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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/02/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dott.ssa Elvira Maltese Presidente
dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel.
dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 46/2023 R.G. promossa
DA
, Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dagli avv.ti Antonella
Testa e Maria Rosaria Battiato
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gaetano Veninata
Appellata OGGETTO: accertamento negativo di indebito
CONCLUSIONI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' , con appello depositato il 13/01/2023, impugnava la sentenza del Pt_1
Tribunale di Siracusa n. 958/2022, pubblicata il 20/12/2022, con la quale era stata accolta la domanda, proposta da di accertamento Controparte_1
negativo dell'indebito di € 4.743,43, somma precedentemente corrisposta dall'ente previdenziale nel periodo dal 01.01.2095 al 31.12.1997 a titolo di indennità di disoccupazione agricola e assegni familiari, oggetto di ripetizione a seguito di cancellazione dell'odierna appellata dagli elenchi dei lavoratori agricoli per “insussistenza di reale rapporto di lavoro subordinato in agricoltura”.
Parte appellata resisteva al gravame.
La causa era posta in decisione il 23 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello l' deduce la “violazione e falsa Pt_1
applicazione dell'art. 2033 c.c.”, censurando la sentenza per avere erroneamente inquadrato la fattispecie, non riconducibile a indebito previdenziale, non riguardando una “prestazione pensionistica” ma la “prestazione di disoccupazione”.
Rileva che il settore delle prestazioni, essendo sfornito di una disciplina specifica, non può che rientrare nell'ambito di applicazione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., a maggior ragione nel caso di specie, nel quale mancava un rapporto previdenziale, essendo l'appellata stata cancellata dalla gestione lavoratori agricoli. Deduce, conseguentemente, la totale irrilevanza della buona fede e dell'affidamento incolpevole in capo all'accipiens, salvo che per il regime dei frutti civili, non oggetto di contestazione e comunque chiesti solo dal tempo della diffida. 2. Con il secondo motivo, richiamando integralmente le deduzioni già formulate in primo grado con particolare riferimento al mancato decorso della prescrizione eccepita dalla controparte, l'appellante si duole della “ingiusta condanna al pagamento delle spese di lite”.
3. Il primo motivo di appello è fondato, essendo consolidato il principio secondo il quale nel caso di erroneo pagamento delle prestazioni di integrazione salariale a lavoratore non avente diritto, trova applicazione la disciplina dell'indebito oggettivo, per cui il diritto dell' alla ripetizione di quanto Pt_1
indebitamente pagato prescinde, secondo il disposto dell'art. 2033 cod. civ., dall'accertamento della scusabilità o meno dell'errore che aveva dato luogo all'erronea corresponsione della prestazione previdenziale (Cass.17404/2003).
E infatti, l'indennità di disoccupazione agricola, come correttamente rilevato dall' , è una prestazione previdenziale non pensionistica, sicché la Pt_1
ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico, né tanto meno a quelle dettate per l'indebito assistenziale, ma è assoggettato alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., per la quale è irrilevante, salvo che per la disciplina degli interessi, l'animus dell'accipiens.
4. Le considerazioni che precedono, tuttavia, non sono decisive ai fini dell'accoglimento dell'appello, posto che, come rilevato dal primo giudice,
l'azione di ripetizione è prescritta, essendo ampiamente decorso il termine decennale. Le prestazioni rivendicate in ripetizione, infatti, attengono alle annualità 1995-1997, mentre la comunicazione di indebito, con la richiesta di restituzione delle somme, è stata notificata il 12.2.2021.
Non vi è prova del riconoscimento del debito allegato dall' ai fini Pt_1
interruttivi del decorso del termine prescrizionale, posto che sulla base degli atti a tale scopo depositati, mere stampe di annotazioni interne, non può ritenersi dimostrato che nel periodo settembre 2012/gennaio 2015 la abbia CP_1
effettuato pagamenti periodici in restituzione della somma - pagamenti che la parte contesta di avere mai eseguito e che l' non è stato in grado di Pt_1
documentare - risultando al più la predisposizione da parte dell'ente di un “piano di recupero”(sic), della cui esecuzione non vi è traccia.
Ne consegue, in difetto di prova del compimento di tempestivi atti interruttivi, la prescrizione del credito restitutorio.
5. L'appello va pertanto rigettato, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo, in relazione al valore della causa.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione, a norma dell'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02, determina il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l'ente appellante al pagamento, con distrazione in favore dell'avv.
Gaetano Veninata, delle spese processuali del grado, complessivamente liquidate in € 1458,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR N 115/2002, dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 23 gennaio 2024.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dott.ssa Elvira Maltese Presidente
dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel.
dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 46/2023 R.G. promossa
DA
, Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dagli avv.ti Antonella
Testa e Maria Rosaria Battiato
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gaetano Veninata
Appellata OGGETTO: accertamento negativo di indebito
CONCLUSIONI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' , con appello depositato il 13/01/2023, impugnava la sentenza del Pt_1
Tribunale di Siracusa n. 958/2022, pubblicata il 20/12/2022, con la quale era stata accolta la domanda, proposta da di accertamento Controparte_1
negativo dell'indebito di € 4.743,43, somma precedentemente corrisposta dall'ente previdenziale nel periodo dal 01.01.2095 al 31.12.1997 a titolo di indennità di disoccupazione agricola e assegni familiari, oggetto di ripetizione a seguito di cancellazione dell'odierna appellata dagli elenchi dei lavoratori agricoli per “insussistenza di reale rapporto di lavoro subordinato in agricoltura”.
Parte appellata resisteva al gravame.
La causa era posta in decisione il 23 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello l' deduce la “violazione e falsa Pt_1
applicazione dell'art. 2033 c.c.”, censurando la sentenza per avere erroneamente inquadrato la fattispecie, non riconducibile a indebito previdenziale, non riguardando una “prestazione pensionistica” ma la “prestazione di disoccupazione”.
Rileva che il settore delle prestazioni, essendo sfornito di una disciplina specifica, non può che rientrare nell'ambito di applicazione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., a maggior ragione nel caso di specie, nel quale mancava un rapporto previdenziale, essendo l'appellata stata cancellata dalla gestione lavoratori agricoli. Deduce, conseguentemente, la totale irrilevanza della buona fede e dell'affidamento incolpevole in capo all'accipiens, salvo che per il regime dei frutti civili, non oggetto di contestazione e comunque chiesti solo dal tempo della diffida. 2. Con il secondo motivo, richiamando integralmente le deduzioni già formulate in primo grado con particolare riferimento al mancato decorso della prescrizione eccepita dalla controparte, l'appellante si duole della “ingiusta condanna al pagamento delle spese di lite”.
3. Il primo motivo di appello è fondato, essendo consolidato il principio secondo il quale nel caso di erroneo pagamento delle prestazioni di integrazione salariale a lavoratore non avente diritto, trova applicazione la disciplina dell'indebito oggettivo, per cui il diritto dell' alla ripetizione di quanto Pt_1
indebitamente pagato prescinde, secondo il disposto dell'art. 2033 cod. civ., dall'accertamento della scusabilità o meno dell'errore che aveva dato luogo all'erronea corresponsione della prestazione previdenziale (Cass.17404/2003).
E infatti, l'indennità di disoccupazione agricola, come correttamente rilevato dall' , è una prestazione previdenziale non pensionistica, sicché la Pt_1
ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico, né tanto meno a quelle dettate per l'indebito assistenziale, ma è assoggettato alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., per la quale è irrilevante, salvo che per la disciplina degli interessi, l'animus dell'accipiens.
4. Le considerazioni che precedono, tuttavia, non sono decisive ai fini dell'accoglimento dell'appello, posto che, come rilevato dal primo giudice,
l'azione di ripetizione è prescritta, essendo ampiamente decorso il termine decennale. Le prestazioni rivendicate in ripetizione, infatti, attengono alle annualità 1995-1997, mentre la comunicazione di indebito, con la richiesta di restituzione delle somme, è stata notificata il 12.2.2021.
Non vi è prova del riconoscimento del debito allegato dall' ai fini Pt_1
interruttivi del decorso del termine prescrizionale, posto che sulla base degli atti a tale scopo depositati, mere stampe di annotazioni interne, non può ritenersi dimostrato che nel periodo settembre 2012/gennaio 2015 la abbia CP_1
effettuato pagamenti periodici in restituzione della somma - pagamenti che la parte contesta di avere mai eseguito e che l' non è stato in grado di Pt_1
documentare - risultando al più la predisposizione da parte dell'ente di un “piano di recupero”(sic), della cui esecuzione non vi è traccia.
Ne consegue, in difetto di prova del compimento di tempestivi atti interruttivi, la prescrizione del credito restitutorio.
5. L'appello va pertanto rigettato, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo, in relazione al valore della causa.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione, a norma dell'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02, determina il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l'ente appellante al pagamento, con distrazione in favore dell'avv.
Gaetano Veninata, delle spese processuali del grado, complessivamente liquidate in € 1458,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR N 115/2002, dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 23 gennaio 2024.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese