Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
RG. n. 1015/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Valeria ALBINO, Presidente rel. dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere dott. Maria Laura MORELLO, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 514/2023 del 111/07/2023 del Tribunale di
Savona, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Mauro Mazzi, in forza di procura allegata all'atto di appello, presso il quale è elettivamente domiciliato in Savona, via Garassino, n. 1/5
APPELLANTE contro
(C.F.: ), in persona del legale rappresentane pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Cerisola, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso la quale è elettivamente domiciliato in , CP_1
viale Italia, n. 9/5
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis:
1. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 514/2023 emessa dal Tribunale di Savona, Giudice Dott. Stefano Poggio, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1679/2022 depositata in cancelleria in data 11.07.2023 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del CP_1
in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarlo, in
[...]
persona del Sindaco pro tempore al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni
1
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
2. IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, disporre la compensazione totale, o, quantomeno parziale, delle spese di giudizio di entrambi i gradi
3. IN VIA ISTRUTTORIA:
I. Nell'ipotesi in cui non si ritenesse sufficientemente determinata la quantificazione del danno sofferto dall'appellante, licenziare C.T.U. medico legale per la determinazione e la quantificazione del danno sofferto dall'appellante”.
PER L'APPELLATO
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, previi gli incombenti di rito, così giudicare:
a) in via principale: confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Savona n.
514/2023 impugnata nel presente giudizio, accertando conseguentemente l'inesistenza di qualsivoglia responsabilità dell'Ente conchiudente in ordine ai fatti di causa con conseguente reiezione di tutte le domande formulate nei suoi confronti siccome infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
b) in via subordinata e gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea: accertare e dichiarare l'esistenza di un concorso colposo dell'attore ai sensi dell'art.
1227, comma 1, c.c., con conseguente riduzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato;
c) in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del giudizio, accessori fiscali e previdenziali come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, citava in giudizio dinnanzi al Parte_1
Tribunale di Savona il al fine di sentirne accertare e dichiarare la Controparte_1
responsabilità per i danni subiti in conseguenza del sinistro occorsogli in data 21/01/2022.
L'attore esponeva che in tale data, percorrendo nel tardo pomeriggio a piedi via Che
Guevara, in , cadeva rovinosamente a terra all'altezza del civico 161 a causa di una CP_1
2 buca sul manto stradale, nella corsia lato monte in prossimità del marciapiede. All'Ospedale
Santa Corona di Pietra Ligure, dove era stato condotto in conseguenza del sinistro, gli era diagnosticata in un primo momento un'infrazione apice malleolo peroneale sinistro e, ad un successivo accesso avvenuto il 24/01/2022, una distorsione tibio tarsica sinistra. Parte_1 chiedeva, quindi, l'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. del Comune
[...]
di , in quanto proprietario della strada ove si era verificato il sinistro e instava per il CP_1
risarcimento di tutti i conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Si costituiva nel giudizio il , chiedendo il rigetto della domanda attorea Controparte_1
o, in subordine, il riconoscimento di un concorso di colpa del danneggiato e, in particolare, contestando la dinamica spaziale e temporale del sinistro, stante anche il mancato intervento sul posto della Polizia Municipale. Inoltre, il convenuto eccepiva che la buca era ben visibile al tempo del sinistro, pertanto, risultava mancante in toto un nesso di causalità tra l'evento dannoso e l'obbligo di custodia del integrando la mancanza di CP_1 prudenza dell'attore un caso fortuito. In ultimo, in convenuto contestava l'entità dei danni lamentati dalla controparte.
Assunte prove testimoniali, il Tribunale rigettava la domanda avanzata dall'attore e lo condannava alla rifusione delle spese di lite in favore del . Affermava il Controparte_1
Tribunale che non fosse stata raggiunta la prova che la causa del danno fosse da ricondurre alla presenza della buca presente sul manto stradale, poiché l'unico teste oculare che aveva visto cadere l'attore, e che si trovava distante circa 50 metri, aveva dichiarato di non conoscere il motivo della caduta, e, di conseguenza, escludeva la sussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Avverso detta sentenza ha interposto appello chiedendone l'integrale Parte_1 riforma, con l'accoglimento dell'originaria domanda, ed articolando i motivi di seguito indicati.
Si è costituito nel giudizio il , instando per il rigetto del gravame proposto Controparte_1 da controparte. L'appellato ha riproposto, per il caso di accoglimento anche parziale dell'impugnazione, l'eccezione di corresponsabilità del danneggiato, proposta in primo grado e non esaminata dal Tribunale in quanto assorbita dal rigetto della domanda avanzata.
Con ordinanza del 6/03/2024 questa Corte ha formulato una proposta conciliativa che non
è stata accettata dalla parte appellata.
Con ordinanza del 17/04/2024 la Corte ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione in data 17/12/2024, concedendo alle parti i termini di legge per la precisazione
3 delle conclusioni, le comparse conclusionali e le repliche, all'esito delle quali la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha affermato la mancanza della prova del nesso di causalità tra il danno sofferto e la condizione del manto stradale. Afferma di aver provato il rapporto di custodia tra il e la strada dove è occorso il sinistro, nonchè l'esistenza del danno. Controparte_1
Afferma, altresì, di aver provato il nesso causale, posto che la presenza della buca, il suo posizionamento nei pressi del marciapiede, e le sue dimensioni sono circostanze emerse anche dalla relazione della Polizia Locale di e dalla deposizione del Sovrintendente CP_1
. Dalle predette emergenze si ricava, altresì, il deterioramento dell'asfalto nella zona Tes_1
circostante la buca e la buona parte della parte limitrofa, nonché la scarsa visibilità della stessa. Dalla deposizione del teste emersa la circostanza della caduta a terra Tes_2 dell'appellante in prossimità della buca mentre dal marciapiede scendeva sulla strada. Pur non essendo emerso dalla deposizione del teste il motivo della caduta, ciò si poteva ricavare dagli elementi emersi nell'istruttoria, nonché dal fatto che era al tempo del Parte_1 fatto un uomo giovane, senza pregresse patologie e perfettamente lucido, pertanto, l'unica causa della caduta avrebbe dovuto essere individuata nella presenza della buca sul manto stradale. Non vi era prova del fatto che l'appellante non avesse usato la comune diligenza nel compiere il passo che ha determinato la caduta.
2. Con il secondo motivo di appello, chiede la riforma della sentenza nella Parte_1
parte in cui non ha riconosciuto alcun risarcimento del danno e insta per una quantificazione dello stesso, da effettuarsi sulla base delle Tabelle di Milano. A tal fine, l'appellante richiede il licenziamento di una CTU medico legale.
3. Con il terzo motivo l'appellante afferma che il Tribunale ha riconosciuto il corretto inquadramento giuridico della fattispecie come proposto dall'attore ed ha riconosciuto altresì la sussistenza di due requisiti essenziali per il riconoscimento di responsabilità dell'ente proprietario (rapporto tra la res e il danno, nonché l'esistenza di questo), salvo non riconoscere l'esistenza del nesso causale. Vista la non palese infondatezza della domanda attorea , il cui rigetto si fonda solo sulla ritenuta mancanza di uno dei requisiti indispensabili per poter accertare la responsabilità dell'ente convenuto, le spese di lite si sarebbero dovute compensare in tutto o, quantomeno, in parte.
***
4 L'appello è infondato e va respinto, condividendo la Corte appieno la motivazione del
Tribunale. L'unico teste che ha assistito all'evento di cui è causa, conoscente dell'attore,
, ha dichiarato di ricordare di aver visto l'attore, odierno appellante, Tes_3 Parte_1
che conosceva perché del suo Paese, “cadere a terra”; ha affermato – il teste -
[...] che si trovava in ad una distanza di circa 50 metri dal luogo in cui è caduto l'attore; CP_1 di essersi avvicinato all'attore; di averlo aiutato ad alzarsi da terra;
che l'attore non ha voluto che chiamasse l'ambulanza e di essersi allontanato. Ha poi aggiunto di non sapere il motivo della caduta e, rammostrategli le fotografie prodotte doc. n. 2 di parte attrice, ne ha riconosciuto solo alcune aggiungendo che forse rappresentano “la strada d avicino, non so se si tratta di nquela strad dell inidente”. Anche, quindi a voler prescindere dall'incertezza che emerge dalla suddetta deposizione in ordine all'effettivo luogo del sinistro, nonché all'incertezza in ordine al luogo ove si trovava la buca, posto che nella “dichiarazione testimoniale” scritta datata 22/1/2022 del predetto poi escusso a teste, Tes_3 prodotta come doc. 6 in primo grado dal quest'ultimo riferisce di una caduta sul CP_1
“marciapiede” lungo Viale Che Guevara, mentre nel presente giudizio si discute di una buca presente sul sedime stradale situato al di sotto del marciapiede, in ogni caso la suddetta deposizione non consente di ricondurre in modo sufficientemente certo alla presenza della buca, visibile nelle fotografie prodotte sia da parte appellante che da parte appellata, la causa della caduta dell'appellante, non avendo il teste saputo riferire alcunchè sul motivo della caduta, affermazione che condivisibilmente il primo giudice ha considerato “logica e consequenziale rispetto a quella di non essere stato vicino all'attore al momento della caduta” (pag. 3 sentenza), e quindi che la buca sia stata la causa determinante della caduta stessa, con conseguente insufficienza di prova in ordine al nesso causale. Nè consente di sopperire a tale carenza istruttoria il fatto, affermato da parte appellante, che al tempo del fatto egli fosse un uomo giovane, senza pregresse patologie e perfettamente lucido, circostanza che non possono ovviamente di per sè ricondurre causalmente la caduta alla buca.
Sotto altro profilo si ricorda – come già affermato in altri precedenti di questa Corte - che, nel caso di danni da caduta, non è sempre agevole distinguere l'ipotesi in cui il danno è causato dalla cosa, in cui sussiste la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., da quella in cui il danno è cagionato con la cosa, che ha, invece, costituito mera occasione dell'incidente, che è imputabile direttamente all'infortunato.
Nel caso di cose inerti, quali sono il marciapiedi ed il manto stradale, infatti, il danno da caduta si verifica sempre con la necessaria interazione della condotta umana, la quale è
5 elemento che necessariamente interviene nella serie causale che porta alla verificazione dell'evento. Nella normalità delle cose, un bene statico non è, di per sé, in grado di ingenerare alcun processo causale e non è, quindi, in grado di provocare la caduta di una persona. Se ciò si verifica, quindi, in prima approssimazione, è perché il danneggiato non ha tenuto un comportamento minimamente prudente e diligente. Si tratta di una presunzione semplice, che ammette prova contraria ex art. 2727 c.c. Questa può dirsi assolta quando la cosa inerte, per la sua particolare posizione o per difetti intrinseci, presenta profili di pericolosità tali da determinare un alto rischio di pregiudizio valutata nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass. 11152/23; Cass. 16527/03 e Cass. 20601/10), tanto che l'evento prodotto risulti conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass. 11526/17; Cass. 4277/14; Cass.
7125/13). Con ciò si intende dire che, quando l'incidente si assume provocato da una cosa priva di intrinseco dinamismo, dal fatto noto che quella cosa fosse pericolosa, per il particolare contesto nel quale la stessa è collocata, il giudice può risalire al fatto ignorato dell'esistenza del nesso di causa;
mentre, dal fatto noto che non lo fosse, potrà risalire al fatto ignorato che sia stata la distrazione della vittima a provocare il danno (Cass. 36411/22).
La pericolosità della cosa fonte di danno, quindi, non è fatto costitutivo della responsabilità del custode, ma è un possibile indizio, dal quale desumere, ex art. 2727 c.c., la sussistenza di un valido nesso di causa tra la cosa inerte e il danno. La pericolosità della cosa deve essere valutata in relazione ai doveri di attenzione imposti all'utente. Secondo la giurisprudenza, bisogna operare un bilanciamento tra i “doveri di precauzione e cautela”, posti in capo sia al custode che a colui che entri in contatto con la cosa. Per quest'ultimo, si impone una minima attenzione, che risponde ad un generale principio di autoaffidamento, in quanto non è sostenibile che un atteggiamento di antidoverosa negligenza e imprudenza da parte del danneggiato finisca per gravare sul custode della cosa, che sarebbe così tenuto al risarcimento di danni che lo stesso danneggiato ben avrebbe potuto evitare attraverso l'adozione dell'ordinaria cautela (Cass. 9315/19; Cass. 2480/18). Il grado di cautela richiesto all'utente è direttamente proporzionale al grado di (percepita) pericolosità della cosa e l'utente deve tenere un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (Cass. 5457/21; Cass. 1064/18; Cass. 11526/2017;
Cass. 2660/2013, Cass. 6306/2013, Cass. 21212/2015, Cass. 12895/2016).
Nel caso in esame, come visibile dalle fotografie prodotte dalla stessa originaria parte attrice, odierna appellante, la buca non si trova sul marciapiede, bensì sul sedime stradale di per sé destinato al transito dei veicoli, in un punto in cui neppure sono neppure presenti
6 le strisce pedonali, risultando peraltro dalle affermazioni del non contestate, che il CP_1
luogo raffigurato si trova fuori dal centro abitato su strada che è fornita di un unico marciapiede sul lato monte. Il lato mare della carreggiata, secondo le affermazioni non contestate del è delimitato dalla massicciata ferroviaria ed è privo di qualsivoglia CP_1
struttura destinata al transito pedonale (cfr. foto 5 prodotta dal . La strada in CP_1
questione nel punto della caduta è, come si è detto, priva di strisce pedonali, di tal chè il grado di cautela richiesto al pedone che decide di attraversare la strada in un punto non assistito da attraversamento pedonale deve essere rapportato alle condizioni della strada.
Il comportamento del pedone che incappa in una buca del manto stradale appare più distratto ed imprudente laddove la buca non si trovi in un tratto adibito per sua natura e/o destinazione al transito pedonale. La circospezione esigibile al pedone che attraversa la strada deve essere maggiore rispetto alle normali condizioni della strada stessa. Ne consegue che l'appellante, risultando la presenza di sufficiente illuminazione pubblica
(visibile nel doc. 5 di parte e la visibilità della buca avrebbe dovuto assumere un CP_1 comportamento di maggiore attenzione, evitando di mettere il piede nella predetta buca. E' evidente pertanto nel caso di specie la negligenza del pedone di tal chè Parte_1
il suo colpevole comportamento è equiparabile al caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità risarcitoria del custode.
Ne consegue che l'appello va rigettato, meritando la sentenza conferma.
E' infondato, altresì, il motivo sulle spese.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza ex art. 91 e segg. C.p.c. e non si ravvedono le ipotesi per operare la compensazione.
L'art. 92 c.p.c., nella sua versione originaria (ante sent. Corte Cost. 77/18 per la precisione), consentiva la compensazione delle spese di lite, in presenza di una parte integralmente soccombente, come nella specie, solo nel caso: a) di assoluta novità della questione trattata;
b) di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Peraltro, la Corte Costituzionale (sent. 77/18) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co. 2°, c.p.c., nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice, in caso di soccombenza totale di una parte, di disporre la compensazione delle spese di lite, in tutto o in parte, allorquando vengano alla luce nel caso concreto ''altre gravi ed eccezionali ragioni''.
Secondo la Corte Costituzionale, le ipotesi di compensazione delle spese di lite diverse dalla soccombenza reciproca (mutamento di giurisprudenza e novità assoluta della questione) sono legate da una comune ratio. In entrambe le ipotesi tipizzate dal legislatore, vi è il
7 “sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti”, che determina una situazione di “assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite” medesima. In entrambi i casi, quindi, vi è, in sostanza, una alterazione dei termini originari della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti.
In altri termini, ciò che accomuna le ipotesi di compensazione delle spese di lite è l'esigenza di tutela del legittimo affidamento della parte, che abbia confidato in una ragionevole chance di successo, frustrata dalla sopravvenienza di circostanze inattese e imprevedibili.
E' evidente che i motivi addotti da parte appellante per la compensazione delle spese non corrispondono ai parametri indicati dalla Corte Costituzionale.
Le spese del grado sono liquidate in base al d.m. n. 55/2014, secondo il medesimo scaglione cui ha fatto riferimento il Tribunale, ed in misura minima, considerata la particolare semplicità della causa, esclusa l'istruttoria in quanto non tenutasi.
Si ravvisano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 514/2023, del
11/07/2023, del Tribunale di Savona, così provvede:
-respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna al pagamento delle spese di lite del grado in favore del Parte_1
, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, Controparte_1
iva e cpa;
Si dà atto, in ragione del rigetto dell'appello, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Genova, 19/12/2024
IL PRESIDENTE EST.
Dott.ssa Valeria Albino
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