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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2476/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2476/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BROTINI Parte_1 C.F._1 DANIELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PONZANO N. 60/A 50053 EMPOLIpresso il difensore avv. BROTINI DANIELE
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLELLA PATRIZIA e dell'avv. IMBRIACI CP_1 P.IVA_1
SILVANO ( ) VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE;
C.F._2 Parte_2
( ) VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZE;
, elettivamente
[...] C.F._3 domiciliato in VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. COLELLA PATRIZIA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12 luglio 2024 citava a giudizio davanti al Parte_1 CP_1
Tribunale di Firenze in funzione di giudice del lavoro chiedendo la condanna dell' CP_2
convenuto a corrispondergli l'indennità mensile di disoccupazione (NASpI) in tesi dal 19 luglio
2023, in ipotesi dal 27.07.2023 e in ipotesi ulteriormente subordinata dal 15 agosto 2023 , nella misura spettante per legge e oltre interessi e rivalutazione.
regolarmente costituitosi resisteva alla domanda sostenendo l'insussistenza del diritto CP_1
azionato per assenza in capo al richiedente del requisito della capacità lavorativa alla data della domanda.
In assenza di attività istruttoria, ritenuta non necessaria, la causa è stata decisa con sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
I seguenti fatti sono pacifici o documentali.
Il 03.07.2023, il MMG del ricorrente ( che all'epoca lavorava alle dipendenze di Coba Pt_1
snc) ha trasmesso certificato di malattia telematico con prognosi fino al 06.08.2023 (cfr. doc. 2 ric).
Il 10.07.2023, il datore di lavoro ha comunicato il licenziamento per superamento del periodo di
1 comporto (cfr. doc. 3 ric).
Il 14.07.2023, il ha presentato domanda di indennità di disoccupazione AS (cfr. Pt_1 doc. 4 ric) e il 20.07.2023 ha trasmesso all' (cfr. doc. 6 ric) certificato datato 19 luglio CP_1
2023 a firma di uno specialista Neurologo che attestava la “ripresa parziale della capacità lavorativa” (cfr. doc. 5 ric).
Il 09.08.2023, l' ha comunicato che “la domanda di indennità di disoccupazione AS … CP_1
presentata il 14.07.2023 è stata respinta. Motivazione: dall'accertamento medico legale è risultato il mancato riacquisto capacità lavorativa” (cfr. doc. 8 ric).
In data 26.10.2023, il MMG del sig. ha rettificato il precedente certificato medico, Pt_1 certificando che il ricorrente “ha finito la prognosi il giorno 19/07/23” (cfr. doc. 9 ric).
In data 16.02.2024, il ha presentato ricorso amministrativo avverso il rigetto (cfr. Pt_1 doc. 10).. Il 19.02.2024, l' ha comunicato che il ricorso amministrativo sarebbe stato trattato CP_1
come un riesame (cfr. doc. 11 ric) e il 20.03.2024 ha inviato una “nuova” comunicazione identica a quella del 09.08.2023 (cfr. doc. 12 ric).
Alla luce dei fatti suindicati il ricorso è fondato.
contesta il diritto del ricorrente sostenendo che egli non avrebbe provato il requisito per CP_1
l'accesso alla AS previsto dall'art 3 comma 1 lett a) del dlvo 22/2015 e cioè lo stato di disoccupazione, stato che, ai sensi dell'art 19 del dlvo 22/15, presuppone la “immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa”.
In definitiva il ricorrente, essendo privo di capacità lavorativa alla data della domanda amministrativa non poteva essere considerato in stato di disoccupazione.
La tesi contrasta con il materiale probatorio a disposizione del giudice.
Il possesso della capacità lavorativa in capo al ricorrente a partire dal 19 luglio 2023 ( 4 giorni dopo la domanda e quindi prima della scadenza degli 8 giorni ) è attestato da due certificati medici ( cfr doc 5 e 9 ric) la cui veridicità non è oggetto di discussione.
Uno dei due certificati, peraltro, è pervenuto nella sfera di conoscibilità di prima che CP_1
l'Istituto concludesse l'istruttoria con un rigetto ( circostanza, quest'ultima, che rende la fattispecie diversa da quella esaminata dalla sentenza del Tribunale Firenze n.356/24 in atti).
Del tutto irrilevante appare il fatto- valorizzato dalla difesa cui il requisito non è CP_3
stato comprovato tempestivamente nelle forme richieste dall' (rettifica effettuata dal CP_2
Parte_ prima della scadenza del periodo di prognosi indicato nel primo certificato) , alla luce del principio indiscusso per cui un diritto soggettivo riconosciuto da norme primarie non può essere compresso da circolari interne dell' stesso. CP_2
2 Parte_ Nel caso di specie, peraltro, le circolari richiamate dall' ( che consentono al la CP_1
rettifica della prognosi esclusivamente entro il termine del periodo di prognosi indicato nel certificato) attengono alla diversa fattispecie del diritto all'indennità di malattia ove la ripresa anticipata dell'attività lavorativa deve essere necessariamente preceduta da una rettifica del certificato, rettifica che, in tale ipotesi, non può che essere anteriore alla scadenza del periodo di prognosi.
Queste in sintesi le ragioni dell'accoglimento della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore dell'avv Brotini, antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento del ricorso condanna a corrispondere a l'indennità CP_1 Parte_1
mensile di disoccupazione (NASpI) dal 19 luglio 2023 nella misura spettante per legge e oltre interessi e rivalutazione.
Condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €. 1850, oltre iva, cpa e CP_1
contributo spese generali e distratte in favore dell'avv Daniele Brotini antistatario
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 12 gennaio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2476/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BROTINI Parte_1 C.F._1 DANIELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PONZANO N. 60/A 50053 EMPOLIpresso il difensore avv. BROTINI DANIELE
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLELLA PATRIZIA e dell'avv. IMBRIACI CP_1 P.IVA_1
SILVANO ( ) VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE;
C.F._2 Parte_2
( ) VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZE;
, elettivamente
[...] C.F._3 domiciliato in VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. COLELLA PATRIZIA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12 luglio 2024 citava a giudizio davanti al Parte_1 CP_1
Tribunale di Firenze in funzione di giudice del lavoro chiedendo la condanna dell' CP_2
convenuto a corrispondergli l'indennità mensile di disoccupazione (NASpI) in tesi dal 19 luglio
2023, in ipotesi dal 27.07.2023 e in ipotesi ulteriormente subordinata dal 15 agosto 2023 , nella misura spettante per legge e oltre interessi e rivalutazione.
regolarmente costituitosi resisteva alla domanda sostenendo l'insussistenza del diritto CP_1
azionato per assenza in capo al richiedente del requisito della capacità lavorativa alla data della domanda.
In assenza di attività istruttoria, ritenuta non necessaria, la causa è stata decisa con sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
I seguenti fatti sono pacifici o documentali.
Il 03.07.2023, il MMG del ricorrente ( che all'epoca lavorava alle dipendenze di Coba Pt_1
snc) ha trasmesso certificato di malattia telematico con prognosi fino al 06.08.2023 (cfr. doc. 2 ric).
Il 10.07.2023, il datore di lavoro ha comunicato il licenziamento per superamento del periodo di
1 comporto (cfr. doc. 3 ric).
Il 14.07.2023, il ha presentato domanda di indennità di disoccupazione AS (cfr. Pt_1 doc. 4 ric) e il 20.07.2023 ha trasmesso all' (cfr. doc. 6 ric) certificato datato 19 luglio CP_1
2023 a firma di uno specialista Neurologo che attestava la “ripresa parziale della capacità lavorativa” (cfr. doc. 5 ric).
Il 09.08.2023, l' ha comunicato che “la domanda di indennità di disoccupazione AS … CP_1
presentata il 14.07.2023 è stata respinta. Motivazione: dall'accertamento medico legale è risultato il mancato riacquisto capacità lavorativa” (cfr. doc. 8 ric).
In data 26.10.2023, il MMG del sig. ha rettificato il precedente certificato medico, Pt_1 certificando che il ricorrente “ha finito la prognosi il giorno 19/07/23” (cfr. doc. 9 ric).
In data 16.02.2024, il ha presentato ricorso amministrativo avverso il rigetto (cfr. Pt_1 doc. 10).. Il 19.02.2024, l' ha comunicato che il ricorso amministrativo sarebbe stato trattato CP_1
come un riesame (cfr. doc. 11 ric) e il 20.03.2024 ha inviato una “nuova” comunicazione identica a quella del 09.08.2023 (cfr. doc. 12 ric).
Alla luce dei fatti suindicati il ricorso è fondato.
contesta il diritto del ricorrente sostenendo che egli non avrebbe provato il requisito per CP_1
l'accesso alla AS previsto dall'art 3 comma 1 lett a) del dlvo 22/2015 e cioè lo stato di disoccupazione, stato che, ai sensi dell'art 19 del dlvo 22/15, presuppone la “immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa”.
In definitiva il ricorrente, essendo privo di capacità lavorativa alla data della domanda amministrativa non poteva essere considerato in stato di disoccupazione.
La tesi contrasta con il materiale probatorio a disposizione del giudice.
Il possesso della capacità lavorativa in capo al ricorrente a partire dal 19 luglio 2023 ( 4 giorni dopo la domanda e quindi prima della scadenza degli 8 giorni ) è attestato da due certificati medici ( cfr doc 5 e 9 ric) la cui veridicità non è oggetto di discussione.
Uno dei due certificati, peraltro, è pervenuto nella sfera di conoscibilità di prima che CP_1
l'Istituto concludesse l'istruttoria con un rigetto ( circostanza, quest'ultima, che rende la fattispecie diversa da quella esaminata dalla sentenza del Tribunale Firenze n.356/24 in atti).
Del tutto irrilevante appare il fatto- valorizzato dalla difesa cui il requisito non è CP_3
stato comprovato tempestivamente nelle forme richieste dall' (rettifica effettuata dal CP_2
Parte_ prima della scadenza del periodo di prognosi indicato nel primo certificato) , alla luce del principio indiscusso per cui un diritto soggettivo riconosciuto da norme primarie non può essere compresso da circolari interne dell' stesso. CP_2
2 Parte_ Nel caso di specie, peraltro, le circolari richiamate dall' ( che consentono al la CP_1
rettifica della prognosi esclusivamente entro il termine del periodo di prognosi indicato nel certificato) attengono alla diversa fattispecie del diritto all'indennità di malattia ove la ripresa anticipata dell'attività lavorativa deve essere necessariamente preceduta da una rettifica del certificato, rettifica che, in tale ipotesi, non può che essere anteriore alla scadenza del periodo di prognosi.
Queste in sintesi le ragioni dell'accoglimento della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore dell'avv Brotini, antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento del ricorso condanna a corrispondere a l'indennità CP_1 Parte_1
mensile di disoccupazione (NASpI) dal 19 luglio 2023 nella misura spettante per legge e oltre interessi e rivalutazione.
Condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €. 1850, oltre iva, cpa e CP_1
contributo spese generali e distratte in favore dell'avv Daniele Brotini antistatario
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 12 gennaio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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