Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/05/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI AR
Sezione Lavoro
La Corte così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 700 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.ta IRTOLO ANTONELLA, Parte_1
appellante
E
, con l' AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_1
DI AR ,
appellato oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di AT, giudice del lavoro, n. 21/2023 , pubblicata in data 11/01/2023; Riconoscimento, a fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio maturata in preruolo.
FATTO.
1.Con ricorso depositato l'11.7.2023, ha chiesto la riforma della sentenza 11.1.2023 Parte_1
nella parte in cui il Giudice del Lavoro di AT ha ritenute prescritte le differenze retributive, derivanti dal riconoscimento dell'integrale anzianità di servizio maturata durante il periodo pre-
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In particolare, l'appellante ha lamentato che il Tribunale:
-non ha rilevato che la prescrizione è stata validamente interrotta con la diffida e messa in mora del
10.11.2020;
- ha errato nel liquidare le spese in misura globale ed omnicomprensiva ed addirittura inferiore ai valori minimi, senza alcuna specificazione né motivazione al riguardo. < Orbene, trattandosi di causa di valore indeterminabile, in materia di lavoro, il Giudice avrebbe dovuto avere riguardo, in primo luogo, al relativo scaglione e, poi, ai valori medi ivi indicati. Ove così avesse operato, egli avrebbe dovuto liquidare i compensi in complessivi € € 9.257,00, di cui € 3.245,00 per la fase di studio della controversia, € 1.202,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.880,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 2.930,00 per la fase decisionale.>.
2. Il , ritualmente costituito, ha concordato sull'interruzione della prescrizione alla data CP_1 del 11.10.2020 e quanto alle spese processuali ha chiesto l'eventuale rideterminazione di quelle di primo grado secondo i parametri individuati da codesta Corte e la compensazione integrale di quelle del presente giudizio alla luce della condotta processuale della parte appellata e considerato che la liquidazione delle spese di lite del primo grado dipende unicamente dalle valutazioni discrezionali del giudice di prime cure.>.
3.La causa è stata trattata con le forme dell'art. 127 ter cpc e all'esito del deposito delle note scritte decisa come segue.
DIRITTO.
4.L'appello va accolto per quanto di ragione.
5.Merita integrale accoglimento la censura afferente la prescrizione, essendo documentato in atti e peraltro pacifico tra le parti che in relazione ai crediti retributivi oggetto della presente controversia il ha ricevuta diffida al relativo pagamento in data 10.11.2020. CP_1
6.Quanto alla liquidazione delle spese, seppure vero che il tribunale si è immotivatamente discostato dai limiti fissati dal DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i. che, invece, avrebbe dovuto rispettare per determinare il compenso spettante alla parte vittoriosa per ciascuna delle fasi processuali effettivamente svolte, non è condivisibile la rideterminazione delle spese nella misura invocata dall'appellante.
2 6.1- Nella liquidazione occorre tener conto del valore indeterminabile di bassa complessità della causa c e convenire che la risoluzione delle questioni controverse non ha comportato alcuna difficoltà. Il tribunale ha infatti accolto il ricorso sulla base di indirizzi ermeneutici consolidatisi in giurisprudenza e della disamina dei documenti prodotti dalla ricorrente, senza necessità di istruttoria.
Tanto non basta a giustificare la riduzione delle spese al di sotto dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento previste dal DM Giustizia n. 55/2014, ma induce comunque a liquidare i compensi dovuti all'appellante per il primo grado di giudizio ragguagliandoli ai minimi tariffari previsti dallo stesso DM per le cause di lavoro di valore compreso tra 5.200,01 e 26.000 euro1 e rifacendosi allo scaglione più basso applicabile.
Sicché considerato il valore della controversia, la sua agevole risoluzione (sulla base di circostanze documentate e dell'invalsa indicazione ermeneutica giurisprudenziale) e, al contempo, la rilevanza del suo oggetto (vertendosi in materia di ricostruzione della carriera a fini stipendiali), appare equo:
a) applicare i parametri del ridetto scaglione;
b) rifarsi ai compensi prossimi ai minimi previsti per le cause di lavoro e per le singole fase effettivamente svolte, compresa quella di trattazione (cfr.
Cass. 8561/2023).
Si perviene, pertanto, alla commisurazione delle spese di primo grado nella misura di euro: 911 per la fase di studio, 389 per la fase introduttiva, 586 per la fase di trattazione e di 809 per la fase decisionale. Per un totale di 2.695 euro.
7. Conclusivamente la sentenza va parzialmente riformata nei termini di cui in dispositivo.
8. Le spese del grado vanno compensate stante la reciproca parziale soccombenza e considerata anche la condotta processuale del di non opposizione. CP_1 1 Vds. in mot. Cass. 29821/2019: “La ricorrente suppone erroneamente che il tribunale, una volta individuato lo scaglione di riferimento in quello previsto per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, avesse considerato la causa di valore superiore a euro 26.000,00: da qui, secondo la ricorrente, l'applicabilità dello scaglione previsto per le cause di valore compreso fra euro 26.001,00 e euro 52.000,00. Giustamente invece il tribunale ha fatto conseguire alla valutazione di bassa complessità della causa la determinazione del valore in euro 26.000,00, conformemente a quanto dispone il D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 6, le cause di valore interminabile si considerano di regola di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00. Lo scaglione tariffario è quello delle cause di valore fra euro 5.201,00 e 26.000,00”. (Conf. Cass. 11887/2019, Cass. 10663/2022 e
Cass. 968/2022.)
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p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1
depositato il 11/07/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di AT , giudice del lavoro, n.
21/2023 , pubblicata in data 11/01/2023 , così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
a) condanna il al pagamento delle differenze retributive maturate nel quinquennio CP_1
antecedente alla data del 10.11.2020;
b) ridetermina in € 2.695,00 oltre accessori, le spese del primo grado dovute dal alla CP_1
ricorrente, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
-conferma nel resto;
-compensa le spese del grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.3.2025.
La Presidente est.
Gabriella Portale
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