Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/03/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 3357 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2022, avverso la sentenza del
Tribunale di Nola numero 105 pubblicata il 18 gennaio 2022 e non notificata, avente a oggetto pagamento somme e vertente tra
_1
(p. iva ) in persona del Commissario Liquidatore, Dott.
[...] P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mena Minafra (cf Parte_2
, elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua Vetere, Via C.F._1
Martiri del Dissenso, 48, nello studio del difensore giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello (per le comunicazioni: pec;
Email_1 appellante
e
(cf , in persona del Sindaco, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso, dall'Avv. Raffaele Marciano (cf CP_2
1
Donizetti, 4 - angolo Via Primicerio, 86, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec
; Email_2
appellato
CONCLUSIONI
All'udienza del 1 ottobre 2024, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Controparte_1
Nola il , col quale era intercorso contratto di appalto del _1 servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'anno 2005, rinnovato sino all'anno 2013, deducendo di aver anticipato al , per la carenza di _1 liquidità di quest'ultimo, l'importo di € 258.018,42, per stipendi ai dipendenti, acquisto di materiali di consumo, riparazioni veicoli, ecc.., somma della quale chiedeva la restituzione, oltre al risarcimento dei danni all'immagine dell'ente locale per inadempimento contrattuale, non essendo stato correttamente svolto il servizio.
Si costituiva in giudizio il , alla prima udienza di trattazione, deducendo _1 di essere titolare di crediti nei confronti del di importi ben più elevati, e CP_1 chiedendo il rigetto della domanda.
All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale venivano acquisiti documenti, espletato interrogatorio formale e prova testimoniale, il Tribunale, ritenuto incontestato il credito del che aveva, anzi, trovato conferma CP_1 nell'interrogatorio formale del liquidatore del e ulteriore dimostrazione _1 dalla prova testimoniale, accoglieva la domanda rilevando, altresì, che l'esistenza dei controcrediti dedotti dal , il quale non aveva formulato domanda _1 riconvenzionale e si era riservato di agire con separato giudizio, non era comprovata da idonea documentazione. Il Tribunale, rigettava, invece, la domanda risarcitoria, rimasta sfornita di prova, e disponeva la compensazione integrale delle spese di lite del grado tra le parti.
2 Avverso la decisione proponeva appello il _1
, con atto di citazione notificato a mezzo pec il 18
[...] luglio 2022, invocandone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, contrariis reiectis: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n.
105/2022 del Tribunale di Nola, Giudice Dott.ssa Lucia Paura, depositata in data 18 gennaio 2022 e non notificata, rigettando la domanda restitutoria di € 258.018,41, così come promossa nel giudizio di I grado dall'odierno appellato, in quanto tale somma, così come ampiamente provato e documentato con le prodotte e non contestate fatture anno 2013 dal _1
, è stata decurtata dal maggiore importo di € 506.146,97 e
[...] conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Con comparsa depositata il 15 dicembre 2022, si costituiva in giudizio il
[...]
chiedendo il rigetto del gravame, con vittoria di spese del grado. Controparte_1
Alla prima udienza di trattazione il processo veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 1 ottobre 2024, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e l'appellato depositavano comparse conclusionali.
La difesa appellante, dopo aver ripercorso lo svolgimento del giudizio di primo grado e il rapporto contrattuale intercorso col formula due motivi di CP_1 gravame, così rubricati:
1) Sulla esistenza della prova documentale fornita dal c.u.b. per l'anno 2013;
2) Sull'opposizione del c.u.b. alla domanda restitutoria.
Il appellante argomenta, con motivi che possono essere trattati _1 congiuntamente, l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non provati i propri maggiori crediti nei confronti del Difatti, con memoria CP_1 ex art. 183 n.2 cpc, erano state versate in atti le fatture, inviate a mezzo pec all'ente e
3 da questo non contestate, relative all'anno 2013, per un totale complessivo di €
506.146,97, dal quale, detratto il credito del rimaneva un debito di CP_1 quest'ultimo in favore del di € 248.128,55. Analogamente, il primo giudice _1 aveva errato a ritenere che la domanda restitutoria non fosse stata contestata dal il quale aveva, invece, puntualmente dedotto e provato l'esistenza di un _1 maggior credito afferente all'anno 2013 nonché l'esistenza di ulteriori crediti per gli anni 2010, 2011 e 2012, come da verbale sottoscritto dalle parti il 24 aprile 2013, anch'esso prodotto con memorie istruttorie.
Il totale generale dovuto dal al , già detratto l'importo di € CP_1 _1
258.018,41, per gli anni 2009/2013, era pari a € 872.673,82, per il cui pagamento era stata espressa riserva di agire con separato giudizio.
Per tali ragioni il chiede l'accoglimento dell'appello con rigetto _1 dell'originaria domanda proposta dal CP_1
L'appello è fondato.
Il e il hanno entrambi prodotto il verbale Controparte_1 _1 del 24 aprile 2013 dal quale risulta un saldo in favore del , per il periodo _1
2011/2012, di € 1.079.759,76, al quale si sommano gli importi dovuti per le annualità
2009 e 2010, di € 169.504,88 ed € 57.6698,56, dei quali anch'essi si dà atto nel verbale, per un totale complessivo di € 1.306.963 a fronte del quale il ha CP_1 effettuato, come dedotto dall'appellante, pagamenti per € 337.433,78, in data 8 luglio
2013 e, di pari importo, 17 marzo 2014, residuando un debito, per tali annualità, pari a € 624.545,26.
Il ha, altresì, depositato entro il termine di scadenza della seconda _1 memoria di cui all'art. 183 cpc, le seguenti fatture, inviate a mezzo pec il 23 maggio
2013 e il 23 ottobre 2013 al nn. 33/2013 per canone dicembre 2012 di € CP_1
60.987,30, 34/2013 per aggiornamento istat canone dic. 2012 di € 8.642,94,
35/2013 per canone gennaio/aprile 2013 (55.433x4) di € 243.949,20; 36/2013 per aggiornamento istat canone gennaio/aprile di € 35.401,48, 41/2013 e 42/2013, rispettivamente, per canone maggio 2013 e aggiornamento istat, di € 60.987,30 ed €
8.850,37, 53/2013 e 54/2013, per canone e istat giugno 2013, rispettivamente di €
60.987,30 ed € 8.850,37, 63/2013 per sostituzione mezzi e rendicontazione (art. 5) di € 10.524,80, 70/2013 e 71/2013, per canone e aggiornamento istat luglio 2013, di
4 € 60.987,30 ed € 8.850,37.
Le fatture non sono state contestate dal , il quale nel Controparte_1 precedente grado di giudizio si è limitato a ribadire che il non aveva _1 emesso fatture per il proprio presunto credito, che il servizio non sarebbe stato prestato, circostanza questa rimasta non provata nel precedente giudizio, rispetto alla quale il Tribunale ha statuito che la relativa domanda “avanzata in modo generico nell'atto introduttivo, è rimasta del tutto sfornita di prova in giudizio anche all'esito dell'istruttoria documentale e testimoniale”, e di non aver sottoscritto il verbale di accertamento dell'eventuale credito in relazione alle attività svolte nel detto periodo, verbale, peraltro, che per ammissione dello stesso costituiva una mera CP_1 prassi invalsa tra le parti, in ragione delle anticipazioni effettuate dall'ente.
Nel presente grado di appello il ha unicamente argomentato che il CP_1
si sarebbe limitato “a dedurre l'esistenza di numerosi ed ingenti _1 controcrediti, non provati in alcun modo e non pertinenti rispetto alla domanda formulata in prime cure dall' convenuto”. CP_3
Va, inoltre, osservato che – oltre alla mancata contestazione delle fatture da parte del – gli importi che il afferma essergli dovuti trovano riscontro CP_1 _1 nel contratto di appalto, prodotto parzialmente dal e integralmente dal CP_1
con memoria 183 cpc, nel quale è previsto, all'art. 24, un canone annuo per _1
i servizi di € 665.317,09, oltre iva, da pagare in rate mensili anticipate entro la fine del mese successivo a quello di ricevimento della fattura (art. 25). L'art. 27 del contratto di appalto riconosce, poi, un aumento del canone annuo pari al codice istat relativo.
Gli importi di cui alle menzionate fatture, al lordo dell'iva, sono corrispondenti alle pattuizioni contrattuali e l'aumento istat, così come calcolato dal , non è _1 stato oggetto di contestazione.
E', pertanto, evidente che il nel precedente grado di giudizio abbia _1 pienamente provato l'esistenza del proprio maggior credito, avendo dedotto, con particolare riguardo all'anno 2013, di aver già operato la compensazione tra le anticipazioni del e quanto da questo doveva essere corrisposto in ragione del CP_1 contratto di appalto in essere tra le parti, versandosi, nel caso di specie, in ipotesi di compensazione impropria o atecnica, che sussiste quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto, ancorché complesso, o da
5 rapporti accessori, che, a differenza della compensazione propria, disciplinata dagli artt. 1241 e ss cc, dà luogo a un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza. La compensazione cd impropria non è soggetta alla disciplina tipica - sia processuale sia sostanziale - della compensazione regolata dal Codice civile, dunque, il giudice può procedere all'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale (da ultimo, Cass. Ord.
14156/2024).
La prova documentale offerta dal in ordine al maggior credito in proprio _1 favore imponeva il rigetto della domanda restitutoria del CP_1
In conclusione, dunque, l'appello deve essere accolto.
In ragione dei reciproci addebiti mossi dalle parti in ordine al corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, che non hanno trovato preciso e chiaro riscontro nell'istruttoria nulla avendo riferito i testi sul punto, le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola numero 105 pubblicata il 18 gennaio 2022, proposto da
[...]
nei confronti di _1 [...]
, così dispone: Controparte_1
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda formulata dal CP_1
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
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