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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/11/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 719 nel ruolo generale dell'anno 2025 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to FERRARI MORANDI Parte_1
ESTER.
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 convenuto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla CP_ domanda attorea – avente ad oggetto la condanna dell' al pagamento in favore della ricorrente dei ratei maturati e non riscossi dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 L. 222/84 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 15.07.2022 come indicato nel decreto di omologa emesso dal Tribunale di Latina in data CP_ 13.03.2024 – avendo l' nelle more del giudizio proceduto alla liquidazione della prestazione, come dichiarato dalla difesa attorea nelle note del 30.10.2025.
CP_
3. L' benchè regolarmente convenuto in giudizio, è rimasto contumace.
1 4. Dalla documentazione in atti risulta che a fronte del decreto di omologa intervenuto in data 13.3.2024, l' ha corrisposto la relativa prestazione nel mese di aprile 2025. CP_1
Non è chiara dalla documentazione in atti la data in cui la ricorrente ha trasmesso all' il modulo afferente i dati socioeconomico, mancando nel documento in atti un CP_1 numero di protocollo. Inoltre a fronte del pagamento effettuato nel mese di aprile 2025 la parte ricorrente ha proceduto, successivamente a tale data, alla notifica del ricorso, nonostante fosse con tutta evidenza venuto meno l'interesse ad agire.
5. La materia del contendere deve pertanto ritenersi cessata e le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di (R.G. 719/2025), ogni contraria domanda, eccezione Pt_1 CP_1
e difesa respinte, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- spese compensate
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
2
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 719 nel ruolo generale dell'anno 2025 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to FERRARI MORANDI Parte_1
ESTER.
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 convenuto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla CP_ domanda attorea – avente ad oggetto la condanna dell' al pagamento in favore della ricorrente dei ratei maturati e non riscossi dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 L. 222/84 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 15.07.2022 come indicato nel decreto di omologa emesso dal Tribunale di Latina in data CP_ 13.03.2024 – avendo l' nelle more del giudizio proceduto alla liquidazione della prestazione, come dichiarato dalla difesa attorea nelle note del 30.10.2025.
CP_
3. L' benchè regolarmente convenuto in giudizio, è rimasto contumace.
1 4. Dalla documentazione in atti risulta che a fronte del decreto di omologa intervenuto in data 13.3.2024, l' ha corrisposto la relativa prestazione nel mese di aprile 2025. CP_1
Non è chiara dalla documentazione in atti la data in cui la ricorrente ha trasmesso all' il modulo afferente i dati socioeconomico, mancando nel documento in atti un CP_1 numero di protocollo. Inoltre a fronte del pagamento effettuato nel mese di aprile 2025 la parte ricorrente ha proceduto, successivamente a tale data, alla notifica del ricorso, nonostante fosse con tutta evidenza venuto meno l'interesse ad agire.
5. La materia del contendere deve pertanto ritenersi cessata e le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di (R.G. 719/2025), ogni contraria domanda, eccezione Pt_1 CP_1
e difesa respinte, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- spese compensate
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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