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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/07/2025, n. 4404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4404 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
NE RS LL de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 5973/2023 a cui è stato riunito il giudizio iscritto al n. 5985/2023 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 09 giugno 2026 tra:
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
- APPELLANTI IN RIASSUNZIONE nel giudizio civile iscritto al n. 5973/2023 -
CONTRO
; Controparte_2 C.F._1
, , , tutti eredi legittimi Parte_1 Parte_2 Parte_3 di ( ), Persona_1 C.F._2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Domenico Sorace che li rappresenta e difende in forza di procura separatamente rilasciata.
- CONVENUTI nel giudizio civile iscritto al n. 5973/2023 –
NOMINATIVO CODICE FISCALE
1. Controparte_3 C.F._3
2. CP_4 C.F._4
3. BOI CP_5 C.F._5
4. CP_6 C.F._6
1 5. Controparte_7
6. Controparte_8
7. Controparte_9
8. Controparte_10
9. Parte_4
10. IA EFISIO
11. DI Controparte_11
12. CP_12
13. FI IO Em_1
14. Controparte_13
15. NC IC
16. Controparte_14
17. Controparte_15
18. CP_16
19. CP_17
20. CP_18
21. CP_19
22. Controparte_20
23. Controparte_21
24. Controparte_22
25. CP_23
26. CP_24
27. Controparte_25
28. Controparte_26
29. Controparte_27
30. CP_28
31. VOCE DOMENICO
32. CP_29
33. Controparte_30
2
C.F._7
C.F._8
C.F._9
C.F._10
C.F._11
C.F._12
C.F._13
C.F._14
C.F._15
C.F._16
C.F._17
C.F._18
C.F._19
C.F._20
C.F._21
C.F._22
C.F._23
C.F._24
C.F._25
C.F._26
C.F._27
C.F._28
C.F._29
C.F._30
C.F._31
C.F._32
C.F._33
C.F._34
C.F._35 34. CP_31 C.F._36
35. CP_32 C.F._37
36. Email_2 C.F._38
37. Controparte_33 C.F._39
38. Controparte_34 C.F._40
39. Controparte_35 C.F._41
40. Parte_5 C.F._42
41. Controparte_36 C.F._43
42. Parte_6 C.F._44
tutti rappresentati e difesi, giusta delega in calce al presente atto, dall'avv. prof. Carlo Rienzi e dall'avv. Gino Giuliano ed elettivamente domiciliati ai fini del giudizio e ai fini dell'esecuzione della prestazione presso il loro studio, in Roma, Viale delle Milizie, 9;
43. Controparte_37 C.F._45
44. CP_38 C.F._46
45. Email_3 C.F._47
46. Parte_7 C.F._48
47. CP_39 C.F._49
48. CP_40 C.F._50
49. Controparte_41 C.F._51
50. Controparte_42 C.F._52
51. Controparte_43 C.F._53
52. CP_44 C.F._54
53. CP_45 C.F._55
54. Controparte_46 C.F._56
55. Email_4 C.F._57
56. Controparte_47 C.F._58
57. PALA IL C.F._59
58. CP_48 C.F._60
59. CP_49 C.F._61
3 60. CP_50 C.F._62
61. Controparte_51 C.F._63
62. CP_52 C.F._64
63. CP_53 C.F._65
64. Controparte_54 C.F._66
65. Controparte_55 C.F._67
66. Controparte_56 C.F._68
67. Controparte_57 C.F._69
68. Parte_8 C.F._70
rappresentati e difesi dai medesimi Avv.ti Carlo Rienzi e Gino Giuliano, giusta delega in calce all'Atto di Appello RG 1854/2014,
69. CP_58 C.F._71
70. Controparte_59 C.F._72
71. CP_60 C.F._73
72. Parte_9 C.F._74
rappresentati e difesi dai medesimi Avv.ti Carlo Rienzi e Gino Giuliano, giusta delega in calce all'Atto di Appello RG 6072/2014
- CONVENUTI nel giudizio civile iscritto al n. 5973/2023 –
NONCHE'
NOMINATIVO CODICE FISCALE
1. Controparte_3 C.F._75
2. CP_61 C.F._76
3. CP_4 C.F._77
4. Controparte_37 C.F._78
5. CP_38 C.F._46
6. BOI CP_5 C.F._79
7. Controparte_62 C.F._80
8. Controparte_63 C.F._81
9. CP_6 C.F._6
4 10. Controparte_7
11. Controparte_8
12. CP_64
13. Controparte_9
14. CP_65
15. Controparte_10
16. IA Email_5
Co 17. Parte_4
18. Controparte_66
19. DI Controparte_11
20. Controparte_67
21. FI IO Em_1
22. CP_44
23. Controparte_13
24. NC IC
25. Controparte_14
26. Controparte_59
27. Controparte_15
28. CP_16
29. Controparte_35
30. Controparte_34
31. CP_68
32. CP_69
33. CP_17
34. CP_70
35. Controparte_33
36. CP_18
37. Email_2
38. Controparte_46
C.F._82
C.F._8
C.F._83
C.F._84
C.F._85
C.F._86
C.F._87
C.F._88
C.F._89
C.F._90
C.F._91
C.F._92
C.F._54
C.F._93
C.F._94
C.F._95
C.F._96
C.F._19
C.F._97
C.F._98
C.F._40
C.F._99
C.F._100
C.F._21
C.F._101
C.F._102
C.F._22
C.F._103
C.F._56
5 39. Controparte_20 C.F._104
40. Controparte_71 C.F._105
41. CP_72 C.F._106
42. Email_4 C.F._107
43. CP_31 C.F._108
44. PALA IL PLAMLN54P6OB354P
45. CP_48 C.F._60
46. CP_50 C.F._62
47. CP_73 C.F._109
48. Controparte_30 C.F._35
49. Controparte_21 C.F._110
50. Controparte_22 C.F._111
51. CP_23 C.F._112
52. CP_52 C.F._64
53. Controparte_74 C.F._113
54. Controparte_75 C.F._114
55. Controparte_25 C.F._29
56. Controparte_54 C.F._66
57. Controparte_55 C.F._115
58. Controparte_27 C.F._31
59. CP_28 C.F._32
60. VOCE DOMENICO C.F._33
61. Parte_9 C.F._74
62. Parte_10 C.F._116
tutti rappresentati e difesi, giusta delega in calce al presente atto (e giusta delega in calce all'Atto di appello, RG 1854/14, limitatamente ai dott.ri , CP_37
, , CP_44 Controparte_34 CP_18 Controparte_20
dall'avv. prof. Carlo Rienzi (C.F. , Gino CP_73 C.F._117
Giuliano ed elettivamente domiciliati ai fini del giudizio e ai fini dell'esecuzione della prestazione presso il loro studio, in Roma, Viale delle Milizie, 9
6 - APPELLANTI IN RIASSUNZIONE nel giudizio iscritto al n. 5985/2023 -
NONCHE'
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 C
pro tempore, , in persona del Controparte_76 Controparte_78
Il , in persona del Ministro p.t.; Il CP_79 Controparte_80 [...]
, in persona del Ministro p.t.; Controparte_81 Controparte_82 in persona del in rappresentata e difesa ex lege
[...] CP_79 dall'Avvocatura Generale dello Stato
- APPELLATI IN RIASSUNZIONE nel giudizio civile iscritto al n. 5985/2023 e solo per la appellante nel giudizio portante n. 5973/2023 - Controparte_1
Oggetto: riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'ordinanza n. 25388/2023 emessa in data 29 agosto 2023 della Corte di Cassazione .
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
I medici indicati nell'intestazione convenivano innanzi al Tribunale di Roma la Controparte_1
, il , il , il
[...] Controparte_83 Controparte_78 [...]
, il , e il Controparte_81 Controparte_80 Controparte_82
chiedendo di accertare e dichiarare il loro diritto a ricevere un'adeguata
[...] remunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e, per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento della somma spettante per ogni anno di corso, comprensiva del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle direttive
Europee nn. 75/362/CEE, 75/363/CEE, come modificate alla Direttiva 82/76/CEE.
Con sentenza n. 17826/2013, il Tribunale e rigettava le domanda dei medici specializzati in quanto la documentazione depositata, di provenienza privata ed unilaterale, non era sufficiente a dimostrare il diritto reclamato dagli attori. Avverso detta sentenza proponevano
7 impugnazione con separati atti di appello, successivamente riuniti, le parti soccombenti, riproponendo in particolare tutte le domande avanzate in primo grado e disattesa dal
Tribunale.
Con sentenza n. 4031/2020, la Corte d'Appello di Roma riformava parzialmente la sentenza di primo grado ritenendola erronea nella parte in cui aveva escluso il diritto alla remunerazione per i medici iscritti prima dell'anno accademico 1983/1984, circoscrivendo tuttavia l'accoglimento solamente per quelli che avevano iniziato il corso di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1982/1983.
Con ordinanza n. 25388/2023, la Corte di Cassazione accoglieva parzialmente il ricorso della
Presidenza del Consiglio e accoglieva il ricorso proposto più altri. CP_61
In particolare, per quanto qui di interesse, la Corte di Cassazione motivava la decisione, come segue:
- Con riferimento ai dottori , , e : CP_45 CP_53 CP_58 Parte_11
“A.
2.1. Il secondo motivo del ricorso della è Controparte_1 fondato. Valgono le considerazioni già sopra esposte (sub A.1.1.) nella motivazione con cui è stata evidenziata la non fondatezza del primo motivo. In particolare, va ribadito che già con la sentenza 24 gennaio 2018 (nelle cause riunite C- 616/16 e C- 617/16), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che l'articolo 2, paragrafo 1, lett. c), l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato suddetto, per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti iniziata nel corso dell'anno 1982 e proseguita fino all'anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa. Non vi è dubbio, quindi, che i medici che abbiano intrapreso la specializzazione nel corso dell'anno 1982 e l'abbiano terminata, a seconda della durata legale, tre, quattro o cinque anni dopo, hanno bensì diritto agli emolumenti di cui all'art. 11 della legge n. 370 del 1999, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 1983. Il secondo motivo del ricorso proposto dalla difesa erariale, pertanto, deve essere accolto”.
- Per quanto riguarda il terzo motivo del ricorso della Presidenza del Consiglio: “A.
3.1. Il motivo è fondato…. Pertanto, poiché la Corte territoriale ha indebitamente omesso di svolgere il predetto accertamento, il motivo in esame deve essere accolto. A.
3.1.f. Nel provvedere all'accertamento di merito indebitamente omesso dal giudice di appello, quello del rinvio terrà conto delle seguenti indicazioni: - contrariamente a quanto dedotto in controricorso, non può attribuirsi rilievo, in funzione del giudizio di equipollenza, alla invocata normativa interna di rango regolamentare, ed in particolare ai decreti ministeriali 31 ottobre 1991 e 30 gennaio 1998. Infatti, avuto riguardo all'epoca di svolgimento del corso di specializzazione da parte dei ricorrenti 8 interessati alla censura in esame, si rileva agevolmente che essa normativa è sopravvenuta a tale svolgimento. Non è giuridicamente sostenibile che l'equipollenza di un corso di specializzazione a quelli previsti in almeno altri due Stati membri sussista in virtù di norme che non esistevano all'epoca in cui quel corso venne frequentato. E se può imputarsi allo Stato italiano di avere dato tardiva attuazione alla Direttiva 1975/363 (come modificata dalla Direttiva 1982/76), nella parte che imponeva agli Stati membri l'obbligo di remunerare i dottori specializzandi, certamente non gli si può rimproverare a titolo di «illecito comunitario» di non avere ampliato il novero delle specializzazioni equipollenti, dal momento che tale ampliamento per gli Stati membri costituiva una facoltà e non un obbligo loro imposto dalla normativa comunitaria (v., in termini, Cass. n. 25363 del 2022 e Cass. n. 25414 del 2022, citt.; precedentemente, Cass. 26/07/2019, n. 20303); - l'equipollenza alle previsioni comunitarie della specializzazione in “Malattie dell'apparato cardiovascolare” è stata negata da Sez. 3, Ordinanza n. 25414 del 26 agosto 2022 (v. anche, Cass. 15/11/2022, n. 33634); - l'equipollenza alle previsioni comunitarie della specializzazione in “Diabetologia” è stata negata dalla citata Sez. 3, Ordinanza n. 25414 del 26 agosto 2022 (v. anche, la citata Cass. 15/11/2022, n. 33634); - l'equipollenza alle previsioni comunitarie della specializzazione in “Pediatria preventiva” è stata negata da Sez. 3, Ordinanza n. 4575 dell'11 febbraio 2022 (v. anche Cass. 26/07/2019, n. 20303); - l'equipollenza alle previsioni comunitarie della specializzazione in “Chirurgia d'urgenza” è stata negata da Cass. n. 25414 del 2022, cit. (v. anche Cass. 22/03/2022, n. 9217 e Cass. 08/01/2016, n. 147); - l'equipollenza alle previsioni comunitarie della specializzazione in “Chirurgia oncologica” è stata negata da Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19099 del 15 settembre 2020; - l'equipollenza alle previsioni comunitarie della specializzazione in “Medicina dello sport” è stata negata da Cass. n. 25414 del 2022, cit.; - l'equipollenza alle previsioni comunitarie della specializzazione in “Medicina legale e delle assicurazioni” è stata negata da Cass. n. 25414 del 2022, cit., nonché da Sez. 3, Ordinanza n. 28440 del 14 dicembre 2020, ove si afferma “non esservi dubbi” sul fatto che la specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni non è compresa negli elenchi di cui alla direttiva comunitaria 75/363. Per tutte le altre specializzazioni il giudice del rinvio dovrà procedere al riscontro negli elenchi allegati alle direttive o dell'inserimento diretto o della previsione della specializzazione in almeno due Stati membri”.
La Suprema Corte ha dunque, sulla scorta di detti principi, cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello in diversa composizione per gli accertamenti di merito.
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. ritualmente notificato, la Controparte_1 ha riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte nei confronti dei dottori
[...] Parte_12
+ Altri, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“A) dichiarare il diritto al risarcimento del danno dei Dott.r CP_45 CP_53
, con riferimento alle specializzazioni dagli stessi conseguite CP_58 Parte_11
9 a seguito di corsi iniziati nell'anno accademico 1982/1983, con decorrenza dall' 1.1.83 e fino al termine del loro corso nei limiti della durata legale di ciascuno di esso;
B) rigettare integralmente le domande proposte dai dott.ri Controparte_3
(specializzazione in “Oncologia” e “Radiologia”), (specializzazione in CP_4
“Chirurgia sperimentale e microchirurgia) (nessuna specializzazione Controparte_37 indicata ( “Chirurgia D'urgenza E Di Pronto Soccorso”) CP_38 Parte_13
(specializzazione in “Clinica pediatrica”); (specializzazione in “Angiologia CP_84 medica”); (specializzazione in ONCOLOGIA), ( Malattie CP_6 Parte_7 dell'apparato cardiovascolare); (Scienza dell'Alimentazione), Controparte_7
(specializzazione in “Angiologia medica”) ( Chirurgia CP_39 CP_40 ontologica) (pediatria preventiva) (Oncologia) Controparte_9 CP_85 [...]
(specializzazione in “Scienze dell'alimentazione”); (per CP_41 Controparte_42 la seconda specializzazione in “Medicina legale e delle assicurazioni”); CP_44
(Radiologia), (specializzazione in “Tecniche semiologiche speciali Controparte_13 chirurgiche”); NC LI ( Chirurgia d'Urgenza e di P.S.) ( Scienza Controparte_14 CP_7 limentazione); (specializzazione in “Fisiopatologia della Parte_5 riproduzione umana ed educazione demografica”); (specializzazione in CP_16
“Angiologia medica”); ( Clinica Pediatrica), Controparte_35 Controparte_33
(specializzazione in “Fisiatria”); ( Fisiopatologia respiratoria), CP_18 [...]
( Igiene Pubblica), (specializzazione in “Scienze CP_19 Controparte_46 dell'alimentazione”); (per la seconda specializzazione in “Foniatria”); Controparte_20
) (specializzazione in “Analisi chimico CP_32 CP_86 Controparte_87
– cliniche / Medicina di laboratorio”) (specializzazione in “Endocrinochirurgia”); CP_31
(specializzazione in “Diabetologia e malattie del ricambio”); Controparte_47
(specializzazione in “Scienze dell'alimentazione”); (nessuna Parte_11 CP_48 specializzazione indicata), ( oncologia chirurgica), ( CP_49 Controparte_30 neuropsichiatria infantile) (specializzazione in “Oncologia”) CP_50 CP_21
(specializzazione in “Fisiatria”); (specializzazione in
[...] CP_29
“Ortognatodonzia”) (Parassitologia medica) ( Ematologia CP_23 CP_52 clinica), (specializzazione in “Malattie del fegato e del Controparte_25 ricambio”); (specializzazione in “Medicina del nuoto e delle attività Controparte_26 subacquee”); (specializzazioni “Oncologia” e “Chirurgia oncologica”); Controparte_55
( “Pediatria preventiva”), (per la Controparte_56 Controparte_27 specializzazione in “Criminologia clinica e Psichiatria forense”); Controparte_57
( ), ( “Oncologia”), (per
[...] Controparte_88 Parte_8 CP_89 la specializzazione in “Diabetologia e malattie del ricambio”); Controparte_10
(“Biologia clinica”), (per la specializzazione in “Neurofisiopatologia”; Parte_4
( “Biologia clinica”) , ( “Biologia Controparte_2 Persona_1 clinica”) (per la seconda specializzazione in “Diabetologia e malattie del Controparte_15 ricambio”) e (per la specializzazione in “Odontoiatria”); Controparte_54
e (specializzazione in “Patologia generale”), Controparte_8 Controparte_90
[erroneamente inserito tra le specializzazioni in microbiologia – come Controparte_9 precisato nell'atto di appello in riassunzione], ( “microbiologia), Controparte_59
(specializzazione in “Pediatria preventiva e puericultura”); Controparte_22 CP_60
10 (specializzazione in “Pediatria preventiva e sociale”) CP_51 CP_91 Parte_6
(specializzazione in “Medicina nucleare”); (specializzazione in “Medicina CP_17 legale e delle assicurazioni”); (specializzazione in “Medicina dello Sport”); CP_24
e (specializzazione in “Chirurgia oncologica”); CP_40 CP_12 CP_28
(specializzazione in “Patologia clinica”), ( “neuropsichiatria infantile”)
[...] Parte_9 nonché del dott. (specializzazione in “Immunoematologia”), per Parte_12 mancata inclusione di ciascuna di esse nell'elenco della Direttiva 75/362/CEE, ovvero mancata equipollenza ad altre istituite in almeno due Stati membri dell'Unione Europea;
C) con vittoria di spese e compenso di tutti i gradi di giudizio, oltre accessori.”
Il dott. e gli eredi legittimi del dott. : Controparte_2 Persona_1 Parte_1
, e convenuti in giudizio
[...] Parte_2 Parte_3 dall'Amministrazione si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello in riassunzione, in quanto la specializzazione in “biologia clinica” è presente, con valutazione di equipollenza, in almeno due Stati Membri dell'Unione Europea, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis:
a) Riconoscere che la specializzazione 'Biologia clinica” è presente, con valutazione di equipollenza, in almeno due Stati Membri dell'Unione Europea ed è, dunque, riconoscibile ai fini della liquidazione di una adeguata remunerazione;
b) Dichiarare il diritto dei dott.ri e (per quest'ultimo, Controparte_2 Persona_1
i suoi eredi legittimi qui costituti), alla adeguata remunerazione spettante per l'intero corso dell'iter di specializzazione, nella misura di £. 21.500.000, con incrementi dovuti ad interessi e rivalutazione monetaria. In questa ottica, la Corte di rinvio vorrà confermare i contenuti della sentenza cassata con rinvio c) Condanna a spese e competenze di giudizio.”
I Sig.ri Dott.ri + altri si sono costituiti nel giudizio r.g. Controparte_3
5973/2023, chiedendo il rigetto delle domande della con riferimento alla loro CP_1 posizione, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Si chiede all'Ecc.ma Corte di Appello adita:
1) di voler rigettare la domanda di cui al punto B), delle conclusioni dell'avverso Atto di riassunzione, con conseguente accoglimento delle domande proposte dagli odierni convenuti in riassunzione;
In Via istruttoria, si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia disporre apposita C.T.U., al fine di accertare se sussista o meno equipollenza tra le specializzazioni oggetto di contestazione da parte della difesa erariale, di cui al punto B), delle conclusioni del suo Atto di riassunzione e le specializzazioni di cui all'elenco di cui all' art. 7, Direttiva 75/362/CEE,
11 che menziona le specializzazioni comuni a due o più Stai membri. Con vittoria delle spese di giudizio. Con ogni conseguenza di legge.”
Con separato atto di citazione ex art. 392 c.p.c. ritualmente notificato, nel giudizio r.g.a.c.
5985/2023, i Sigg.ri ed altri hanno riassunto il giudizio dinanzi a questa Controparte_3
Corte nei confronti della nonché nei confronti delle altre Controparte_1 amministrazioni, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza disattesa:
1) Accogliere le domande proposte dagli odierni appellanti in riassunzione e, per l'effetto, condannare, in solido, le Amministrazioni appellate in riassunzione, al risarcimento dei danni subiti dagli odierni appellanti in riassunzione per effetto della mancata attuazione nei loro confronti delle direttive de quibus, e consistenti nella mancata erogazione ai medesimi appellanti in riassunzione delle somme previste a titolo di “adeguata remunerazione” per l'attività svolta durante i corsi di specializzazione, danno da quantificarsi nella somma di EURO 6.713,94 (già lire 13 milioni), per ciascun anno del relativo corso di specializzazione dagli stessi frequentato, per un totale pari alla somma anzidetta moltiplicata per il numero di anni di durata del corso di specializzazione o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c., nonché interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese competenze e onorari. Con ogni conseguenza di legge.
2) In Via istruttoria, si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia disporre apposita C.T.U., al fine di accertare se sussista o meno analogia tra le specializzazioni oggetto di contestazione da parte della difesa, di cui al terzo motivo del suo ricorso per cassazione e su cui ci siamo soffermati al motivo n. 1), del presente Atto di riassunzione e le specializzazioni di cui agli elenchi di cui agli artt. 5 e 7, Direttiva 75/362/CEE, che menzionano le specializzazioni, rispettivamente, comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi ”
La Il , Il Controparte_1 Controparte_78 [...]
, Il e il CP_80 Controparte_81 Controparte_82 nel giudizio r.g.a.c. 5985/2023 si sono costituiti , chiedendo la riunione dei
[...] procedimenti e rassegnando le seguenti conclusioni:
“ a) previa riunione del presente giudizio ad altro con RGN 5973/23 in quanto con entrambi si è proceduto alla riassunzione del medesimo provvedimento della Suprema Corte di Cassazione ( Ordinanza n. 25388-2023), dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei convenuti con ogni conseguenze di legge;
CP_92
b) rigettare le domande avverse, in quanto inammissibili ed, in ogni caso, infondate in fatto ed in diritto e non provate;
CP_ c) con vittoria di spese e compenso del giudizio, oltre accessori .
12 All'udienza del primo luglio 2024, trattandosi di procedimenti di rinvio a seguito della medesima ordinanza di Cassazione, la Corte ha disposto la riunione del procedimento
5985/2023 al procedimento 5973/2023, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni con termini anticipati all'udienza del nove giugno 2025 trattata in forma scritta come da decreto del ventidue aprile 2025.
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Per una migliore comprensione della questione, il Collegio rileva che, quanto al diritto ad una adeguata remunerazione per la frequenza ai corsi di specializzazione medica, la Corte di Cassazione aveva inizialmente affermato, in via restrittiva, il principio della insussistenza del predetto diritto per i medici che avessero frequentato i corsi di specializzazione antecedentemente all'anno 1983 in considerazione del carattere unitario e non frazionabile del periodo di formazione specialistica (ex multis, Cass. 15198/15).
Tale orientamento è stato, però, superato a seguito della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea che, con sentenza 24 gennaio 2018, C-616/16 e C-617/16, ha stabilito che l'art. 2, par. 1, lett. c), l'art. 3, par. 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363/CEE, come modificata dalla direttiva 82/76/ CEE, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata per la formazione iniziata nel corso dell'anno 1982 e proseguita fino all'anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione, a partire dall'1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa. Ad essa ha fatto seguito la sentenza delle SS.UU. n. 20348/2018, la quale ha pertanto affermato il diritto come spettante anche per l'anno accademico 1982-1983, ma a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa.
L'orientamento è stato poi nuovamente modificato in senso ampliativo, come ricordato dalla
Corte di Cassazione con l'ordinanza che ha rinviato alla presente sede. In particolare, con ordinanza del 22.9.2020, la Corte di Cassazione ha nuovamente richiesto, mediante rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE, una pronuncia della Corte di Giustizia europea su seguente quesito «Se l'art. 189, comma 3, del Trattato sull'Unione Europea e gli artt. 13
e 16 della Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva
75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ostino ad un'interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dall'art. 13 della Direttiva 82/76/CEE a favore dei sanitari che svolgano l'attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che
13 sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza Europea, spetta anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l'anno 1982, e che siano in corso all'1 gennaio 1983. Se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della Direttiva suindicata da parte dello Stato italiano competa, di conseguenza, anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva all'1° gennaio 1983».
Con sentenza 3 marzo 2022, C-590/20, la Corte di giustizia ha dichiarato che l'art. 2, par. 1, lett. c), l'art. 3, par.
1-2 e l'allegato della dir. 75/363/CEE, come modificata dalla dir.
82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto in data 1 gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve - per il periodo della formazione e con decorrenza dall'1 gennaio 1983
- essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5
o 7 della dir. 75/363/CEE.
E dunque, la Corte di Giustizia, richiamando quanto già affermato nella precedente sentenza del 2018, ha ribadito che le formazioni dei medici specializzandi devono essere oggetto di remunerazione adeguata, alle condizioni previste dal diritto europeo, spettando al giudice interno verificarne la loro sussistenza. A tal fine, vengono indicate le tre seguenti condizioni:
i) che la norma giuridica violata abbia lo scopo di conferire diritti ai singoli il cui contenuto può essere identificato;
ii) che la violazione sia sufficientemente qualificata;
iii) che sussista un nesso di causalità diretto tra la violazione dell'obbligo che incombe allo Stato e il danno subito dalle persone lese.
Per quanto attiene ai periodi di formazione iniziati prima dell'entrata in vigore della direttiva,
e proseguiti dopo la scadenza del termine di trasposizione, la Corte di Giustizia ha ritenuto che anche questi rientrino nell'ambio di applicazione ratione temporis della direttiva stessa.
Secondo la Corte, infatti, in base al suo costante orientamento giurisprudenziale, una norma giuridica nuova si applica a partire dall'entrata in vigore dell'atto che la introduce, e - pur non applicandosi alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite in vigenza della normativa precedente - essa disciplina gli effetti futuri di queste situazioni, nonché le situazioni giuridiche nuove, ad eccezione dei casi particolari in cui disposizioni specifiche ne
14 determinino speciali condizioni di applicazione nel tempo. All'esito di tale affermazione, la
Corte ha sancito che per le iscrizioni ad una scuola di specializzazione antecedenti all'entrata in vigore (29 gennaio 1982) della direttiva 82/76, la formazione si è svolta in conformità delle condizioni a quel tempo applicabili. In tal senso, l'iscrizione effettuata in un momento antecedente ha fatto sorgere una situazione giuridica definitivamente acquisita anteriormente all'entrata in vigore di detta direttiva. In linea con quanto già affermato nel
2018, si è ribadito che soltanto alla scadenza del termine di trasposizione (1 gennaio 1983) la Direttiva 82/76 ha fatto entrare nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione gli effetti di un'iscrizione effettuata prima dell'entrata in vigore della direttiva in parola. Pertanto, per i periodi di formazione cosiddetti “a cavallo”, quali quelli iniziati prima ma proseguiti dopo il
1° gennaio 1983, l'iscrizione ha continuato a produrre i suoi effetti per tutta la durata delle formazioni stesse.
In conclusione, la situazione di un medico iscritto ad una scuola di specializzazione prima del 29 gennaio 1982 costituisce una situazione sorta prima dell'entrata in vigore della
Direttiva 82/76, ma i cui effetti futuri sono disciplinati da tale direttiva a partire dalla scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di quest'ultima.
A tale pronuncia della CGUE ha fatto seguito la sentenza n. 20278 del 23.6.2022 delle SS.UU. della Corte di Cassazione che, facendo propri i principi sopra enunciati, ha affermato che “Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dall'1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE”.
Ciò posto, va altresì rilevato che la Corte di Cassazione ha avuto in più occasioni modo di precisare che non spetta il diritto al risarcimento in favore dei medici specializzandi per inadempimento della direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, a coloro che abbiano frequentato corsi di specializzazione non comuni ad almeno due Stati dell'UE in base agli elenchi di dette direttive e li abbiano conclusi prima dei decreti ministeriali di conformità delle specializzazioni conseguite a quelle elencate, non potendosi ravvisare un illecito comunitario nel mancato
15 ampliamento del novero delle specializzazioni equipollenti, il quale costituiva una facoltà per gli Stati membri e non già un obbligo imposto dalla normativa comunitaria” (v. Cass. n.
20303/2019).
Si richiama sul punto Cassazione n. 25414 del 2022: “Le specializzazioni (rispettivamente:
Andrologia, Angiologia, Audiologia, Chemioterapia, Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso,
Clinica pediatrica, Diabetologia e malattie del ricambio, Genetica medica, Idrologia, climatologia e talassoterapia, Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, Igiene e medicina preventiva epidemiologia sanità pubblica, Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, Igiene e medicina preventiva orient. igiene e tecnica ospedaliera, Immunoematologia, Malattie del fegato e del ricambio, Malattie dell'apparato cardiovascolare, Malattie metaboliche e diabetologia, Medicina del nuoto e delle attività subacquee, Medicina dello sport, Medicina legale e delle assicurazioni, Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, Microchirurgia
e chirurgia sperimentale, Oncologia, Oncologia ind. Oncologia gen. diag. e prev., Patologia generale, Pediatria d'urgenza e puericultura, Pronto soccorso e terapia d'urgenza, Psicologia,
Puericultura, Scienza dell'alimentazione dietetica) non compaiono formalmente nell'elenco di cui agli artt. 5 e 7 della c.d. Direttiva «Riconoscimento», ovvero la Direttiva 75/362/CEE, né negli artt. 4 e 5 della Direttiva 75/363/CEE”.
Dall'esame del testo della direttiva n. 75/362/CEE, con i relativi allegati e le tabelle di corrispondenza dei nomi dei corsi, si evince che, tra le specializzazioni oggetto di appello principale e di quello riunito, non può considerarsi inclusa:
- Analisi chimico-cliniche/medicina di laboratorio
- Angiologia medica
- Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso
- Chirurgia ontologica
- Chirurgia sperimentale e microchirurgia
- Clinica pediatrica
- Criminologia clinica e psichiatria forense
- Fisiatria
- Fisiologia della riproduzione umana ed educazione demografica
- Fisiologia respiratoria
16 - Foniatria
- Igiene pubblica
- Immunoematologia
- Malattie del fegato e del ricambio
- Malattie dell'apparato cardiovascolare
- Medicina del nuoto e delle attività subacquee
- Medicina dello sport;
- Medicina nucleare
- Neurofisiopatologia
- Odontoiatria
- Oncologia
- Oncologia chirurgica
- Ortognatodonzia
- Parassitologia medica
- Patologia clinica
- Patologia generale
- scienze dell'alimentazione
- Tecniche semiologiche speciali chirurgiche
Non può poi attribuirsi rilievo, in funzione del giudizio di equipollenza, alla normativa interna di rango regolamentare ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998.
A prescindere da ogni valutazione di merito circa la rilevanza dei decreti menzionati, infatti, tale normativa è sopravvenuta allo svolgimento del corso di specializzazione da parte degli appellanti e non può sostenersi che l'equipollenza sussista in virtù di norme che non esistevano all'epoca in cui il corso è stato frequentato (v. Cass. n. 25414/2022; n.
20303/2019).
Il principio è stato recentemente confermato dalle le Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui “Non possono pretendere dallo Stato italiano il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie 75/362 e 75/363 e successive integrazioni, coloro i quali abbiano iniziato prima del 1991 una specializzazione non contemplata dalle suddette
Direttive e di cui non sia dimostrata l'equipollenza di fatto alle specializzazioni ivi previste, a
17 nulla rilevando che la specializzazione conseguita sia stata, in seguito, inclusa tra quelle qualificate “conformi alle norme delle Comunità economiche europee” dal d.m. 31 ottobre
1991” (SS. UU. Cass. sent. n. 26603/2024).
Ne consegue che alle parti che hanno frequentato una specializzazione che osserva il vincolo del giudizio di equipollenza deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nei termini e nella misura di cui in seguito.
Ai fini della liquidazione viene utilizzando il parametro di cui all'art. 11 della L. 19 ottobre
1999 n. 370, ossia per ogni anno di specializzazione Euro 6.713,94 (somma equivalente all'importo in Lire 13.000), che vengono oltre interessi legali dalla domanda giudiziale. La
Corte specifica che, dovendo il calcolo partire dal 1.1.1983, la somma dovuta ad ogni medico per l'A.A. 1982-1983 viene decurtata di un quarto in considerazione del trimestre per cui non può essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno;
la somma per l'A.A. 1982-
1983 viene dunque quantificata in Euro 5.035,45.
Tutto ciò premesso, ad avviso di questa Corte, per una più ordinata esamina delle questioni rilevanti nel caso di specie è bene affrontare anzitutto quelle relative al ricorso in riassunzione della Presidenza del Consiglio che corrispondono specularmente al secondo e al terzo motivo del ricorso dell'Amministrazione in Cassazione.
Per quanto riguarda il primo motivo del ricorso in riassunzione della Presidenza, che corrisponde al secondo motivo di ricorso in Cassazione, con riferimento quindi alla posizione dei dottori , , e , la Suprema Corte ha CP_45 CP_53 CP_58 Parte_11 cassato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello di Roma ha riconosciuto, con riferimento alle specializzazioni di detti dottori da loro conseguite a seguito di corsi iniziati nell'anno accademico 1982-1983, il diritto alla remunerazione per l'intera durata del corso e non già con decorrenza dal 1° gennaio 1983.
Invero, la Corte di Appello pur avendo affermato che “nei confronti, invece, degli specializzandi che si siano iscritti nell'anno 1982-83 l'indennizzo va riconosciuto di euro
6714,00 annuali;
per il primo anno di specializzazione va ridotta di 1/3 portando il risarcimento del primo anno ad € 4476 e riconosciuta integralmente per i successivi anni” nel dispositivo della sentenza ai dott.ri , e ha CP_45 CP_53 CP_58 liquidato relativamente all'anno accademico 1982/1983 la maggior somma di € 6714,00 annuali invece della somma di € 4476 effettivamente spettante perché la borsa è 18 riconosciuta solo a partire dal 1° gennaio 1983 e non per l'intera durata dell'anno accademico.
Invero, per le ragioni ampiamente ritenute dalla consolidata giurisprudenza richiamata sussiste il diritto al risarcimento del danno, con limitazione dello stesso a partire dal 1° gennaio 1983 e fino al conseguimento del diploma di specializzazione ai dott.ri , CP_45
e . CP_53 CP_58
Ne consegue che ai dottori in questione deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella minor somma di cui in seguito.
della durata legale di 4 anni dall'a.a. 1982/1983 Parte_14 all'a.a. 1985/1986, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, a partire dal 1° gennaio 1983, Euro
6.713,94 per l'A.A. 1983-1984, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1984-1985, Euro 6.713,94 per l'A.A.
1985-1986 per un totale complessivo di Euro 25.177,27, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
della durata legale di 4 anni dall'a.a. Parte_15
1982/1983 all'a.a. 1985/1986, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, a partire dal 1° gennaio
1983, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-1984, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1984-1985, Euro
6.713,94 per l'A.A. 1985-1986 per un totale complessivo di Euro 25.177,27, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
della durata legale di 4 anni dall'a.a. Parte_16
1982/1983 all'a.a. 1985/1986, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, a partire dal 1° gennaio
1983, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-1984, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1984-1985, Euro
6.713,94 per l'A.A. 1985-1986 per un totale complessivo di Euro 25.177,27, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
Per quanto riguarda la posizione della dott.ssa , invece, la Corte di Appello ha Parte_11 correttamente liquidato l'anno accademico 1982/1983, ma ha errato nella parte in cui ha riconosciuto un risarcimento del danno parametrando la durata del corso di specializzazione di 4 anni piuttosto che di 3 anni, come invece risulta da certificato di laurea in fisioterapia allegato nel fascicolo digitalizzato di primo grado.
19 Nello specifico alla stessa la Corte di appello ha liquidato la somma di € 24.618,00
(4476,00+6714x3), considerando quindi correttamente la liquidazione a partire dal 1° gennaio 1983, ma aggiungendo un anno in più non dovuto.
Dunque, in applicazione dei principi di liquidazione enucleati dalla Suprema Corte di
Cassazione, alla dott.ssa per la sola specializzazione in Fisioterapia (e non in Parte_11 quella di scienze dell'alimentazione, in quanto non equipollente) della durata legale di 3 anni dall'a.a. 1982/1983 all'a.a. 1984/1985, spetta la minor somma così parametrata: Euro
5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, a partire dal 1° gennaio 1983, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-
1984, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1984-1985, per un totale complessivo di Euro 18.463,33 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
Per quanto riguarda il secondo motivo proposto ex art. 392 c.p.c. dalla Controparte_1
, corrispondente al terzo motivo del ricorso dell'Amministrazione presso la Suprema
[...]
Corte, la SC ha ritenuto che: “A.
3.1.f. Nel provvedere all'accertamento di merito indebitamente omesso dal giudice di appello, quello del rinvio terrà conto delle seguenti indicazioni:
- contrariamente a quanto dedotto in controricorso, non può attribuirsi rilievo, in funzione del giudizio di equipollenza, alla invocata normativa interna di rango regolamentare, ed in particolare ai decreti ministeriali 31 ottobre 1991 e 30 gennaio 1998. Infatti, avuto riguardo all'epoca di svolgimento del corso di specializzazione da parte dei ricorrenti interessati alla censura in esame, si rileva agevolmente che essa normativa è sopravvenuta a tale svolgimento. Non è giuridicamente sostenibile che l'equipollenza di un corso di specializzazione a quelli previsti in almeno altri due Stati membri sussista in virtù di norme che non esistevano all'epoca in cui quel corso venne frequentato. E se può imputarsi allo Stato italiano di avere dato tardiva attuazione alla Direttiva 1975/363 (come modificata dalla Direttiva 1982/76), nella parte che imponeva agli Stati membri l'obbligo di remunerare i dottori specializzandi, certamente non gli si può rimproverare a titolo di «illecito comunitario» di non avere ampliato il novero delle specializzazioni equipollenti, dal momento che tale ampliamento per gli Stati membri costituiva una facoltà e non un obbligo loro imposto dalla normativa comunitaria (v., in termini, Cass. n. 25363 del 2022 e Cass. n. 25414 del 2022, citt.; precedentemente, Cass. 26/07/2019, n. 20303);
- l'equipollenza alle previsioni comunitarie della specializzazione in “Malattie dell'apparato cardiovascolare” è stata negata da Sez. 3, Ordinanza n. 25414 del 26 agosto 2022 (v. anche, Cass. 15/11/2022, n. 33634);
- l'equipollenza alle previsioni comunitarie della specializzazione in “Diabetologia” è stata negata dalla citata Sez. 3, Ordinanza n. 25414 del 26 agosto 2022 (v. anche, la citata Cass. 15/11/2022, n. 33634);
20 - l'equipollenza alle previsioni comunitarie della specializzazione in “Pediatria preventiva” è stata negata da Sez. 3, Ordinanza n. 4575 dell'11 febbraio 2022 (v. anche Cass. 26/07/2019, n. 20303);
- l'equipollenza alle previsioni comunitarie della specializzazione in “Chirurgia d'urgenza” è stata negata da Cass. n. 25414 del 2022, cit. (v. anche Cass. 22/03/2022, n. 9217 e Cass. 08/01/2016, n. 147);
- l'equipollenza alle previsioni comunitarie della specializzazione in “Chirurgia oncologica” è stata negata da Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19099 del 15 settembre 2020;
- l'equipollenza alle previsioni comunitarie della specializzazione in “Medicina dello sport” è stata negata da Cass. n. 25414 del 2022, cit.;
- l'equipollenza alle previsioni comunitarie della specializzazione in “Medicina legale e delle assicurazioni” è stata negata da Cass. n. 25414 del 2022, cit., nonché da Sez. 3, Ordinanza n. 28440 del 14 dicembre 2020, ove si afferma “non esservi dubbi” sul fatto che la specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni non è compresa negli elenchi di cui alla direttiva comunitaria 75/363.
Per tutte le altre specializzazioni il giudice del rinvio dovrà procedere al riscontro negli elenchi allegati alle direttive o dell'inserimento diretto o della previsione della specializzazione in almeno due Stati membri”.
Ebbene, la Suprema Corte ha accolto il motivo di ricorso della Presidenza del Consiglio precisando che l'inclusione del corso di specializzazione nelle professioni sanitarie, tra quelli di cui agli elenchi allegati alle direttive europee che sanciscono l'obbligo per lo Stato membro di prevedere una adeguata remunerazione per il periodo di frequenza (ovvero la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due Stati membri), rappresenta un fatto costitutivo del diritto del medico specializzato ad ottenere l'indennizzo per la mancata attuazione delle suddette direttive. E la sua effettiva sussistenza va sempre verificata dal giudice, indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione sul punto da parte del convenuto.
Conseguentemente, è onere di questa Corte accertare la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda dei medici specializzati e valutare la fondatezza del diritto vantato sulla scorta dell'inclusione dei corsi negli elenchi della direttiva, ovvero la circostanza della loro equivalenza alle specializzazioni riconosciute in almeno due Stati membri.
Sulla scorta di quanto puntualizzato dalla Suprema Corte di Cassazione con il principio di diritto rimesso a questa Corte di Appello:
21 A. vanno anzitutto escluse da questo accertamento e, quindi vanno rigettate, le domande dei seguenti dottori specializzati, in quanto le loro specializzazioni sono state già escluse dalla giurisprudenza richiamata della Corte di Cassazione:
1. (specializzato in “Oncologia” e “Chirurgia oncologica”); Controparte_55
2. (specializzato in “Chirurgia oncologica”); CP_40
3. (specializzata in “Chirurgia oncologica”); CP_12
4. (specializzata in “Pediatria preventiva”); Controparte_56
5. (specializzata in “Pediatria preventiva e sociale”); CP_60
6. (specializzata in “Pediatria preventiva e puericultura”); Controparte_22
7. (specializzato in “Pediatria preventiva e puericultura”); Controparte_9
8. (specializzato in “Diabetologia e malattie del ricambio”); CP_89
9. (specializzato in “Diabetologia e malattie del ricambio”: seconda Controparte_15 specializzazione);
10. (specializzato in “Diabetologia e malattie del ricambio”); Controparte_47
11. (specializzata in “Medicina legale e delle assicurazioni”); CP_17
12. (specializzata in “Medicina legale e delle assicurazioni”: seconda Controparte_42 specializzazione);
13. (specializzata in “Medicina dello sport”). CP_24
B. Va altresì escluso il diritto ai seguenti dottori, avendo questa Corte “proceduto al riscontro negli elenchi allegati alle direttive o dell'inserimento diretto o della previsione della specializzazione in almeno due Stati membri” esame che ha dato esito negativo:
1. (specializzata in “Oncologia”) Controparte_3
2. (specializzata in “Chirurgia sperimentale e microchirurgia”) CP_4
3. (specializzato in “Clinica pediatrica”) Parte_13
4. (specializzato in “Angiologia medica”) CP_84
5. (specializzato in “Oncologia”) CP_6
6. (specializzato in “Angiologia medica”) CP_39
7. (specializzato in “Chirurgia ontologica”) CP_40
22 8. (specializzato in “Oncologia”) CP_94
9. (specializzato in “Tecniche semiologiche speciali chirurgiche”) Controparte_13
10. (specializzata in “Scienze dell'alimentazione”) Controparte_14
11. (specializzata in “Fisiologia della riproduzione umana ed Parte_5 educazione demografica”)
12. (specializzata in “Angiologia medica”) CP_16
13. (specializzata in “Clinica pediatrica”) Controparte_35
14. (specializzata in “Fisiatria”) Controparte_33
15. (specializzata in “Fisiopatologia respiratoria”) CP_18
16. (specializzata in “Igiene pubblica”) CP_19
17. (specializzata in “Scienze dell'alimentazione”) Controparte_46
18. (specializzata in “Foniatria”: seconda specializzazione) Controparte_20
19. (specializzato in “Oncologia”) CP_32
20. (specializzata in “Analisi chimico-cliniche/medicina di Controparte_87 laboratorio”)
21. (seconda specializzazione in “Scienze dell'alimentazione”) Parte_11
22. (specializzato in “Oncologia chirurgica”) CP_49
23. (specializzato in “Oncologia”) CP_50
24. (specializzata in “Fisiatria”) Controparte_21
25. LI EN (specializzato in “Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso”)
26. (specializzato in “Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso”) CP_38
27. (specializzato in “Scienze dell'alimentazione”) Controparte_41
28. (specializzato in scienze dell'alimentazione”) Controparte_7
29. (specializzata in “Malattie dell'apparato cardiovascolare”) Parte_7
30. (specializzato in “Patologia clinica”) CP_28
31. (specializzata in “Neurofisiopatologia”) Parte_4
32. (specializzato in “Criminologia clinica e psichiatria forense”) Controparte_27
33. (specializzato in “Ortognatodonzia”) CP_29
34. (specializzata in “Parassitologia medica”), CP_23
35. (specializzato in “Malattie del fegato e del ricambio”) Controparte_25
23 36. (specializzato in “Medicina del nuoto e delle attività Controparte_26 subacquee”)
37. (specializzata in “Clinica pediatrica”) Controparte_57
38. (specializzato in “Oncologia”) Parte_8
39. (specializzato in “Odontoiatria”) Controparte_54
40. (specializzati in “Patologia generale”) Controparte_8
41. (specializzati in “Patologia generale”) Controparte_90
42. (specializzate in “Medicina nucleare”) CP_91
43. (specializzate in “Medicina nucleare”) Parte_6
44. (specializzato in “Immunoematologia”) Parte_12
C. Sulla scorta del medesimo accertamento effettuato da questa Corte sulla base della
Direttiva 75/362/CEE e di quanto effettivamente provato e dimostrato dai dottori specializzati quanto al presupposto dell'equipollenza della specializzazione, sussiste il diritto alla corresponsione di emolumenti per le seguenti parti:
1. specializzato in Biologia clinica della durata legale di 4 anni;
in Controparte_2 particolare, dall'anno accademico 1986/1987 all'anno accademico 1989/1990 come indicato da certificato, quindi, va riconosciuta la somma di Euro 6.713,94 per ogni anno accademico della durata legale, per un totale complessivo di Euro 26.855,76 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
2. eredi del dottor specializzato in Biologia clinica della Persona_1 durata legale di 4 anni;
in particolare, dall'anno 1987 all'1990 come indicato da certificato, quindi, va riconosciuta la somma di Euro 6.713,94 per ogni anno accademico della durata legale, per un totale complessivo di Euro 26.855,76 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
3. specializzazione in Anestesia e rianimazione della durata legale Controparte_37 di 3 anni;
in particolare, anni 1982-1984 come indicato da certificato, quindi, va riconosciuta la somma di Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro 6.713,94 per l'A.A.
1983-1984, per un totale complessivo di Euro 11.749,39, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
24 4. specializzazione in Chirurgia generale della durata legale di 6 anni;
in CP_48 particolare, anni 1988-1993 come indicato da certificato, quindi, va riconosciuta la somma di Euro 6.713,94 per ogni anno accademico della durata legale, per un totale complessivo di Euro 40.283,64 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
5. della durata legale di 4 anni dal 1981 al Parte_17
1985, dunque va riconosciuta la somma di Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro
6.713,94 per l'A.A. 1983-1984, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1984-1985, per un totale complessivo di Euro 18.463,33 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
6. specializzata in Radiologia della durata legale di 4 anni;
in Controparte_3 particolare, anni accademici 1986/1987 – 1989/1990 come indicato da certificato, quindi, va riconosciuta la somma di Euro 6.713,94 per ogni anno accademico della durata legale, per un totale complessivo di Euro 26.855,76 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
7. specializzata in Neuropsichiatria infantile della durata legale Controparte_30 di 5 anni;
in particolare, dall'anno 1990 all'anno 1995 come indicato da certificato, quindi, va riconosciuta la somma di Euro 6.713,94 per ogni anno accademico della durata legale, per un totale complessivo di Euro 33.569,70 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
8. specializzato in Neuropsichiatria infantile della durata legale di 4 anni;
in Parte_9 particolare, dall'anno 1980 all'anno 1984 come indicato da certificato, dunque, va riconosciuta la somma di Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro 6.713,94 per l'A.A.
1983-1984, per un totale complessivo di Euro 11.749,39, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
9. specializzata in Biologia clinica della durata legale di 4 anni;
in Controparte_10 particolare, dall'anno 1983 all'anno 1987 come indicato da certificato, quindi, va riconosciuta la somma di Euro 6.713,94 per ogni anno accademico della durata legale, per un totale complessivo di Euro 26.855,76 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
10. della durata legale di 4 anni dall'anno Parte_18 accademico 1981/1982 al 1986 come da certificato, tuttavia va riconosciuta solo la
25 somma per gli anni della durata legale, dunque, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983,
Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-1984, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1984-1985, per un totale complessivo di Euro 18.463,33 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
11. specializzato in Ematologia clinica della durata legale di 3 anni dall'anno CP_52
1980 all'anno 1983, dunque, va riconosciuta esclusivamente la somma di Euro 5.035,45 relativa all'anno accademico 1982/1983, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
12. specializzata in “Endocrinologia”, come risulta correttamente dal certificato CP_31 di specializzazione depositato in primo grado e non come riportato nel ricorso alla
Suprema Corte di Cassazione in Endocrinochirurgia, della durata legale di 3 anni;
in particolare, dall'anno accademico 1983/1984 all'anno accademico 1985/1986 come indicato da certificato, quindi, va riconosciuta la somma di Euro 6.713,94 per ogni anno accademico della durata legale, per un totale complessivo di Euro 20.141,82 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
13.
Con riferimento, invece, alle posizioni dei seguenti Dottori nel giudizio riunito n.r.g.
5985/2023, si dispone quanto segue con la collegata motivazione sulla base dei documenti prodotti :
NOMINATIVO
1. La domanda resta assorbita dal rigetto Controparte_3 della domanda della Controparte_1
e dal conseguente
[...] riconoscimento del diritto della medesima dottoressa alla borsa di studio.
2. La domanda resta assorbita dal rigetto Controparte_37 della domanda della Controparte_1
e dal conseguente
[...] riconoscimento del diritto del medesimo dottore alla borsa di studio, in quanto era stato correttamente indicato e provato il titolo di specializzazione in Anestesia e rianimazione.
3. La domanda resta assorbita CP_38 dall'accoglimento della domanda della
26 4. CP_84
5. CP_6
6. Controparte_7
AN
e dal conseguente Controparte_1 non riconoscimento del diritto del medesimo dottore alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso non è contemplata né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato dimostrato il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 rigetto del diritto del medesimo dottore alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Angiologia medica non è contemplata né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato dimostrato il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 non riconoscimento del diritto del medesimo dottore alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Oncologia non è contemplata né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato dimostrato il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 non riconoscimento del diritto del medesimo dottore alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Scienze dell'alimentazione non è contemplata né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato dimostrato il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
27 7. Controparte_8
8. Controparte_9
9. Controparte_10
10. Parte_4
11. Controparte_90
CP_10
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 non riconoscimento del diritto del medesimo dottore alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Patologia generale non è contemplata né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato dimostrato il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 non riconoscimento del diritto del medesimo dottore alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Pediatria preventiva e puericultura è stata esclusa dalla stessa ordinanza di rinvio a questa Corte di appello.
La domanda resta assorbita dal rigetto della domanda della Controparte_1
e dal conseguente
[...] riconoscimento del diritto della medesima dottoressa alla borsa di studio.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 non riconoscimento del diritto della medesima dottoressa alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Neurofisiopatologia generale non è contemplata né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato dimostrato il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 rigetto del diritto della medesima dottoressa alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Patologia generale
28 12. Controparte_67
13. Parte_12
14. CP_44
15. Controparte_13
non è contemplata né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato dimostrato il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 non riconoscimento del diritto della medesima dottoressa alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Medicina legale e delle assicurazioni è stata esclusa dalla stessa ordinanza di rinvio a questa Corte di appello.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 rigetto del diritto della medesima dottoressa alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Immunoematologia non è contemplata né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato dimostrato il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
La domanda resta assorbita dal rigetto della domanda della Controparte_1
e dal conseguente
[...] riconoscimento del diritto della medesimo dottore alla borsa di studio.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente CP_1 CP_1 rigetto del diritto del medesimo dottore alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Tecniche semiologiche speciali chirurgiche non è contemplata né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato dimostrato il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
29 16. NC IC
17. Controparte_14
18. CP_59
CP_59
19. CP_16
20. Controparte_35
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 non riconoscimento del diritto della medesimo dottore alla borsa di studio.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 rigetto del diritto della medesima dottoressa alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Scienze dell'alimentazione non è contemplata né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato dimostrato il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
La domanda resta assorbita dal rigetto della domanda della Controparte_1
e dal conseguente
[...] riconoscimento del diritto della medesima dottoressa alla borsa di studio.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 rigetto del diritto della medesima dottoressa alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Angiologia medica non è contemplata né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato dimostrato il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 rigetto del diritto della medesima dottoressa alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Clinica pediatrica non è contemplata né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato dimostrato
30 21. CP_17
22. Controparte_33
23. CP_18
24. CP_91
il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 non riconoscimento del diritto della medesima dottoressa alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Medicina legale e delle assicurazioni è stata esclusa dalla stessa ordinanza di rinvio a questa Corte di appello.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 rigetto del diritto della medesima dottoressa alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Fisiatria non è contemplata né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato dimostrato il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 rigetto del diritto della medesima dottoressa alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Fisiopatologia Respiratoria non è contemplata né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato dimostrato il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 rigetto del diritto della medesima dottoressa alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Medicina nucleare non è contemplata né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato
31 25. CP_46
CP_46
26. Controparte_20
27. CP_87
CP_87
28. CP_31
dimostrato il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 rigetto del diritto della medesima dottoressa alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Scienze dell'alimentazione non è contemplata né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato dimostrato il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 rigetto del diritto della medesima dottoressa alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Foniatria non è contemplata né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato dimostrato il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 rigetto del diritto della medesima dottoressa alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Analisi chimico- cliniche/medicina di laboratorio non è contemplata né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato dimostrato il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
La domanda resta assorbita dal rigetto della domanda della Controparte_1
e dal conseguente
[...] riconoscimento del diritto della medesima dottoressa alla borsa di studio.
32 29. Parte_11
30. CP_48
31. CP_50
32. Controparte_30
CP_3
33. CP_21
CP_21
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 rigetto del diritto della medesima dottoressa alla borsa di studio per la seconda specializzazione, in quanto la specializzazione in Scienze dell'alimentazione non è contemplata né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato dimostrato il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
Resta fermo invece quanto disposto con riferimento alla prima specializzazione in Fisioterapia per la quale è stato invece riconosciuto il diritto alla borsa di studio.
La domanda resta assorbita dal rigetto della domanda della Controparte_1
e dal conseguente
[...] riconoscimento del diritto della medesima dottoressa alla borsa di studi, in quanto era stato correttamente indicato e provato il titolo di specializzazione in Chirurgia Generale.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 rigetto del diritto della medesimo dottore alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Oncologia non è contemplata né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato dimostrato il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
La domanda resta assorbita dal rigetto della domanda della Controparte_1
e dal conseguente
[...] riconoscimento del diritto della medesima dottoressa alla borsa di studio.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della
33 34. Controparte_22
35. CP_23
36. CP_52
37. CP_25
SC
e dal conseguente CP_1 CP_1 rigetto del diritto della medesima dottoressa alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Fisiatria non è contemplata né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato dimostrato il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 rigetto del diritto della medesima dottoressa alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Ortognatodonzia non è contemplata né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato dimostrato il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 rigetto del diritto della medesima dottoressa alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Parassitologia medica non è contemplata né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato dimostrato il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
La domanda resta assorbita dal rigetto della domanda della Controparte_1
e dal conseguente
[...] riconoscimento del diritto del medesimo dottore alla borsa di studio.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente CP_1 CP_1 non riconoscimento del diritto del medesimo dottore alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Malattie del fegato e del ricambio non è contemplata
34 38. Controparte_54
CP_54
39. Controparte_55
40. Controparte_27
41. CP_28
né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato dimostrato il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 non riconoscimento del diritto del medesimo dottore alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Odontoiatria non è contemplata né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato dimostrato il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 non riconoscimento del diritto del medesimo dottore alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Oncologia e chirurgia oncologica non è contemplata né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato dimostrato il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente CP_1 CP_1 non riconoscimento del diritto del medesimo dottore alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Criminologia clinica e psichiatria forense non è contemplata né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato dimostrato il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 non riconoscimento del diritto del
35 medesimo dottore alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Patologia clinica non è contemplata né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato dimostrato il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
42. VOCE DOMENICO La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 non riconoscimento del diritto della medesimo dottore alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Diabetologia e malattie del ricambio è stata esclusa dalla stessa ordinanza di rinvio a questa Corte di appello.
43. La domanda resta assorbita dal rigetto Parte_9 della domanda della Controparte_1
e dal conseguente
[...] riconoscimento del diritto del medesimo dottore alla borsa di studio.
Quanto alla posizione del dott. di cui al secondo motivo di dell'atto Controparte_34 di riassunzione del giudizio n. r.g. 5985/2023 va rilevato che effettivamente sebbene nella sentenza della Corte di appello n. 4031/2020 a pag. 29 venga liquidata la somma di
€26.856,00 “per entrambe le specializzazioni conseguite” di fatto l'unica liquidazione riconosciuta è quella relativa ad un solo corso che effettivamente – come provato da certificato di specializzazione (pag. 509 fasc. primo grado) – è quello di igiene e medicina preventiva (riconosciuta sebbene con denominazione differente ma durata conforme di 4 anni) della durata legale di 4 anni dall'anno accademico 1987/1988 all'anno accademico
1990/1991.
Moltiplicando quindi la somma riconosciuta dalla Corte di Appello per ogni anno di corso
€6714x4 corrisponde effettivamente all'ammontare spettante al predetto dottore pari a
€26.856,00 relativa ad una sola specializzazione, non avendo inciso nel calcolo del riconoscimento del diritto l'erronea attribuzione della specializzazione in cardiologia di altro dottore omonimo che non aderì all'appello. 36 Sulla scorta pertanto di quanto affermato al Dottor va correttamente liquidata la CP_34 somma di € 26.856,00 per la specializzazione conseguita in igiene e medicina preventiva della durata legale di 4 anni conseguita dall'anno accademico 1987/1988 all'anno accademico 1990/1991 come da certificato allegato.
Quanto alla posizione del dottor , specializzato in Ortopedia e Controparte_62
Traumatologia, con durata legale 5 anni, dal 1980/81 al 1985 va accolta la domanda e va riconosciuta la borsa di studio a partire dal 1° gennaio 1983 fino alla durata legale del corso di specializzazione, in quanto riconosciuta ex art. 5 comma 3 della predetta Direttiva
75/362(CEE). Si riconosce pertanto : Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-1984, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1984-1985 per un totale complessivo di Euro
18.463,33 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
Quanto alla posizione del dottoressa , specializzata in Pediatria, CP_3 CP_63 con durata legale 4 anni, dal 1981 al 1985 va accolta la domanda e va riconosciuta la borsa di studio a partire dal 1° gennaio 1983 fino alla durata legale del corso di specializzazione, in quanto riconosciuta ex art. 5 comma 3 della predetta Direttiva 75/362(CEE)
Si riconosce pertanto: Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-
1984, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1984-1985 per un totale complessivo di Euro 18.463,33 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
Quanto alla posizione del dottoressa , specializzato in Chirurgia toracica, CP_65 con durata legale 4 anni, dal 1981 al 1984 va accolta la domanda e va riconosciuta la borsa di studio a partire dal 1° gennaio 1983 fino alla durata legale del corso di specializzazione, in quanto riconosciuta ex art. 5 comma 3 della predetta Direttiva 75/362(CEE).
Nello specifico si riconosce pertanto: Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-1984, per un totale complessivo di Euro 11.749,39 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
Nei confronti del medesimo Dottore va riconosciuto il diritto alla borsa di studio anche per la seconda specializzazione in Chirurgia Generale dal 1984 al 1989 della durata legale di 5 anni, in quanto riconosciuta ex art. 5 comma 3 della predetta Direttiva 75/362(CEE).
37 Si riconosce pertanto: Euro 6.713,94 per ogni anno della durata del corso di specializzazione, per un totale complessivo di Euro 33.574,70 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
Il totale dovuto per entrambe le specializzazioni è pari a € 45.324,09 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.
Quanto alla posizione del dottoressa specializzato in Malattie CP_66 CP_10 respiratorie e tisiologia, con durata legale 3 anni, dal 1981 al 1983 va accolta la domanda e va riconosciuta la borsa di studio a partire dal 1° gennaio 1983 fino alla durata legale del corso di specializzazione, in quanto riconosciuta ex art. 5 comma 3 della predetta Direttiva
75/362(CEE). Si riconosce pertanto: Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
Quanto invece alla posizione del dott.re posto il rigetto del Controparte_15 riconoscimento della domanda di risarcimento del danno con riferimento alla seconda specializzazione in Diabetologia e malattie del ricambio, va invece accolta la domanda avanzata con il giudizio riunito del riconoscimento della borsa di studio relativa alla specializzazione della durata legale di 5 anni in Medicina interna, riconosciuta ex art. 5 comma 3 della predetta Direttiva 75/362(CEE) svolta come provato da certificato medico dal 1981/1982 al 1986. Sulla scorta dei principi su espressi va quindi riconosciuta la borsa di studio a partire dal 1° gennaio 1983 fino alla durata legale del corso di specializzazione, nello specifico: Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-1984,
Euro 6.713,94 per l'A.A. 1984-1985, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1985-1986 per un totale complessivo di Euro 25.177,27 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
Quanto alla posizione del dottore specializzato in Urologia, con durata CP_68 legale 5 anni, dal 1981/1982 al 1986 va accolta la domanda e va riconosciuta la borsa di studio a partire dal 1° gennaio 1983 fino alla durata legale del corso di specializzazione, in quanto riconosciuta ex art. 5 comma 3 della predetta Direttiva 75/362(CEE). Si riconosce pertanto : Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-1984, Euro
6.713,94 per l'A.A. 1984-1985, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1985-1986 per un totale complessivo di Euro 25.177,27 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
38 Quanto alla posizione della dott.ssa , specializzata in CP_3 Controparte_71
Pediatria, con durata legale 4 anni, dal 1980/81 al 1984 va accolta la domanda e va riconosciuta la borsa di studio a partire dal 1° gennaio 1983 fino alla durata legale del corso di specializzazione, in quanto riconosciuta ex art. 5 comma 3 della predetta Direttiva
75/362(CEE). Si riconosce pertanto: Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-1984, per un totale complessivo di Euro 11.749,39 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
Quanto alla posizione del dottor , specializzato in Medicina del lavoro, con CP_72 durata legale 4 anni, dal 1980/81 al 1984 va accolta la domanda e va riconosciuta la borsa di studio a partire dal 1° gennaio 1983 fino alla durata legale del corso di specializzazione, in quanto riconosciuta ex art. 7 comma 2 della predetta Direttiva 75/362(CEE) sebbene con nominazione differente ma dalla durata conforme “Occupational medicine”. Si riconosce:
Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-1984, per un totale complessivo di Euro 11.749,39 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
Quanto alla posizione della dott.ssa specializzata in Controparte_74
Pediatria, con durata legale 4 anni, dal 1981 al 1985 va accolta la domanda e va riconosciuta la borsa di studio a partire dal 1° gennaio 1983 fino alla durata legale del corso di specializzazione, in quanto riconosciuta ex art. 5 comma 3 della predetta Direttiva
75/362(CEE). Si riconosce: Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro 6.713,94 per l'A.A.
1983-1984, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1984-1985 per un totale complessivo di Euro 18.463,33 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
Quanto alla posizione del dott.re , specializzato in Radio diagnostica, Controparte_75 con durata legale di 3 anni, dal 1980/81 al 1984 va accolta la domanda e va riconosciuta la borsa di studio a partire dal 1° gennaio 1983 fino alla durata legale del corso di specializzazione, in quanto riconosciuta ex art. 7 comma 2 della predetta Direttiva
75/362(CEE). Si riconosce: Euro 5.035,45 per l'anno accademico 1983/1984 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
Quanto alla posizione del dottore , specializzata in Parte_10
Ginecologia e Ostetricia, con durata legale 4 anni, dal 1981/1982 al 1985 va accolta la domanda e va riconosciuta la borsa di studio a partire dal 1° gennaio 1983 fino alla durata
39 legale del corso di specializzazione, in quanto riconosciuta ex art. 5 comma 3 della predetta
Direttiva 75/362(CEE). Si riconosce: Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-1984, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1984-1985, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1985-1986 per un totale complessivo di Euro 25.177,27 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
Quanto alla posizione del dottore specializzato in Anestesia e rianimazione CP_61
e Ostetricia, con durata legale 3 anni, dal 1983 al 1986 va accolta la domanda e va riconosciuta la borsa di studio per tutta la durata legale del corso di specializzazione, in quanto riconosciuta ex art. 5 comma 3 della predetta Direttiva 75/362(CEE). Si riconosce:
Euro 6.713,94 per ogni anno della durata del corso di specializzazione, per un totale complessivo di Euro 20.141,82 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
Quanto alla posizione del dottore , specializzato in medicina interna, con CP_64 durata legale 5 anni, dal 1988 al 1993 va accolta la domanda e va riconosciuta la borsa di studio per tutta la durata legale del corso di specializzazione, in quanto riconosciuta ex art. 5 comma 3 della predetta Direttiva 75/362(CEE). Si riconosce: Euro 6.713,94 per ogni anno della durata del corso di specializzazione, per un totale complessivo di Euro 33.569,70 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
Quanto alla posizione della dottoressa , specializzata in Pediatria, con durata CP_70 legale 4 anni, dal 1982 al 1986 va accolta la domanda e va riconosciuta la borsa di studio a partire dal 1° gennaio 1983 fino alla durata legale del corso di specializzazione, in quanto riconosciuta ex art. 5 comma 3 della predetta Direttiva 75/362(CEE). Si riconosce: Euro
5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-1984, Euro 6.713,94 per l'A.A.
1984-1985, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1985-1986 per un totale complessivo di Euro 25.177,27 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
Quanto alla posizione del dottore , specializzata in Chirurgia generale, con CP_69 durata legale 5 anni, dal 1986 al 1991 va accolta la domanda e va riconosciuta la borsa di studio per tutta la durata legale del corso di specializzazione, in quanto riconosciuta ex art. 5 comma 3 della predetta Direttiva 75/362(CEE). Si riconosce: Euro 6.713,94 per ogni anno della durata del corso di specializzazione, per un totale complessivo di Euro 33.569,70 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
40 Quanto alla posizione del dottore specializzato in Endocrinologia, con CP_73 durata legale 5 anni, dal 1989 al 1994 va accolta la domanda e va riconosciuta la borsa di studio per tutta la durata legale del corso di specializzazione, in quanto riconosciuta ex art. 7 comma 2 della predetta Direttiva 75/362(CEE). Si riconosce: Euro 6.713,94 per ogni anno della durata del corso di specializzazione, per un totale complessivo di Euro 33.569,70 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
Quanto alla posizione della dott.ssa seconda specializzazione in medicina CP_4 interna, con durata legale 5 anni, dal 1991 al 1995 va accolta la domanda di cui è stata omessa la valutazione nel precedente giudizio di appello e va riconosciuta la borsa di studio per tutta la durata legale del corso di specializzazione, in quanto riconosciuta ex art. 5 comma 3 della predetta Direttiva 75/362(CEE). Si riconosce: Euro 6.713,94 per ogni anno della durata del corso di specializzazione, per un totale complessivo di Euro 33.569,70 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
Quanto alla posizione della dottoressa , specializzata in Pediatria, con Parte_19 durata legale 4 anni, dal 1979 al 1982 va accolta la domanda e va riconosciuta la borsa di studio a partire dal 1° gennaio 1983 fino alla durata legale del corso di specializzazione, in quanto riconosciuta ex art. 5 comma 3 della predetta Direttiva 75/362(CEE). Si riconosce:
Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-1984, per un totale complessivo di Euro 11.749,39 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
Va da ultimo rigettata la richiesta istruttoria avanzata sono con l'atto di riassunzione dai dottori specializzati nel giudizio riunito n. 5985/2023 al fine di accertare se sussista o meno analogia tra le specializzazioni oggetto di contestazione da parte dell'amministrazione, atteso che lo strumento istruttorio della CTU non può essere invocato dalle parti al fine di sopperire al proprio onere probatorio che andava assolto tempestivamente in sede di presentazione della domanda nel primo grado di giudizio.
Detto mezzo istruttorio, in altri termini, non può essere utilizzato al fine di esonerare i dottori dal fornire la prova dell'equipollenza della propria specializzazione non direttamente richiamata negli elenchi della Direttiva n. 75/362/CEE, non avendo mai costituito oggetto di deduzioni, allegazioni e/o produzioni nei precedenti gradi di giudizio, ed è quindi secondo giurisprudenza consolidata legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni.
41 Tenuto conto del recente mutamento dell'orientamento giurisprudenziale e della complessa querelle giudiziaria le spese di tutti i gradi di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul giudizio ex art. 392 c.p.c. proposto dalla r.g.a.c. 5973/2023 nonché dai Dottori Controparte_1 CP_3
ed altri nel numero di r.g.a.c. 5985/2023 riunito, ogni ulteriore istanza ed
[...] eccezione disattese, così provvede:
1. condanna la al pagamento: Controparte_1
- nei confronti di della minor somma di Parte_14
Euro 25.177,27, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.;
- nei confronti di della minor Parte_16 somma di Euro 25.177,27, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- nei confronti di della minor Parte_15 somma di Euro 25.177,27, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- nei confronti di della minor somma di Parte_20
Euro 18.463,33, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
2. rigetta le domande proposte dalle seguenti parti :
1. (specializzato in “Oncologia” e “Chirurgia oncologica”); Controparte_55
2. (specializzato in “Chirurgia oncologica”); CP_40
3. (specializzata in “Chirurgia oncologica”); CP_12
4. (specializzata in “Pediatria preventiva”); Controparte_56
5. (specializzata in “Pediatria preventiva e sociale”); CP_60
6. (specializzata in “Pediatria preventiva e puericultura”); Controparte_22
7. (specializzato in “Pediatria preventiva e puericultura”); Controparte_9
8. (specializzato in “Diabetologia e malattie del ricambio”); CP_89
9. (specializzato in “Diabetologia e malattie del ricambio”: seconda Controparte_15 specializzazione);
10. (specializzato in “Diabetologia e malattie del Controparte_47 ricambio”);
11. (specializzata in “Medicina legale e delle assicurazioni”); CP_17
42 12. (specializzata in “Medicina legale e delle assicurazioni”: Controparte_42 seconda specializzazione);
13. (specializzata in “Medicina dello sport”). CP_24
14. (specializzata in “Oncologia”) Controparte_3
15. (specializzata in “Chirurgia sperimentale e microchirurgia”) CP_4
16. (specializzato in “Clinica pediatrica”) Parte_13
17. (specializzato in “Angiologia medica”) CP_84
18. (specializzato in “Oncologia”) CP_6
19. (specializzato in “Angiologia medica”) CP_39
20. (specializzato in “Chirurgia ontologica”) CP_40
21. (specializzato in “Oncologia”) CP_94
22. (specializzato in “Tecniche semiologiche speciali chirurgiche”) Controparte_13
23. (specializzata in “Scienze dell'alimentazione”) Controparte_14
24. (specializzata in “Fisiologia della riproduzione umana ed Parte_5 educazione demografica”)
25. (specializzata in “Angiologia medica”) CP_16
26. (specializzata in “Clinica pediatrica”) Controparte_35
27. (specializzata in “Fisiatria”) Controparte_33
28. (specializzata in “Fisiopatologia respiratoria”) CP_18
29. (specializzata in “Igiene pubblica”) CP_19
30. (specializzata in “Scienze dell'alimentazione”) Controparte_46
31. (specializzata in “Foniatria”: seconda specializzazione) Controparte_20
32. (specializzato in “Oncologia”) CP_32
33. (specializzata in “Analisi chimico-cliniche/medicina di Controparte_87 laboratorio”)
34. (seconda specializzazione in “Scienze dell'alimentazione”) Parte_11
35. (specializzato in “Oncologia chirurgica”) CP_49
36. (specializzato in “Oncologia”) CP_50
37. (specializzata in “Fisiatria”) Controparte_21
38. LI EN (specializzato in “Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso”)
39. (specializzato in “Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso”) CP_38
43 40. (specializzato in “Scienze dell'alimentazione”) Controparte_41
41. (specializzato in scienze dell'alimentazione”) Controparte_7
42. (specializzata in “Malattie dell'apparato cardiovascolare”) Parte_7
43. (specializzato in “Patologia clinica”) CP_28
44. (specializzata in “Neurofisiopatologia”) Parte_4
45. (specializzato in “Criminologia clinica e psichiatria forense”) Controparte_27
46. (specializzato in “Ortognatodonzia”) CP_29
47. (specializzata in “Parassitologia medica”), CP_23
48. (specializzato in “Malattie del fegato e del ricambio”) Controparte_25
49. (specializzato in “Medicina del nuoto e delle attività Controparte_26 subacquee”)
50. (specializzata in “Clinica pediatrica”) Controparte_57
51. (specializzato in “Oncologia”) Parte_8
52. (specializzato in “Odontoiatria”) Controparte_54
53. (specializzati in “Patologia generale”) Controparte_8
54. (specializzati in “Patologia generale”) Controparte_90
55. (specializzate in “Medicina nucleare”) CP_91
56. (specializzate in “Medicina nucleare”) Parte_6
57. (specializzato in “Immunoematologia”) Parte_12
3. accoglie le seguenti domande e condanna la al pagamento: Controparte_1
1. Nei confronti di specializzato in Biologia clinica della somma Controparte_2 di Euro 26.855,76 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
2. Nei confronti degli eredi del dott. specializzato in Persona_1
Biologia clinica, , , Parte_1 Parte_2 [...]
della somma di Euro 26.855,76 oltre interessi legali dalla data della Parte_3 domanda giudiziale.
3. Nei confronti di in Anestesia e Parte_21 rianimazione della somma di Euro 11.749,39, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
4. Nei confronti di in Chirurgia generale della Parte_22 somma di Euro 40.283,64 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
44 5. Nei confronti di specializzato in Radiologia della somma di Euro CP_44
18.463,33 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
6. Nei confronti di specializzata in Radiologia della somma CP_3 Controparte_3 di Euro 26.855,76 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
7. Nei confronti di specializzata in Neuropsichiatria della Controparte_30 somma di Euro 33.569,70 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
8. Nei confronti di specializzato in Neuropsichiatria infantile della Parte_9 somma di Euro 11.749,39, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
9. Nei confronti di specializzata in Biologia clinica della Controparte_10 somma di Euro 26.855,76 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
10. Nei confronti di in Microbiologia della Parte_18 somma di Euro 18.463,33 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
11. Nei confronti di specializzato in Ematologia clinica della somma di CP_52
Euro 5.035,45 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
12. Nei confronti di specializzata in Endocrinologia della somma di Euro CP_31
20.141,82 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
4. Con riferimento alle domande dei dottori + altri nel giudizio Controparte_3 riunito così dispone:
Dichiara assorbite le domande proposte dalle seguenti parti nel giudizio riunito, essendosi già la Corte pronunciata con riferimento al giudizio portante:
- 1. Controparte_3
- 2. Controparte_37
- 3. CP_38
- 4. CP_84
- 5. CANALE ANDREA
- 6. Controparte_7
- 7. Controparte_8
- 8. Controparte_9
- 9. Controparte_10
- 10. Parte_4
- 11. DI Controparte_11
- 12. Controparte_67
45 - 13. FI IO CP_3
- 14. CP_44
- 15. Controparte_13
- 16. NC IC
- 17. Controparte_14
- 18. Controparte_59
- 19. CP_16
- 20. Controparte_35
- 21. CP_17
- 22. Controparte_33
- 23. CP_18
- 24. Email_2
- 25. Controparte_46
- 26. Controparte_20
- 27. Email_4
- 28. CP_31
- 29. Email_6
- 30. CP_48
- 31. CP_50
- 32. Email_7 CP_22
- 33. Controparte_21
- 34. Controparte_22
- 35. ROMANO CP_22
- 36. CP_52
- 37. Em_8 Controparte_25
- 38. Controparte_54
- 39. Controparte_55
- 40. Controparte_27
- 41. CP_28
- 42. VOCE DOMENICO
46 - 43. Parte_9
4.1 accoglie le seguenti domande e condanna la al Controparte_1 pagamento:
1. Nei confronti di specializzato in Medicina interna della somma di Controparte_15
Euro 25.177,27 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
2. Nei confronti di specializzato in Urologia della somma di Euro CP_68
25.177,27 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
3. Nei confronti di specializzata in Pediatria della somma Controparte_71 di Euro 11.749,39 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.
4. Nei confronti di specializzato in Medicina del lavoro della somma di CP_72
Euro 11.749,39 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.
5. Nei confronti di specializzata in Pediatria della somma di CP_74 Controparte_74
Euro 18.463,33 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.
6. Nei confronti di specializzato in Radio diagnostica della somma Controparte_75 di Euro 5.035,45 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.
7. Nei confronti di specializzata in Pediatria della Parte_10 somma di Euro 25.177,27 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.
8. Nei confronti di specializzata in Pediatria della somma di Controparte_63
Euro 18.463,33 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.
9. Nei confronti di specializzato in Ortopedia e traumatologia della Controparte_62 somma di Euro 18.463,33 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.
10. Nei confronti di specializzato in Chirurgia Toracica della somma e in CP_65
Chirurgia Generale della somma complessiva per entrambe le specializzazioni di Euro 45.324,09 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.
11. Nei confronti di specializzata in Malattie respiratorie e Tisiologia Parte_23 della somma di Euro 5.035,45 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.
12. Nei confronti di specializzato in Anestesia e rianimazione della CP_61 somma di Euro 20.141,82 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.
13. Nei confronti di specializzato in Medicina interna della somma di CP_64
Euro 33.569,70 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.
14. Nei confronti di della somma di Euro 25.177,27 Controparte_95 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.
15. Nei confronti di specializzata in Chirurgia generale della somma di CP_69
Euro 33.569,70 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.
47 16. Nei confronti di specializzato in Endocrinologia della somma di Euro CP_73
33.569,70 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
17. Nei confronti di specializzata in Medicina interna di Euro 33.569,70 CP_4 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.
18. Nei confronti di specializzata in Pediatria della somma di Euro Parte_19
11.749,39 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.
19. Nei confronti di specializzato in Igiene e medicina preventiva Controparte_34 della somma di euro € 26.856,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale. compensa tra le parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio
Roma, camera di consiglio del ventitrè giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci NE RS LL de Courtelary
48
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
NE RS LL de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 5973/2023 a cui è stato riunito il giudizio iscritto al n. 5985/2023 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 09 giugno 2026 tra:
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
- APPELLANTI IN RIASSUNZIONE nel giudizio civile iscritto al n. 5973/2023 -
CONTRO
; Controparte_2 C.F._1
, , , tutti eredi legittimi Parte_1 Parte_2 Parte_3 di ( ), Persona_1 C.F._2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Domenico Sorace che li rappresenta e difende in forza di procura separatamente rilasciata.
- CONVENUTI nel giudizio civile iscritto al n. 5973/2023 –
NOMINATIVO CODICE FISCALE
1. Controparte_3 C.F._3
2. CP_4 C.F._4
3. BOI CP_5 C.F._5
4. CP_6 C.F._6
1 5. Controparte_7
6. Controparte_8
7. Controparte_9
8. Controparte_10
9. Parte_4
10. IA EFISIO
11. DI Controparte_11
12. CP_12
13. FI IO Em_1
14. Controparte_13
15. NC IC
16. Controparte_14
17. Controparte_15
18. CP_16
19. CP_17
20. CP_18
21. CP_19
22. Controparte_20
23. Controparte_21
24. Controparte_22
25. CP_23
26. CP_24
27. Controparte_25
28. Controparte_26
29. Controparte_27
30. CP_28
31. VOCE DOMENICO
32. CP_29
33. Controparte_30
2
C.F._7
C.F._8
C.F._9
C.F._10
C.F._11
C.F._12
C.F._13
C.F._14
C.F._15
C.F._16
C.F._17
C.F._18
C.F._19
C.F._20
C.F._21
C.F._22
C.F._23
C.F._24
C.F._25
C.F._26
C.F._27
C.F._28
C.F._29
C.F._30
C.F._31
C.F._32
C.F._33
C.F._34
C.F._35 34. CP_31 C.F._36
35. CP_32 C.F._37
36. Email_2 C.F._38
37. Controparte_33 C.F._39
38. Controparte_34 C.F._40
39. Controparte_35 C.F._41
40. Parte_5 C.F._42
41. Controparte_36 C.F._43
42. Parte_6 C.F._44
tutti rappresentati e difesi, giusta delega in calce al presente atto, dall'avv. prof. Carlo Rienzi e dall'avv. Gino Giuliano ed elettivamente domiciliati ai fini del giudizio e ai fini dell'esecuzione della prestazione presso il loro studio, in Roma, Viale delle Milizie, 9;
43. Controparte_37 C.F._45
44. CP_38 C.F._46
45. Email_3 C.F._47
46. Parte_7 C.F._48
47. CP_39 C.F._49
48. CP_40 C.F._50
49. Controparte_41 C.F._51
50. Controparte_42 C.F._52
51. Controparte_43 C.F._53
52. CP_44 C.F._54
53. CP_45 C.F._55
54. Controparte_46 C.F._56
55. Email_4 C.F._57
56. Controparte_47 C.F._58
57. PALA IL C.F._59
58. CP_48 C.F._60
59. CP_49 C.F._61
3 60. CP_50 C.F._62
61. Controparte_51 C.F._63
62. CP_52 C.F._64
63. CP_53 C.F._65
64. Controparte_54 C.F._66
65. Controparte_55 C.F._67
66. Controparte_56 C.F._68
67. Controparte_57 C.F._69
68. Parte_8 C.F._70
rappresentati e difesi dai medesimi Avv.ti Carlo Rienzi e Gino Giuliano, giusta delega in calce all'Atto di Appello RG 1854/2014,
69. CP_58 C.F._71
70. Controparte_59 C.F._72
71. CP_60 C.F._73
72. Parte_9 C.F._74
rappresentati e difesi dai medesimi Avv.ti Carlo Rienzi e Gino Giuliano, giusta delega in calce all'Atto di Appello RG 6072/2014
- CONVENUTI nel giudizio civile iscritto al n. 5973/2023 –
NONCHE'
NOMINATIVO CODICE FISCALE
1. Controparte_3 C.F._75
2. CP_61 C.F._76
3. CP_4 C.F._77
4. Controparte_37 C.F._78
5. CP_38 C.F._46
6. BOI CP_5 C.F._79
7. Controparte_62 C.F._80
8. Controparte_63 C.F._81
9. CP_6 C.F._6
4 10. Controparte_7
11. Controparte_8
12. CP_64
13. Controparte_9
14. CP_65
15. Controparte_10
16. IA Email_5
Co 17. Parte_4
18. Controparte_66
19. DI Controparte_11
20. Controparte_67
21. FI IO Em_1
22. CP_44
23. Controparte_13
24. NC IC
25. Controparte_14
26. Controparte_59
27. Controparte_15
28. CP_16
29. Controparte_35
30. Controparte_34
31. CP_68
32. CP_69
33. CP_17
34. CP_70
35. Controparte_33
36. CP_18
37. Email_2
38. Controparte_46
C.F._82
C.F._8
C.F._83
C.F._84
C.F._85
C.F._86
C.F._87
C.F._88
C.F._89
C.F._90
C.F._91
C.F._92
C.F._54
C.F._93
C.F._94
C.F._95
C.F._96
C.F._19
C.F._97
C.F._98
C.F._40
C.F._99
C.F._100
C.F._21
C.F._101
C.F._102
C.F._22
C.F._103
C.F._56
5 39. Controparte_20 C.F._104
40. Controparte_71 C.F._105
41. CP_72 C.F._106
42. Email_4 C.F._107
43. CP_31 C.F._108
44. PALA IL PLAMLN54P6OB354P
45. CP_48 C.F._60
46. CP_50 C.F._62
47. CP_73 C.F._109
48. Controparte_30 C.F._35
49. Controparte_21 C.F._110
50. Controparte_22 C.F._111
51. CP_23 C.F._112
52. CP_52 C.F._64
53. Controparte_74 C.F._113
54. Controparte_75 C.F._114
55. Controparte_25 C.F._29
56. Controparte_54 C.F._66
57. Controparte_55 C.F._115
58. Controparte_27 C.F._31
59. CP_28 C.F._32
60. VOCE DOMENICO C.F._33
61. Parte_9 C.F._74
62. Parte_10 C.F._116
tutti rappresentati e difesi, giusta delega in calce al presente atto (e giusta delega in calce all'Atto di appello, RG 1854/14, limitatamente ai dott.ri , CP_37
, , CP_44 Controparte_34 CP_18 Controparte_20
dall'avv. prof. Carlo Rienzi (C.F. , Gino CP_73 C.F._117
Giuliano ed elettivamente domiciliati ai fini del giudizio e ai fini dell'esecuzione della prestazione presso il loro studio, in Roma, Viale delle Milizie, 9
6 - APPELLANTI IN RIASSUNZIONE nel giudizio iscritto al n. 5985/2023 -
NONCHE'
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 C
pro tempore, , in persona del Controparte_76 Controparte_78
Il , in persona del Ministro p.t.; Il CP_79 Controparte_80 [...]
, in persona del Ministro p.t.; Controparte_81 Controparte_82 in persona del in rappresentata e difesa ex lege
[...] CP_79 dall'Avvocatura Generale dello Stato
- APPELLATI IN RIASSUNZIONE nel giudizio civile iscritto al n. 5985/2023 e solo per la appellante nel giudizio portante n. 5973/2023 - Controparte_1
Oggetto: riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'ordinanza n. 25388/2023 emessa in data 29 agosto 2023 della Corte di Cassazione .
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
I medici indicati nell'intestazione convenivano innanzi al Tribunale di Roma la Controparte_1
, il , il , il
[...] Controparte_83 Controparte_78 [...]
, il , e il Controparte_81 Controparte_80 Controparte_82
chiedendo di accertare e dichiarare il loro diritto a ricevere un'adeguata
[...] remunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e, per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento della somma spettante per ogni anno di corso, comprensiva del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle direttive
Europee nn. 75/362/CEE, 75/363/CEE, come modificate alla Direttiva 82/76/CEE.
Con sentenza n. 17826/2013, il Tribunale e rigettava le domanda dei medici specializzati in quanto la documentazione depositata, di provenienza privata ed unilaterale, non era sufficiente a dimostrare il diritto reclamato dagli attori. Avverso detta sentenza proponevano
7 impugnazione con separati atti di appello, successivamente riuniti, le parti soccombenti, riproponendo in particolare tutte le domande avanzate in primo grado e disattesa dal
Tribunale.
Con sentenza n. 4031/2020, la Corte d'Appello di Roma riformava parzialmente la sentenza di primo grado ritenendola erronea nella parte in cui aveva escluso il diritto alla remunerazione per i medici iscritti prima dell'anno accademico 1983/1984, circoscrivendo tuttavia l'accoglimento solamente per quelli che avevano iniziato il corso di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1982/1983.
Con ordinanza n. 25388/2023, la Corte di Cassazione accoglieva parzialmente il ricorso della
Presidenza del Consiglio e accoglieva il ricorso proposto più altri. CP_61
In particolare, per quanto qui di interesse, la Corte di Cassazione motivava la decisione, come segue:
- Con riferimento ai dottori , , e : CP_45 CP_53 CP_58 Parte_11
“A.
2.1. Il secondo motivo del ricorso della è Controparte_1 fondato. Valgono le considerazioni già sopra esposte (sub A.1.1.) nella motivazione con cui è stata evidenziata la non fondatezza del primo motivo. In particolare, va ribadito che già con la sentenza 24 gennaio 2018 (nelle cause riunite C- 616/16 e C- 617/16), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che l'articolo 2, paragrafo 1, lett. c), l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato suddetto, per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti iniziata nel corso dell'anno 1982 e proseguita fino all'anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa. Non vi è dubbio, quindi, che i medici che abbiano intrapreso la specializzazione nel corso dell'anno 1982 e l'abbiano terminata, a seconda della durata legale, tre, quattro o cinque anni dopo, hanno bensì diritto agli emolumenti di cui all'art. 11 della legge n. 370 del 1999, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 1983. Il secondo motivo del ricorso proposto dalla difesa erariale, pertanto, deve essere accolto”.
- Per quanto riguarda il terzo motivo del ricorso della Presidenza del Consiglio: “A.
3.1. Il motivo è fondato…. Pertanto, poiché la Corte territoriale ha indebitamente omesso di svolgere il predetto accertamento, il motivo in esame deve essere accolto. A.
3.1.f. Nel provvedere all'accertamento di merito indebitamente omesso dal giudice di appello, quello del rinvio terrà conto delle seguenti indicazioni: - contrariamente a quanto dedotto in controricorso, non può attribuirsi rilievo, in funzione del giudizio di equipollenza, alla invocata normativa interna di rango regolamentare, ed in particolare ai decreti ministeriali 31 ottobre 1991 e 30 gennaio 1998. Infatti, avuto riguardo all'epoca di svolgimento del corso di specializzazione da parte dei ricorrenti 8 interessati alla censura in esame, si rileva agevolmente che essa normativa è sopravvenuta a tale svolgimento. Non è giuridicamente sostenibile che l'equipollenza di un corso di specializzazione a quelli previsti in almeno altri due Stati membri sussista in virtù di norme che non esistevano all'epoca in cui quel corso venne frequentato. E se può imputarsi allo Stato italiano di avere dato tardiva attuazione alla Direttiva 1975/363 (come modificata dalla Direttiva 1982/76), nella parte che imponeva agli Stati membri l'obbligo di remunerare i dottori specializzandi, certamente non gli si può rimproverare a titolo di «illecito comunitario» di non avere ampliato il novero delle specializzazioni equipollenti, dal momento che tale ampliamento per gli Stati membri costituiva una facoltà e non un obbligo loro imposto dalla normativa comunitaria (v., in termini, Cass. n. 25363 del 2022 e Cass. n. 25414 del 2022, citt.; precedentemente, Cass. 26/07/2019, n. 20303); - l'equipollenza alle previsioni comunitarie della specializzazione in “Malattie dell'apparato cardiovascolare” è stata negata da Sez. 3, Ordinanza n. 25414 del 26 agosto 2022 (v. anche, Cass. 15/11/2022, n. 33634); - l'equipollenza alle previsioni comunitarie della specializzazione in “Diabetologia” è stata negata dalla citata Sez. 3, Ordinanza n. 25414 del 26 agosto 2022 (v. anche, la citata Cass. 15/11/2022, n. 33634); - l'equipollenza alle previsioni comunitarie della specializzazione in “Pediatria preventiva” è stata negata da Sez. 3, Ordinanza n. 4575 dell'11 febbraio 2022 (v. anche Cass. 26/07/2019, n. 20303); - l'equipollenza alle previsioni comunitarie della specializzazione in “Chirurgia d'urgenza” è stata negata da Cass. n. 25414 del 2022, cit. (v. anche Cass. 22/03/2022, n. 9217 e Cass. 08/01/2016, n. 147); - l'equipollenza alle previsioni comunitarie della specializzazione in “Chirurgia oncologica” è stata negata da Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19099 del 15 settembre 2020; - l'equipollenza alle previsioni comunitarie della specializzazione in “Medicina dello sport” è stata negata da Cass. n. 25414 del 2022, cit.; - l'equipollenza alle previsioni comunitarie della specializzazione in “Medicina legale e delle assicurazioni” è stata negata da Cass. n. 25414 del 2022, cit., nonché da Sez. 3, Ordinanza n. 28440 del 14 dicembre 2020, ove si afferma “non esservi dubbi” sul fatto che la specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni non è compresa negli elenchi di cui alla direttiva comunitaria 75/363. Per tutte le altre specializzazioni il giudice del rinvio dovrà procedere al riscontro negli elenchi allegati alle direttive o dell'inserimento diretto o della previsione della specializzazione in almeno due Stati membri”.
La Suprema Corte ha dunque, sulla scorta di detti principi, cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello in diversa composizione per gli accertamenti di merito.
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. ritualmente notificato, la Controparte_1 ha riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte nei confronti dei dottori
[...] Parte_12
+ Altri, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“A) dichiarare il diritto al risarcimento del danno dei Dott.r CP_45 CP_53
, con riferimento alle specializzazioni dagli stessi conseguite CP_58 Parte_11
9 a seguito di corsi iniziati nell'anno accademico 1982/1983, con decorrenza dall' 1.1.83 e fino al termine del loro corso nei limiti della durata legale di ciascuno di esso;
B) rigettare integralmente le domande proposte dai dott.ri Controparte_3
(specializzazione in “Oncologia” e “Radiologia”), (specializzazione in CP_4
“Chirurgia sperimentale e microchirurgia) (nessuna specializzazione Controparte_37 indicata ( “Chirurgia D'urgenza E Di Pronto Soccorso”) CP_38 Parte_13
(specializzazione in “Clinica pediatrica”); (specializzazione in “Angiologia CP_84 medica”); (specializzazione in ONCOLOGIA), ( Malattie CP_6 Parte_7 dell'apparato cardiovascolare); (Scienza dell'Alimentazione), Controparte_7
(specializzazione in “Angiologia medica”) ( Chirurgia CP_39 CP_40 ontologica) (pediatria preventiva) (Oncologia) Controparte_9 CP_85 [...]
(specializzazione in “Scienze dell'alimentazione”); (per CP_41 Controparte_42 la seconda specializzazione in “Medicina legale e delle assicurazioni”); CP_44
(Radiologia), (specializzazione in “Tecniche semiologiche speciali Controparte_13 chirurgiche”); NC LI ( Chirurgia d'Urgenza e di P.S.) ( Scienza Controparte_14 CP_7 limentazione); (specializzazione in “Fisiopatologia della Parte_5 riproduzione umana ed educazione demografica”); (specializzazione in CP_16
“Angiologia medica”); ( Clinica Pediatrica), Controparte_35 Controparte_33
(specializzazione in “Fisiatria”); ( Fisiopatologia respiratoria), CP_18 [...]
( Igiene Pubblica), (specializzazione in “Scienze CP_19 Controparte_46 dell'alimentazione”); (per la seconda specializzazione in “Foniatria”); Controparte_20
) (specializzazione in “Analisi chimico CP_32 CP_86 Controparte_87
– cliniche / Medicina di laboratorio”) (specializzazione in “Endocrinochirurgia”); CP_31
(specializzazione in “Diabetologia e malattie del ricambio”); Controparte_47
(specializzazione in “Scienze dell'alimentazione”); (nessuna Parte_11 CP_48 specializzazione indicata), ( oncologia chirurgica), ( CP_49 Controparte_30 neuropsichiatria infantile) (specializzazione in “Oncologia”) CP_50 CP_21
(specializzazione in “Fisiatria”); (specializzazione in
[...] CP_29
“Ortognatodonzia”) (Parassitologia medica) ( Ematologia CP_23 CP_52 clinica), (specializzazione in “Malattie del fegato e del Controparte_25 ricambio”); (specializzazione in “Medicina del nuoto e delle attività Controparte_26 subacquee”); (specializzazioni “Oncologia” e “Chirurgia oncologica”); Controparte_55
( “Pediatria preventiva”), (per la Controparte_56 Controparte_27 specializzazione in “Criminologia clinica e Psichiatria forense”); Controparte_57
( ), ( “Oncologia”), (per
[...] Controparte_88 Parte_8 CP_89 la specializzazione in “Diabetologia e malattie del ricambio”); Controparte_10
(“Biologia clinica”), (per la specializzazione in “Neurofisiopatologia”; Parte_4
( “Biologia clinica”) , ( “Biologia Controparte_2 Persona_1 clinica”) (per la seconda specializzazione in “Diabetologia e malattie del Controparte_15 ricambio”) e (per la specializzazione in “Odontoiatria”); Controparte_54
e (specializzazione in “Patologia generale”), Controparte_8 Controparte_90
[erroneamente inserito tra le specializzazioni in microbiologia – come Controparte_9 precisato nell'atto di appello in riassunzione], ( “microbiologia), Controparte_59
(specializzazione in “Pediatria preventiva e puericultura”); Controparte_22 CP_60
10 (specializzazione in “Pediatria preventiva e sociale”) CP_51 CP_91 Parte_6
(specializzazione in “Medicina nucleare”); (specializzazione in “Medicina CP_17 legale e delle assicurazioni”); (specializzazione in “Medicina dello Sport”); CP_24
e (specializzazione in “Chirurgia oncologica”); CP_40 CP_12 CP_28
(specializzazione in “Patologia clinica”), ( “neuropsichiatria infantile”)
[...] Parte_9 nonché del dott. (specializzazione in “Immunoematologia”), per Parte_12 mancata inclusione di ciascuna di esse nell'elenco della Direttiva 75/362/CEE, ovvero mancata equipollenza ad altre istituite in almeno due Stati membri dell'Unione Europea;
C) con vittoria di spese e compenso di tutti i gradi di giudizio, oltre accessori.”
Il dott. e gli eredi legittimi del dott. : Controparte_2 Persona_1 Parte_1
, e convenuti in giudizio
[...] Parte_2 Parte_3 dall'Amministrazione si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello in riassunzione, in quanto la specializzazione in “biologia clinica” è presente, con valutazione di equipollenza, in almeno due Stati Membri dell'Unione Europea, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis:
a) Riconoscere che la specializzazione 'Biologia clinica” è presente, con valutazione di equipollenza, in almeno due Stati Membri dell'Unione Europea ed è, dunque, riconoscibile ai fini della liquidazione di una adeguata remunerazione;
b) Dichiarare il diritto dei dott.ri e (per quest'ultimo, Controparte_2 Persona_1
i suoi eredi legittimi qui costituti), alla adeguata remunerazione spettante per l'intero corso dell'iter di specializzazione, nella misura di £. 21.500.000, con incrementi dovuti ad interessi e rivalutazione monetaria. In questa ottica, la Corte di rinvio vorrà confermare i contenuti della sentenza cassata con rinvio c) Condanna a spese e competenze di giudizio.”
I Sig.ri Dott.ri + altri si sono costituiti nel giudizio r.g. Controparte_3
5973/2023, chiedendo il rigetto delle domande della con riferimento alla loro CP_1 posizione, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Si chiede all'Ecc.ma Corte di Appello adita:
1) di voler rigettare la domanda di cui al punto B), delle conclusioni dell'avverso Atto di riassunzione, con conseguente accoglimento delle domande proposte dagli odierni convenuti in riassunzione;
In Via istruttoria, si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia disporre apposita C.T.U., al fine di accertare se sussista o meno equipollenza tra le specializzazioni oggetto di contestazione da parte della difesa erariale, di cui al punto B), delle conclusioni del suo Atto di riassunzione e le specializzazioni di cui all'elenco di cui all' art. 7, Direttiva 75/362/CEE,
11 che menziona le specializzazioni comuni a due o più Stai membri. Con vittoria delle spese di giudizio. Con ogni conseguenza di legge.”
Con separato atto di citazione ex art. 392 c.p.c. ritualmente notificato, nel giudizio r.g.a.c.
5985/2023, i Sigg.ri ed altri hanno riassunto il giudizio dinanzi a questa Controparte_3
Corte nei confronti della nonché nei confronti delle altre Controparte_1 amministrazioni, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza disattesa:
1) Accogliere le domande proposte dagli odierni appellanti in riassunzione e, per l'effetto, condannare, in solido, le Amministrazioni appellate in riassunzione, al risarcimento dei danni subiti dagli odierni appellanti in riassunzione per effetto della mancata attuazione nei loro confronti delle direttive de quibus, e consistenti nella mancata erogazione ai medesimi appellanti in riassunzione delle somme previste a titolo di “adeguata remunerazione” per l'attività svolta durante i corsi di specializzazione, danno da quantificarsi nella somma di EURO 6.713,94 (già lire 13 milioni), per ciascun anno del relativo corso di specializzazione dagli stessi frequentato, per un totale pari alla somma anzidetta moltiplicata per il numero di anni di durata del corso di specializzazione o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c., nonché interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese competenze e onorari. Con ogni conseguenza di legge.
2) In Via istruttoria, si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia disporre apposita C.T.U., al fine di accertare se sussista o meno analogia tra le specializzazioni oggetto di contestazione da parte della difesa, di cui al terzo motivo del suo ricorso per cassazione e su cui ci siamo soffermati al motivo n. 1), del presente Atto di riassunzione e le specializzazioni di cui agli elenchi di cui agli artt. 5 e 7, Direttiva 75/362/CEE, che menzionano le specializzazioni, rispettivamente, comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi ”
La Il , Il Controparte_1 Controparte_78 [...]
, Il e il CP_80 Controparte_81 Controparte_82 nel giudizio r.g.a.c. 5985/2023 si sono costituiti , chiedendo la riunione dei
[...] procedimenti e rassegnando le seguenti conclusioni:
“ a) previa riunione del presente giudizio ad altro con RGN 5973/23 in quanto con entrambi si è proceduto alla riassunzione del medesimo provvedimento della Suprema Corte di Cassazione ( Ordinanza n. 25388-2023), dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei convenuti con ogni conseguenze di legge;
CP_92
b) rigettare le domande avverse, in quanto inammissibili ed, in ogni caso, infondate in fatto ed in diritto e non provate;
CP_ c) con vittoria di spese e compenso del giudizio, oltre accessori .
12 All'udienza del primo luglio 2024, trattandosi di procedimenti di rinvio a seguito della medesima ordinanza di Cassazione, la Corte ha disposto la riunione del procedimento
5985/2023 al procedimento 5973/2023, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni con termini anticipati all'udienza del nove giugno 2025 trattata in forma scritta come da decreto del ventidue aprile 2025.
*******
Per una migliore comprensione della questione, il Collegio rileva che, quanto al diritto ad una adeguata remunerazione per la frequenza ai corsi di specializzazione medica, la Corte di Cassazione aveva inizialmente affermato, in via restrittiva, il principio della insussistenza del predetto diritto per i medici che avessero frequentato i corsi di specializzazione antecedentemente all'anno 1983 in considerazione del carattere unitario e non frazionabile del periodo di formazione specialistica (ex multis, Cass. 15198/15).
Tale orientamento è stato, però, superato a seguito della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea che, con sentenza 24 gennaio 2018, C-616/16 e C-617/16, ha stabilito che l'art. 2, par. 1, lett. c), l'art. 3, par. 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363/CEE, come modificata dalla direttiva 82/76/ CEE, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata per la formazione iniziata nel corso dell'anno 1982 e proseguita fino all'anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione, a partire dall'1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa. Ad essa ha fatto seguito la sentenza delle SS.UU. n. 20348/2018, la quale ha pertanto affermato il diritto come spettante anche per l'anno accademico 1982-1983, ma a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa.
L'orientamento è stato poi nuovamente modificato in senso ampliativo, come ricordato dalla
Corte di Cassazione con l'ordinanza che ha rinviato alla presente sede. In particolare, con ordinanza del 22.9.2020, la Corte di Cassazione ha nuovamente richiesto, mediante rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE, una pronuncia della Corte di Giustizia europea su seguente quesito «Se l'art. 189, comma 3, del Trattato sull'Unione Europea e gli artt. 13
e 16 della Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva
75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ostino ad un'interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dall'art. 13 della Direttiva 82/76/CEE a favore dei sanitari che svolgano l'attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che
13 sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza Europea, spetta anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l'anno 1982, e che siano in corso all'1 gennaio 1983. Se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della Direttiva suindicata da parte dello Stato italiano competa, di conseguenza, anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva all'1° gennaio 1983».
Con sentenza 3 marzo 2022, C-590/20, la Corte di giustizia ha dichiarato che l'art. 2, par. 1, lett. c), l'art. 3, par.
1-2 e l'allegato della dir. 75/363/CEE, come modificata dalla dir.
82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto in data 1 gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve - per il periodo della formazione e con decorrenza dall'1 gennaio 1983
- essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5
o 7 della dir. 75/363/CEE.
E dunque, la Corte di Giustizia, richiamando quanto già affermato nella precedente sentenza del 2018, ha ribadito che le formazioni dei medici specializzandi devono essere oggetto di remunerazione adeguata, alle condizioni previste dal diritto europeo, spettando al giudice interno verificarne la loro sussistenza. A tal fine, vengono indicate le tre seguenti condizioni:
i) che la norma giuridica violata abbia lo scopo di conferire diritti ai singoli il cui contenuto può essere identificato;
ii) che la violazione sia sufficientemente qualificata;
iii) che sussista un nesso di causalità diretto tra la violazione dell'obbligo che incombe allo Stato e il danno subito dalle persone lese.
Per quanto attiene ai periodi di formazione iniziati prima dell'entrata in vigore della direttiva,
e proseguiti dopo la scadenza del termine di trasposizione, la Corte di Giustizia ha ritenuto che anche questi rientrino nell'ambio di applicazione ratione temporis della direttiva stessa.
Secondo la Corte, infatti, in base al suo costante orientamento giurisprudenziale, una norma giuridica nuova si applica a partire dall'entrata in vigore dell'atto che la introduce, e - pur non applicandosi alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite in vigenza della normativa precedente - essa disciplina gli effetti futuri di queste situazioni, nonché le situazioni giuridiche nuove, ad eccezione dei casi particolari in cui disposizioni specifiche ne
14 determinino speciali condizioni di applicazione nel tempo. All'esito di tale affermazione, la
Corte ha sancito che per le iscrizioni ad una scuola di specializzazione antecedenti all'entrata in vigore (29 gennaio 1982) della direttiva 82/76, la formazione si è svolta in conformità delle condizioni a quel tempo applicabili. In tal senso, l'iscrizione effettuata in un momento antecedente ha fatto sorgere una situazione giuridica definitivamente acquisita anteriormente all'entrata in vigore di detta direttiva. In linea con quanto già affermato nel
2018, si è ribadito che soltanto alla scadenza del termine di trasposizione (1 gennaio 1983) la Direttiva 82/76 ha fatto entrare nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione gli effetti di un'iscrizione effettuata prima dell'entrata in vigore della direttiva in parola. Pertanto, per i periodi di formazione cosiddetti “a cavallo”, quali quelli iniziati prima ma proseguiti dopo il
1° gennaio 1983, l'iscrizione ha continuato a produrre i suoi effetti per tutta la durata delle formazioni stesse.
In conclusione, la situazione di un medico iscritto ad una scuola di specializzazione prima del 29 gennaio 1982 costituisce una situazione sorta prima dell'entrata in vigore della
Direttiva 82/76, ma i cui effetti futuri sono disciplinati da tale direttiva a partire dalla scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di quest'ultima.
A tale pronuncia della CGUE ha fatto seguito la sentenza n. 20278 del 23.6.2022 delle SS.UU. della Corte di Cassazione che, facendo propri i principi sopra enunciati, ha affermato che “Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dall'1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE”.
Ciò posto, va altresì rilevato che la Corte di Cassazione ha avuto in più occasioni modo di precisare che non spetta il diritto al risarcimento in favore dei medici specializzandi per inadempimento della direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, a coloro che abbiano frequentato corsi di specializzazione non comuni ad almeno due Stati dell'UE in base agli elenchi di dette direttive e li abbiano conclusi prima dei decreti ministeriali di conformità delle specializzazioni conseguite a quelle elencate, non potendosi ravvisare un illecito comunitario nel mancato
15 ampliamento del novero delle specializzazioni equipollenti, il quale costituiva una facoltà per gli Stati membri e non già un obbligo imposto dalla normativa comunitaria” (v. Cass. n.
20303/2019).
Si richiama sul punto Cassazione n. 25414 del 2022: “Le specializzazioni (rispettivamente:
Andrologia, Angiologia, Audiologia, Chemioterapia, Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso,
Clinica pediatrica, Diabetologia e malattie del ricambio, Genetica medica, Idrologia, climatologia e talassoterapia, Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, Igiene e medicina preventiva epidemiologia sanità pubblica, Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, Igiene e medicina preventiva orient. igiene e tecnica ospedaliera, Immunoematologia, Malattie del fegato e del ricambio, Malattie dell'apparato cardiovascolare, Malattie metaboliche e diabetologia, Medicina del nuoto e delle attività subacquee, Medicina dello sport, Medicina legale e delle assicurazioni, Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, Microchirurgia
e chirurgia sperimentale, Oncologia, Oncologia ind. Oncologia gen. diag. e prev., Patologia generale, Pediatria d'urgenza e puericultura, Pronto soccorso e terapia d'urgenza, Psicologia,
Puericultura, Scienza dell'alimentazione dietetica) non compaiono formalmente nell'elenco di cui agli artt. 5 e 7 della c.d. Direttiva «Riconoscimento», ovvero la Direttiva 75/362/CEE, né negli artt. 4 e 5 della Direttiva 75/363/CEE”.
Dall'esame del testo della direttiva n. 75/362/CEE, con i relativi allegati e le tabelle di corrispondenza dei nomi dei corsi, si evince che, tra le specializzazioni oggetto di appello principale e di quello riunito, non può considerarsi inclusa:
- Analisi chimico-cliniche/medicina di laboratorio
- Angiologia medica
- Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso
- Chirurgia ontologica
- Chirurgia sperimentale e microchirurgia
- Clinica pediatrica
- Criminologia clinica e psichiatria forense
- Fisiatria
- Fisiologia della riproduzione umana ed educazione demografica
- Fisiologia respiratoria
16 - Foniatria
- Igiene pubblica
- Immunoematologia
- Malattie del fegato e del ricambio
- Malattie dell'apparato cardiovascolare
- Medicina del nuoto e delle attività subacquee
- Medicina dello sport;
- Medicina nucleare
- Neurofisiopatologia
- Odontoiatria
- Oncologia
- Oncologia chirurgica
- Ortognatodonzia
- Parassitologia medica
- Patologia clinica
- Patologia generale
- scienze dell'alimentazione
- Tecniche semiologiche speciali chirurgiche
Non può poi attribuirsi rilievo, in funzione del giudizio di equipollenza, alla normativa interna di rango regolamentare ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998.
A prescindere da ogni valutazione di merito circa la rilevanza dei decreti menzionati, infatti, tale normativa è sopravvenuta allo svolgimento del corso di specializzazione da parte degli appellanti e non può sostenersi che l'equipollenza sussista in virtù di norme che non esistevano all'epoca in cui il corso è stato frequentato (v. Cass. n. 25414/2022; n.
20303/2019).
Il principio è stato recentemente confermato dalle le Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui “Non possono pretendere dallo Stato italiano il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie 75/362 e 75/363 e successive integrazioni, coloro i quali abbiano iniziato prima del 1991 una specializzazione non contemplata dalle suddette
Direttive e di cui non sia dimostrata l'equipollenza di fatto alle specializzazioni ivi previste, a
17 nulla rilevando che la specializzazione conseguita sia stata, in seguito, inclusa tra quelle qualificate “conformi alle norme delle Comunità economiche europee” dal d.m. 31 ottobre
1991” (SS. UU. Cass. sent. n. 26603/2024).
Ne consegue che alle parti che hanno frequentato una specializzazione che osserva il vincolo del giudizio di equipollenza deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nei termini e nella misura di cui in seguito.
Ai fini della liquidazione viene utilizzando il parametro di cui all'art. 11 della L. 19 ottobre
1999 n. 370, ossia per ogni anno di specializzazione Euro 6.713,94 (somma equivalente all'importo in Lire 13.000), che vengono oltre interessi legali dalla domanda giudiziale. La
Corte specifica che, dovendo il calcolo partire dal 1.1.1983, la somma dovuta ad ogni medico per l'A.A. 1982-1983 viene decurtata di un quarto in considerazione del trimestre per cui non può essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno;
la somma per l'A.A. 1982-
1983 viene dunque quantificata in Euro 5.035,45.
Tutto ciò premesso, ad avviso di questa Corte, per una più ordinata esamina delle questioni rilevanti nel caso di specie è bene affrontare anzitutto quelle relative al ricorso in riassunzione della Presidenza del Consiglio che corrispondono specularmente al secondo e al terzo motivo del ricorso dell'Amministrazione in Cassazione.
Per quanto riguarda il primo motivo del ricorso in riassunzione della Presidenza, che corrisponde al secondo motivo di ricorso in Cassazione, con riferimento quindi alla posizione dei dottori , , e , la Suprema Corte ha CP_45 CP_53 CP_58 Parte_11 cassato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello di Roma ha riconosciuto, con riferimento alle specializzazioni di detti dottori da loro conseguite a seguito di corsi iniziati nell'anno accademico 1982-1983, il diritto alla remunerazione per l'intera durata del corso e non già con decorrenza dal 1° gennaio 1983.
Invero, la Corte di Appello pur avendo affermato che “nei confronti, invece, degli specializzandi che si siano iscritti nell'anno 1982-83 l'indennizzo va riconosciuto di euro
6714,00 annuali;
per il primo anno di specializzazione va ridotta di 1/3 portando il risarcimento del primo anno ad € 4476 e riconosciuta integralmente per i successivi anni” nel dispositivo della sentenza ai dott.ri , e ha CP_45 CP_53 CP_58 liquidato relativamente all'anno accademico 1982/1983 la maggior somma di € 6714,00 annuali invece della somma di € 4476 effettivamente spettante perché la borsa è 18 riconosciuta solo a partire dal 1° gennaio 1983 e non per l'intera durata dell'anno accademico.
Invero, per le ragioni ampiamente ritenute dalla consolidata giurisprudenza richiamata sussiste il diritto al risarcimento del danno, con limitazione dello stesso a partire dal 1° gennaio 1983 e fino al conseguimento del diploma di specializzazione ai dott.ri , CP_45
e . CP_53 CP_58
Ne consegue che ai dottori in questione deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella minor somma di cui in seguito.
della durata legale di 4 anni dall'a.a. 1982/1983 Parte_14 all'a.a. 1985/1986, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, a partire dal 1° gennaio 1983, Euro
6.713,94 per l'A.A. 1983-1984, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1984-1985, Euro 6.713,94 per l'A.A.
1985-1986 per un totale complessivo di Euro 25.177,27, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
della durata legale di 4 anni dall'a.a. Parte_15
1982/1983 all'a.a. 1985/1986, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, a partire dal 1° gennaio
1983, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-1984, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1984-1985, Euro
6.713,94 per l'A.A. 1985-1986 per un totale complessivo di Euro 25.177,27, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
della durata legale di 4 anni dall'a.a. Parte_16
1982/1983 all'a.a. 1985/1986, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, a partire dal 1° gennaio
1983, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-1984, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1984-1985, Euro
6.713,94 per l'A.A. 1985-1986 per un totale complessivo di Euro 25.177,27, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
Per quanto riguarda la posizione della dott.ssa , invece, la Corte di Appello ha Parte_11 correttamente liquidato l'anno accademico 1982/1983, ma ha errato nella parte in cui ha riconosciuto un risarcimento del danno parametrando la durata del corso di specializzazione di 4 anni piuttosto che di 3 anni, come invece risulta da certificato di laurea in fisioterapia allegato nel fascicolo digitalizzato di primo grado.
19 Nello specifico alla stessa la Corte di appello ha liquidato la somma di € 24.618,00
(4476,00+6714x3), considerando quindi correttamente la liquidazione a partire dal 1° gennaio 1983, ma aggiungendo un anno in più non dovuto.
Dunque, in applicazione dei principi di liquidazione enucleati dalla Suprema Corte di
Cassazione, alla dott.ssa per la sola specializzazione in Fisioterapia (e non in Parte_11 quella di scienze dell'alimentazione, in quanto non equipollente) della durata legale di 3 anni dall'a.a. 1982/1983 all'a.a. 1984/1985, spetta la minor somma così parametrata: Euro
5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, a partire dal 1° gennaio 1983, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-
1984, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1984-1985, per un totale complessivo di Euro 18.463,33 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
Per quanto riguarda il secondo motivo proposto ex art. 392 c.p.c. dalla Controparte_1
, corrispondente al terzo motivo del ricorso dell'Amministrazione presso la Suprema
[...]
Corte, la SC ha ritenuto che: “A.
3.1.f. Nel provvedere all'accertamento di merito indebitamente omesso dal giudice di appello, quello del rinvio terrà conto delle seguenti indicazioni:
- contrariamente a quanto dedotto in controricorso, non può attribuirsi rilievo, in funzione del giudizio di equipollenza, alla invocata normativa interna di rango regolamentare, ed in particolare ai decreti ministeriali 31 ottobre 1991 e 30 gennaio 1998. Infatti, avuto riguardo all'epoca di svolgimento del corso di specializzazione da parte dei ricorrenti interessati alla censura in esame, si rileva agevolmente che essa normativa è sopravvenuta a tale svolgimento. Non è giuridicamente sostenibile che l'equipollenza di un corso di specializzazione a quelli previsti in almeno altri due Stati membri sussista in virtù di norme che non esistevano all'epoca in cui quel corso venne frequentato. E se può imputarsi allo Stato italiano di avere dato tardiva attuazione alla Direttiva 1975/363 (come modificata dalla Direttiva 1982/76), nella parte che imponeva agli Stati membri l'obbligo di remunerare i dottori specializzandi, certamente non gli si può rimproverare a titolo di «illecito comunitario» di non avere ampliato il novero delle specializzazioni equipollenti, dal momento che tale ampliamento per gli Stati membri costituiva una facoltà e non un obbligo loro imposto dalla normativa comunitaria (v., in termini, Cass. n. 25363 del 2022 e Cass. n. 25414 del 2022, citt.; precedentemente, Cass. 26/07/2019, n. 20303);
- l'equipollenza alle previsioni comunitarie della specializzazione in “Malattie dell'apparato cardiovascolare” è stata negata da Sez. 3, Ordinanza n. 25414 del 26 agosto 2022 (v. anche, Cass. 15/11/2022, n. 33634);
- l'equipollenza alle previsioni comunitarie della specializzazione in “Diabetologia” è stata negata dalla citata Sez. 3, Ordinanza n. 25414 del 26 agosto 2022 (v. anche, la citata Cass. 15/11/2022, n. 33634);
20 - l'equipollenza alle previsioni comunitarie della specializzazione in “Pediatria preventiva” è stata negata da Sez. 3, Ordinanza n. 4575 dell'11 febbraio 2022 (v. anche Cass. 26/07/2019, n. 20303);
- l'equipollenza alle previsioni comunitarie della specializzazione in “Chirurgia d'urgenza” è stata negata da Cass. n. 25414 del 2022, cit. (v. anche Cass. 22/03/2022, n. 9217 e Cass. 08/01/2016, n. 147);
- l'equipollenza alle previsioni comunitarie della specializzazione in “Chirurgia oncologica” è stata negata da Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19099 del 15 settembre 2020;
- l'equipollenza alle previsioni comunitarie della specializzazione in “Medicina dello sport” è stata negata da Cass. n. 25414 del 2022, cit.;
- l'equipollenza alle previsioni comunitarie della specializzazione in “Medicina legale e delle assicurazioni” è stata negata da Cass. n. 25414 del 2022, cit., nonché da Sez. 3, Ordinanza n. 28440 del 14 dicembre 2020, ove si afferma “non esservi dubbi” sul fatto che la specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni non è compresa negli elenchi di cui alla direttiva comunitaria 75/363.
Per tutte le altre specializzazioni il giudice del rinvio dovrà procedere al riscontro negli elenchi allegati alle direttive o dell'inserimento diretto o della previsione della specializzazione in almeno due Stati membri”.
Ebbene, la Suprema Corte ha accolto il motivo di ricorso della Presidenza del Consiglio precisando che l'inclusione del corso di specializzazione nelle professioni sanitarie, tra quelli di cui agli elenchi allegati alle direttive europee che sanciscono l'obbligo per lo Stato membro di prevedere una adeguata remunerazione per il periodo di frequenza (ovvero la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due Stati membri), rappresenta un fatto costitutivo del diritto del medico specializzato ad ottenere l'indennizzo per la mancata attuazione delle suddette direttive. E la sua effettiva sussistenza va sempre verificata dal giudice, indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione sul punto da parte del convenuto.
Conseguentemente, è onere di questa Corte accertare la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda dei medici specializzati e valutare la fondatezza del diritto vantato sulla scorta dell'inclusione dei corsi negli elenchi della direttiva, ovvero la circostanza della loro equivalenza alle specializzazioni riconosciute in almeno due Stati membri.
Sulla scorta di quanto puntualizzato dalla Suprema Corte di Cassazione con il principio di diritto rimesso a questa Corte di Appello:
21 A. vanno anzitutto escluse da questo accertamento e, quindi vanno rigettate, le domande dei seguenti dottori specializzati, in quanto le loro specializzazioni sono state già escluse dalla giurisprudenza richiamata della Corte di Cassazione:
1. (specializzato in “Oncologia” e “Chirurgia oncologica”); Controparte_55
2. (specializzato in “Chirurgia oncologica”); CP_40
3. (specializzata in “Chirurgia oncologica”); CP_12
4. (specializzata in “Pediatria preventiva”); Controparte_56
5. (specializzata in “Pediatria preventiva e sociale”); CP_60
6. (specializzata in “Pediatria preventiva e puericultura”); Controparte_22
7. (specializzato in “Pediatria preventiva e puericultura”); Controparte_9
8. (specializzato in “Diabetologia e malattie del ricambio”); CP_89
9. (specializzato in “Diabetologia e malattie del ricambio”: seconda Controparte_15 specializzazione);
10. (specializzato in “Diabetologia e malattie del ricambio”); Controparte_47
11. (specializzata in “Medicina legale e delle assicurazioni”); CP_17
12. (specializzata in “Medicina legale e delle assicurazioni”: seconda Controparte_42 specializzazione);
13. (specializzata in “Medicina dello sport”). CP_24
B. Va altresì escluso il diritto ai seguenti dottori, avendo questa Corte “proceduto al riscontro negli elenchi allegati alle direttive o dell'inserimento diretto o della previsione della specializzazione in almeno due Stati membri” esame che ha dato esito negativo:
1. (specializzata in “Oncologia”) Controparte_3
2. (specializzata in “Chirurgia sperimentale e microchirurgia”) CP_4
3. (specializzato in “Clinica pediatrica”) Parte_13
4. (specializzato in “Angiologia medica”) CP_84
5. (specializzato in “Oncologia”) CP_6
6. (specializzato in “Angiologia medica”) CP_39
7. (specializzato in “Chirurgia ontologica”) CP_40
22 8. (specializzato in “Oncologia”) CP_94
9. (specializzato in “Tecniche semiologiche speciali chirurgiche”) Controparte_13
10. (specializzata in “Scienze dell'alimentazione”) Controparte_14
11. (specializzata in “Fisiologia della riproduzione umana ed Parte_5 educazione demografica”)
12. (specializzata in “Angiologia medica”) CP_16
13. (specializzata in “Clinica pediatrica”) Controparte_35
14. (specializzata in “Fisiatria”) Controparte_33
15. (specializzata in “Fisiopatologia respiratoria”) CP_18
16. (specializzata in “Igiene pubblica”) CP_19
17. (specializzata in “Scienze dell'alimentazione”) Controparte_46
18. (specializzata in “Foniatria”: seconda specializzazione) Controparte_20
19. (specializzato in “Oncologia”) CP_32
20. (specializzata in “Analisi chimico-cliniche/medicina di Controparte_87 laboratorio”)
21. (seconda specializzazione in “Scienze dell'alimentazione”) Parte_11
22. (specializzato in “Oncologia chirurgica”) CP_49
23. (specializzato in “Oncologia”) CP_50
24. (specializzata in “Fisiatria”) Controparte_21
25. LI EN (specializzato in “Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso”)
26. (specializzato in “Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso”) CP_38
27. (specializzato in “Scienze dell'alimentazione”) Controparte_41
28. (specializzato in scienze dell'alimentazione”) Controparte_7
29. (specializzata in “Malattie dell'apparato cardiovascolare”) Parte_7
30. (specializzato in “Patologia clinica”) CP_28
31. (specializzata in “Neurofisiopatologia”) Parte_4
32. (specializzato in “Criminologia clinica e psichiatria forense”) Controparte_27
33. (specializzato in “Ortognatodonzia”) CP_29
34. (specializzata in “Parassitologia medica”), CP_23
35. (specializzato in “Malattie del fegato e del ricambio”) Controparte_25
23 36. (specializzato in “Medicina del nuoto e delle attività Controparte_26 subacquee”)
37. (specializzata in “Clinica pediatrica”) Controparte_57
38. (specializzato in “Oncologia”) Parte_8
39. (specializzato in “Odontoiatria”) Controparte_54
40. (specializzati in “Patologia generale”) Controparte_8
41. (specializzati in “Patologia generale”) Controparte_90
42. (specializzate in “Medicina nucleare”) CP_91
43. (specializzate in “Medicina nucleare”) Parte_6
44. (specializzato in “Immunoematologia”) Parte_12
C. Sulla scorta del medesimo accertamento effettuato da questa Corte sulla base della
Direttiva 75/362/CEE e di quanto effettivamente provato e dimostrato dai dottori specializzati quanto al presupposto dell'equipollenza della specializzazione, sussiste il diritto alla corresponsione di emolumenti per le seguenti parti:
1. specializzato in Biologia clinica della durata legale di 4 anni;
in Controparte_2 particolare, dall'anno accademico 1986/1987 all'anno accademico 1989/1990 come indicato da certificato, quindi, va riconosciuta la somma di Euro 6.713,94 per ogni anno accademico della durata legale, per un totale complessivo di Euro 26.855,76 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
2. eredi del dottor specializzato in Biologia clinica della Persona_1 durata legale di 4 anni;
in particolare, dall'anno 1987 all'1990 come indicato da certificato, quindi, va riconosciuta la somma di Euro 6.713,94 per ogni anno accademico della durata legale, per un totale complessivo di Euro 26.855,76 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
3. specializzazione in Anestesia e rianimazione della durata legale Controparte_37 di 3 anni;
in particolare, anni 1982-1984 come indicato da certificato, quindi, va riconosciuta la somma di Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro 6.713,94 per l'A.A.
1983-1984, per un totale complessivo di Euro 11.749,39, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
24 4. specializzazione in Chirurgia generale della durata legale di 6 anni;
in CP_48 particolare, anni 1988-1993 come indicato da certificato, quindi, va riconosciuta la somma di Euro 6.713,94 per ogni anno accademico della durata legale, per un totale complessivo di Euro 40.283,64 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
5. della durata legale di 4 anni dal 1981 al Parte_17
1985, dunque va riconosciuta la somma di Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro
6.713,94 per l'A.A. 1983-1984, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1984-1985, per un totale complessivo di Euro 18.463,33 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
6. specializzata in Radiologia della durata legale di 4 anni;
in Controparte_3 particolare, anni accademici 1986/1987 – 1989/1990 come indicato da certificato, quindi, va riconosciuta la somma di Euro 6.713,94 per ogni anno accademico della durata legale, per un totale complessivo di Euro 26.855,76 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
7. specializzata in Neuropsichiatria infantile della durata legale Controparte_30 di 5 anni;
in particolare, dall'anno 1990 all'anno 1995 come indicato da certificato, quindi, va riconosciuta la somma di Euro 6.713,94 per ogni anno accademico della durata legale, per un totale complessivo di Euro 33.569,70 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
8. specializzato in Neuropsichiatria infantile della durata legale di 4 anni;
in Parte_9 particolare, dall'anno 1980 all'anno 1984 come indicato da certificato, dunque, va riconosciuta la somma di Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro 6.713,94 per l'A.A.
1983-1984, per un totale complessivo di Euro 11.749,39, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
9. specializzata in Biologia clinica della durata legale di 4 anni;
in Controparte_10 particolare, dall'anno 1983 all'anno 1987 come indicato da certificato, quindi, va riconosciuta la somma di Euro 6.713,94 per ogni anno accademico della durata legale, per un totale complessivo di Euro 26.855,76 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
10. della durata legale di 4 anni dall'anno Parte_18 accademico 1981/1982 al 1986 come da certificato, tuttavia va riconosciuta solo la
25 somma per gli anni della durata legale, dunque, Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983,
Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-1984, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1984-1985, per un totale complessivo di Euro 18.463,33 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
11. specializzato in Ematologia clinica della durata legale di 3 anni dall'anno CP_52
1980 all'anno 1983, dunque, va riconosciuta esclusivamente la somma di Euro 5.035,45 relativa all'anno accademico 1982/1983, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
12. specializzata in “Endocrinologia”, come risulta correttamente dal certificato CP_31 di specializzazione depositato in primo grado e non come riportato nel ricorso alla
Suprema Corte di Cassazione in Endocrinochirurgia, della durata legale di 3 anni;
in particolare, dall'anno accademico 1983/1984 all'anno accademico 1985/1986 come indicato da certificato, quindi, va riconosciuta la somma di Euro 6.713,94 per ogni anno accademico della durata legale, per un totale complessivo di Euro 20.141,82 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
13.
Con riferimento, invece, alle posizioni dei seguenti Dottori nel giudizio riunito n.r.g.
5985/2023, si dispone quanto segue con la collegata motivazione sulla base dei documenti prodotti :
NOMINATIVO
1. La domanda resta assorbita dal rigetto Controparte_3 della domanda della Controparte_1
e dal conseguente
[...] riconoscimento del diritto della medesima dottoressa alla borsa di studio.
2. La domanda resta assorbita dal rigetto Controparte_37 della domanda della Controparte_1
e dal conseguente
[...] riconoscimento del diritto del medesimo dottore alla borsa di studio, in quanto era stato correttamente indicato e provato il titolo di specializzazione in Anestesia e rianimazione.
3. La domanda resta assorbita CP_38 dall'accoglimento della domanda della
26 4. CP_84
5. CP_6
6. Controparte_7
AN
e dal conseguente Controparte_1 non riconoscimento del diritto del medesimo dottore alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso non è contemplata né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato dimostrato il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 rigetto del diritto del medesimo dottore alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Angiologia medica non è contemplata né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato dimostrato il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 non riconoscimento del diritto del medesimo dottore alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Oncologia non è contemplata né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato dimostrato il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 non riconoscimento del diritto del medesimo dottore alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Scienze dell'alimentazione non è contemplata né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato dimostrato il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
27 7. Controparte_8
8. Controparte_9
9. Controparte_10
10. Parte_4
11. Controparte_90
CP_10
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 non riconoscimento del diritto del medesimo dottore alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Patologia generale non è contemplata né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato dimostrato il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 non riconoscimento del diritto del medesimo dottore alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Pediatria preventiva e puericultura è stata esclusa dalla stessa ordinanza di rinvio a questa Corte di appello.
La domanda resta assorbita dal rigetto della domanda della Controparte_1
e dal conseguente
[...] riconoscimento del diritto della medesima dottoressa alla borsa di studio.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 non riconoscimento del diritto della medesima dottoressa alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Neurofisiopatologia generale non è contemplata né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato dimostrato il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 rigetto del diritto della medesima dottoressa alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Patologia generale
28 12. Controparte_67
13. Parte_12
14. CP_44
15. Controparte_13
non è contemplata né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato dimostrato il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 non riconoscimento del diritto della medesima dottoressa alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Medicina legale e delle assicurazioni è stata esclusa dalla stessa ordinanza di rinvio a questa Corte di appello.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 rigetto del diritto della medesima dottoressa alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Immunoematologia non è contemplata né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato dimostrato il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
La domanda resta assorbita dal rigetto della domanda della Controparte_1
e dal conseguente
[...] riconoscimento del diritto della medesimo dottore alla borsa di studio.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente CP_1 CP_1 rigetto del diritto del medesimo dottore alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Tecniche semiologiche speciali chirurgiche non è contemplata né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato dimostrato il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
29 16. NC IC
17. Controparte_14
18. CP_59
CP_59
19. CP_16
20. Controparte_35
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 non riconoscimento del diritto della medesimo dottore alla borsa di studio.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 rigetto del diritto della medesima dottoressa alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Scienze dell'alimentazione non è contemplata né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato dimostrato il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
La domanda resta assorbita dal rigetto della domanda della Controparte_1
e dal conseguente
[...] riconoscimento del diritto della medesima dottoressa alla borsa di studio.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 rigetto del diritto della medesima dottoressa alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Angiologia medica non è contemplata né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato dimostrato il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 rigetto del diritto della medesima dottoressa alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Clinica pediatrica non è contemplata né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato dimostrato
30 21. CP_17
22. Controparte_33
23. CP_18
24. CP_91
il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 non riconoscimento del diritto della medesima dottoressa alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Medicina legale e delle assicurazioni è stata esclusa dalla stessa ordinanza di rinvio a questa Corte di appello.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 rigetto del diritto della medesima dottoressa alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Fisiatria non è contemplata né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato dimostrato il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 rigetto del diritto della medesima dottoressa alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Fisiopatologia Respiratoria non è contemplata né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato dimostrato il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 rigetto del diritto della medesima dottoressa alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Medicina nucleare non è contemplata né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato
31 25. CP_46
CP_46
26. Controparte_20
27. CP_87
CP_87
28. CP_31
dimostrato il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 rigetto del diritto della medesima dottoressa alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Scienze dell'alimentazione non è contemplata né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato dimostrato il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 rigetto del diritto della medesima dottoressa alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Foniatria non è contemplata né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato dimostrato il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 rigetto del diritto della medesima dottoressa alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Analisi chimico- cliniche/medicina di laboratorio non è contemplata né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato dimostrato il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
La domanda resta assorbita dal rigetto della domanda della Controparte_1
e dal conseguente
[...] riconoscimento del diritto della medesima dottoressa alla borsa di studio.
32 29. Parte_11
30. CP_48
31. CP_50
32. Controparte_30
CP_3
33. CP_21
CP_21
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 rigetto del diritto della medesima dottoressa alla borsa di studio per la seconda specializzazione, in quanto la specializzazione in Scienze dell'alimentazione non è contemplata né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato dimostrato il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
Resta fermo invece quanto disposto con riferimento alla prima specializzazione in Fisioterapia per la quale è stato invece riconosciuto il diritto alla borsa di studio.
La domanda resta assorbita dal rigetto della domanda della Controparte_1
e dal conseguente
[...] riconoscimento del diritto della medesima dottoressa alla borsa di studi, in quanto era stato correttamente indicato e provato il titolo di specializzazione in Chirurgia Generale.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 rigetto del diritto della medesimo dottore alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Oncologia non è contemplata né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato dimostrato il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
La domanda resta assorbita dal rigetto della domanda della Controparte_1
e dal conseguente
[...] riconoscimento del diritto della medesima dottoressa alla borsa di studio.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della
33 34. Controparte_22
35. CP_23
36. CP_52
37. CP_25
SC
e dal conseguente CP_1 CP_1 rigetto del diritto della medesima dottoressa alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Fisiatria non è contemplata né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato dimostrato il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 rigetto del diritto della medesima dottoressa alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Ortognatodonzia non è contemplata né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato dimostrato il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 rigetto del diritto della medesima dottoressa alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Parassitologia medica non è contemplata né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato dimostrato il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
La domanda resta assorbita dal rigetto della domanda della Controparte_1
e dal conseguente
[...] riconoscimento del diritto del medesimo dottore alla borsa di studio.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente CP_1 CP_1 non riconoscimento del diritto del medesimo dottore alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Malattie del fegato e del ricambio non è contemplata
34 38. Controparte_54
CP_54
39. Controparte_55
40. Controparte_27
41. CP_28
né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato dimostrato il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 non riconoscimento del diritto del medesimo dottore alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Odontoiatria non è contemplata né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato dimostrato il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 non riconoscimento del diritto del medesimo dottore alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Oncologia e chirurgia oncologica non è contemplata né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato dimostrato il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente CP_1 CP_1 non riconoscimento del diritto del medesimo dottore alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Criminologia clinica e psichiatria forense non è contemplata né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato dimostrato il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 non riconoscimento del diritto del
35 medesimo dottore alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Patologia clinica non è contemplata né all'interno dell'art. 5, Né dall'elenco di cui all'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE. Né, altresì, è stato dimostrato il presupposto dell'equipollenza detta specializzazione.
42. VOCE DOMENICO La domanda resta assorbita dall'accoglimento della domanda della e dal conseguente Controparte_1 non riconoscimento del diritto della medesimo dottore alla borsa di studio, in quanto la specializzazione in Diabetologia e malattie del ricambio è stata esclusa dalla stessa ordinanza di rinvio a questa Corte di appello.
43. La domanda resta assorbita dal rigetto Parte_9 della domanda della Controparte_1
e dal conseguente
[...] riconoscimento del diritto del medesimo dottore alla borsa di studio.
Quanto alla posizione del dott. di cui al secondo motivo di dell'atto Controparte_34 di riassunzione del giudizio n. r.g. 5985/2023 va rilevato che effettivamente sebbene nella sentenza della Corte di appello n. 4031/2020 a pag. 29 venga liquidata la somma di
€26.856,00 “per entrambe le specializzazioni conseguite” di fatto l'unica liquidazione riconosciuta è quella relativa ad un solo corso che effettivamente – come provato da certificato di specializzazione (pag. 509 fasc. primo grado) – è quello di igiene e medicina preventiva (riconosciuta sebbene con denominazione differente ma durata conforme di 4 anni) della durata legale di 4 anni dall'anno accademico 1987/1988 all'anno accademico
1990/1991.
Moltiplicando quindi la somma riconosciuta dalla Corte di Appello per ogni anno di corso
€6714x4 corrisponde effettivamente all'ammontare spettante al predetto dottore pari a
€26.856,00 relativa ad una sola specializzazione, non avendo inciso nel calcolo del riconoscimento del diritto l'erronea attribuzione della specializzazione in cardiologia di altro dottore omonimo che non aderì all'appello. 36 Sulla scorta pertanto di quanto affermato al Dottor va correttamente liquidata la CP_34 somma di € 26.856,00 per la specializzazione conseguita in igiene e medicina preventiva della durata legale di 4 anni conseguita dall'anno accademico 1987/1988 all'anno accademico 1990/1991 come da certificato allegato.
Quanto alla posizione del dottor , specializzato in Ortopedia e Controparte_62
Traumatologia, con durata legale 5 anni, dal 1980/81 al 1985 va accolta la domanda e va riconosciuta la borsa di studio a partire dal 1° gennaio 1983 fino alla durata legale del corso di specializzazione, in quanto riconosciuta ex art. 5 comma 3 della predetta Direttiva
75/362(CEE). Si riconosce pertanto : Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-1984, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1984-1985 per un totale complessivo di Euro
18.463,33 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
Quanto alla posizione del dottoressa , specializzata in Pediatria, CP_3 CP_63 con durata legale 4 anni, dal 1981 al 1985 va accolta la domanda e va riconosciuta la borsa di studio a partire dal 1° gennaio 1983 fino alla durata legale del corso di specializzazione, in quanto riconosciuta ex art. 5 comma 3 della predetta Direttiva 75/362(CEE)
Si riconosce pertanto: Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-
1984, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1984-1985 per un totale complessivo di Euro 18.463,33 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
Quanto alla posizione del dottoressa , specializzato in Chirurgia toracica, CP_65 con durata legale 4 anni, dal 1981 al 1984 va accolta la domanda e va riconosciuta la borsa di studio a partire dal 1° gennaio 1983 fino alla durata legale del corso di specializzazione, in quanto riconosciuta ex art. 5 comma 3 della predetta Direttiva 75/362(CEE).
Nello specifico si riconosce pertanto: Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-1984, per un totale complessivo di Euro 11.749,39 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
Nei confronti del medesimo Dottore va riconosciuto il diritto alla borsa di studio anche per la seconda specializzazione in Chirurgia Generale dal 1984 al 1989 della durata legale di 5 anni, in quanto riconosciuta ex art. 5 comma 3 della predetta Direttiva 75/362(CEE).
37 Si riconosce pertanto: Euro 6.713,94 per ogni anno della durata del corso di specializzazione, per un totale complessivo di Euro 33.574,70 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
Il totale dovuto per entrambe le specializzazioni è pari a € 45.324,09 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.
Quanto alla posizione del dottoressa specializzato in Malattie CP_66 CP_10 respiratorie e tisiologia, con durata legale 3 anni, dal 1981 al 1983 va accolta la domanda e va riconosciuta la borsa di studio a partire dal 1° gennaio 1983 fino alla durata legale del corso di specializzazione, in quanto riconosciuta ex art. 5 comma 3 della predetta Direttiva
75/362(CEE). Si riconosce pertanto: Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
Quanto invece alla posizione del dott.re posto il rigetto del Controparte_15 riconoscimento della domanda di risarcimento del danno con riferimento alla seconda specializzazione in Diabetologia e malattie del ricambio, va invece accolta la domanda avanzata con il giudizio riunito del riconoscimento della borsa di studio relativa alla specializzazione della durata legale di 5 anni in Medicina interna, riconosciuta ex art. 5 comma 3 della predetta Direttiva 75/362(CEE) svolta come provato da certificato medico dal 1981/1982 al 1986. Sulla scorta dei principi su espressi va quindi riconosciuta la borsa di studio a partire dal 1° gennaio 1983 fino alla durata legale del corso di specializzazione, nello specifico: Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-1984,
Euro 6.713,94 per l'A.A. 1984-1985, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1985-1986 per un totale complessivo di Euro 25.177,27 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
Quanto alla posizione del dottore specializzato in Urologia, con durata CP_68 legale 5 anni, dal 1981/1982 al 1986 va accolta la domanda e va riconosciuta la borsa di studio a partire dal 1° gennaio 1983 fino alla durata legale del corso di specializzazione, in quanto riconosciuta ex art. 5 comma 3 della predetta Direttiva 75/362(CEE). Si riconosce pertanto : Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-1984, Euro
6.713,94 per l'A.A. 1984-1985, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1985-1986 per un totale complessivo di Euro 25.177,27 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
38 Quanto alla posizione della dott.ssa , specializzata in CP_3 Controparte_71
Pediatria, con durata legale 4 anni, dal 1980/81 al 1984 va accolta la domanda e va riconosciuta la borsa di studio a partire dal 1° gennaio 1983 fino alla durata legale del corso di specializzazione, in quanto riconosciuta ex art. 5 comma 3 della predetta Direttiva
75/362(CEE). Si riconosce pertanto: Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-1984, per un totale complessivo di Euro 11.749,39 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
Quanto alla posizione del dottor , specializzato in Medicina del lavoro, con CP_72 durata legale 4 anni, dal 1980/81 al 1984 va accolta la domanda e va riconosciuta la borsa di studio a partire dal 1° gennaio 1983 fino alla durata legale del corso di specializzazione, in quanto riconosciuta ex art. 7 comma 2 della predetta Direttiva 75/362(CEE) sebbene con nominazione differente ma dalla durata conforme “Occupational medicine”. Si riconosce:
Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-1984, per un totale complessivo di Euro 11.749,39 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
Quanto alla posizione della dott.ssa specializzata in Controparte_74
Pediatria, con durata legale 4 anni, dal 1981 al 1985 va accolta la domanda e va riconosciuta la borsa di studio a partire dal 1° gennaio 1983 fino alla durata legale del corso di specializzazione, in quanto riconosciuta ex art. 5 comma 3 della predetta Direttiva
75/362(CEE). Si riconosce: Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro 6.713,94 per l'A.A.
1983-1984, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1984-1985 per un totale complessivo di Euro 18.463,33 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
Quanto alla posizione del dott.re , specializzato in Radio diagnostica, Controparte_75 con durata legale di 3 anni, dal 1980/81 al 1984 va accolta la domanda e va riconosciuta la borsa di studio a partire dal 1° gennaio 1983 fino alla durata legale del corso di specializzazione, in quanto riconosciuta ex art. 7 comma 2 della predetta Direttiva
75/362(CEE). Si riconosce: Euro 5.035,45 per l'anno accademico 1983/1984 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
Quanto alla posizione del dottore , specializzata in Parte_10
Ginecologia e Ostetricia, con durata legale 4 anni, dal 1981/1982 al 1985 va accolta la domanda e va riconosciuta la borsa di studio a partire dal 1° gennaio 1983 fino alla durata
39 legale del corso di specializzazione, in quanto riconosciuta ex art. 5 comma 3 della predetta
Direttiva 75/362(CEE). Si riconosce: Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-1984, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1984-1985, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1985-1986 per un totale complessivo di Euro 25.177,27 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
Quanto alla posizione del dottore specializzato in Anestesia e rianimazione CP_61
e Ostetricia, con durata legale 3 anni, dal 1983 al 1986 va accolta la domanda e va riconosciuta la borsa di studio per tutta la durata legale del corso di specializzazione, in quanto riconosciuta ex art. 5 comma 3 della predetta Direttiva 75/362(CEE). Si riconosce:
Euro 6.713,94 per ogni anno della durata del corso di specializzazione, per un totale complessivo di Euro 20.141,82 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
Quanto alla posizione del dottore , specializzato in medicina interna, con CP_64 durata legale 5 anni, dal 1988 al 1993 va accolta la domanda e va riconosciuta la borsa di studio per tutta la durata legale del corso di specializzazione, in quanto riconosciuta ex art. 5 comma 3 della predetta Direttiva 75/362(CEE). Si riconosce: Euro 6.713,94 per ogni anno della durata del corso di specializzazione, per un totale complessivo di Euro 33.569,70 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
Quanto alla posizione della dottoressa , specializzata in Pediatria, con durata CP_70 legale 4 anni, dal 1982 al 1986 va accolta la domanda e va riconosciuta la borsa di studio a partire dal 1° gennaio 1983 fino alla durata legale del corso di specializzazione, in quanto riconosciuta ex art. 5 comma 3 della predetta Direttiva 75/362(CEE). Si riconosce: Euro
5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-1984, Euro 6.713,94 per l'A.A.
1984-1985, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1985-1986 per un totale complessivo di Euro 25.177,27 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
Quanto alla posizione del dottore , specializzata in Chirurgia generale, con CP_69 durata legale 5 anni, dal 1986 al 1991 va accolta la domanda e va riconosciuta la borsa di studio per tutta la durata legale del corso di specializzazione, in quanto riconosciuta ex art. 5 comma 3 della predetta Direttiva 75/362(CEE). Si riconosce: Euro 6.713,94 per ogni anno della durata del corso di specializzazione, per un totale complessivo di Euro 33.569,70 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
40 Quanto alla posizione del dottore specializzato in Endocrinologia, con CP_73 durata legale 5 anni, dal 1989 al 1994 va accolta la domanda e va riconosciuta la borsa di studio per tutta la durata legale del corso di specializzazione, in quanto riconosciuta ex art. 7 comma 2 della predetta Direttiva 75/362(CEE). Si riconosce: Euro 6.713,94 per ogni anno della durata del corso di specializzazione, per un totale complessivo di Euro 33.569,70 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
Quanto alla posizione della dott.ssa seconda specializzazione in medicina CP_4 interna, con durata legale 5 anni, dal 1991 al 1995 va accolta la domanda di cui è stata omessa la valutazione nel precedente giudizio di appello e va riconosciuta la borsa di studio per tutta la durata legale del corso di specializzazione, in quanto riconosciuta ex art. 5 comma 3 della predetta Direttiva 75/362(CEE). Si riconosce: Euro 6.713,94 per ogni anno della durata del corso di specializzazione, per un totale complessivo di Euro 33.569,70 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
Quanto alla posizione della dottoressa , specializzata in Pediatria, con Parte_19 durata legale 4 anni, dal 1979 al 1982 va accolta la domanda e va riconosciuta la borsa di studio a partire dal 1° gennaio 1983 fino alla durata legale del corso di specializzazione, in quanto riconosciuta ex art. 5 comma 3 della predetta Direttiva 75/362(CEE). Si riconosce:
Euro 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, Euro 6.713,94 per l'A.A. 1983-1984, per un totale complessivo di Euro 11.749,39 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
Va da ultimo rigettata la richiesta istruttoria avanzata sono con l'atto di riassunzione dai dottori specializzati nel giudizio riunito n. 5985/2023 al fine di accertare se sussista o meno analogia tra le specializzazioni oggetto di contestazione da parte dell'amministrazione, atteso che lo strumento istruttorio della CTU non può essere invocato dalle parti al fine di sopperire al proprio onere probatorio che andava assolto tempestivamente in sede di presentazione della domanda nel primo grado di giudizio.
Detto mezzo istruttorio, in altri termini, non può essere utilizzato al fine di esonerare i dottori dal fornire la prova dell'equipollenza della propria specializzazione non direttamente richiamata negli elenchi della Direttiva n. 75/362/CEE, non avendo mai costituito oggetto di deduzioni, allegazioni e/o produzioni nei precedenti gradi di giudizio, ed è quindi secondo giurisprudenza consolidata legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni.
41 Tenuto conto del recente mutamento dell'orientamento giurisprudenziale e della complessa querelle giudiziaria le spese di tutti i gradi di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul giudizio ex art. 392 c.p.c. proposto dalla r.g.a.c. 5973/2023 nonché dai Dottori Controparte_1 CP_3
ed altri nel numero di r.g.a.c. 5985/2023 riunito, ogni ulteriore istanza ed
[...] eccezione disattese, così provvede:
1. condanna la al pagamento: Controparte_1
- nei confronti di della minor somma di Parte_14
Euro 25.177,27, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.;
- nei confronti di della minor Parte_16 somma di Euro 25.177,27, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- nei confronti di della minor Parte_15 somma di Euro 25.177,27, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- nei confronti di della minor somma di Parte_20
Euro 18.463,33, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
2. rigetta le domande proposte dalle seguenti parti :
1. (specializzato in “Oncologia” e “Chirurgia oncologica”); Controparte_55
2. (specializzato in “Chirurgia oncologica”); CP_40
3. (specializzata in “Chirurgia oncologica”); CP_12
4. (specializzata in “Pediatria preventiva”); Controparte_56
5. (specializzata in “Pediatria preventiva e sociale”); CP_60
6. (specializzata in “Pediatria preventiva e puericultura”); Controparte_22
7. (specializzato in “Pediatria preventiva e puericultura”); Controparte_9
8. (specializzato in “Diabetologia e malattie del ricambio”); CP_89
9. (specializzato in “Diabetologia e malattie del ricambio”: seconda Controparte_15 specializzazione);
10. (specializzato in “Diabetologia e malattie del Controparte_47 ricambio”);
11. (specializzata in “Medicina legale e delle assicurazioni”); CP_17
42 12. (specializzata in “Medicina legale e delle assicurazioni”: Controparte_42 seconda specializzazione);
13. (specializzata in “Medicina dello sport”). CP_24
14. (specializzata in “Oncologia”) Controparte_3
15. (specializzata in “Chirurgia sperimentale e microchirurgia”) CP_4
16. (specializzato in “Clinica pediatrica”) Parte_13
17. (specializzato in “Angiologia medica”) CP_84
18. (specializzato in “Oncologia”) CP_6
19. (specializzato in “Angiologia medica”) CP_39
20. (specializzato in “Chirurgia ontologica”) CP_40
21. (specializzato in “Oncologia”) CP_94
22. (specializzato in “Tecniche semiologiche speciali chirurgiche”) Controparte_13
23. (specializzata in “Scienze dell'alimentazione”) Controparte_14
24. (specializzata in “Fisiologia della riproduzione umana ed Parte_5 educazione demografica”)
25. (specializzata in “Angiologia medica”) CP_16
26. (specializzata in “Clinica pediatrica”) Controparte_35
27. (specializzata in “Fisiatria”) Controparte_33
28. (specializzata in “Fisiopatologia respiratoria”) CP_18
29. (specializzata in “Igiene pubblica”) CP_19
30. (specializzata in “Scienze dell'alimentazione”) Controparte_46
31. (specializzata in “Foniatria”: seconda specializzazione) Controparte_20
32. (specializzato in “Oncologia”) CP_32
33. (specializzata in “Analisi chimico-cliniche/medicina di Controparte_87 laboratorio”)
34. (seconda specializzazione in “Scienze dell'alimentazione”) Parte_11
35. (specializzato in “Oncologia chirurgica”) CP_49
36. (specializzato in “Oncologia”) CP_50
37. (specializzata in “Fisiatria”) Controparte_21
38. LI EN (specializzato in “Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso”)
39. (specializzato in “Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso”) CP_38
43 40. (specializzato in “Scienze dell'alimentazione”) Controparte_41
41. (specializzato in scienze dell'alimentazione”) Controparte_7
42. (specializzata in “Malattie dell'apparato cardiovascolare”) Parte_7
43. (specializzato in “Patologia clinica”) CP_28
44. (specializzata in “Neurofisiopatologia”) Parte_4
45. (specializzato in “Criminologia clinica e psichiatria forense”) Controparte_27
46. (specializzato in “Ortognatodonzia”) CP_29
47. (specializzata in “Parassitologia medica”), CP_23
48. (specializzato in “Malattie del fegato e del ricambio”) Controparte_25
49. (specializzato in “Medicina del nuoto e delle attività Controparte_26 subacquee”)
50. (specializzata in “Clinica pediatrica”) Controparte_57
51. (specializzato in “Oncologia”) Parte_8
52. (specializzato in “Odontoiatria”) Controparte_54
53. (specializzati in “Patologia generale”) Controparte_8
54. (specializzati in “Patologia generale”) Controparte_90
55. (specializzate in “Medicina nucleare”) CP_91
56. (specializzate in “Medicina nucleare”) Parte_6
57. (specializzato in “Immunoematologia”) Parte_12
3. accoglie le seguenti domande e condanna la al pagamento: Controparte_1
1. Nei confronti di specializzato in Biologia clinica della somma Controparte_2 di Euro 26.855,76 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
2. Nei confronti degli eredi del dott. specializzato in Persona_1
Biologia clinica, , , Parte_1 Parte_2 [...]
della somma di Euro 26.855,76 oltre interessi legali dalla data della Parte_3 domanda giudiziale.
3. Nei confronti di in Anestesia e Parte_21 rianimazione della somma di Euro 11.749,39, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
4. Nei confronti di in Chirurgia generale della Parte_22 somma di Euro 40.283,64 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
44 5. Nei confronti di specializzato in Radiologia della somma di Euro CP_44
18.463,33 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
6. Nei confronti di specializzata in Radiologia della somma CP_3 Controparte_3 di Euro 26.855,76 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
7. Nei confronti di specializzata in Neuropsichiatria della Controparte_30 somma di Euro 33.569,70 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
8. Nei confronti di specializzato in Neuropsichiatria infantile della Parte_9 somma di Euro 11.749,39, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
9. Nei confronti di specializzata in Biologia clinica della Controparte_10 somma di Euro 26.855,76 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
10. Nei confronti di in Microbiologia della Parte_18 somma di Euro 18.463,33 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
11. Nei confronti di specializzato in Ematologia clinica della somma di CP_52
Euro 5.035,45 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
12. Nei confronti di specializzata in Endocrinologia della somma di Euro CP_31
20.141,82 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
4. Con riferimento alle domande dei dottori + altri nel giudizio Controparte_3 riunito così dispone:
Dichiara assorbite le domande proposte dalle seguenti parti nel giudizio riunito, essendosi già la Corte pronunciata con riferimento al giudizio portante:
- 1. Controparte_3
- 2. Controparte_37
- 3. CP_38
- 4. CP_84
- 5. CANALE ANDREA
- 6. Controparte_7
- 7. Controparte_8
- 8. Controparte_9
- 9. Controparte_10
- 10. Parte_4
- 11. DI Controparte_11
- 12. Controparte_67
45 - 13. FI IO CP_3
- 14. CP_44
- 15. Controparte_13
- 16. NC IC
- 17. Controparte_14
- 18. Controparte_59
- 19. CP_16
- 20. Controparte_35
- 21. CP_17
- 22. Controparte_33
- 23. CP_18
- 24. Email_2
- 25. Controparte_46
- 26. Controparte_20
- 27. Email_4
- 28. CP_31
- 29. Email_6
- 30. CP_48
- 31. CP_50
- 32. Email_7 CP_22
- 33. Controparte_21
- 34. Controparte_22
- 35. ROMANO CP_22
- 36. CP_52
- 37. Em_8 Controparte_25
- 38. Controparte_54
- 39. Controparte_55
- 40. Controparte_27
- 41. CP_28
- 42. VOCE DOMENICO
46 - 43. Parte_9
4.1 accoglie le seguenti domande e condanna la al Controparte_1 pagamento:
1. Nei confronti di specializzato in Medicina interna della somma di Controparte_15
Euro 25.177,27 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
2. Nei confronti di specializzato in Urologia della somma di Euro CP_68
25.177,27 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
3. Nei confronti di specializzata in Pediatria della somma Controparte_71 di Euro 11.749,39 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.
4. Nei confronti di specializzato in Medicina del lavoro della somma di CP_72
Euro 11.749,39 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.
5. Nei confronti di specializzata in Pediatria della somma di CP_74 Controparte_74
Euro 18.463,33 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.
6. Nei confronti di specializzato in Radio diagnostica della somma Controparte_75 di Euro 5.035,45 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.
7. Nei confronti di specializzata in Pediatria della Parte_10 somma di Euro 25.177,27 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.
8. Nei confronti di specializzata in Pediatria della somma di Controparte_63
Euro 18.463,33 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.
9. Nei confronti di specializzato in Ortopedia e traumatologia della Controparte_62 somma di Euro 18.463,33 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.
10. Nei confronti di specializzato in Chirurgia Toracica della somma e in CP_65
Chirurgia Generale della somma complessiva per entrambe le specializzazioni di Euro 45.324,09 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.
11. Nei confronti di specializzata in Malattie respiratorie e Tisiologia Parte_23 della somma di Euro 5.035,45 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.
12. Nei confronti di specializzato in Anestesia e rianimazione della CP_61 somma di Euro 20.141,82 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.
13. Nei confronti di specializzato in Medicina interna della somma di CP_64
Euro 33.569,70 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.
14. Nei confronti di della somma di Euro 25.177,27 Controparte_95 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.
15. Nei confronti di specializzata in Chirurgia generale della somma di CP_69
Euro 33.569,70 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.
47 16. Nei confronti di specializzato in Endocrinologia della somma di Euro CP_73
33.569,70 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
17. Nei confronti di specializzata in Medicina interna di Euro 33.569,70 CP_4 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.
18. Nei confronti di specializzata in Pediatria della somma di Euro Parte_19
11.749,39 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.
19. Nei confronti di specializzato in Igiene e medicina preventiva Controparte_34 della somma di euro € 26.856,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale. compensa tra le parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio
Roma, camera di consiglio del ventitrè giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci NE RS LL de Courtelary
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