Articolo 1257 del Codice civile
Articolo 1256Articolo 1258
Versione
19 aprile 1942
Art. 1257.

(Smarrimento di cosa determinata).

La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta impossibile anche quando la cosa e' smarrita senza che possa esserne provato il perimento.

In caso di successivo ritrovamento della cosa, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente