Accoglimento
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/06/2025, n. 5492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5492 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 05492/2025REG.PROV.COLL.
N. 04776/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4776 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Rosina Mauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
la Questura di Cosenza e il Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 2044/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Cosenza e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025, il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso davanti al T.A.R. della Calabria l’odierno appellante ha chiesto l’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del porto di fucile ad uso caccia, adottato in conseguenza di una sentenza di applicazione di pena -OMISSIS- e multa -OMISSIS- per avere introdotto nel territorio dello Stato un fucile semiautomatico calibro 12 acquistato negli U.S.A.
Il T.A.R., con la sentenza impugnata nel presente giudizio, ha respinto il ricorso.
2. L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dal ricorrente in primo grado.
L’appellante deduce “ violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. - difetto di motivazione ”: il primo giudice non si sarebbe pronunciato sul fatto che “ il ricorrente -OMISSIS- deduceva che la condanna da egli riportata non rientra in nessuna delle ipotesi previste dall’art 43 T.U.L.P.S., comma 1 e, pertanto, non si è in presenza di alcuna delle fattispecie ostative al rilascio al porto di fucile per come espressamente previste dalla richiamata normativa ”.
Censura che l’appellante espressamente ripropone nel presente giudizio, adducendo nello specifico che l’intervenuta riabilitazione ad opera del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro esclude la sussistenza di “ condotte ostative al rinnovo del porto di fucile verificatesi nel periodo compreso tra -OMISSIS-, data di dichiarazione del provvedimento di riabilitazione, ed -OMISSIS- data di notifica del provvedimento di diniego impugnato in prime cure ”.
3. Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, la Questura di Cosenza e il Ministero dell’Interno.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 15 maggio 2025.
4. Ad avviso del Collegio il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il provvedimento impugnato in prime cure ha infatti del tutto obliterato la riabilitazione per la condanna penale riportata, che l’istante ha ottenuto – come si evince dagli atti di primo grado - in una data (-OMISSIS-) anteriore alla presentazione dell’istanza di rinnovo della licenza per il porto d’armi (-OMISSIS-).
Il provvedimento impugnato invero richiama le osservazioni rese dall’istante in sede endoprocedimentale -OMISSIS-, ma non menziona il richiamato effetto della riabilitazione.
Il secondo comma dell’articolo 43 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, prevede che il porto d’armi “ può ” essere negato anche a chi abbia ottenuto la riabilitazione dopo la condanna per uno dei reati automaticamente ostativi previsti dal comma precedente.
In argomento la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato è nel senso che, trattandosi di mera facoltà, l’Amministrazione in tali casi è tenuta a motivare in ordine alle specifiche ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza (cfr. Cons. Stato, sez. III, 16 settembre 2022, n. 8053).
Ciò induce a ritenere che a fortiori laddove la condanna non afferisse a reato automaticamente ostativo, come nel caso di specie, l’intervenuta riabilitazione non possa essere semplicemente ignorata ma debba espressamente e motivatamente essere illustrato il suo eventuale rilievo ostativo, ove esistente.
5. Il ricorso in appello deve essere pertanto accolto e, in riforma della sentenza impugnata, e in accoglimento del ricorso di primo grado, il provvedimento con esso annullato deve essere annullato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione in sede di riesame dell’istanza del ricorrente.
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento in favore dell’appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro quattromila/00, oltre accessori come per legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO