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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/04/2025, n. 1840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1840 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 12/2025 R.G.
TRA
, Parte_1
Elettivamente domiciliato in Melito di Aversa, alla via Roma n. 250, presso lo studio dell'avv.
Luciano Mottola, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, Controparte_1
rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 01/01/2025 parte ricorrente ha citato in giudizio l' al fine di CP_2 ottenere: “
1. Accertare e dichiarare che l' ha agito illegittimamente ed in contrasto con la CP_2 normativa vigente e rispetto all'omologa del Tribunale di Napoli Nord emessa in data 28 giu-gno
2024 e del contenuto della perizia omologata, per le ragioni esposte in premessa che nt intendono qui per ripetute e trascritte integralmente;
2. dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato e di tutti gli atti precedenti e successivi a questo connessi.
3. Accertare e dichiarare pertanto che il ricorrente, come da omologa del 28 giugno 2024 e della relativa perizia medico legale depositata nel fascicolo telematico, è invalido nella mi-sura del
84% senza indicazione di revisione.
4. Condannare per l'effetto l' alle spese e competenze di giudizio, spese generali al CP_2
15%, iva, cpa con attribuzione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario tenendo conto delle maggiorazioni del 30% come previsto dall'art. 4 comma 1 bis, D.M. 55/2014 – inserito dall'art. 1, comma 1, lettera b), del D.M. 8 marzo 2018, n. 37 (testi navigabili con collegamento ipertestuale)”.
Nello specifico parte ricorrente ha dedotto:
- Di essere stato sottoposto a visita di revisione all'esito della quale gli è stata riconosciuta la percentuale di invalidità del 75%, inferiore alla precedente pari al 100%;
- Di aver proposto giudizio di ATP conclusosi con accertamento dell'invalidità pari all'84%;
- Che l' successivamente ha riconosciuto nuovamente una percentuale di invalidità CP_2
pari al 75%, con revisione nel settembre 2025;
- Che il comportamento dell' è illegittimo e che quindi il provvedimento deve essere CP_2
annullato.
Ritualmente citato in giudizio l' si è costituito ed ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_2
Nelle note di trattazione scritta parte ricorrente ha insistito nella propria richiesta.
Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
Il ricorso è inammissibile.
Parte ricorrente ha proposto una domanda inequivocabilmente volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti amministrativi con cui l ha comunicato la CP_2
percentuale di invalidità civile riconosciuta ed il momento in cui è prevista la revisione delle condizioni sanitarie.
Come noto, tuttavia, la cognizione del giudice ordinario è limitata all'accertamento dei diritti delle parti, non potendo estendersi – se non in via incidentale, nel caso in cui venga richiesto l'accertamento della sussistenza di un diritto – alla cognizione degli atti amministrativi e dei comportamenti dell'amministrazione. Con riferimento all'oggetto del presente giudizio, dunque, deve rilevarsi che non sussiste alcun interesse ad agire nel contestare il comportamento dell'amministrazione, sfociato nel provvedimento relativo alle condizioni invalidanti del ricorrente.
L'ente previdenziale, infatti, ha riconosciuto una percentuale invalidante del 75% che consente il godimento della prestazione assistenziale dell'assegno mensile di assistenza allo stesso modo della percentuale riconosciuta nel giudizio incardinato dinanzi a questo Tribunale;
in ogni caso, qualora avesse voluto contestare l'accertamento sanitario la parte avrebbe dovuto agire con l'apposito rito previsto dal legislatore all'art. 445 bis c.p.c..
Allo stesso modo non appare illegittima l'indicazione di una data per la revisione delle condizioni sanitarie, dal momento che l'ente previdenziale può sempre procedere alla verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano il godimento di una prestazione.
A fronte dell'insussistenza dell'interesse ad agire di parte ricorrente nonché dell'insindacabilità da parte del giudice ordinario del comportamento dell'amministrazione pubblica qualora tale comportamento non sia lesivo di diritti, ma di interessi di mero fatto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese a fronte della dichiarazione resa personalmente dalla parte.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- nulla per le spese.
Si comunichi.
Aversa, 19.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 12/2025 R.G.
TRA
, Parte_1
Elettivamente domiciliato in Melito di Aversa, alla via Roma n. 250, presso lo studio dell'avv.
Luciano Mottola, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, Controparte_1
rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 01/01/2025 parte ricorrente ha citato in giudizio l' al fine di CP_2 ottenere: “
1. Accertare e dichiarare che l' ha agito illegittimamente ed in contrasto con la CP_2 normativa vigente e rispetto all'omologa del Tribunale di Napoli Nord emessa in data 28 giu-gno
2024 e del contenuto della perizia omologata, per le ragioni esposte in premessa che nt intendono qui per ripetute e trascritte integralmente;
2. dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato e di tutti gli atti precedenti e successivi a questo connessi.
3. Accertare e dichiarare pertanto che il ricorrente, come da omologa del 28 giugno 2024 e della relativa perizia medico legale depositata nel fascicolo telematico, è invalido nella mi-sura del
84% senza indicazione di revisione.
4. Condannare per l'effetto l' alle spese e competenze di giudizio, spese generali al CP_2
15%, iva, cpa con attribuzione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario tenendo conto delle maggiorazioni del 30% come previsto dall'art. 4 comma 1 bis, D.M. 55/2014 – inserito dall'art. 1, comma 1, lettera b), del D.M. 8 marzo 2018, n. 37 (testi navigabili con collegamento ipertestuale)”.
Nello specifico parte ricorrente ha dedotto:
- Di essere stato sottoposto a visita di revisione all'esito della quale gli è stata riconosciuta la percentuale di invalidità del 75%, inferiore alla precedente pari al 100%;
- Di aver proposto giudizio di ATP conclusosi con accertamento dell'invalidità pari all'84%;
- Che l' successivamente ha riconosciuto nuovamente una percentuale di invalidità CP_2
pari al 75%, con revisione nel settembre 2025;
- Che il comportamento dell' è illegittimo e che quindi il provvedimento deve essere CP_2
annullato.
Ritualmente citato in giudizio l' si è costituito ed ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_2
Nelle note di trattazione scritta parte ricorrente ha insistito nella propria richiesta.
Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
Il ricorso è inammissibile.
Parte ricorrente ha proposto una domanda inequivocabilmente volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti amministrativi con cui l ha comunicato la CP_2
percentuale di invalidità civile riconosciuta ed il momento in cui è prevista la revisione delle condizioni sanitarie.
Come noto, tuttavia, la cognizione del giudice ordinario è limitata all'accertamento dei diritti delle parti, non potendo estendersi – se non in via incidentale, nel caso in cui venga richiesto l'accertamento della sussistenza di un diritto – alla cognizione degli atti amministrativi e dei comportamenti dell'amministrazione. Con riferimento all'oggetto del presente giudizio, dunque, deve rilevarsi che non sussiste alcun interesse ad agire nel contestare il comportamento dell'amministrazione, sfociato nel provvedimento relativo alle condizioni invalidanti del ricorrente.
L'ente previdenziale, infatti, ha riconosciuto una percentuale invalidante del 75% che consente il godimento della prestazione assistenziale dell'assegno mensile di assistenza allo stesso modo della percentuale riconosciuta nel giudizio incardinato dinanzi a questo Tribunale;
in ogni caso, qualora avesse voluto contestare l'accertamento sanitario la parte avrebbe dovuto agire con l'apposito rito previsto dal legislatore all'art. 445 bis c.p.c..
Allo stesso modo non appare illegittima l'indicazione di una data per la revisione delle condizioni sanitarie, dal momento che l'ente previdenziale può sempre procedere alla verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano il godimento di una prestazione.
A fronte dell'insussistenza dell'interesse ad agire di parte ricorrente nonché dell'insindacabilità da parte del giudice ordinario del comportamento dell'amministrazione pubblica qualora tale comportamento non sia lesivo di diritti, ma di interessi di mero fatto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese a fronte della dichiarazione resa personalmente dalla parte.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- nulla per le spese.
Si comunichi.
Aversa, 19.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo