Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
>
Versione
27 marzo 2012
27 marzo 2012
Art. 197. Organizzazione dei servizi umanitari 1. In conformita' alla normativa emanata per l'assolvimento dei compiti umanitari commessi da convenzioni e risoluzioni internazionali:
a) il Ministro della difesa esercita i relativi poteri e facolta' nei riguardi del Corpo militare della Croce rossa italiana e del Corpo delle infermiere volontarie ausiliarie delle Forze armate dello Stato; b) l'Associazione italiana della Croce rossa e' tenuta ad attendere in via ordinaria secondo le direttive e sotto la vigilanza del Ministero della difesa, alla preparazione del personale, dei materiali e delle strutture di pertinenza dei corpi suddetti, al fine di assicurare costantemente l'efficienza dei relativi servizi in qualsiasi circostanza. (( 2. Per la formazione delle infermiere volontarie, del personale del Corpo militare e del personale volontario per il soccorso, la Croce rossa italiana puo' stipulare convenzioni con le regioni, ferma restando la possibilita' di formazione attraverso strutture clinico-sanitarie militari o proprie strutture formative ordinate allo scopo specifico. )) 3. Il diploma di infermiera volontaria della Croce rossa italiana e' valido nell'ambito dei servizi resi nell'assolvimento dei compiti propri dell'istituzione e per le Forze armate ((. . . )) . 4. L'organizzazione e il funzionamento dei servizi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate sono sovvenzionati dallo Stato e sono disciplinati dal regolamento. 5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20)) .
a) il Ministro della difesa esercita i relativi poteri e facolta' nei riguardi del Corpo militare della Croce rossa italiana e del Corpo delle infermiere volontarie ausiliarie delle Forze armate dello Stato; b) l'Associazione italiana della Croce rossa e' tenuta ad attendere in via ordinaria secondo le direttive e sotto la vigilanza del Ministero della difesa, alla preparazione del personale, dei materiali e delle strutture di pertinenza dei corpi suddetti, al fine di assicurare costantemente l'efficienza dei relativi servizi in qualsiasi circostanza. (( 2. Per la formazione delle infermiere volontarie, del personale del Corpo militare e del personale volontario per il soccorso, la Croce rossa italiana puo' stipulare convenzioni con le regioni, ferma restando la possibilita' di formazione attraverso strutture clinico-sanitarie militari o proprie strutture formative ordinate allo scopo specifico. )) 3. Il diploma di infermiera volontaria della Croce rossa italiana e' valido nell'ambito dei servizi resi nell'assolvimento dei compiti propri dell'istituzione e per le Forze armate ((. . . )) . 4. L'organizzazione e il funzionamento dei servizi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate sono sovvenzionati dallo Stato e sono disciplinati dal regolamento. 5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20)) .
Commentari • 36
- 1. Libro di carta - FISCOeTASSE.comhttps://www.fiscoetasse.com/ · 1
Dettagli prodotto Data di uscita 30/01/2026 Il volume, alla sua terza edizione, presenta il testo integrale del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36), aggiornato alla c.d. Legge di bilancio 2026 di cui alla L. 30 dicembre 2025, n. 199. Libro di carta di 642 pagine. Nelle norme novellate dal legislatore è riportato in grassetto il testo attualmente in vigore, con evidenza, però, anche di quello abrogato, applicabile nelle procedure di gara bandite prima della entrata in vigore delle diverse novelle normative. Le disposizioni del Codice, completo dei relativi allegati attuativi, sono integrate da numerose annotazioni illustrative delle norme complementari, della …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 175
- 1. Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 17/07/2025, n. 111Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE composta dai magistrati: dott. Tammaro Maiello Presidente dott.ssa Donatella Scandurra Consigliere dott. Antonio Palazzo Consigliere dott.ssa Carola Corrado Primo referendario relatore dott. Primo referendario ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. 60710 del registro di segreteria, promosso da: CI ND, nato a [...] il [...], C.F. [...], ivi residente, RS LU CI 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Bonaiuti, C.F. [...], pec paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org ed elettivamente domiciliato presso il suo …Leggi di più...
- giurisdizione Corte dei conti·
- contraddittorio·
- causa di servizio·
- art. 64 D.P.R. 1092/1973·
- motivazione apparente·
- giudizio di fatto·
- pensione privilegiata·
- art. 23 c.g.c.·
- consulenza tecnica·
- diritto di difesa