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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 5778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5778 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5620/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. EA NE Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 5620/2025 R.G. promossa da c.f. (avv. Laura Tavelli) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv.ti Michele Pozzi e Valentina Sartori) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «separazione personale dei coniugi»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio a Castel Mella in data 26 maggio 2007 (atto n.
3 parte I anno 2017) e sono genitori di nata il [...]. Persona_1
Il ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione, che, a causa dell'alcolismo della moglie e della sua incapacità genitoriale, dovrebbe essere accompagnata dalle seguenti statuizioni
1 accessorie: - addebito a carico della resistente;
- affidamento esclusivo della figlia al padre, con incontri con la madre «eventualmente con l'ausilio e la presenza di personale esterno»; - assegnazione della casa coniugale, di proprietà del ricorrente, allo stesso affinché vi abiti con la figlia;
- obbligazione della resistente di concorrere al mantenimento della minore con un assegno periodico mensile dell'importo «che sarà ritenuto congruo dal Giudice».
La resistente ha contestato le allegazioni avversarie e, in via riconvenzionale, ha formulato domanda di addebito della separazione al marito, il quale avrebbe portato al naufragio dell'unione coniugale consentendo e avallando le forti ingerenze dei suoi genitori nella vita familiare. Quanto all'affidamento, la resistente ha insistito affinché venga disposto quello condiviso e, sul versante economico, ha presentato istanza per la percezione di due assegni (uno per la figlia e uno per sé) di euro 1.000,00 mensili cadauno.
Il ricorrente non ha depositato memorie contenenti le «ulteriori difese» consentite dall'art. 473-bis.17 c.p.c.
Dopo la comparizione dei coniugi, nel corso della quale non è stato possibile raggiungere la conciliazione, è stato ordinato al ricorrente di produrre «documentazione reddituale aggiornata, estratti di conto corrente degli ultimi tre anni e visura concernente le proprietà immobiliari».
All'esito dell'acquisizione, l'avv. Dau ha comunicato la revoca del mandato intervenuta in data 9 dicembre 2025 e ha chiesto un rinvio per consentire la nomina di nuovo difensore, mentre la resistente ha insistito per l'emissione dei provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c.
L'istanza di rinvio è stata disattesa e sono stati dati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: «autorizza i coniugi a vivere separati;
affida la figlia ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità sulle questioni di ordinaria amministrazione;
dispone che la figlia conservi la residenza abituale presso la casa coniugale, sita a Nuvolento (BS), Via Sorgente n. 18; assegna la casa coniugale alla resistente, con termine al ricorrente per il rilascio entro il 31 dicembre 2025; dispone che il padre possa vedere
e tenere con sé la figlia secondo quanto indicato dalla resistente nella comparsa di risposta;
dispone che, con decorrenza dalla mensilità corrente, il padre contribuisca al mantenimento della figlia versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di euro 500,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT
(FOI). Nell'assegno periodico di mantenimento della minore non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo relativo alle spese eccedenti l'ordinario mantenimento nei procedimenti familiari» di questo Tribunale, sottoscritto in data 4 dicembre 2025, da intendersi qui richiamato;
dispone che, con decorrenza dalla mensilità corrente, il marito versi alla moglie, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di mantenimento di euro 500,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT (FOI)». Con la medesima ordinanza, sono state respinte le istanze istruttorie ed è stata fissata udienza di discussione.
2 In sede di precisazione delle conclusioni, il ricorrente, a mezzo del nuovo procuratore, ha prodotto documentazione e ha caldeggiato una divisione della casa coniugale in due distinte unità; per l'ipotesi, da lui avversata, di collocazione della figlia presso la madre, ha offerto un assegno di euro 500,00 mensili, chiedendo, in ogni caso, che nulla venga attribuito alla moglie a titolo di mantenimento.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§ 4. – Il ricorrente, a fondamento delle domande di addebito, affidamento esclusivo e collocamento preferenziale della figlia presso di sé, ha posto l'abuso di alcolici da parte della resistente e la sua conseguente inadeguatezza genitoriale, senza, tuttavia, fornire né offrire alcuna prova di quanto asserito. Le foto delle bottiglie vuote disseminate nella casa sono evidentemente inconferenti (quando sono state scattate? Chi dice che gli alcolici siano stati effettivamente consumati dalla resistente?) e, per stessa ammissione del ricorrente, la denuncia avanzata nei confronti della convenuta è sfociata in un provvedimento di archiviazione. Nell'unico atto difensivo dell'attore – il ricorso – non si rinvengono altri elementi, né sono stati articolati capitoli di prova orale per dar sostegno alle accuse rivolte alla moglie. A ciò si aggiunga che, dopo il deposito della comparsa di risposta, il ricorrente non ha depositato le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., così perdendo l'occasione di contestare le allegazioni avversarie che, di conseguenza, debbono assumersi come pacifiche ex art. 115 comma 1 c.p.c.
Di conseguenza, la domanda di addebito proposta dal ricorrente va senz'altro disattesa per difetto di prova.
Del pari, va respinta la domanda di addebito della resistente, anch'essa basata su circostanze di stampo generico – l'eccessiva presenza dei suoceri nella vita familiare – e, comunque, non provate.
In assenza di elementi idonei a porre in discussione la capacità genitoriale della madre, non vi sono ragioni per derogare al regime di affidamento condiviso, messo in discussione solo dall'attore.
Non è contestato che il padre svolga il lavoro (tassista) più impegnativo dal punto di vista dell'estensione temporale, mentre la madre, per prendersi cura della figlia, ha sempre avuto impieghi con orari ridotti e flessibili. Sarà la madre, dunque, il genitore collocatario, con diritto all'assegnazione della casa coniugale. L'assegnazione non potrà che essere integrale, sia perché, ad
3 oggi, la divisibilità dell'immobile è una mera congettura del ricorrente, disancorata da elementi istruttori univoci, sia perché, anche qualora tale divisione fosse realmente praticabile, finirebbe per limitare gli spazi a disposizione della figlia – alterando le sue abitudini – e imporrebbe ai coniugi di vivere ancora a strettissimo contatto, con ovvi problemi in termini di protrazione della conflittualità.
Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo il calendario proposto dalla resistente nella comparsa di risposta, il quale appare del tutto adeguato a garantire la conservazione del rapporto della bambina col ricorrente.
§ 5. – Restano da vagliare le questioni strettamente economiche.
Nel 2024 il ricorrente ha dichiarato un reddito complessivo di soli euro 8.800,00. Tale importo è del tutto incoerente rispetto: a) al mantenimento dell'intero nucleo familiare, di cui, per sua stessa ammissione, il ricorrente si è sempre occupato interamente, garantendo alla moglie «un tenore di vita quanto più possibile agiato», sostenendo «in toto tutte le spese relative alla vita in comune: bollette, ad esempio, e costo dell'asilo della figlia minore» e comperando l'immobile adibito a casa coniugale e «ben tre autovetture alla sig.ra : una Fiat Tipo, una Fiat 500 e da ultimo una Controparte_1
Jaguar»1; b) alle movimentazioni bancarie, che registrano accrediti per euro 8.496,96 nel trimestre gennaio 2025 - marzo 2025, con una media di euro 2.832,32 mensili (c/c , nonché, sul CP_2
c/c MPS, (i) versamenti per euro 2.400,00 dal 3 aprile al 31 maggio 2024, (ii) versamenti per euro
3.240,00 dal 30 giugno al 30 settembre 2024, e (iii) versamenti per euro 2.427,00 dal 28 gennaio al 31 maggio 2025. Il ricorrente è gravato di un finanziamento contratto per l'acquisto di un immobile, ma la rata di euro 800,00 mensili viene addebitata sul conto corrente n. 110481.11
Monte Paschi Di Siena, filiale Bs, Via V. Emanuele, «senza intaccare» le entrate dell'attore risultanti dall'altro conto corrente (così, pag. 3 delle note di discussione depositate in data 18 dicembre
2025).
A fronte di questa situazione finanziaria del ricorrente – il quale è altresì proprietario di più immobili – vi è quella, nettamente sfavorita, della resistente, che percepisce retribuzioni non superiori ad euro 400,00 mensili, derivanti da contratti a chiamata.
La sperequazione netta ad appannaggio del marito e la riconducibilità del tenore di vita matrimoniale all'apporto pressoché totale del ricorrente giustificano la previsione di un assegno di mantenimento ex art. 156 comma 1 c.c. per la moglie. L'allegazione secondo la quale tale assegno non sarebbe dovuto perché la resistente avrebbe lasciato, in forza di sua esclusiva decisione non condivisa col marito, un precedente impiego, è stata formulata per la prima volta in sede di discussione ed è tardiva. Peraltro, è poco verosimile che il ricorrente abbia solo subito tale decisione, atteso che l'abbandono del lavoro è coinciso con la nascita della figlia, talché è verosimile che vi fosse un accordo di indirizzo familiare, che assegnava alla madre i maggiori oneri casalinghi e di cura della minore.
I redditi del marito rendono sostenibile un assegno di euro 600,00 mensili.
Del pari, il ricorrente dovrà corrispondere un assegno periodico per la figlia.
Alla luce dei dati reddituali esposti, dei tempi previsti di permanenza della minore presso il padre e delle esigenze della bambina (che fungono da fattore di moderazione dell'importo, troppo elevato, richiesto dalla resistente), appare congruo quantificare l'assegno per in euro Persona_1
500,00 mensili (si tratta, peraltro, della somma proposta dall'attore in caso di collocamento della minore presso la madre). Nell'assegno periodico di mantenimento della minore non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo relativo alle spese eccedenti l'ordinario mantenimento nei procedimenti familiari» di questo Tribunale, sottoscritto in data 4 dicembre 2025, da intendersi qui richiamato.
Gli importi stabiliti appaiono adeguati, anche in considerazione del fatto che la resistente godrà della casa coniugale, di proprietà del marito.
§ 6. – L'esito della lite lascia registrare la soccombenza prevalente del ricorrente. Le spese processuali saranno compensate nella misura di un terzo, con condanna del ricorrente a rifondere alla resistente i restanti due terzi, liquidati in dispositivo, secondo i parametri dettati dal d.m. n.
55/2014 (e succ. mod.) per i procedimenti di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro
52.000,00. Sono applicati i valori medi, ad eccezione che per la fase di istruzione e trattazione e per quella decisionale, dove sono liquidati i compensi minimi, poiché non sono state assunte prove costituende e non sono state depositate comparse conclusionali e memorie di replica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. rigetta le domande di addebito;
3. affida la figlia ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità sulle questioni di ordinaria amministrazione;
4. dispone che la figlia conservi la residenza abituale presso la casa coniugale, sita a
Nuvolento (BS), Via Sorgente n. 18;
5. assegna la casa coniugale alla resistente, con termine al ricorrente per il rilascio entro il 31 dicembre 2025;
5
6. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo quanto indicato dalla resistente nella comparsa di risposta;
7. dispone che, con decorrenza dalla mensilità corrente, il padre contribuisca al mantenimento della figlia versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di euro
500,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT (FOI). Nell'assegno periodico di mantenimento della minore non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo relativo alle spese eccedenti l'ordinario mantenimento nei procedimenti familiari» di questo Tribunale, sottoscritto in data 4 dicembre 2025, da intendersi qui richiamato;
8. dispone che, con decorrenza dalla mensilità corrente, il marito versi alla moglie, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di mantenimento di euro 600,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT (FOI)».
9. compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna il ricorrente a rifondere alla resistente i restanti due terzi, liquidati in euro 3.507,33 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa;
10. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
EA NE
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il finanziamento contratto a tale scopo, con durata di 60 mesi, è ormai terminato.
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. EA NE Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 5620/2025 R.G. promossa da c.f. (avv. Laura Tavelli) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv.ti Michele Pozzi e Valentina Sartori) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «separazione personale dei coniugi»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio a Castel Mella in data 26 maggio 2007 (atto n.
3 parte I anno 2017) e sono genitori di nata il [...]. Persona_1
Il ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione, che, a causa dell'alcolismo della moglie e della sua incapacità genitoriale, dovrebbe essere accompagnata dalle seguenti statuizioni
1 accessorie: - addebito a carico della resistente;
- affidamento esclusivo della figlia al padre, con incontri con la madre «eventualmente con l'ausilio e la presenza di personale esterno»; - assegnazione della casa coniugale, di proprietà del ricorrente, allo stesso affinché vi abiti con la figlia;
- obbligazione della resistente di concorrere al mantenimento della minore con un assegno periodico mensile dell'importo «che sarà ritenuto congruo dal Giudice».
La resistente ha contestato le allegazioni avversarie e, in via riconvenzionale, ha formulato domanda di addebito della separazione al marito, il quale avrebbe portato al naufragio dell'unione coniugale consentendo e avallando le forti ingerenze dei suoi genitori nella vita familiare. Quanto all'affidamento, la resistente ha insistito affinché venga disposto quello condiviso e, sul versante economico, ha presentato istanza per la percezione di due assegni (uno per la figlia e uno per sé) di euro 1.000,00 mensili cadauno.
Il ricorrente non ha depositato memorie contenenti le «ulteriori difese» consentite dall'art. 473-bis.17 c.p.c.
Dopo la comparizione dei coniugi, nel corso della quale non è stato possibile raggiungere la conciliazione, è stato ordinato al ricorrente di produrre «documentazione reddituale aggiornata, estratti di conto corrente degli ultimi tre anni e visura concernente le proprietà immobiliari».
All'esito dell'acquisizione, l'avv. Dau ha comunicato la revoca del mandato intervenuta in data 9 dicembre 2025 e ha chiesto un rinvio per consentire la nomina di nuovo difensore, mentre la resistente ha insistito per l'emissione dei provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c.
L'istanza di rinvio è stata disattesa e sono stati dati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: «autorizza i coniugi a vivere separati;
affida la figlia ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità sulle questioni di ordinaria amministrazione;
dispone che la figlia conservi la residenza abituale presso la casa coniugale, sita a Nuvolento (BS), Via Sorgente n. 18; assegna la casa coniugale alla resistente, con termine al ricorrente per il rilascio entro il 31 dicembre 2025; dispone che il padre possa vedere
e tenere con sé la figlia secondo quanto indicato dalla resistente nella comparsa di risposta;
dispone che, con decorrenza dalla mensilità corrente, il padre contribuisca al mantenimento della figlia versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di euro 500,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT
(FOI). Nell'assegno periodico di mantenimento della minore non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo relativo alle spese eccedenti l'ordinario mantenimento nei procedimenti familiari» di questo Tribunale, sottoscritto in data 4 dicembre 2025, da intendersi qui richiamato;
dispone che, con decorrenza dalla mensilità corrente, il marito versi alla moglie, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di mantenimento di euro 500,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT (FOI)». Con la medesima ordinanza, sono state respinte le istanze istruttorie ed è stata fissata udienza di discussione.
2 In sede di precisazione delle conclusioni, il ricorrente, a mezzo del nuovo procuratore, ha prodotto documentazione e ha caldeggiato una divisione della casa coniugale in due distinte unità; per l'ipotesi, da lui avversata, di collocazione della figlia presso la madre, ha offerto un assegno di euro 500,00 mensili, chiedendo, in ogni caso, che nulla venga attribuito alla moglie a titolo di mantenimento.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§ 4. – Il ricorrente, a fondamento delle domande di addebito, affidamento esclusivo e collocamento preferenziale della figlia presso di sé, ha posto l'abuso di alcolici da parte della resistente e la sua conseguente inadeguatezza genitoriale, senza, tuttavia, fornire né offrire alcuna prova di quanto asserito. Le foto delle bottiglie vuote disseminate nella casa sono evidentemente inconferenti (quando sono state scattate? Chi dice che gli alcolici siano stati effettivamente consumati dalla resistente?) e, per stessa ammissione del ricorrente, la denuncia avanzata nei confronti della convenuta è sfociata in un provvedimento di archiviazione. Nell'unico atto difensivo dell'attore – il ricorso – non si rinvengono altri elementi, né sono stati articolati capitoli di prova orale per dar sostegno alle accuse rivolte alla moglie. A ciò si aggiunga che, dopo il deposito della comparsa di risposta, il ricorrente non ha depositato le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., così perdendo l'occasione di contestare le allegazioni avversarie che, di conseguenza, debbono assumersi come pacifiche ex art. 115 comma 1 c.p.c.
Di conseguenza, la domanda di addebito proposta dal ricorrente va senz'altro disattesa per difetto di prova.
Del pari, va respinta la domanda di addebito della resistente, anch'essa basata su circostanze di stampo generico – l'eccessiva presenza dei suoceri nella vita familiare – e, comunque, non provate.
In assenza di elementi idonei a porre in discussione la capacità genitoriale della madre, non vi sono ragioni per derogare al regime di affidamento condiviso, messo in discussione solo dall'attore.
Non è contestato che il padre svolga il lavoro (tassista) più impegnativo dal punto di vista dell'estensione temporale, mentre la madre, per prendersi cura della figlia, ha sempre avuto impieghi con orari ridotti e flessibili. Sarà la madre, dunque, il genitore collocatario, con diritto all'assegnazione della casa coniugale. L'assegnazione non potrà che essere integrale, sia perché, ad
3 oggi, la divisibilità dell'immobile è una mera congettura del ricorrente, disancorata da elementi istruttori univoci, sia perché, anche qualora tale divisione fosse realmente praticabile, finirebbe per limitare gli spazi a disposizione della figlia – alterando le sue abitudini – e imporrebbe ai coniugi di vivere ancora a strettissimo contatto, con ovvi problemi in termini di protrazione della conflittualità.
Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo il calendario proposto dalla resistente nella comparsa di risposta, il quale appare del tutto adeguato a garantire la conservazione del rapporto della bambina col ricorrente.
§ 5. – Restano da vagliare le questioni strettamente economiche.
Nel 2024 il ricorrente ha dichiarato un reddito complessivo di soli euro 8.800,00. Tale importo è del tutto incoerente rispetto: a) al mantenimento dell'intero nucleo familiare, di cui, per sua stessa ammissione, il ricorrente si è sempre occupato interamente, garantendo alla moglie «un tenore di vita quanto più possibile agiato», sostenendo «in toto tutte le spese relative alla vita in comune: bollette, ad esempio, e costo dell'asilo della figlia minore» e comperando l'immobile adibito a casa coniugale e «ben tre autovetture alla sig.ra : una Fiat Tipo, una Fiat 500 e da ultimo una Controparte_1
Jaguar»1; b) alle movimentazioni bancarie, che registrano accrediti per euro 8.496,96 nel trimestre gennaio 2025 - marzo 2025, con una media di euro 2.832,32 mensili (c/c , nonché, sul CP_2
c/c MPS, (i) versamenti per euro 2.400,00 dal 3 aprile al 31 maggio 2024, (ii) versamenti per euro
3.240,00 dal 30 giugno al 30 settembre 2024, e (iii) versamenti per euro 2.427,00 dal 28 gennaio al 31 maggio 2025. Il ricorrente è gravato di un finanziamento contratto per l'acquisto di un immobile, ma la rata di euro 800,00 mensili viene addebitata sul conto corrente n. 110481.11
Monte Paschi Di Siena, filiale Bs, Via V. Emanuele, «senza intaccare» le entrate dell'attore risultanti dall'altro conto corrente (così, pag. 3 delle note di discussione depositate in data 18 dicembre
2025).
A fronte di questa situazione finanziaria del ricorrente – il quale è altresì proprietario di più immobili – vi è quella, nettamente sfavorita, della resistente, che percepisce retribuzioni non superiori ad euro 400,00 mensili, derivanti da contratti a chiamata.
La sperequazione netta ad appannaggio del marito e la riconducibilità del tenore di vita matrimoniale all'apporto pressoché totale del ricorrente giustificano la previsione di un assegno di mantenimento ex art. 156 comma 1 c.c. per la moglie. L'allegazione secondo la quale tale assegno non sarebbe dovuto perché la resistente avrebbe lasciato, in forza di sua esclusiva decisione non condivisa col marito, un precedente impiego, è stata formulata per la prima volta in sede di discussione ed è tardiva. Peraltro, è poco verosimile che il ricorrente abbia solo subito tale decisione, atteso che l'abbandono del lavoro è coinciso con la nascita della figlia, talché è verosimile che vi fosse un accordo di indirizzo familiare, che assegnava alla madre i maggiori oneri casalinghi e di cura della minore.
I redditi del marito rendono sostenibile un assegno di euro 600,00 mensili.
Del pari, il ricorrente dovrà corrispondere un assegno periodico per la figlia.
Alla luce dei dati reddituali esposti, dei tempi previsti di permanenza della minore presso il padre e delle esigenze della bambina (che fungono da fattore di moderazione dell'importo, troppo elevato, richiesto dalla resistente), appare congruo quantificare l'assegno per in euro Persona_1
500,00 mensili (si tratta, peraltro, della somma proposta dall'attore in caso di collocamento della minore presso la madre). Nell'assegno periodico di mantenimento della minore non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo relativo alle spese eccedenti l'ordinario mantenimento nei procedimenti familiari» di questo Tribunale, sottoscritto in data 4 dicembre 2025, da intendersi qui richiamato.
Gli importi stabiliti appaiono adeguati, anche in considerazione del fatto che la resistente godrà della casa coniugale, di proprietà del marito.
§ 6. – L'esito della lite lascia registrare la soccombenza prevalente del ricorrente. Le spese processuali saranno compensate nella misura di un terzo, con condanna del ricorrente a rifondere alla resistente i restanti due terzi, liquidati in dispositivo, secondo i parametri dettati dal d.m. n.
55/2014 (e succ. mod.) per i procedimenti di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro
52.000,00. Sono applicati i valori medi, ad eccezione che per la fase di istruzione e trattazione e per quella decisionale, dove sono liquidati i compensi minimi, poiché non sono state assunte prove costituende e non sono state depositate comparse conclusionali e memorie di replica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. rigetta le domande di addebito;
3. affida la figlia ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità sulle questioni di ordinaria amministrazione;
4. dispone che la figlia conservi la residenza abituale presso la casa coniugale, sita a
Nuvolento (BS), Via Sorgente n. 18;
5. assegna la casa coniugale alla resistente, con termine al ricorrente per il rilascio entro il 31 dicembre 2025;
5
6. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo quanto indicato dalla resistente nella comparsa di risposta;
7. dispone che, con decorrenza dalla mensilità corrente, il padre contribuisca al mantenimento della figlia versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di euro
500,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT (FOI). Nell'assegno periodico di mantenimento della minore non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo relativo alle spese eccedenti l'ordinario mantenimento nei procedimenti familiari» di questo Tribunale, sottoscritto in data 4 dicembre 2025, da intendersi qui richiamato;
8. dispone che, con decorrenza dalla mensilità corrente, il marito versi alla moglie, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di mantenimento di euro 600,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT (FOI)».
9. compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna il ricorrente a rifondere alla resistente i restanti due terzi, liquidati in euro 3.507,33 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa;
10. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
EA NE
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il finanziamento contratto a tale scopo, con durata di 60 mesi, è ormai terminato.
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