dei fatti, errato o mal eseguito, non conseguendo il risultato estetico e funzionale atteso e dovuto. Orbene, dal complesso degli atti nonché dalla do- cumentazione agli stessi allegata, risultano sufficientemente indi- viduati i profili di inadempimento contestati alla convenuta, non- ché la tipologia delle varie voci di danno di cui l'istante chiede il ri- storo, in ragione di quanto ritenuto da questo Tribunale per cui: “la nullità dell'atto di citazione per "petitum" omesso od assoluta- mente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei do- cumenti ad esso allegati, nonché, in re-lazione allo scopo del re- quisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte” (cfr. Cass. civ. sez. II n. 1681, 29/1/2015).
Passando all'esame del merito della controversia, la domanda at- torea appare fondata e merita accoglimento nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Le richieste di parte attrice, così come delineate nell'atto introdut- tivo, attengono sostanzialmente al risarcimento dei danni patri- moniali e non patrimoniali patiti dalla minore per ef- Persona_1 fetto del trattamento eseguito presso il il Controparte_4
09.07.2021.
Orbene, occorre inquadrare la fattispecie giuridica di responsabili- tà medica dedotta in giudizio nel quadro del regime introdotto dal- la legge n. 24/2017, risalendo la vicenda che ha dato origine al giu- dizio al luglio del 2021.
3
Sotto il profilo della responsabilità dell'ente sanitario che viene in rilievo nel caso di specie, già prima dell'intervento del legislatore con la Legge n. 24 del 2017, non si dubitava della sua natura con- trattuale, potendo essa discendere dall'inadempimento di presta- zioni direttamente a suo carico, o dall'inadempimento della pre- stazione medica eseguita dal personale (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n. 2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988, n. 6707).
In particolare, la responsabilità dell'ente gestore per il fatto del personale, si fondava sull'operatività dell'art. 1228 c.c., e, dunque, sull'assunzione del rischio d'impresa connesso all'attività degli operatori concretamente investiti dell'esecuzione della prestazio- ne, indipendentemente dall'inserimento di questi nell'organizzazione aziendale e dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass. n. 103/1999).
Dunque, tanto la responsabilità della clinica, quanto quella del me- dico, trovavano titolo nell'inadempimento delle obbligazioni ai sensi degli artt. 1218 ss. cod. civ. (v. Cass., 19/4/2006, n. 9085; Cass., 21/6/2004, n. 11488; Cass., 11/3/2002, n. 3492; Cass., 22/12/1999, n. 589).
Come già sottolineato, l'art. 1228 c.c. addossa alla struttura sani- taria i rischi connessi all'operato degli ausiliari, per il sol fatto dell'appropriazione dei risultati utili della prestazione. La misura della colpa dell'operatore rileva, al più, ai fini dell'esperibilità e della misura della rivalsa dell'ente, ma non può essere invocata per elu- dere la solidarietà esterna nei confronti del danneggiato.
Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insor- genza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento im- previsto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04)
Quanto ai profili relativi al riparto dell'onere probatorio in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, re-
4
stando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in mo- do diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
Sul piano processuale, ed in tema di onere probatorio, ove sia de- dotta detta responsabilità contrattuale per l'inesatto adempimen- to della prestazione sanitaria, in conseguenza dei principi appena evidenziati, il paziente (danneggiato) che agisce in giudizio dedu- cendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto o il “contatto sociale” intercorso con la strut- tura e/o con il sanitario ed allegare l'inadempimento del professio- nista che consiste nell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria resa) nonché il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando invece a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento im- previsto e imprevedibile ovvero che l'inadempimento, pur esisten- do, non sia stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass. civ., n.5128 del 26/2/2020).
Nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria, si delinea, in par- ticolare, un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adem- piere, invece, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Ne consegue che, mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta at- tiva od omissiva del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debi- tore deve provare la ricorrenza, nel caso concreto, di una causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile l'esatta esecu- zione della prestazione (fatto estintivo del diritto). L'onere per la struttura di provare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile, in particolare, sorge solo ove il danneg- giato abbia provato il nesso di causalità tra la patologia e la con- dotta dei sanitari. (cfr. sul punto Cass. Civ., sez. III, n. 27151/2023; Cass. civ. ord. 26 febbraio 2019, n. 5487; Cass. civ., sez. III, 29 gen- naio 2018, n.2061).
In materia civile, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica, ovvero fon- data sulla regola del cd. “più probabile che non”.
5
Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, deve ritenersi sussisten- te un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligen- te, prudente e perita, l'evento dannoso secondo l'id quod plerum- que accidit non si sarebbe verificato: giudizio da compiere, dun- que, non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unica- mente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui so- prattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
Orbene, nel caso di specie, i fatti costitutivi della pretesa risarcito- ria azionata sono dimostrati alla stregua della documentazione prodotta in giudizio da parte attrice (in particolare verbali di PS, referti, certificazioni, accertamenti e controlli eseguiti sulla mino-
, documentazione fotografica) nonché dell'accertamento perita- le espletato nel presente procedimento a firma dei Dott.ri
[...]
e . Per_2 Persona_3
Ciò premesso, secondo la prospettazione dell'attrice, il trattamen- to eseguito sulla minore il 09.07.2021 sarebbe in rapporto eziolo- gico diretto con il danno in quanto, non essendo stato praticato correttamente, avrebbe determinato la persistenza della fusione della cicatrice ombelicale della minore, determinando la responsa- bilità contrattuale per malpractice medica della struttura conve- nuta.
Quanto alla scelta del trattamento praticato, in relazione alla pato- logia riportata dalla minore, la relazione tecnica a firma dei CCTTUU ritiene che sia stata appropriata, evidenziando che: “la scelta della terapia non è censurabile, essendo prevista anche nelle indicazioni del principio attivo”. Anche in risposta alle osservazioni dei consu- lenti di parte attrice, il collegio evidenzia che anche se attualmente il trattamento praticato “sia poco utilizzato non ne controindica l'uso, anche perché l', come ampia- mente discusso, si identifica nell'errato impiego dello stesso ”. In- fatti, le censure riguardano piuttosto le modalità di esecuzione del trattamento, essendo “verosimile che l'esecuzione della stessa sia stata troppo “energica”, senza la dovuta cura ed attenzione, al punto da provocare un'ustione chimica estesa ed il conseguente esito cicatriziale”.
I CC.TT.UU. hanno avuto cura di sottolineare che vi sono stati errori nell'esecuzione dell'atto medico che hanno determinato
6
l'insorgenza del cheloide e la persistenza della fusione;
il danno causato, infatti, non attiene alla ustione provocata in seguito al trattamento, bensì, come hanno precisano con chiarezza i CC.TT.UU. in risposta alle osservazioni dei consulenti di parte con- venuta: “I postumi residuati non si riferiscono all'ustione di I grado sofferta in fossa iliaca destra, essa viene descritta solo nell'esame obiettivo. Il danno viene quantizzato esclusivamente per gli esiti relativi alla regione ombelicale”.
In considerazione delle esposte argomentazioni, gli ausiliari hanno concluso affermando la piena sussistenza del rapporto causale tra le lesioni lamentate e i trattamenti subiti, chiarendo che: “il danno lamentato è riconducibile all'inesatta esecuzione della prestazione sanitaria che, se fosse stata adeguata, avrebbe evitato l'evento avverso”. Tale relazione causale tra il danno lamentato e la condot- ta operata è dimostrata dalla considerazione dei periti secondo cui una diversa condotta avrebbe verosimilmente evitato gli esiti ne- gativi ottenuti, osservando che: “la condotta diligente esigibile sa- rebbe stata una più cauta applicazione della matita al nitrato d'argento che avrebbe evitato il danno”.
In altre parole, gli ausiliari riconoscono una condotta colposa dei sanitari della struttura convenuta, per aver causato un'ustione chimica generatrice di una cicatrice cheloide che non ha consenti- to di risolvere la fusione della cicatrice ombelicale.
In ossequio ai criteri relativi all'onere probatorio enunciati in pre- cedenza in tema di responsabilità medica, spetterebbe alla strut- tura ospedaliera dimostrare l'esatto adempimento o, al contrario, l'impossibilità di esatto adempimento dovuto a una causa impre- vedibile e inevitabile.
Nel caso di specie, non si rilevano in atti elementi idonei a dimo- strare l'esatto adempimento o la ricorrenza di cause imprevedibili e inevitabili. La mancata dimostrazione, da parte della convenuta, di circostanze straordinarie ed eccezionali o della sussistenza di problemi di speciale difficoltà e la censurabile condotta tenuta dai sanitari operanti, consentono l'addebito di responsabilità profes- sionale in capo alla struttura convenuta con conseguente risarci- mento dei danni richiesti dalla paziente.
Accertata la condotta colposa dei sanitari operanti presso la strut- tura convenuta e il nesso causale tra queste e il pregiudizio patito dalla figlia degli attori, occorre procedere alla esatta identificazio- ne e liquidazione dei danni.
7
Al riguardo, le considerazioni svolte sul punto dai cc.tt.uu. e le con- clusioni da questi raggiunte appaiono corrette e congrue in quanto logicamente, scientificamente ed analiticamente argomentate, alla luce delle indagini espletate e della documentazione allegata. Gli ausiliari hanno, infatti, provveduto a raggiungere le conclusioni dopo aver visitato la piccola , verificato la sussistenza dei Per_1 danni lamentati, la compatibilità degli stessi con la dinamica dell'evento narrata, riscontrando il tutto alla luce della documen- tazione medica prodotta in corso di causa. I consulenti, infatti, quanto all'invalidità permanente, che allo stato presenta come po- stumi “un danno estetico molto modesto”, hanno concluso nel senso che “sono produttivi di un'invalidità permanente del 6% (sei per cento)”, determinato sulla base della tabella presente a pag. 28 della Relazione alla quale si rinvia e precisamente alle Classe II (Pre- giudizio estetico da lieve a moderato) ove sono comprese anorma- lità “evidenti anche ad un'osservazione superficiale ed oggetto di auto-percezione negativa, amplificata dalla constatazione di un'attenzione particolare da parte di terzi”. In risposta alle osser- vazioni di parte attrice che lamentavano una valutazione bassa del danno, i consulenti specificano che il requisito che ha consentito di rientrare nella suddetta classe II, “si tratta di un requisito “poten- ziale”, la cui evidenza, attuale (non accertabile concretamente all'età della perizianda!) o futura (quale “danno eventuale”) ha ra- gionevolmente consentito l'attribuzione a tale classe di pregiudi- zio estetico al minimo della forbice valutativa. Una più generosa valutazione, in assenza degli altri requisiti richiesti dalla Classe 2 (“evidenti anche ad un'osservazione superficiale”) sarebbe stata estranea alle indicazioni tabellari ed alla oggettività che connota l'attività medico legale valutativa”.
Riportandosi alle suddette considerazioni medico-legali, dunque, si ritiene quantificabile il danno non patrimoniale nella misura com- plessiva del 6% in termini di danno biologico permanente all'integrità psicofisica nella specie di danno estetico, secondo le tabelle redatte dal Tribunale di Milano, nell'ultima versione aggior- nata al mese di maggio del 2024, per la liquidazione del danno bio- logico, utilizzate dalla maggior parte dei Giudici di merito per la condivisibilità dei criteri adottati.
Orbene, considerata l'età della neonata danneggiata all'epoca dei fatti nei termini sopra evidenziati (soli 28 giorni al 09.07.2021), la lesione permanente dell'integrità psicofisica può essere global- mente liquidata in euro 11.465,00 all'attualità, [€ 1.915,76 euro quale valore base in relazione ad una invalidità del 6%, moltiplicato
8
per il coefficiente corrispondente all'età di anni 1 costituenti il mi- nimo tabellare previsto].
Alla luce delle circostanze del caso concreto, quali l'età del sogget- to che ha subito il danno (inferiore ad un anno), la qualità e l'intensità delle sofferenze patite nei primi giorni di vita della pic- cola per via del trattamento subito, l'entità dei postumi ri- Per_1 portati e soprattutto la natura estetica degli stessi che caratteriz- zerà il suo aspetto esteriore a vita, può riconoscersi altresì l'incremento per sofferenza soggettiva (voce B delle Tabelle).
In conseguenza del trattamento subito, definito eccessivamente
“energico” e tale da provocare un'estesa ustione chimica sull'addome della piccola paziente, non può dubitarsi, secondo massime d'esperienza, che la stessa oltre ad aver sofferto nella immediatezza dell'evento una notevole sofferenza fisica, patirà in futuro, con la crescita e lo sviluppo, se non già allo stato, notevole sofferenza interiore nel constatare la sua diversità rispetto agli al- tri bambini, per la assenza dell'ombelico, tratto caratterizzante di ogni persona, legata alla condotta negligente dei sanitari che l'hanno avuta in cura, con pesante impatto sulla qualità di vita e sull'equilibrio emotivo.
Orbene, riconosciuto detto pregiudizio, esso deve trovare ristoro sotto il profilo morale della liquidazione del danno biologico effet- tuata. Incidendo, senza dubbio alcuno, detta alterazione estetica sulla sfera fisica individuale della donna, tale pregiudizio può esse- re risarcito con un aumento che appare equo, anche in considera- zione dell'età dell'attrice, corrispondente al punto B indicato in ta- bella (478,94 euro quale valore base in relazione all'aumento del punto, moltiplicato per il coefficiente di 1,000 corrispondente all'età di anni 1) per complessivi euro 2.873,00.
Il totale complessivo della voce di danno risarcibile (punto A + pun- to B della tabella di Milano, con un valore base complessivo di 2.394,70 moltiplicato per il coefficiente di 1.000) è quindi pari ad euro 14.368,00.
Non ulteriormente personalizzabile il danno riconosciuto. Il danno estetico riportato potrebbe, in astratto, configurare un presuppo- sto ai fini della personalizzazione del danno, tuttavia, occorre che detta circostanza, pur eccezionale e specifica, incida sulla sfera re- lazionale e affettiva della danneggiata, circostanze queste assolu- tamente non provate, sicché non può essere accordata alcuna va- riazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "ta- belle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che ab-
9
bia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo, Cass. 28988/2019).
Il danno biologico da invalidità temporanea totale (ITT) va invece li- quidato, in conformità con le valutazioni dei CCTTUU e sempre all'attualità, in euro 1.725,00 per 30 gg. di ITP al 50% (valore punto 57,50 euro pro die).
In conclusione, accertata la responsabilità del Santobono Pausili- pon per i danni subiti dalla piccola , va accolta la domanda di Per_1 quest'ultima e la struttura convenuta condannata al pagamento di complessivi € 16.093 in favore di parte attrice.
Essendo state espresse le somme di cui sopra in valori attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (v. Cass. 17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assun- ta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali acces- sori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito. E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extra- contrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provoca- to dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve esse- re provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e ri- conosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive ine- renti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adem- pimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è esclu- so che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai sin-goli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivaluta- zione monetaria, ovvero ad un indice medio.
10
Sulla base di tali considerazioni la convenuta struttura dovrà corri- spondere all'istante gli interessi legali, dal mese di luglio del 2021 (data del fatto produttivo del danno) alla data di deposito della sentenza, sulla somma complessiva di €13.813,73 (Indice ottobre 2025: 121,4 – Indice luglio 2021: 104,2 – Raccordo Indici: 1 – Indice di devalutazione 0,858) già devalutata al momento del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici Istat per gli anni successivi.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle somme sopra liquidate all'attualità (sorta capitale + interessi compensativi), gli ulteriori interessi al tasso le- gale sino all'effettivo soddisfo.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da di- spositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modifi- cato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente eserci- tata dai difensori costituiti rapportata anche al tenore delle difese svolte, con riferimento allo scaglione di valore di riferimento calco- lato sulla base dell'importo del decisum (scaglione da € 5.201 fino ad € 26.000) ai valori medi, fatta eccezione per la fase decisoria ai valori massimi, in considerazione della mancata adesione della struttura convenuta alla proposta ex art. 185 bis cpc formulata dal GU sostanzialmente conforme a quanto deciso con la presente sentenza, e dell'attività concretamente esercitata dal difensore costituito, rapportata al tenore delle difese svolte, con attribuzio- ne in favore dei procuratori costituiti che se ne sono dichiarati an- ticipatari ex art. 93 cpc.
Vanno altresì riconosciute le spese sostenute da parte attrice in conseguenza della malpractice accertata, limitatamente a quelle sufficientemente documentate, ovvero il pagamento del C.U. uni- tamente al bollo e le spese di mediazione opportunamente prova- te con regolare fattura pagata e, dunque, con esclusione degli im- porti asseritamente pagati al CTP, non essendo idoneo l'atto pro- dotto (scansione di un foglio scritto a mano) a documentarne l'effettivo pagamento.
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico di parte con- venuta rimasta soccombente, con onere di rimborso in favore di parte attrice per tutto quanto al fine erogato.
P.Q.M.
11
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamen- te pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di- sattesa, così provvede:
• Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda attorea e, per l'effetto, condanna l al paga- Controparte_2 mento di € 16.093,00 in favore di e Parte_1 Controparte_5
, n.q. di genitori del minore , oltre interessi al tasso
[...] Persona_1 legale come in motivazione;
• Condanna la al pagamento delle Controparte_2 spese del presente giudizio in favore degli attori liquidate in euro 900,00 per spese ed euro 5.928,00 per compensi, oltre IVA, CPA ed accessori nella misura di legge, con attribuzione in favore dei pro- curatori costituiti antistatari;
• Pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte conve- nuta rimasta soccombente.
Così deciso in Napoli il 17.11.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Di Tonto
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico, dott.ssa Barbara Di Tonto, ha pronunziato ex art. 281 sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°2666 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad
OGGETTO: Responsabilità professionale
TRA
e , nella qualità di genitori Parte_1 Controparte_1 esercenti la potestà genitoriale sulla minore , rapp.ti e Persona_1 difesi giusta procura in atti dagli Avv.ti Alessandro Sacchi e Carlo Moschetti, presso il cui studio sono elett.te dom.ti in Napoli, alla Via Bausan n.11;
- ATTORI
E
(c.f.: , in persona Controparte_2 P.IVA_1 del l.r.p.t., rapp.ta e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti Maria Fusco e Massimo Pepe presso il cui studio è elettivamente domici- liata in Napoli, alla via Della Croce Rossa n. 8;
- CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da memorie conclusive in atti e da verbali di udienza del 17.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dispo- sto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giu- gno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa espo- sizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
1
Con atto di citazione, regolarmente notificato, gli attori conveni- vano in giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli il Controparte_3
per sentire dichiararne la responsabilità e ottenere il risarci-
[...] mento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla figlia minore a causa del trattamento di “toccatura con ni- Persona_1 trato d'argento” eseguito in data 09.07.2021 presso la predetta struttura.
In particolare, gli attori deducevano che: -la minore Persona_1 nata il [...] presentava granuloma ombelicale e, pertanto, veniva sottoposta al trattamento di “toccatura con nitrato d'argento” per la sua risoluzione;
- in data 09.07.2021 detto trat- tamento veniva eseguito presso la struttura Santobono Pausili- pon;
- successivamente era comparsa una cicatrice cheloide in se- de ombelicale (come riportato nel verbale n. 21033170 del P.S.
del 30.07.2021 in atti) che attestava altresì la “presen- CP_2 za di fusione della cicatrice ombelicale con presenza di cheloide, in fid presenza ancora di esito di ustione da caustico in fase di guari- gione", sollevando il sospetto che il trattamento non fosse stato risolutivo e, anzi, generatore di ulteriori danni; - in data 04.08.2021 veniva certificata la persistenza della fusione della cicatrice ombe- licale, che ancora all'attualità caratterizza la zona addominale della bambina.
Si costituiva la struttura che ec- Controparte_4 cepiva, in via preliminare, la nullità della citazione ex art. 164 cpc per mancanza degli elementi essenziali della stessa e, nel merito, chiedeva rigetto della domanda perché infondata.
Istruito il giudizio, disposta CTU medico-legale espletata dai dott.ri e , sulle conclusioni rassegna- Persona_2 Persona_3 te dalle parti all'udienza del 17.11.2025 la causa veniva riservata in decisione ex art. 281 sexies u.c. cpc.
In via preliminare, va rigettata, perché infondata, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata dalla struttura convenuta, ri- sultando nell'atto introduttivo del presente giudizio adeguata- mente specificati la determinazione della cosa oggetto della do- manda nonché gli elementi di fatto e di diritto costituenti la ragio- ne delle pretese azionate.
Va, in tema, rilevato che: “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", pre- scritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso
2
per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assolu- ta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (cfr. Cas- sazione civ. sez. III n.11751, 15/5/2013).
Nel caso di specie gli attori hanno ben specificato la lesione subita dalla minore , consistente nel grave pregiudizio estetico de- Per_1 rivante dal trattamento di “toccatura con nitrato d'argento” ese- guito dai sanitari del in data 09.07.2021, che Controparte_4 sarebbe stato, secondo la loro prospettazione dei fatti, errato o mal eseguito, non conseguendo il risultato estetico e funzionale atteso e dovuto. Orbene, dal complesso degli atti nonché dalla do- cumentazione agli stessi allegata, risultano sufficientemente indi- viduati i profili di inadempimento contestati alla convenuta, non- ché la tipologia delle varie voci di danno di cui l'istante chiede il ri- storo, in ragione di quanto ritenuto da questo Tribunale per cui: “la nullità dell'atto di citazione per "petitum" omesso od assoluta- mente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei do- cumenti ad esso allegati, nonché, in re-lazione allo scopo del re- quisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte” (cfr. Cass. civ. sez. II n. 1681, 29/1/2015).
Passando all'esame del merito della controversia, la domanda at- torea appare fondata e merita accoglimento nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Le richieste di parte attrice, così come delineate nell'atto introdut- tivo, attengono sostanzialmente al risarcimento dei danni patri- moniali e non patrimoniali patiti dalla minore per ef- Persona_1 fetto del trattamento eseguito presso il il Controparte_4
09.07.2021.
Orbene, occorre inquadrare la fattispecie giuridica di responsabili- tà medica dedotta in giudizio nel quadro del regime introdotto dal- la legge n. 24/2017, risalendo la vicenda che ha dato origine al giu- dizio al luglio del 2021.
3
Sotto il profilo della responsabilità dell'ente sanitario che viene in rilievo nel caso di specie, già prima dell'intervento del legislatore con la Legge n. 24 del 2017, non si dubitava della sua natura con- trattuale, potendo essa discendere dall'inadempimento di presta- zioni direttamente a suo carico, o dall'inadempimento della pre- stazione medica eseguita dal personale (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n. 2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988, n. 6707).
In particolare, la responsabilità dell'ente gestore per il fatto del personale, si fondava sull'operatività dell'art. 1228 c.c., e, dunque, sull'assunzione del rischio d'impresa connesso all'attività degli operatori concretamente investiti dell'esecuzione della prestazio- ne, indipendentemente dall'inserimento di questi nell'organizzazione aziendale e dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass. n. 103/1999).
Dunque, tanto la responsabilità della clinica, quanto quella del me- dico, trovavano titolo nell'inadempimento delle obbligazioni ai sensi degli artt. 1218 ss. cod. civ. (v. Cass., 19/4/2006, n. 9085; Cass., 21/6/2004, n. 11488; Cass., 11/3/2002, n. 3492; Cass., 22/12/1999, n. 589).
Come già sottolineato, l'art. 1228 c.c. addossa alla struttura sani- taria i rischi connessi all'operato degli ausiliari, per il sol fatto dell'appropriazione dei risultati utili della prestazione. La misura della colpa dell'operatore rileva, al più, ai fini dell'esperibilità e della misura della rivalsa dell'ente, ma non può essere invocata per elu- dere la solidarietà esterna nei confronti del danneggiato.
Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insor- genza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento im- previsto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04)
Quanto ai profili relativi al riparto dell'onere probatorio in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, re-
4
stando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in mo- do diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
Sul piano processuale, ed in tema di onere probatorio, ove sia de- dotta detta responsabilità contrattuale per l'inesatto adempimen- to della prestazione sanitaria, in conseguenza dei principi appena evidenziati, il paziente (danneggiato) che agisce in giudizio dedu- cendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto o il “contatto sociale” intercorso con la strut- tura e/o con il sanitario ed allegare l'inadempimento del professio- nista che consiste nell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria resa) nonché il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando invece a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento im- previsto e imprevedibile ovvero che l'inadempimento, pur esisten- do, non sia stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass. civ., n.5128 del 26/2/2020).
Nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria, si delinea, in par- ticolare, un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adem- piere, invece, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Ne consegue che, mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta at- tiva od omissiva del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debi- tore deve provare la ricorrenza, nel caso concreto, di una causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile l'esatta esecu- zione della prestazione (fatto estintivo del diritto). L'onere per la struttura di provare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile, in particolare, sorge solo ove il danneg- giato abbia provato il nesso di causalità tra la patologia e la con- dotta dei sanitari. (cfr. sul punto Cass. Civ., sez. III, n. 27151/2023; Cass. civ. ord. 26 febbraio 2019, n. 5487; Cass. civ., sez. III, 29 gen- naio 2018, n.2061).
In materia civile, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica, ovvero fon- data sulla regola del cd. “più probabile che non”.
5
Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, deve ritenersi sussisten- te un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligen- te, prudente e perita, l'evento dannoso secondo l'id quod plerum- que accidit non si sarebbe verificato: giudizio da compiere, dun- que, non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unica- mente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui so- prattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
Orbene, nel caso di specie, i fatti costitutivi della pretesa risarcito- ria azionata sono dimostrati alla stregua della documentazione prodotta in giudizio da parte attrice (in particolare verbali di PS, referti, certificazioni, accertamenti e controlli eseguiti sulla mino-
, documentazione fotografica) nonché dell'accertamento perita- le espletato nel presente procedimento a firma dei Dott.ri
[...]
e . Per_2 Persona_3
Ciò premesso, secondo la prospettazione dell'attrice, il trattamen- to eseguito sulla minore il 09.07.2021 sarebbe in rapporto eziolo- gico diretto con il danno in quanto, non essendo stato praticato correttamente, avrebbe determinato la persistenza della fusione della cicatrice ombelicale della minore, determinando la responsa- bilità contrattuale per malpractice medica della struttura conve- nuta.
Quanto alla scelta del trattamento praticato, in relazione alla pato- logia riportata dalla minore, la relazione tecnica a firma dei CCTTUU ritiene che sia stata appropriata, evidenziando che: “la scelta della terapia non è censurabile, essendo prevista anche nelle indicazioni del principio attivo”. Anche in risposta alle osservazioni dei consu- lenti di parte attrice, il collegio evidenzia che anche se attualmente il trattamento praticato “sia poco utilizzato non ne controindica l'uso, anche perché l'
I CC.TT.UU. hanno avuto cura di sottolineare che vi sono stati errori nell'esecuzione dell'atto medico che hanno determinato
6
l'insorgenza del cheloide e la persistenza della fusione;
il danno causato, infatti, non attiene alla ustione provocata in seguito al trattamento, bensì, come hanno precisano con chiarezza i CC.TT.UU. in risposta alle osservazioni dei consulenti di parte con- venuta: “I postumi residuati non si riferiscono all'ustione di I grado sofferta in fossa iliaca destra, essa viene descritta solo nell'esame obiettivo. Il danno viene quantizzato esclusivamente per gli esiti relativi alla regione ombelicale”.
In considerazione delle esposte argomentazioni, gli ausiliari hanno concluso affermando la piena sussistenza del rapporto causale tra le lesioni lamentate e i trattamenti subiti, chiarendo che: “il danno lamentato è riconducibile all'inesatta esecuzione della prestazione sanitaria che, se fosse stata adeguata, avrebbe evitato l'evento avverso”. Tale relazione causale tra il danno lamentato e la condot- ta operata è dimostrata dalla considerazione dei periti secondo cui una diversa condotta avrebbe verosimilmente evitato gli esiti ne- gativi ottenuti, osservando che: “la condotta diligente esigibile sa- rebbe stata una più cauta applicazione della matita al nitrato d'argento che avrebbe evitato il danno”.
In altre parole, gli ausiliari riconoscono una condotta colposa dei sanitari della struttura convenuta, per aver causato un'ustione chimica generatrice di una cicatrice cheloide che non ha consenti- to di risolvere la fusione della cicatrice ombelicale.
In ossequio ai criteri relativi all'onere probatorio enunciati in pre- cedenza in tema di responsabilità medica, spetterebbe alla strut- tura ospedaliera dimostrare l'esatto adempimento o, al contrario, l'impossibilità di esatto adempimento dovuto a una causa impre- vedibile e inevitabile.
Nel caso di specie, non si rilevano in atti elementi idonei a dimo- strare l'esatto adempimento o la ricorrenza di cause imprevedibili e inevitabili. La mancata dimostrazione, da parte della convenuta, di circostanze straordinarie ed eccezionali o della sussistenza di problemi di speciale difficoltà e la censurabile condotta tenuta dai sanitari operanti, consentono l'addebito di responsabilità profes- sionale in capo alla struttura convenuta con conseguente risarci- mento dei danni richiesti dalla paziente.
Accertata la condotta colposa dei sanitari operanti presso la strut- tura convenuta e il nesso causale tra queste e il pregiudizio patito dalla figlia degli attori, occorre procedere alla esatta identificazio- ne e liquidazione dei danni.
7
Al riguardo, le considerazioni svolte sul punto dai cc.tt.uu. e le con- clusioni da questi raggiunte appaiono corrette e congrue in quanto logicamente, scientificamente ed analiticamente argomentate, alla luce delle indagini espletate e della documentazione allegata. Gli ausiliari hanno, infatti, provveduto a raggiungere le conclusioni dopo aver visitato la piccola , verificato la sussistenza dei Per_1 danni lamentati, la compatibilità degli stessi con la dinamica dell'evento narrata, riscontrando il tutto alla luce della documen- tazione medica prodotta in corso di causa. I consulenti, infatti, quanto all'invalidità permanente, che allo stato presenta come po- stumi “un danno estetico molto modesto”, hanno concluso nel senso che “sono produttivi di un'invalidità permanente del 6% (sei per cento)”, determinato sulla base della tabella presente a pag. 28 della Relazione alla quale si rinvia e precisamente alle Classe II (Pre- giudizio estetico da lieve a moderato) ove sono comprese anorma- lità “evidenti anche ad un'osservazione superficiale ed oggetto di auto-percezione negativa, amplificata dalla constatazione di un'attenzione particolare da parte di terzi”. In risposta alle osser- vazioni di parte attrice che lamentavano una valutazione bassa del danno, i consulenti specificano che il requisito che ha consentito di rientrare nella suddetta classe II, “si tratta di un requisito “poten- ziale”, la cui evidenza, attuale (non accertabile concretamente all'età della perizianda!) o futura (quale “danno eventuale”) ha ra- gionevolmente consentito l'attribuzione a tale classe di pregiudi- zio estetico al minimo della forbice valutativa. Una più generosa valutazione, in assenza degli altri requisiti richiesti dalla Classe 2 (“evidenti anche ad un'osservazione superficiale”) sarebbe stata estranea alle indicazioni tabellari ed alla oggettività che connota l'attività medico legale valutativa”.
Riportandosi alle suddette considerazioni medico-legali, dunque, si ritiene quantificabile il danno non patrimoniale nella misura com- plessiva del 6% in termini di danno biologico permanente all'integrità psicofisica nella specie di danno estetico, secondo le tabelle redatte dal Tribunale di Milano, nell'ultima versione aggior- nata al mese di maggio del 2024, per la liquidazione del danno bio- logico, utilizzate dalla maggior parte dei Giudici di merito per la condivisibilità dei criteri adottati.
Orbene, considerata l'età della neonata danneggiata all'epoca dei fatti nei termini sopra evidenziati (soli 28 giorni al 09.07.2021), la lesione permanente dell'integrità psicofisica può essere global- mente liquidata in euro 11.465,00 all'attualità, [€ 1.915,76 euro quale valore base in relazione ad una invalidità del 6%, moltiplicato
8
per il coefficiente corrispondente all'età di anni 1 costituenti il mi- nimo tabellare previsto].
Alla luce delle circostanze del caso concreto, quali l'età del sogget- to che ha subito il danno (inferiore ad un anno), la qualità e l'intensità delle sofferenze patite nei primi giorni di vita della pic- cola per via del trattamento subito, l'entità dei postumi ri- Per_1 portati e soprattutto la natura estetica degli stessi che caratteriz- zerà il suo aspetto esteriore a vita, può riconoscersi altresì l'incremento per sofferenza soggettiva (voce B delle Tabelle).
In conseguenza del trattamento subito, definito eccessivamente
“energico” e tale da provocare un'estesa ustione chimica sull'addome della piccola paziente, non può dubitarsi, secondo massime d'esperienza, che la stessa oltre ad aver sofferto nella immediatezza dell'evento una notevole sofferenza fisica, patirà in futuro, con la crescita e lo sviluppo, se non già allo stato, notevole sofferenza interiore nel constatare la sua diversità rispetto agli al- tri bambini, per la assenza dell'ombelico, tratto caratterizzante di ogni persona, legata alla condotta negligente dei sanitari che l'hanno avuta in cura, con pesante impatto sulla qualità di vita e sull'equilibrio emotivo.
Orbene, riconosciuto detto pregiudizio, esso deve trovare ristoro sotto il profilo morale della liquidazione del danno biologico effet- tuata. Incidendo, senza dubbio alcuno, detta alterazione estetica sulla sfera fisica individuale della donna, tale pregiudizio può esse- re risarcito con un aumento che appare equo, anche in considera- zione dell'età dell'attrice, corrispondente al punto B indicato in ta- bella (478,94 euro quale valore base in relazione all'aumento del punto, moltiplicato per il coefficiente di 1,000 corrispondente all'età di anni 1) per complessivi euro 2.873,00.
Il totale complessivo della voce di danno risarcibile (punto A + pun- to B della tabella di Milano, con un valore base complessivo di 2.394,70 moltiplicato per il coefficiente di 1.000) è quindi pari ad euro 14.368,00.
Non ulteriormente personalizzabile il danno riconosciuto. Il danno estetico riportato potrebbe, in astratto, configurare un presuppo- sto ai fini della personalizzazione del danno, tuttavia, occorre che detta circostanza, pur eccezionale e specifica, incida sulla sfera re- lazionale e affettiva della danneggiata, circostanze queste assolu- tamente non provate, sicché non può essere accordata alcuna va- riazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "ta- belle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che ab-
9
bia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo, Cass. 28988/2019).
Il danno biologico da invalidità temporanea totale (ITT) va invece li- quidato, in conformità con le valutazioni dei CCTTUU e sempre all'attualità, in euro 1.725,00 per 30 gg. di ITP al 50% (valore punto 57,50 euro pro die).
In conclusione, accertata la responsabilità del Santobono Pausili- pon per i danni subiti dalla piccola , va accolta la domanda di Per_1 quest'ultima e la struttura convenuta condannata al pagamento di complessivi € 16.093 in favore di parte attrice.
Essendo state espresse le somme di cui sopra in valori attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (v. Cass. 17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assun- ta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali acces- sori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito. E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extra- contrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provoca- to dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve esse- re provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e ri- conosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive ine- renti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adem- pimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è esclu- so che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai sin-goli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivaluta- zione monetaria, ovvero ad un indice medio.
10
Sulla base di tali considerazioni la convenuta struttura dovrà corri- spondere all'istante gli interessi legali, dal mese di luglio del 2021 (data del fatto produttivo del danno) alla data di deposito della sentenza, sulla somma complessiva di €13.813,73 (Indice ottobre 2025: 121,4 – Indice luglio 2021: 104,2 – Raccordo Indici: 1 – Indice di devalutazione 0,858) già devalutata al momento del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici Istat per gli anni successivi.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle somme sopra liquidate all'attualità (sorta capitale + interessi compensativi), gli ulteriori interessi al tasso le- gale sino all'effettivo soddisfo.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da di- spositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modifi- cato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente eserci- tata dai difensori costituiti rapportata anche al tenore delle difese svolte, con riferimento allo scaglione di valore di riferimento calco- lato sulla base dell'importo del decisum (scaglione da € 5.201 fino ad € 26.000) ai valori medi, fatta eccezione per la fase decisoria ai valori massimi, in considerazione della mancata adesione della struttura convenuta alla proposta ex art. 185 bis cpc formulata dal GU sostanzialmente conforme a quanto deciso con la presente sentenza, e dell'attività concretamente esercitata dal difensore costituito, rapportata al tenore delle difese svolte, con attribuzio- ne in favore dei procuratori costituiti che se ne sono dichiarati an- ticipatari ex art. 93 cpc.
Vanno altresì riconosciute le spese sostenute da parte attrice in conseguenza della malpractice accertata, limitatamente a quelle sufficientemente documentate, ovvero il pagamento del C.U. uni- tamente al bollo e le spese di mediazione opportunamente prova- te con regolare fattura pagata e, dunque, con esclusione degli im- porti asseritamente pagati al CTP, non essendo idoneo l'atto pro- dotto (scansione di un foglio scritto a mano) a documentarne l'effettivo pagamento.
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico di parte con- venuta rimasta soccombente, con onere di rimborso in favore di parte attrice per tutto quanto al fine erogato.
P.Q.M.
11
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamen- te pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di- sattesa, così provvede:
• Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda attorea e, per l'effetto, condanna l al paga- Controparte_2 mento di € 16.093,00 in favore di e Parte_1 Controparte_5
, n.q. di genitori del minore , oltre interessi al tasso
[...] Persona_1 legale come in motivazione;
• Condanna la al pagamento delle Controparte_2 spese del presente giudizio in favore degli attori liquidate in euro 900,00 per spese ed euro 5.928,00 per compensi, oltre IVA, CPA ed accessori nella misura di legge, con attribuzione in favore dei pro- curatori costituiti antistatari;
• Pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte conve- nuta rimasta soccombente.
Così deciso in Napoli il 17.11.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Di Tonto
12