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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 09/02/2026, n. 1929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1929 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1929/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PETRONGARI MARIA LAURA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4852/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via Privata Iori N 18 00049 Velletri RM
contro
Comune di Velletri - P.zza Cesare IA Augusto4 00049 Velletri RM
elettivamente domiciliato presso avvocatura.comunale@pec.comune.velletri.rm.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1495 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 17.02.2025 ricorre avverso l'avviso di accertamento in epigrafe notificato il 03.01.2025 la contribuente Ricorrente_1 per chiedere l'annullamento per prescrizione del diritto alla riscossione della pretesa IMU anno 2019 di euro 266,91, . Il ricorso è stato depositato in formato cartaceo con allegazione unicamente di copia dell'avviso di accertamento (Provv.to n. 1495 del 26.11.2024)
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.Il gravame non puà essere esaminato nel merito in ragione dei vizi formali/ procedurali configuratisi con l'introduzione del ricorso in formato cartaceo ed al quale mancano, peraltro, gli allegati di legge, con ciò dovendosi ritenere il ricorso stesso inammissibile.La contribuente invero, è nerata ad introdurre la lite per via telematica. Dal 1° luglio 2019 il processo telematico è l'unica modalità valida ( Cass. n. 4815/2025). Nulla sulle spese di lite in considerazione della mancata citazione della controparte la quale non si è dunque costituita. Riguardo alla dichiarazione di inammissibilità del gravame per le ragioni dispiegate in motivazione, pure nel caso il Comune di Velletri fosse stato vocato in giudizio e si fosse costituito, il giudizio non avrebbe avuto esito diverso.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Roma il 05/02/2026
Il Giudice monocratico
IA AU RI
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PETRONGARI MARIA LAURA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4852/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via Privata Iori N 18 00049 Velletri RM
contro
Comune di Velletri - P.zza Cesare IA Augusto4 00049 Velletri RM
elettivamente domiciliato presso avvocatura.comunale@pec.comune.velletri.rm.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1495 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 17.02.2025 ricorre avverso l'avviso di accertamento in epigrafe notificato il 03.01.2025 la contribuente Ricorrente_1 per chiedere l'annullamento per prescrizione del diritto alla riscossione della pretesa IMU anno 2019 di euro 266,91, . Il ricorso è stato depositato in formato cartaceo con allegazione unicamente di copia dell'avviso di accertamento (Provv.to n. 1495 del 26.11.2024)
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.Il gravame non puà essere esaminato nel merito in ragione dei vizi formali/ procedurali configuratisi con l'introduzione del ricorso in formato cartaceo ed al quale mancano, peraltro, gli allegati di legge, con ciò dovendosi ritenere il ricorso stesso inammissibile.La contribuente invero, è nerata ad introdurre la lite per via telematica. Dal 1° luglio 2019 il processo telematico è l'unica modalità valida ( Cass. n. 4815/2025). Nulla sulle spese di lite in considerazione della mancata citazione della controparte la quale non si è dunque costituita. Riguardo alla dichiarazione di inammissibilità del gravame per le ragioni dispiegate in motivazione, pure nel caso il Comune di Velletri fosse stato vocato in giudizio e si fosse costituito, il giudizio non avrebbe avuto esito diverso.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Roma il 05/02/2026
Il Giudice monocratico
IA AU RI