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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 23/07/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. Nr. 83 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Carla Corvetta Presidente
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele Giudice
nel procedimento iscritto al n. r.g. 83/2025 promosso da:
nata a [...], il [...], C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Emanuele Magnani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che, con ricorso depositato in data 26.05.2025, ha chiesto, ai sensi degli artt. Parte_1
268 e ss. CCII la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni;
considerato che
, in via generale, il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità; rilevato che dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17); ritenuto che tale soluzione possa ritenersi applicabile anche alla liquidazione controllata;
ritenuto che
, nel caso di specie, non essendo individuabili specifici contraddittori, possa essere omessa la fissazione dell'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art 27 commi 2 e 3 CCII, avendo la ricorrente la propria residenza nel circondario di Rimini;
considerato che
, in forza della già affermata applicabilità, nei limiti di compatibilità, della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2 CCII;
ritenuto che
il vaglio di compatibilità induca alla conclusione secondo cui la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma 4 lett.
b), CCII); ritenuto che la necessità di questo corredo documentale si giustifichi anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OC previsto dall'art. 269 comma 2 CCII nell'ipotesi di liquidazione richiesta dal debitore;
considerato che
la relazione dell'OC allegata al ricorso risulta adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti, oltre che rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2,
CCII, esponendo una valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
ritenuto che
, sulla base della documentazione depositata, sussista la condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) CCII in quanto il patrimonio della stessa - costituito da un immobile di cui la stessa è proprietaria per 99/100 (valore di pronto realizzo euro 105.000,00), dal diritto di proprietà superficiaria per 1/12 (valore di pronto realizzo euro 1.000,00), da un'autovettura del valore stimato di euro 3.000,00, da altra autovettura in comproprietà al 50% del valore stimato di euro 6.500,00 e da un motociclo del valore stimato di euro 500,00 e dal reddito da lavoro subordinato - non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte, pari a euro 520.000,00 circa;
considerato, quindi, che possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
ritenuto, quanto alla durata della procedura, che questa debba necessariamente dipendere dal tempo occorrente per la liquidazione dei beni rientranti nell'attivo;
considerato che
, tuttavia, poiché a norma dell'art 282 CCII l'esdebitazione del sovraindebitato opera di diritto decorsi tre anni dalla apertura della liquidazione controllata - a meno che non ricorrano le condizioni previste dall'art 280 CCII o nel caso in cui il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode -, la liquidazione non potrà proseguire oltre i tre anni per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate, potendo invece procedersi alle operazioni di liquidazione dei beni già presenti nel patrimonio alla data di apertura, fino ad esaurimento (in applicazione analogica dell'art 281 CCII ed in conformità alle disposizioni comunitarie da cui la normativa deriva); precisato che non è possibile per il debitore escludere taluni beni (es. veicoli di scarso valore) dalla liquidazione, essendovi soltanto la possibilità che sia il liquidatore, ove accerti che il presumibile valore di realizzo sia superiore ai costi di vendita, a rinunciarvi;
rilevato che la ricorrente chiede di non includere nella liquidazione la propria autovettura mod.
Dacia anno 2016 targa FB129NM, in quanto assolutamente indispensabile allo svolgimento della propria attività lavorativa;
ricordato che l'art. 270 co. 2 lett. e) consente solo un'autorizzazione all'utilizzo di alcuni beni (sino al termine della procedura liquidatoria) ma non consente l'esclusione degli stessi dall'attività liquidatoria, consistendo la procedura in questione in una dismissione dell'intero patrimonio del debitore senza soluzioni selettive;
ritenuto che
nel concetto di “liquidazione dei beni” si debba ricomprendere anche la apprensione dei redditi e delle pensioni del debitore, secondo l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della L 3/2012; rilevato che a norma dell'art 268 comma 4 lett a) i “crediti impignorabili ai sensi dell'art 545
c.p.c.” non sono compresi nella liquidazione, e quindi - a differenza che nel fallimento, per il quale dispone l'art. 46 LF, oggi nella Liquidazione giudiziale l'art 146 CCII - non sono destinabili alla soddisfazione dei creditori della procedura liquidatoria, dovendo di conseguenza essere lasciati nella disponibilità del debitore;
a norma del comma 4 dell'art 545 c.p.c., i quattro quinti degli stipendi o salari non sono pignorabili;
a norma del comma 5, in caso di simultaneo concorso di crediti di diverso tipo (alimentari, comuni ed erariali), è impignorabile la metà: dette frazioni degli stipendi e salari non possono, quindi, essere comprese nella liquidazione;
ritenuto, inoltre, che l'ipotesi prevista nella lett b) della medesima norma, che esclude dalla liquidazione “i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni e salari
e ciò che il debitore guadagna con la sua attività , nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo
e della famiglia”, non sia alternativa alla ipotesi della lettera a) , ma cumulativa, e dunque vada interpretata nel senso che l'”occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia”, che va lasciato nella sua disponibilità, non può in nessun caso violare i sopra indicati limiti di impignorabilità, ma può essere determinato in misura soltanto pari o superiore agli stessi (dunque, pari o superiore ai quattro quinti o alla metà dello stipendio); rilevato che la quantificazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art 268 comma 4 lett b
CCII va operata in questa sede, salva successiva revisione da parte del Giudice delegato previa acquisizione di ulteriori notizie, dal momento che l'art 270 CCII impone al Tribunale di ordinare la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
considerato che
, ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art 268 c
4 lett b CCI, si deve tenere conto delle condizioni familiari del debitore: nel caso in esame la Pt_1 presta attività di lavoro subordinato con un reddito netto annuo di circa € 24.475, pari a circa €
1883,00 per 13 mensilità, e vive da sola nell'immobile di cui è proprietaria per 99/100; in tale situazione, apparendo sproporzionate le spese mensili indicate dalla ricorrente per utenze e generi alimentari, l'importo ragionevole, contemperato con i diritti dei creditori, determinabile per la soddisfazione dei bisogni del debitore può essere indicato in euro 1.550,00 mensili - cifra che non viola il limite di impignorabilità dei 4/5 di cui all'art. 545 c.p.c. pari nel caso di specie ad euro
1.506,00 non sussistendo il presupposto del simultaneo concorso di più categorie di creditori per l'applicazione dell'art. 545, comma 5, c.p.c. - mentre il residuo sarà appreso alla procedura;
ritenuto opportuno disporre che l'intera somma mensilmente percepita a titolo di reddito dalla ricorrente venga appresa dal Liquidatore, con onere di quest'ultimo di versare al debitore il solo importo stabilito dal Tribunale (o dal Giudice Delegato nel corso della procedura); considerato che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII, il gestore designato dall'OC può essere nominato liquidatore;
ritenuto di poter nominare Liquidatore il Gestore della Crisi, Dott. Riccardo Serafini;
considerato che
il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura, poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII;
visto l'art 270 CCII
DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di nata a Parte_1
Rimini, il 03.12.1968 (C.F. ) C.F._1
NOMINA
Giudice Delegato la Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti;
NOMINA
Liquidatore il Dott. Riccardo Serafini;
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatori, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 90 entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con autorizzazione, per la all'utilizzo del veicolo Dacia targa FB129NM sino alla sua liquidazione;
Pt_1
FISSA in euro 1.550,00 per dodici mensilità, la somma necessaria al mantenimento del debitore ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCII;
DISPONE che il Liquidatore
- Notifichi la sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270 co. 4 CCII, indicando un indirizzo pec al quale inoltrare le domande;
- Esegua l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Rimini e la trascrizione presso i pubblici uffici competenti;
- Aggiorni entro giorni trenta dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, comma 2 CCII, che dovrà essere depositato in Cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- Scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, co 1 CCII, e lo comunichi agli interessati;
- Ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- Due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII;
esami e prenda posizione sulle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
- Provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275 co. 3
CCII e a domandare la liquidazione del compenso;
- Chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276
CCII.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Così è deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
Il Presidente
Dott.ssa Maria Carla Corvetta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Carla Corvetta Presidente
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele Giudice
nel procedimento iscritto al n. r.g. 83/2025 promosso da:
nata a [...], il [...], C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Emanuele Magnani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che, con ricorso depositato in data 26.05.2025, ha chiesto, ai sensi degli artt. Parte_1
268 e ss. CCII la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni;
considerato che
, in via generale, il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità; rilevato che dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17); ritenuto che tale soluzione possa ritenersi applicabile anche alla liquidazione controllata;
ritenuto che
, nel caso di specie, non essendo individuabili specifici contraddittori, possa essere omessa la fissazione dell'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art 27 commi 2 e 3 CCII, avendo la ricorrente la propria residenza nel circondario di Rimini;
considerato che
, in forza della già affermata applicabilità, nei limiti di compatibilità, della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2 CCII;
ritenuto che
il vaglio di compatibilità induca alla conclusione secondo cui la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma 4 lett.
b), CCII); ritenuto che la necessità di questo corredo documentale si giustifichi anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OC previsto dall'art. 269 comma 2 CCII nell'ipotesi di liquidazione richiesta dal debitore;
considerato che
la relazione dell'OC allegata al ricorso risulta adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti, oltre che rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2,
CCII, esponendo una valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
ritenuto che
, sulla base della documentazione depositata, sussista la condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) CCII in quanto il patrimonio della stessa - costituito da un immobile di cui la stessa è proprietaria per 99/100 (valore di pronto realizzo euro 105.000,00), dal diritto di proprietà superficiaria per 1/12 (valore di pronto realizzo euro 1.000,00), da un'autovettura del valore stimato di euro 3.000,00, da altra autovettura in comproprietà al 50% del valore stimato di euro 6.500,00 e da un motociclo del valore stimato di euro 500,00 e dal reddito da lavoro subordinato - non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte, pari a euro 520.000,00 circa;
considerato, quindi, che possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
ritenuto, quanto alla durata della procedura, che questa debba necessariamente dipendere dal tempo occorrente per la liquidazione dei beni rientranti nell'attivo;
considerato che
, tuttavia, poiché a norma dell'art 282 CCII l'esdebitazione del sovraindebitato opera di diritto decorsi tre anni dalla apertura della liquidazione controllata - a meno che non ricorrano le condizioni previste dall'art 280 CCII o nel caso in cui il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode -, la liquidazione non potrà proseguire oltre i tre anni per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate, potendo invece procedersi alle operazioni di liquidazione dei beni già presenti nel patrimonio alla data di apertura, fino ad esaurimento (in applicazione analogica dell'art 281 CCII ed in conformità alle disposizioni comunitarie da cui la normativa deriva); precisato che non è possibile per il debitore escludere taluni beni (es. veicoli di scarso valore) dalla liquidazione, essendovi soltanto la possibilità che sia il liquidatore, ove accerti che il presumibile valore di realizzo sia superiore ai costi di vendita, a rinunciarvi;
rilevato che la ricorrente chiede di non includere nella liquidazione la propria autovettura mod.
Dacia anno 2016 targa FB129NM, in quanto assolutamente indispensabile allo svolgimento della propria attività lavorativa;
ricordato che l'art. 270 co. 2 lett. e) consente solo un'autorizzazione all'utilizzo di alcuni beni (sino al termine della procedura liquidatoria) ma non consente l'esclusione degli stessi dall'attività liquidatoria, consistendo la procedura in questione in una dismissione dell'intero patrimonio del debitore senza soluzioni selettive;
ritenuto che
nel concetto di “liquidazione dei beni” si debba ricomprendere anche la apprensione dei redditi e delle pensioni del debitore, secondo l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della L 3/2012; rilevato che a norma dell'art 268 comma 4 lett a) i “crediti impignorabili ai sensi dell'art 545
c.p.c.” non sono compresi nella liquidazione, e quindi - a differenza che nel fallimento, per il quale dispone l'art. 46 LF, oggi nella Liquidazione giudiziale l'art 146 CCII - non sono destinabili alla soddisfazione dei creditori della procedura liquidatoria, dovendo di conseguenza essere lasciati nella disponibilità del debitore;
a norma del comma 4 dell'art 545 c.p.c., i quattro quinti degli stipendi o salari non sono pignorabili;
a norma del comma 5, in caso di simultaneo concorso di crediti di diverso tipo (alimentari, comuni ed erariali), è impignorabile la metà: dette frazioni degli stipendi e salari non possono, quindi, essere comprese nella liquidazione;
ritenuto, inoltre, che l'ipotesi prevista nella lett b) della medesima norma, che esclude dalla liquidazione “i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni e salari
e ciò che il debitore guadagna con la sua attività , nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo
e della famiglia”, non sia alternativa alla ipotesi della lettera a) , ma cumulativa, e dunque vada interpretata nel senso che l'”occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia”, che va lasciato nella sua disponibilità, non può in nessun caso violare i sopra indicati limiti di impignorabilità, ma può essere determinato in misura soltanto pari o superiore agli stessi (dunque, pari o superiore ai quattro quinti o alla metà dello stipendio); rilevato che la quantificazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art 268 comma 4 lett b
CCII va operata in questa sede, salva successiva revisione da parte del Giudice delegato previa acquisizione di ulteriori notizie, dal momento che l'art 270 CCII impone al Tribunale di ordinare la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
considerato che
, ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art 268 c
4 lett b CCI, si deve tenere conto delle condizioni familiari del debitore: nel caso in esame la Pt_1 presta attività di lavoro subordinato con un reddito netto annuo di circa € 24.475, pari a circa €
1883,00 per 13 mensilità, e vive da sola nell'immobile di cui è proprietaria per 99/100; in tale situazione, apparendo sproporzionate le spese mensili indicate dalla ricorrente per utenze e generi alimentari, l'importo ragionevole, contemperato con i diritti dei creditori, determinabile per la soddisfazione dei bisogni del debitore può essere indicato in euro 1.550,00 mensili - cifra che non viola il limite di impignorabilità dei 4/5 di cui all'art. 545 c.p.c. pari nel caso di specie ad euro
1.506,00 non sussistendo il presupposto del simultaneo concorso di più categorie di creditori per l'applicazione dell'art. 545, comma 5, c.p.c. - mentre il residuo sarà appreso alla procedura;
ritenuto opportuno disporre che l'intera somma mensilmente percepita a titolo di reddito dalla ricorrente venga appresa dal Liquidatore, con onere di quest'ultimo di versare al debitore il solo importo stabilito dal Tribunale (o dal Giudice Delegato nel corso della procedura); considerato che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII, il gestore designato dall'OC può essere nominato liquidatore;
ritenuto di poter nominare Liquidatore il Gestore della Crisi, Dott. Riccardo Serafini;
considerato che
il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura, poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII;
visto l'art 270 CCII
DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di nata a Parte_1
Rimini, il 03.12.1968 (C.F. ) C.F._1
NOMINA
Giudice Delegato la Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti;
NOMINA
Liquidatore il Dott. Riccardo Serafini;
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatori, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 90 entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con autorizzazione, per la all'utilizzo del veicolo Dacia targa FB129NM sino alla sua liquidazione;
Pt_1
FISSA in euro 1.550,00 per dodici mensilità, la somma necessaria al mantenimento del debitore ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCII;
DISPONE che il Liquidatore
- Notifichi la sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270 co. 4 CCII, indicando un indirizzo pec al quale inoltrare le domande;
- Esegua l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Rimini e la trascrizione presso i pubblici uffici competenti;
- Aggiorni entro giorni trenta dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, comma 2 CCII, che dovrà essere depositato in Cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- Scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, co 1 CCII, e lo comunichi agli interessati;
- Ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- Due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII;
esami e prenda posizione sulle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
- Provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275 co. 3
CCII e a domandare la liquidazione del compenso;
- Chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276
CCII.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Così è deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
Il Presidente
Dott.ssa Maria Carla Corvetta