Sentenza breve 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza breve 17/03/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00243/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00060/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 60 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Melis e Tomaso Casula, con domicilio fisico in Berchidda (SS), via Pietro Nenni presso lo studio Tomaso Casula e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , e Questura -OMISSIS-, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliati in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Dante n. 23;
per l’annullamento, previo accoglimento della contestuale istanza cautelare ex art. 55, c.p.a.,
- del decreto del Questore della Provincia -OMISSIS- n. -OMISSIS-del 20 novembre 2024, notificato il 14 gennaio 2025, con il quale nei confronti della richiedente -OMISSIS- (erroneamente indicata nel provvedimento come “-OMISSIS-”) è stato disposto il rigetto dell’istanza (n. -OMISSIS-del 22 marzo 2024) di rinnovo del permesso di soggiorno per residenza elettiva;
- per quanto possa occorrere, della comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10 - bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 della Questura -OMISSIS- - Ufficio Immigrazione del 14 agosto 2024 notificata all’interessata in data 21 agosto 2024;
- di tutti gli altri atti presupposti, inerenti e consequenziali, anche se non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Questura -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza in camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 il dott. Silvio Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60, c.p.a.;
1. La signora -OMISSIS-, cittadina russa, già titolare di permesso di soggiorno di durata biennale per residenza elettiva valido fino al 5 agosto 2024, presentava alla Questura -OMISSIS- istanza di rinnovo.
2. L’art. 13, c. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 stabilisce che “ il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi ”.
3. Con nota del 14 agosto 2024, la Questura -OMISSIS- comunicava i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, costituiti dalla violazione dell’art. 13, c. 4, d.p.r. 394/1999, avendo riscontrato l’assenza dal territorio nazionale della ricorrente nel periodo dal 17 agosto 2022 al 26 febbraio 2023 (sei mesi) e dal 2 settembre 2023 al 21 marzo 2024 (oltre sei mesi). La prolungata assenza della signora -OMISSIS- sarebbe inoltre confermata dalla mancata consegna, in data 12 luglio 2024 di una raccomandata, restituita alla Questura con la dicitura “sconosciuta all’indirizzo”.
4. Nonostante la presentazione di tempestive e articolate controdeduzioni, con le quali veniva contestata l’errata applicazione dell’art. 13, c. 4, d.p.r. 394/1999, l’irrilevanza della mancata consegna della raccomandata, l’omessa valutazione dell’inserimento della ricorrente e della figlia minore nel territorio nazionale e, comunque, la sussistenza di gravi motivi che avrebbero giustificato la prolungata assenza dall’Italia, il procedimento amministrativo si concludeva con l’impugnato provvedimento, che negava il rinnovo del titolo adducendo le medesime motivazioni sottese alla comunicazione del preavviso di rigetto, “ considerate le memorie difensive inviate via pec dal difensore di fiducia che, in ogni caso, non possono superare la valutazione da parte di questo Ufficio ” (allegato 5 del ricorso).
5. Con il ricorso in esame l’interessata ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento lesivo per i seguenti motivi:
1) violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13, c, 4, d.p.r. 394/199 nonché dell'art. 10 - bis , l. 241/1990; violazione del principio del legittimo affidamento; violazione di legge per violazione dell’art. 3, l. 241/1990; eccesso di potere per erroneità e insussistenza dei presupposti; eccesso di potere per illogicità; difetto di motivazione; eccesso di potere per carenza di motivazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria; travisamento ed erronea valutazione dei fatti; illogicità manifesta per carenza dei presupposti, in fatto e in diritto, per l’emissione del decreto di rigetto; ingiustizia manifesta; violazione dell’art. 1, c. 2 - bis , l. 241/1990; illegittimità per difetto dei presupposti; eccesso di potere per errata percezione dei fatti;
2) Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13, c. 4, d.p.r. 394/1999 in relazione alla mancata considerazione della sussistenza di gravi e comprovati motivi; eccesso di potere per erroneità e travisamento dei presupposti; illogicità; difetto di motivazione; travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 - bis , l. 241/1990; eccesso di potere per errata percezione dei fatti;
3) Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13, c. 4, d.p.r. 394/1999. Eccesso di potere per difetto di istruttoria - eccesso di potere per illogicità – eccesso di potere per carenza della motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 - bis , l. 241/1990; illegittimità per difetto dei presupposti; eccesso di potere per errata percezione dei fatti.
4) Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13, c. 4, d.p.r. 394/1999. Eccesso di potere per difetto di istruttoria - eccesso di potere per illogicità – eccesso di potere per carenza della motivazione.
6. Di qui la richiesta di annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensione, con vittoria sulle spese e sugli onorari.
7. Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che ha chiesto il rigetto del ricorso, vinte le spese.
8. Alla camera di consiglio del 12 marzo 2025, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, le parti sono state informate della possibile definizione della causa nel merito con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
9. All’esito della discussione la causa è stata posta in decisione.
10. Il Collegio ritiene di definire il presente giudizio con sentenza ai sensi dell’art. 60, c.p.a., perché ricorrono tutte le condizioni previste da tale articolo.
11. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per l’assorbente motivo che il provvedimento impugnato fonda la motivazione trascurando il dato letterale del citato art. 13, c. 4, il quale prevede due distinte fattispecie:
a) la prima relativa ai permessi di soggiorno di durata inferiore ai due anni, che non possono essere rinnovati nella ipotesi di assenza continuativa dal territorio nazionale superiore ai sei mesi;
b) la seconda relativa ai permessi di soggiorno di durata almeno biennale, che non possono essere rinnovati in caso di assenza continuativa superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno.
L’interpretazione dell’amministrazione secondo cui la norma consentirebbe di rigettare le richieste di rinnovo dei permessi di soggiorno di durata almeno biennale sia nell’ipotesi di assenza continuativa superiore ai sei mesi sia nella ipotesi di assenza continuativa superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno (v. nota prot. 13672 del 06 marzo 2025), non può essere condivisa. Tale interpretazione, seppur ispirata dalla comprensibile esigenza di non frustrare la ratio sottesa alla normativa, ossia assicurare l’effettiva permanenza dello straniero in Italia per un periodo idoneo a non compromettere il legame instaurato con il contesto socioeconomico nazionale (TAR Lombardia, sede Milano, n. 642/2025), contrasta con il dato letterale e, soprattutto, priverebbe di significato la specifica previsione dettata per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, in quanto, seguendo l’interpretazione dell’amministrazione, anche per questi ultimi ogni assenza continuativa superiore a sei mesi sarebbe comunque ostativa al rinnovo.
Questo Collegio, quindi, ritiene preferibile l’opzione ermeneutica ancorata al criterio letterale, anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 3135/2017, richiamata dalla parte ricorrente, la quale, dopo avere stabilito che “ nell’ipotesi di permesso biennale e di assenza che superi l’anno, l’interessato è tenuto a fornire giustificazioni non per l’intera durata dell’assenza, ma solo per la parte eccedente l’anno ”, precisa che detta giustificazione si riferisce “ ad assenze per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, quindi, in definitiva, alla parte che supera il periodo massimo consentito ”, con ciò presupponendo che l’assenza massima non consentita, per i permessi di durata almeno biennale, sia solo quella continuativa superiore alla metà del periodo di validità.
12. In conclusione, assorbiti gli altri motivi di impugnazione, il provvedimento deve essere annullato.
13. La complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
Silvio Esposito, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Esposito | Tito Aru |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.