Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 5778
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Intollerabilità della prosecuzione della convivenza

    La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

  • Rigettato
    Incapacità genitoriale e abuso di alcolici della moglie

    La domanda di addebito proposta dal ricorrente va senz'altro disattesa per difetto di prova. Le foto delle bottiglie vuote disseminate nella casa sono evidentemente inconferenti e, per stessa ammissione del ricorrente, la denuncia avanzata nei confronti della convenuta è sfociata in un provvedimento di archiviazione. Nell'unico atto difensivo dell'attore – il ricorso – non si rinvengono altri elementi, né sono stati articolati capitoli di prova orale per dar sostegno alle accuse rivolte alla moglie. A ciò si aggiunga che, dopo il deposito della comparsa di risposta, il ricorrente non ha depositato le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., così perdendo l'occasione di contestare le allegazioni avversarie che, di conseguenza, debbono assumersi come pacifiche ex art. 115 comma 1 c.p.c.

  • Rigettato
    Incapacità genitoriale della madre

    In assenza di elementi idonei a porre in discussione la capacità genitoriale della madre, non vi sono ragioni per derogare al regime di affidamento condiviso, messo in discussione solo dall'attore.

  • Rigettato
    Necessità di assegnazione della casa coniugale al padre per coabitare con la figlia

    L'assegnazione non potrà che essere integrale, sia perché, ad oggi, la divisibilità dell'immobile è una mera congettura del ricorrente, disancorata da elementi istruttori univoci, sia perché, anche qualora tale divisione fosse realmente praticabile, finirebbe per limitare gli spazi a disposizione della figlia – alterando le sue abitudini – e imporrebbe ai coniugi di vivere ancora a strettissimo contatto, con ovvi problemi in termini di protrazione della conflittualità.

  • Rigettato
    Richiesta di assegno di mantenimento per la figlia

    Il ricorrente, a fronte della sua situazione finanziaria, è stato condannato a corrispondere un assegno per la figlia. La richiesta di condanna della moglie al mantenimento è stata implicitamente rigettata.

  • Rigettato
    Ingerenze dei suoceri nella vita familiare

    Del pari, va respinta la domanda di addebito della resistente, anch'essa basata su circostanze di stampo generico – l'eccessiva presenza dei suoceri nella vita familiare – e, comunque, non provate.

  • Accolto
    Richiesta di affidamento condiviso

    In assenza di elementi idonei a porre in discussione la capacità genitoriale della madre, non vi sono ragioni per derogare al regime di affidamento condiviso, messo in discussione solo dall'attore.

  • Accolto
    Richiesta di assegno di mantenimento per la figlia

    Alla luce dei dati reddituali esposti, dei tempi previsti di permanenza della minore presso il padre e delle esigenze della bambina, appare congruo quantificare l'assegno per la figlia in euro 500,00 mensili (si tratta, peraltro, della somma proposta dall'attore in caso di collocamento della minore presso la madre). Nell'assegno periodico di mantenimento della minore non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori.

  • Accolto
    Richiesta di assegno di mantenimento per sé

    La sperequazione netta ad appannaggio del marito e la riconducibilità del tenore di vita matrimoniale all'apporto pressoché totale del ricorrente giustificano la previsione di un assegno di mantenimento ex art. 156 comma 1 c.c. per la moglie. I redditi del marito rendono sostenibile un assegno di euro 600,00 mensili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 5778
    Giurisdizione : Trib. Brescia
    Numero : 5778
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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