CASS
Sentenza 16 gennaio 2023
Sentenza 16 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/01/2023, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 33260/2018 R.G. proposto da: POWERFLOR SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA Viale G. Mazzini 134, presso lo studio dell’avv. GIUSEPPE MARIA CIPOLLA che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. FILIPPO VERNA -ricorrente- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore, domiciliata in ROMA Via Dei Portoghesi 12, l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ex lege -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della PUGLIA n. 1240/2018 depositata il 16/04/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal Consigliere RITA RUSSO;
Udito il PROCURATORE GENERALE che conclude per l’accoglimento del ricorso. Civile Sent. Sez. 5 Num. 1043 Anno 2023 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA Data pubblicazione: 16/01/2023 2 di 6 FATTI DI CAUSA La società ricorrente espone di avere opposto l’avviso di accertamento del 28.2.2012, con quale è stata attribuita la rendita catastale alla centrale di produzione energia elettrica sita nel Comune di Molfetta, a seguito di DOCFA del 3 marzo 2011; l’ufficio accatastava e includeva nella valutazione ai fini della rendita le turbine, le caldaie i trasformatori e le tubazioni. La società opponeva la carenza di motivazione e la eccessività del valore attribuito agli impianti (rendita 255.898,00). Nel corso del giudizio l’ufficio proponeva una nuova stima, anche questa contestata dalla società, che non la accettava (euro 153.298,00). Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso e determinava la rendita in euro 153.298,99. La società ha proposto appello lamentando l’omessa pronuncia da parte del primo giudice sui motivi relativi al difetto di motivazione dell’avviso e sulla mancanza di contraddittorio endoprocedimentale;
la violazione degli artt. 1,4,9 e 10 RDL 652/1939 per avere incluso tutti gli impianti e i macchinari nella stima, la violazione dell’art. 2697 c.c. per non avere l’Agenzia indicato gli elementi attraverso i quali aveva operato la stima (sia la prima che la seconda) e la eccessività della rendita. Il giudice di secondo grado ha reso il dispositivo nel senso di un parziale accoglimento dell'appello (“per quanto di ragione”) con la seguente motivazione: “La CTR adita prende atto delle nuove disposizioni intervenute solo a seguito della nuova normativa emessa con la legge 208 del 28/12/2015 e a valere dal 1/01/2016 (legge di stabilità) innanzi richiamata”, avendo in premessa rilevato che l'ufficio aveva osservato come la giurisprudenza della Suprema Corte si esprimeva per la correttezza della valutazione degli impianti e macchinari (imbullonati) ai fini della rendita catastale e che solo la 3 di 6 nuova normativa riconosceva, ma far data dall'1/01/2016, la possibilità di esclusione dalla stima degli impianti. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società affidandosi a con quattro motivi. Si è costituita l’Agenzia con controricorso. Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso con assorbimento dei restanti. La causa è stata trattata all'udienza pubblica del 1 dicembre 2022. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza per avere fornito una motivazione apparente, che non specifica le ragioni della decisione, in particolare le ragioni per le quali dovesse restare ferma la rendita catastale determinata dal giudice di primo grado. La parte deduce che non risulta peraltro intelligibile la statuizione di accoglimento parziale dell'appello, in ragione del fatto che è la stessa legge ad avere stabilito lo scorporo degli imbullonati dal procedimento di stima diretta a decorrere dal 1 gennaio 2016 e comunque non era in contesa la questione della rendita per i periodi di imposta successivi al 2016. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. il vizio di ultrapetizione, ai sensi dell’art 112 c.p.c., in quanto non era oggetto di controversia che a partire dal 1 gennaio 2016 la rendita determinata dal giudice di primo grado non fosse più applicabile, anche perché la società aveva presentato una nuova DOCFA. 3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 4 c.p.c. la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e il pronunciato, ai sensi dell’art 112 c.p.c. perché la CTR non si è pronunciata sulle domande formulate dalla società in sede d'appello 4 di 6 e in particolare sulla questione della carenza motivazionale dell'avviso e sulla violazione del principio del contraddittorio, avendo peraltro la parte contestato anche il quantum della rendita, chiedendo che si tenesse conto, come stabilito dalla stessa circolare della Agenzia n. 6/2012, dell'obsolescenza naturale e tecnologica degli impianti e dei macchinari. 4. Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n.3 c.p.c. la violazione dell'art. 2967 c.c.. La parte deduce che la CTR ha sostanzialmente travisato il principio dell'onere della prova e nell'accogliere parzialmente l’appello lo ha sostanzialmente respinto, confermando fino al 31 dicembre 2015 l'applicabilità della rendita stabilita in primo grado. 5.- Il primo motivo è fondato. L'intera motivazione consiste nella seguente affermazione: “La CTR adita prende atto delle nuove disposizioni intervenute solo a seguito della nuova normativa emessa con la legge 208 del 28/12/2015 e a valere dal 1/01/2016 (legge di stabilità) innanzi richiamata”; resa questa premessa, il giudice di secondo grado “accoglie parzialmente l’appello per quanto di ragione nei limiti indicati in parte motiva”. Si tratta di asserzioni del tutto inidonee a spiegare le ragioni della decisione in relazione al thema decidendum e in definitiva anche ad individuare in modo inequivoco il contenuto stesso della decisione. La parte deduce che nella specie non si trattava di determinare la rendita catastale a far data dal 1 gennaio 2016 bensì per il periodo precedente (a seguito di DOCFA del 3 marzo 2011) e la questione principale -come si evince anche dal controricorso di Agenzia delle entrate- riguardava la legittimità o meno dell'inclusione degli impianti e dei macchinari funzionali al processo produttivo della centrale elettrica fra i beni suscettibili di attribuzione di una rendita catastale. La laconica motivazione del giudice d'appello non chiarisce 5 di 6 la ragione per la quale, a fronte delle contestazioni di parte appellante, è stata tenuta ferma la rendita così come determinata dal giudice di primo grado, nonché le ragioni per le quali si è ritenuto di “accogliere” parzialmente l'appello e in quali termini effettivi, posto che anche il dispositivo si limita ad formula stereotipata che richiama una motivazione del tutto inesistente. In questo caso infatti la motivazione consiste solo in una “presa d’atto” di una innovazione legislativa, senza spiegare per quale ragione essa sarebbe -ed in che termini- pertinente al caso di specie e segnatamente ai motivi di appello. In sostanza essa è paragonabile ad una (estremamente sincopata) formula di stile, disancorata dalla fattispecie concreta e sprovvista di riferimenti specifici, del tutto inidonea dunque a rivelare la ratio decidendi e ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano dunque possibile il controllo di legittimità (Cass. Sez. Un. 8053/2014). Di conseguenza la sentenza è nulla, non potendosi individuare gli elementi di fatto e di diritto considerati o presupposti nella decisione, mancando il collegamento logico e funzionale tra i fatti di causa, i motivi d’appello e la “presa d’atto” della intervenuta modifica legislativa. Pertanto, in accoglimento del primo motivo, deve ritenersi la nullità della sentenza in quanto la motivazione è meramente apparente e non consente di comprende le effettive ragioni della decisione;
da ciò deriva che, assorbiti gli ulteriori motivi, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità. 6 di 6
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 01/12/2022.
Udito il PROCURATORE GENERALE che conclude per l’accoglimento del ricorso. Civile Sent. Sez. 5 Num. 1043 Anno 2023 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA Data pubblicazione: 16/01/2023 2 di 6 FATTI DI CAUSA La società ricorrente espone di avere opposto l’avviso di accertamento del 28.2.2012, con quale è stata attribuita la rendita catastale alla centrale di produzione energia elettrica sita nel Comune di Molfetta, a seguito di DOCFA del 3 marzo 2011; l’ufficio accatastava e includeva nella valutazione ai fini della rendita le turbine, le caldaie i trasformatori e le tubazioni. La società opponeva la carenza di motivazione e la eccessività del valore attribuito agli impianti (rendita 255.898,00). Nel corso del giudizio l’ufficio proponeva una nuova stima, anche questa contestata dalla società, che non la accettava (euro 153.298,00). Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso e determinava la rendita in euro 153.298,99. La società ha proposto appello lamentando l’omessa pronuncia da parte del primo giudice sui motivi relativi al difetto di motivazione dell’avviso e sulla mancanza di contraddittorio endoprocedimentale;
la violazione degli artt. 1,4,9 e 10 RDL 652/1939 per avere incluso tutti gli impianti e i macchinari nella stima, la violazione dell’art. 2697 c.c. per non avere l’Agenzia indicato gli elementi attraverso i quali aveva operato la stima (sia la prima che la seconda) e la eccessività della rendita. Il giudice di secondo grado ha reso il dispositivo nel senso di un parziale accoglimento dell'appello (“per quanto di ragione”) con la seguente motivazione: “La CTR adita prende atto delle nuove disposizioni intervenute solo a seguito della nuova normativa emessa con la legge 208 del 28/12/2015 e a valere dal 1/01/2016 (legge di stabilità) innanzi richiamata”, avendo in premessa rilevato che l'ufficio aveva osservato come la giurisprudenza della Suprema Corte si esprimeva per la correttezza della valutazione degli impianti e macchinari (imbullonati) ai fini della rendita catastale e che solo la 3 di 6 nuova normativa riconosceva, ma far data dall'1/01/2016, la possibilità di esclusione dalla stima degli impianti. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società affidandosi a con quattro motivi. Si è costituita l’Agenzia con controricorso. Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso con assorbimento dei restanti. La causa è stata trattata all'udienza pubblica del 1 dicembre 2022. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza per avere fornito una motivazione apparente, che non specifica le ragioni della decisione, in particolare le ragioni per le quali dovesse restare ferma la rendita catastale determinata dal giudice di primo grado. La parte deduce che non risulta peraltro intelligibile la statuizione di accoglimento parziale dell'appello, in ragione del fatto che è la stessa legge ad avere stabilito lo scorporo degli imbullonati dal procedimento di stima diretta a decorrere dal 1 gennaio 2016 e comunque non era in contesa la questione della rendita per i periodi di imposta successivi al 2016. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. il vizio di ultrapetizione, ai sensi dell’art 112 c.p.c., in quanto non era oggetto di controversia che a partire dal 1 gennaio 2016 la rendita determinata dal giudice di primo grado non fosse più applicabile, anche perché la società aveva presentato una nuova DOCFA. 3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 4 c.p.c. la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e il pronunciato, ai sensi dell’art 112 c.p.c. perché la CTR non si è pronunciata sulle domande formulate dalla società in sede d'appello 4 di 6 e in particolare sulla questione della carenza motivazionale dell'avviso e sulla violazione del principio del contraddittorio, avendo peraltro la parte contestato anche il quantum della rendita, chiedendo che si tenesse conto, come stabilito dalla stessa circolare della Agenzia n. 6/2012, dell'obsolescenza naturale e tecnologica degli impianti e dei macchinari. 4. Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n.3 c.p.c. la violazione dell'art. 2967 c.c.. La parte deduce che la CTR ha sostanzialmente travisato il principio dell'onere della prova e nell'accogliere parzialmente l’appello lo ha sostanzialmente respinto, confermando fino al 31 dicembre 2015 l'applicabilità della rendita stabilita in primo grado. 5.- Il primo motivo è fondato. L'intera motivazione consiste nella seguente affermazione: “La CTR adita prende atto delle nuove disposizioni intervenute solo a seguito della nuova normativa emessa con la legge 208 del 28/12/2015 e a valere dal 1/01/2016 (legge di stabilità) innanzi richiamata”; resa questa premessa, il giudice di secondo grado “accoglie parzialmente l’appello per quanto di ragione nei limiti indicati in parte motiva”. Si tratta di asserzioni del tutto inidonee a spiegare le ragioni della decisione in relazione al thema decidendum e in definitiva anche ad individuare in modo inequivoco il contenuto stesso della decisione. La parte deduce che nella specie non si trattava di determinare la rendita catastale a far data dal 1 gennaio 2016 bensì per il periodo precedente (a seguito di DOCFA del 3 marzo 2011) e la questione principale -come si evince anche dal controricorso di Agenzia delle entrate- riguardava la legittimità o meno dell'inclusione degli impianti e dei macchinari funzionali al processo produttivo della centrale elettrica fra i beni suscettibili di attribuzione di una rendita catastale. La laconica motivazione del giudice d'appello non chiarisce 5 di 6 la ragione per la quale, a fronte delle contestazioni di parte appellante, è stata tenuta ferma la rendita così come determinata dal giudice di primo grado, nonché le ragioni per le quali si è ritenuto di “accogliere” parzialmente l'appello e in quali termini effettivi, posto che anche il dispositivo si limita ad formula stereotipata che richiama una motivazione del tutto inesistente. In questo caso infatti la motivazione consiste solo in una “presa d’atto” di una innovazione legislativa, senza spiegare per quale ragione essa sarebbe -ed in che termini- pertinente al caso di specie e segnatamente ai motivi di appello. In sostanza essa è paragonabile ad una (estremamente sincopata) formula di stile, disancorata dalla fattispecie concreta e sprovvista di riferimenti specifici, del tutto inidonea dunque a rivelare la ratio decidendi e ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano dunque possibile il controllo di legittimità (Cass. Sez. Un. 8053/2014). Di conseguenza la sentenza è nulla, non potendosi individuare gli elementi di fatto e di diritto considerati o presupposti nella decisione, mancando il collegamento logico e funzionale tra i fatti di causa, i motivi d’appello e la “presa d’atto” della intervenuta modifica legislativa. Pertanto, in accoglimento del primo motivo, deve ritenersi la nullità della sentenza in quanto la motivazione è meramente apparente e non consente di comprende le effettive ragioni della decisione;
da ciò deriva che, assorbiti gli ulteriori motivi, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità. 6 di 6
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 01/12/2022.