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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 28/10/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. 1933/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 1933/2025
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da nata il [...] a [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. PRONZATO PAOLO
E
nato il [...] a [...] Parte_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti VALLARINO STEFANO e FRECCERO SERGIO
-ricorrenti
Parere del Pubblico Ministero in data 14.10.2025; trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti
“1Separazione.
I vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto. Per_1
2.Casa coniugale.
La casa coniugale, sita in Acqui Terme via Cassino 6, condotta in locazione dalla moglie in forza di contratto a sé intestato, continuerà ad essere detenuta dalla moglie stessa, essendosene il marito già allontanato con ogni effetto personale.
3.Mantenimento.
Fermo che in ragione del matrimonio non si sono verificate fra i coniugi sperequazioni economiche
e fermo che né la signora né il signor hanno subito alcun Parte_1 Parte_2
sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali in ragione del rapporto di coniugio, i rinunciano vicendevolmente al mantenimento. Per_1
4.Accordi su rapporti patrimoniali.
4.1 Pigione ed utenze domestiche.
Ferma la sostanziale parità economica sussistente fra marito e moglie e la riconosciuta capacità lavorativa dei due stessi coniugi, il signor a meri fini transattivi ed al fine di Parte_2
rendere meno gravoso alla moglie il tempo immediatamente successivo alla fine della convivenza coniugale (luglio 2025), corrisponde alla moglie, che allo stesso titolo accetta, mediante bonifico su conto corrente intestato alla creditrice IBAN [...]:
l'importo di € 1.080,00 (milleottanta / 00) a titolo di rimborso delle rate del canone di locazione dell'alloggio già residenza coniugale afferenti ai mesi di luglio, agosto, settembre 2025, di cui la metà (€ 540,00) entro cinque giorni dalla sottoscrizione del ricorso ed il saldo (€ 540,00) entro i trenta giorni successivi alla scadenza della prima rata;
gli importi delle utenze domestiche fruite nell'alloggio di cui sopra relative ai mesi di agosto, settembre, ottobre 2025, entro cinque giorni dall'esibizione delle relative pezze giustificative.
Valgono ai fini della “esibizione”, in via alternativa ed equipollente l'una all'altra: la consegna di copia del documento brevi manu dalla moglie al marito;
la trasmissione per posta elettronica ordinaria del documento dal difensore della moglie al difensore del marito;
4.2 il gatto Higgs.
Il gatto Higgs resterà in proprietà individuale ed esclusiva al marito, che già lo detiene;
4.3 beni mobili.
Anche al fine di prevenire ogni lite in ordine all'accertamento della relativa proprietà, i Coniugi convengono che, una volta sottoscritto il ricorso ed in unico contesto, la moglie consegnerà al marito la ed il marito consegnerà alla moglie sia il cellulare Iphone 11 che la tessera del Banco CP_1
Posta;
4.4 conto/i corrente/i cointestato/i.
I Ricorrenti dichiarano di non avere alcun conto corrente cointestato.
5.SPESE DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE.
Le spese del procedimento di separazione vengono integralmente compensate tra i Ricorrenti”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del Codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede. La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
, nata a [...] il [...] e da Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], celebrato in Acqui Terme in data 10/08/2024, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 18, Parte 1^, Serie, Anno
2024
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 27/10/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 1933/2025
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da nata il [...] a [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. PRONZATO PAOLO
E
nato il [...] a [...] Parte_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti VALLARINO STEFANO e FRECCERO SERGIO
-ricorrenti
Parere del Pubblico Ministero in data 14.10.2025; trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti
“1Separazione.
I vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto. Per_1
2.Casa coniugale.
La casa coniugale, sita in Acqui Terme via Cassino 6, condotta in locazione dalla moglie in forza di contratto a sé intestato, continuerà ad essere detenuta dalla moglie stessa, essendosene il marito già allontanato con ogni effetto personale.
3.Mantenimento.
Fermo che in ragione del matrimonio non si sono verificate fra i coniugi sperequazioni economiche
e fermo che né la signora né il signor hanno subito alcun Parte_1 Parte_2
sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali in ragione del rapporto di coniugio, i rinunciano vicendevolmente al mantenimento. Per_1
4.Accordi su rapporti patrimoniali.
4.1 Pigione ed utenze domestiche.
Ferma la sostanziale parità economica sussistente fra marito e moglie e la riconosciuta capacità lavorativa dei due stessi coniugi, il signor a meri fini transattivi ed al fine di Parte_2
rendere meno gravoso alla moglie il tempo immediatamente successivo alla fine della convivenza coniugale (luglio 2025), corrisponde alla moglie, che allo stesso titolo accetta, mediante bonifico su conto corrente intestato alla creditrice IBAN [...]:
l'importo di € 1.080,00 (milleottanta / 00) a titolo di rimborso delle rate del canone di locazione dell'alloggio già residenza coniugale afferenti ai mesi di luglio, agosto, settembre 2025, di cui la metà (€ 540,00) entro cinque giorni dalla sottoscrizione del ricorso ed il saldo (€ 540,00) entro i trenta giorni successivi alla scadenza della prima rata;
gli importi delle utenze domestiche fruite nell'alloggio di cui sopra relative ai mesi di agosto, settembre, ottobre 2025, entro cinque giorni dall'esibizione delle relative pezze giustificative.
Valgono ai fini della “esibizione”, in via alternativa ed equipollente l'una all'altra: la consegna di copia del documento brevi manu dalla moglie al marito;
la trasmissione per posta elettronica ordinaria del documento dal difensore della moglie al difensore del marito;
4.2 il gatto Higgs.
Il gatto Higgs resterà in proprietà individuale ed esclusiva al marito, che già lo detiene;
4.3 beni mobili.
Anche al fine di prevenire ogni lite in ordine all'accertamento della relativa proprietà, i Coniugi convengono che, una volta sottoscritto il ricorso ed in unico contesto, la moglie consegnerà al marito la ed il marito consegnerà alla moglie sia il cellulare Iphone 11 che la tessera del Banco CP_1
Posta;
4.4 conto/i corrente/i cointestato/i.
I Ricorrenti dichiarano di non avere alcun conto corrente cointestato.
5.SPESE DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE.
Le spese del procedimento di separazione vengono integralmente compensate tra i Ricorrenti”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del Codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede. La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
, nata a [...] il [...] e da Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], celebrato in Acqui Terme in data 10/08/2024, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 18, Parte 1^, Serie, Anno
2024
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 27/10/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.