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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/03/2025, n. 1535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1535 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2764/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Daniela Culotta GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2764/2023 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata presso l'avv. ROMEO Parte_1 C.F._1
SEBASTIANO, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso l'avv. DEPETRIS CP_1 C.F._2
FEDERICO, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito nei confronti di parte resistente.
Dichiarare ed accertare il diritto della ricorrente di un assegno di mantenimento pari ad euro 300,00”
Per parte resistente pagina 1 di 5 “Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa alla ricorrente;
-Rigettare la domanda avversaria di assegno di mantenimento “
Per il P.M.
Nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 CP_1
11/03/1999.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 08/02/2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Avanti al Presidente, all'udienza del 10.05.2023, si costituivano e comparivano entrambe le parti.
Il Presidente, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, con ordinanza in data
09.06.2023, emetteva i provvedimenti interinali e disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al Giudice Istruttore nominato entrambe le parti si costituivano e, all'udienza del 27.09.2023, senza formulare istanze istruttorie, chiedevano fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 10.12.2024, le parti precisavano le conclusioni come indicate in epigrafe, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulla domanda di addebito
La sig.ra ha domandato addebitarsi la separazione al marito, il quale, Parte_1
successivamente al rientro della moglie dall'Argentina (ove si era traferita, asseritamente su accordo pagina 2 di 5 delle parti, dal 2018), non avrebbe più permesso alla stessa di fare rientro presso l'abitazione coniugale.
Il sig. ha richiesto pronunciarsi l'addebito della separazione alla moglie, la quale, nel 2018, CP_2
avrebbe improvvisamente abbandonato la casa coniugale per traferirsi in Argentina, cessando ogni contatto con il marito sino al suo rientro in Italia, avvenuto nel 2023.
Osserva preliminarmente il Collegio come presupposto essenziale dell'addebito sia un comportamento cosciente e volontario, contrario ai doveri che derivano dal matrimonio e come il giudice sia chiamato ad accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal contegno oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, dunque, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri di cui all'art. 143 cc sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale e, quindi, per effetto di essa (si veda, in merito alla violazione dell'obbligo di fedeltà, Cass. 23.5.2008, n. 13431, conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13592 del 12/06/2006, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13747 del 18/09/2003).
Ne consegue che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza degli obblighi derivanti dal matrimonio, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi l'eventuale perpetrazione di condotte aggressive o l'intrattenere una relazione extraconiugale, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018, conf. Sez. 1, Sentenza n. 2059 del
14/02/2012).
Orbene, nel caso di specie, entrambe le parti hanno domandato pronunciarsi la separazione con addebito alla controparte ma, pur avendo insistito nella richiesta, non hanno chiesto che venisse assunta alcuna prova.
Entrambe le domande devono conseguentemente andare respinte per difetto di prova, avendo ciascuna parte contestato la veridicità delle circostanze poste a sostegno della domanda avversaria e non avendo provato i fatti posti a fondamento delle proprie richieste.
Sul contributo al mantenimento del coniuge
In tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a pagina 3 di 5 disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente;
sicché, ai fini dell'imposizione e della determinazione dell'assegno, occorre tener conto dell'incremento dei redditi di uno di essi e del decremento dei redditi dell'altro anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza (cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 2626 del 07/02/2006, conf. Cass. civ. Sez. I, 04-04-1998, n. 3490).
Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico-reddituale delle parti, valutando i redditi attuali del richiedente e dell'obbligato, le concrete possibilità di lavoro, nonché i cespiti patrimoniali ed ogni attività economicamente valutabile, pur se improduttiva di reddito immediato (cfr. Cass. civ. Sez. I
Ordinanza, 20-02-2013, n. 4178).
Ciò premesso, devono essere ribadite le valutazioni fatte dalla Presidente in via provvisoria, atteso che alcun fatto sopravvenuto è provato, e neppure allegato, e parte ricorrente non ha provveduto, neppure successivamente, a documentare la propria posizione reddituale, limitandosi ad affermare di non stare svolgendo alcuna attività lavorativa e di avere una (non meglio precisata) abitazione in
Argentina. Per contro, parte resistente è unicamente titolare di un assegno sociale, di importo pari a circa 650,00-700,00 euro mensili, ed è usufruttuario dell'immobile presso il quale vive.
Deve pertanto essere rigetta la richiesta di contributo al mantenimento avanzata dalla sig.ra Pt_1
nei confronti del resistente.
Spese di lite
Le spese vengono compensate nella misura dei 2/3, dovendosi porre la restante parte (1/3) a carico di parte ricorrente, stante la convergenza delle domande in punto status, la soccombenza reciproca delle parti in punto addebito e risultando parte ricorrente soccombente sulla domanda di assegno di mantenimento.
Esse vengono liquidate come segue, per il loro intero ammontare, sulla base dei parametri di cui alla
Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda (Cass. civ. Sez.
Unite Sent., 11-09-2007, n. 19014, conf. Cass. civ. Sez. III, 12-01-2011, n. 536, Cass. civ. Sez. III, 12-06-
2015, n. 12227), della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo (non si procedere alla liquidazione della fase istruttoria, non essendo state svolte attività riconducibili a tale fase):
pagina 4 di 5 • fase di studio € 850,50
• fase introduttiva € 602,00
• fase decisoria € 1.452,50
E dunque in totale € 2.905,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , ai sensi Parte_1 CP_1
dell'art. 151 co. 1 c.c.;
Rigetta tutte le restanti domande avanzate dalle parti;
Compensa nella misura di 2/3 le spese di lite e, per l'effetto,
Dichiara tenuta e condanna a rifondere ad la restante Parte_1 CP_1
parte di dette spese (1/3) che liquida nella quota di € 968,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da corrispondersi in favore dell'Erario;
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Daniela Culotta GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2764/2023 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata presso l'avv. ROMEO Parte_1 C.F._1
SEBASTIANO, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso l'avv. DEPETRIS CP_1 C.F._2
FEDERICO, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito nei confronti di parte resistente.
Dichiarare ed accertare il diritto della ricorrente di un assegno di mantenimento pari ad euro 300,00”
Per parte resistente pagina 1 di 5 “Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa alla ricorrente;
-Rigettare la domanda avversaria di assegno di mantenimento “
Per il P.M.
Nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 CP_1
11/03/1999.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 08/02/2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Avanti al Presidente, all'udienza del 10.05.2023, si costituivano e comparivano entrambe le parti.
Il Presidente, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, con ordinanza in data
09.06.2023, emetteva i provvedimenti interinali e disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al Giudice Istruttore nominato entrambe le parti si costituivano e, all'udienza del 27.09.2023, senza formulare istanze istruttorie, chiedevano fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 10.12.2024, le parti precisavano le conclusioni come indicate in epigrafe, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulla domanda di addebito
La sig.ra ha domandato addebitarsi la separazione al marito, il quale, Parte_1
successivamente al rientro della moglie dall'Argentina (ove si era traferita, asseritamente su accordo pagina 2 di 5 delle parti, dal 2018), non avrebbe più permesso alla stessa di fare rientro presso l'abitazione coniugale.
Il sig. ha richiesto pronunciarsi l'addebito della separazione alla moglie, la quale, nel 2018, CP_2
avrebbe improvvisamente abbandonato la casa coniugale per traferirsi in Argentina, cessando ogni contatto con il marito sino al suo rientro in Italia, avvenuto nel 2023.
Osserva preliminarmente il Collegio come presupposto essenziale dell'addebito sia un comportamento cosciente e volontario, contrario ai doveri che derivano dal matrimonio e come il giudice sia chiamato ad accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal contegno oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, dunque, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri di cui all'art. 143 cc sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale e, quindi, per effetto di essa (si veda, in merito alla violazione dell'obbligo di fedeltà, Cass. 23.5.2008, n. 13431, conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13592 del 12/06/2006, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13747 del 18/09/2003).
Ne consegue che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza degli obblighi derivanti dal matrimonio, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi l'eventuale perpetrazione di condotte aggressive o l'intrattenere una relazione extraconiugale, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018, conf. Sez. 1, Sentenza n. 2059 del
14/02/2012).
Orbene, nel caso di specie, entrambe le parti hanno domandato pronunciarsi la separazione con addebito alla controparte ma, pur avendo insistito nella richiesta, non hanno chiesto che venisse assunta alcuna prova.
Entrambe le domande devono conseguentemente andare respinte per difetto di prova, avendo ciascuna parte contestato la veridicità delle circostanze poste a sostegno della domanda avversaria e non avendo provato i fatti posti a fondamento delle proprie richieste.
Sul contributo al mantenimento del coniuge
In tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a pagina 3 di 5 disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente;
sicché, ai fini dell'imposizione e della determinazione dell'assegno, occorre tener conto dell'incremento dei redditi di uno di essi e del decremento dei redditi dell'altro anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza (cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 2626 del 07/02/2006, conf. Cass. civ. Sez. I, 04-04-1998, n. 3490).
Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico-reddituale delle parti, valutando i redditi attuali del richiedente e dell'obbligato, le concrete possibilità di lavoro, nonché i cespiti patrimoniali ed ogni attività economicamente valutabile, pur se improduttiva di reddito immediato (cfr. Cass. civ. Sez. I
Ordinanza, 20-02-2013, n. 4178).
Ciò premesso, devono essere ribadite le valutazioni fatte dalla Presidente in via provvisoria, atteso che alcun fatto sopravvenuto è provato, e neppure allegato, e parte ricorrente non ha provveduto, neppure successivamente, a documentare la propria posizione reddituale, limitandosi ad affermare di non stare svolgendo alcuna attività lavorativa e di avere una (non meglio precisata) abitazione in
Argentina. Per contro, parte resistente è unicamente titolare di un assegno sociale, di importo pari a circa 650,00-700,00 euro mensili, ed è usufruttuario dell'immobile presso il quale vive.
Deve pertanto essere rigetta la richiesta di contributo al mantenimento avanzata dalla sig.ra Pt_1
nei confronti del resistente.
Spese di lite
Le spese vengono compensate nella misura dei 2/3, dovendosi porre la restante parte (1/3) a carico di parte ricorrente, stante la convergenza delle domande in punto status, la soccombenza reciproca delle parti in punto addebito e risultando parte ricorrente soccombente sulla domanda di assegno di mantenimento.
Esse vengono liquidate come segue, per il loro intero ammontare, sulla base dei parametri di cui alla
Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda (Cass. civ. Sez.
Unite Sent., 11-09-2007, n. 19014, conf. Cass. civ. Sez. III, 12-01-2011, n. 536, Cass. civ. Sez. III, 12-06-
2015, n. 12227), della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo (non si procedere alla liquidazione della fase istruttoria, non essendo state svolte attività riconducibili a tale fase):
pagina 4 di 5 • fase di studio € 850,50
• fase introduttiva € 602,00
• fase decisoria € 1.452,50
E dunque in totale € 2.905,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , ai sensi Parte_1 CP_1
dell'art. 151 co. 1 c.c.;
Rigetta tutte le restanti domande avanzate dalle parti;
Compensa nella misura di 2/3 le spese di lite e, per l'effetto,
Dichiara tenuta e condanna a rifondere ad la restante Parte_1 CP_1
parte di dette spese (1/3) che liquida nella quota di € 968,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da corrispondersi in favore dell'Erario;
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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