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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 04/02/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Rel./Est.
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 922/2024 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c.,
promosso congiuntamente da
, nata a [...] ( To) il 16.12.1986, residente in [...](To), Parte_1
via San Bernardo n. 1 ( CF ), elettivamente domiciliato in Gassino C.F._1
Torinese, via Dovis n. 1, presso lo studio dell'Avv Manuela Bovolenta che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
nato in [...] il [...], residente in [...]Parte_2
da Po, via Abate n. 18 ( CF ), elettivamente domiciliato in Leinì C.F._2
(TO), Via Martiri della Libertà n. 6, presso lo studio dell'Avv. Carmela Marchello che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
o s s e r v a
Con ricorso iscritto in data 15.4.2024, e Parte_1 Parte_2
premesso che: - sono genitori, non coniugati, di , nata il [...] a [...] e di Persona_1
nata il [...] a [...]; Persona_2
- dal mese di ottobre 2023 i ricorrenti - essendo venuti meno quei presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia - hanno deciso di cessare la propria convivenza;
- intendevano pertanto ottenere la regolamentazione dei rapporti personali ed economici
Per_ nei riguardi delle figlie ed Per_1
Tanto premesso, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito, disporre
Per_ A) affido delle figlie ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1
condiviso, con collocamento e residenza anagrafica delle stesse presso l'abitazione della madre. Per
l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative
all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da
entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le
aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa
tutte le questioni relative alle figlie. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la
responsabilità genitoriale separatamente sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione
nei rispettivi periodi di convivenza.
B) La Sig.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria Parte_1
residenza. In caso di trasferimento della residenza delle figlie, la Sig.ra sarà tenuta a Parte_1
darne notizia al Sig. con congruo preavviso, onde valutare che non venga limitato il Pt_2
diritto di visita del padre.
C) Il Sig. compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di Parte_2
tenere con sé le figlie, nelle settimane in cui egli lavora al primo turno o al turno notturno, il
martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola alle ore 21.00. Il padre potrà, altresì, tenere con sé le
figlie, a settimane alterne il sabato e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 23 il sabato e dalle ore 9.00
alle ore 21.00 la domenica. A partire dalla fine dell'anno scolastico in corso (giugno 2024) le figlie
minori pernotteranno a casa del padre nei fine settimana di spettanza. La mamma si impegna ad
andare a portare e prendere le figlie presso la casa del padre un weekend di spettanza paterna al mese, mentre il martedì e giovedì della settimana in cui il sig. lavora sul terzo turno Pt_2
(ovvero dalle ore 22.00 alle ore 06.00) la mamma si recherà presso l'abitazione paterna alle ore
21.00 a riprendere le figlie.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto
anche degli impegni di studio, sportivi e sociali delle figlie, nonché nel rispetto delle volontà di
Per_ ed Per_1
D) Per quanto concerne, a partire dall'anno in corso e così ad anni alterni, le festività natalizie il
Sig avrà la facoltà di trascorrere una settimana con le figlie dal 31 dicembre mattina al Pt_2
06 gennaio mattina, mentre la mamma avrà la facoltà di trascorrere una settimana con le figlie dal
24 dicembre mattina al 31 gennaio mattina.
Relativamente alle vacanze pasquali, a partire dall'anno in corso e così ad anni alterni il padre
avrà la facoltà di trascorrere con le figlie il giorno di Pasqua dalla mattina alle ore 21.00 e la madre
Per_ la Pasquetta, in modo che ed ossano trascorrere alternativamente un anno la Pasqua Per_1
con la madre e la Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa. In ordine alle vacanze
estive, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con le figlie almeno 15 (quindici) giorni Pt_2
consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo
dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto
conto anche delle esigenze lavorative del Sig. . Pt_2
E) I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno
le figlie. Qualora la Sig.ra decida di trascorrere dei periodi di vacanza con le figlie dovrà Pt_1
darne notizia al Sig. con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché Pt_2
le date di partenza e ritorno.
F) Il Sig. – a decorrere dal deposito del presente ricorso - si impegna a corrispondere Pt_2
mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario delle figlie, la somma globale
di € 400,00 (euro quattrocento/00), ovvero euro 200.00 (euro duecento/00) a figlia, da rivalutarsi
di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli
indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso
versamento mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla Sig.ra Pt_1 stessa, entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese solare. Ciascun genitore percepirà un assegno
unico relativo alle due figlie.
G) Il Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il 50% (cinquanta per cento) di tutte le Pt_2 Pt_1
spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse delle figlie, dietro semplice presentazione
del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno
reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda
le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione
scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus). Preventivo accordo che sarà
invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché
quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono
ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile,
le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche,
ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche,
psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni
caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o
doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro
mezzo di trasporto, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e
relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per
iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative
attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche,
acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre
relative spese di bollo ed assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese
necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole
infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative
gratuite.
H) Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse delle Pt_2
figlie fintanto che le stesse continueranno a convivere con la madre e/o non saranno
economicamente indipendenti. I) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena
comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con
ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere
giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
J) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e
sottoscrivono.”
il Tribunale,
CONSIDERATO che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, alla luce della modifica normativa di cui al D.Lgs. 154/2013, in quanto:
a) è attribuita al Tribunale ordinario – ai sensi del comma 2 dell'art. 38 disp. att. c.p.c. –
l'emissione di tutti i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria, con applicazione degli artt.
737 e segg. c.p.c. in quanto compatibili;
b) sono di competenza del Tribunale ordinario, in mancanza di attribuzione ad altra autorità giudiziaria (segnatamente ai sensi del primo comma dell'art. 38 disp. att. c.p.c.)
i provvedimenti di cui agli artt. 337 bis e segg. c.c., ivi compresi quelli in tema di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli (art. 337 quinquies c.c.);
CONSIDERATO che è stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto;
VISTA la documentazione prodotta dalle parti;
RITENUTO che le condizioni concordate dalle parti riguardanti l'affidamento ed il mantenimento della prole e la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra i genitori, possano essere integralmente recepite dal Collegio in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”, garantendo alla prole pari accesso ad entrambe le figure genitoriali);
RITENUTO che in considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vadano compensate tra le medesime;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, sul ricorso congiunto delle parti, visto il parere del P.M., in accoglimento delle congiunte conclusioni delle parti, così provvede:
Per_ A) dispone l'affido delle figlie e ad entrambi i genitori, secondo le Per_1
disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica delle stesse presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più
importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
B) La Sig.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la Parte_1
propria residenza. In caso di trasferimento della residenza delle figlie, la Sig.ra Pt_1
sarà tenuta a darne notizia al Sig. con congruo preavviso, onde valutare
[...] Pt_2
che non venga limitato il diritto di visita del padre.
C) Il Sig. compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la Parte_2
facoltà di tenere con sé le figlie, nelle settimane in cui egli lavora al primo turno o al turno notturno, il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola alle ore 21.00. Il padre potrà, altresì,
tenere con sé le figlie, a settimane alterne il sabato e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 23
il sabato e dalle ore 9.00 alle ore 21.00 la domenica. A partire dalla fine dell'anno scolastico in corso (giugno 2024) le figlie minori pernotteranno a casa del padre nei fine settimana di spettanza. La mamma si impegna ad andare a portare e prendere le figlie presso la casa del padre un weekend di spettanza paterna al mese, mentre il martedì e giovedì della settimana in cui il sig. lavora sul terzo turno (ovvero dalle ore 22.00 alle ore Pt_2
06.00) la mamma si recherà presso l'abitazione paterna alle ore 21.00 a riprendere le figlie. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali delle figlie, nonché nel rispetto
Per_ delle volontà di ed Per_1
D) Per quanto concerne, a partire dall'anno in corso e così ad anni alterni, le festività
natalizie il Sig avrà la facoltà di trascorrere una settimana con le figlie dal 31 Pt_2
dicembre mattina al 06 gennaio mattina, mentre la mamma avrà la facoltà di trascorrere una settimana con le figlie dal 24 dicembre mattina al 31 gennaio mattina.
Relativamente alle vacanze pasquali, a partire dall'anno in corso e così ad anni alterni il padre avrà la facoltà di trascorrere con le figlie il giorno di Pasqua dalla mattina alle ore
Per_ 21.00 e la madre la Pasquetta, in modo che ed possano trascorrere Per_1
alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa. In ordine alle vacanze estive, il Sig. avrà la facoltà di Pt_2
trascorrere con le figlie almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato,
previo accordo con la madre, entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del Sig. . Pt_2
E) I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno le figlie. Qualora la Sig.ra decida di trascorrere dei periodi di vacanza Pt_1
con le figlie dovrà darne notizia al Sig. con congruo preavviso, indicando la Pt_2
località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
F) Il Sig. – a decorrere dal deposito del presente ricorso - si impegna a Pt_2
corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario delle figlie, la somma globale di € 400,00 (euro quattrocento/00), ovvero euro 200.00 (euro duecento/00) a figlia, da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà
essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla Sig.ra stessa, entro e non oltre il giorno 05 Pt_1
di ogni mese solare. Ciascun genitore percepirà un assegno unico relativo alle due figlie. G) Il Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il 50% (cinquanta per cento) di Pt_2 Pt_1
tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse delle figlie, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-
mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza),
odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche:
rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo,
corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina,
motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
H) Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi Pt_2
nell'interesse delle figlie fintanto che le stesse continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti. I) Dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
J) Dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato di essere entrambi soddisfatti delle predette condizioni che hanno accettato e sottoscritto.
K) Le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 28 gennaio 2025
IL GIUDICE REL./EST.
Rossella Mastropietro
IL PRESIDENTE
Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
52 codice privacy)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Rel./Est.
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 922/2024 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c.,
promosso congiuntamente da
, nata a [...] ( To) il 16.12.1986, residente in [...](To), Parte_1
via San Bernardo n. 1 ( CF ), elettivamente domiciliato in Gassino C.F._1
Torinese, via Dovis n. 1, presso lo studio dell'Avv Manuela Bovolenta che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
nato in [...] il [...], residente in [...]Parte_2
da Po, via Abate n. 18 ( CF ), elettivamente domiciliato in Leinì C.F._2
(TO), Via Martiri della Libertà n. 6, presso lo studio dell'Avv. Carmela Marchello che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
o s s e r v a
Con ricorso iscritto in data 15.4.2024, e Parte_1 Parte_2
premesso che: - sono genitori, non coniugati, di , nata il [...] a [...] e di Persona_1
nata il [...] a [...]; Persona_2
- dal mese di ottobre 2023 i ricorrenti - essendo venuti meno quei presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia - hanno deciso di cessare la propria convivenza;
- intendevano pertanto ottenere la regolamentazione dei rapporti personali ed economici
Per_ nei riguardi delle figlie ed Per_1
Tanto premesso, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito, disporre
Per_ A) affido delle figlie ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1
condiviso, con collocamento e residenza anagrafica delle stesse presso l'abitazione della madre. Per
l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative
all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da
entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le
aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa
tutte le questioni relative alle figlie. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la
responsabilità genitoriale separatamente sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione
nei rispettivi periodi di convivenza.
B) La Sig.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria Parte_1
residenza. In caso di trasferimento della residenza delle figlie, la Sig.ra sarà tenuta a Parte_1
darne notizia al Sig. con congruo preavviso, onde valutare che non venga limitato il Pt_2
diritto di visita del padre.
C) Il Sig. compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di Parte_2
tenere con sé le figlie, nelle settimane in cui egli lavora al primo turno o al turno notturno, il
martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola alle ore 21.00. Il padre potrà, altresì, tenere con sé le
figlie, a settimane alterne il sabato e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 23 il sabato e dalle ore 9.00
alle ore 21.00 la domenica. A partire dalla fine dell'anno scolastico in corso (giugno 2024) le figlie
minori pernotteranno a casa del padre nei fine settimana di spettanza. La mamma si impegna ad
andare a portare e prendere le figlie presso la casa del padre un weekend di spettanza paterna al mese, mentre il martedì e giovedì della settimana in cui il sig. lavora sul terzo turno Pt_2
(ovvero dalle ore 22.00 alle ore 06.00) la mamma si recherà presso l'abitazione paterna alle ore
21.00 a riprendere le figlie.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto
anche degli impegni di studio, sportivi e sociali delle figlie, nonché nel rispetto delle volontà di
Per_ ed Per_1
D) Per quanto concerne, a partire dall'anno in corso e così ad anni alterni, le festività natalizie il
Sig avrà la facoltà di trascorrere una settimana con le figlie dal 31 dicembre mattina al Pt_2
06 gennaio mattina, mentre la mamma avrà la facoltà di trascorrere una settimana con le figlie dal
24 dicembre mattina al 31 gennaio mattina.
Relativamente alle vacanze pasquali, a partire dall'anno in corso e così ad anni alterni il padre
avrà la facoltà di trascorrere con le figlie il giorno di Pasqua dalla mattina alle ore 21.00 e la madre
Per_ la Pasquetta, in modo che ed ossano trascorrere alternativamente un anno la Pasqua Per_1
con la madre e la Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa. In ordine alle vacanze
estive, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con le figlie almeno 15 (quindici) giorni Pt_2
consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo
dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto
conto anche delle esigenze lavorative del Sig. . Pt_2
E) I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno
le figlie. Qualora la Sig.ra decida di trascorrere dei periodi di vacanza con le figlie dovrà Pt_1
darne notizia al Sig. con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché Pt_2
le date di partenza e ritorno.
F) Il Sig. – a decorrere dal deposito del presente ricorso - si impegna a corrispondere Pt_2
mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario delle figlie, la somma globale
di € 400,00 (euro quattrocento/00), ovvero euro 200.00 (euro duecento/00) a figlia, da rivalutarsi
di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli
indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso
versamento mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla Sig.ra Pt_1 stessa, entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese solare. Ciascun genitore percepirà un assegno
unico relativo alle due figlie.
G) Il Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il 50% (cinquanta per cento) di tutte le Pt_2 Pt_1
spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse delle figlie, dietro semplice presentazione
del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno
reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda
le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione
scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus). Preventivo accordo che sarà
invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché
quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono
ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile,
le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche,
ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche,
psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni
caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o
doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro
mezzo di trasporto, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e
relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per
iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative
attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche,
acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre
relative spese di bollo ed assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese
necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole
infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative
gratuite.
H) Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse delle Pt_2
figlie fintanto che le stesse continueranno a convivere con la madre e/o non saranno
economicamente indipendenti. I) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena
comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con
ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere
giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
J) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e
sottoscrivono.”
il Tribunale,
CONSIDERATO che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, alla luce della modifica normativa di cui al D.Lgs. 154/2013, in quanto:
a) è attribuita al Tribunale ordinario – ai sensi del comma 2 dell'art. 38 disp. att. c.p.c. –
l'emissione di tutti i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria, con applicazione degli artt.
737 e segg. c.p.c. in quanto compatibili;
b) sono di competenza del Tribunale ordinario, in mancanza di attribuzione ad altra autorità giudiziaria (segnatamente ai sensi del primo comma dell'art. 38 disp. att. c.p.c.)
i provvedimenti di cui agli artt. 337 bis e segg. c.c., ivi compresi quelli in tema di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli (art. 337 quinquies c.c.);
CONSIDERATO che è stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto;
VISTA la documentazione prodotta dalle parti;
RITENUTO che le condizioni concordate dalle parti riguardanti l'affidamento ed il mantenimento della prole e la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra i genitori, possano essere integralmente recepite dal Collegio in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”, garantendo alla prole pari accesso ad entrambe le figure genitoriali);
RITENUTO che in considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vadano compensate tra le medesime;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, sul ricorso congiunto delle parti, visto il parere del P.M., in accoglimento delle congiunte conclusioni delle parti, così provvede:
Per_ A) dispone l'affido delle figlie e ad entrambi i genitori, secondo le Per_1
disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica delle stesse presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più
importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
B) La Sig.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la Parte_1
propria residenza. In caso di trasferimento della residenza delle figlie, la Sig.ra Pt_1
sarà tenuta a darne notizia al Sig. con congruo preavviso, onde valutare
[...] Pt_2
che non venga limitato il diritto di visita del padre.
C) Il Sig. compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la Parte_2
facoltà di tenere con sé le figlie, nelle settimane in cui egli lavora al primo turno o al turno notturno, il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola alle ore 21.00. Il padre potrà, altresì,
tenere con sé le figlie, a settimane alterne il sabato e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 23
il sabato e dalle ore 9.00 alle ore 21.00 la domenica. A partire dalla fine dell'anno scolastico in corso (giugno 2024) le figlie minori pernotteranno a casa del padre nei fine settimana di spettanza. La mamma si impegna ad andare a portare e prendere le figlie presso la casa del padre un weekend di spettanza paterna al mese, mentre il martedì e giovedì della settimana in cui il sig. lavora sul terzo turno (ovvero dalle ore 22.00 alle ore Pt_2
06.00) la mamma si recherà presso l'abitazione paterna alle ore 21.00 a riprendere le figlie. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali delle figlie, nonché nel rispetto
Per_ delle volontà di ed Per_1
D) Per quanto concerne, a partire dall'anno in corso e così ad anni alterni, le festività
natalizie il Sig avrà la facoltà di trascorrere una settimana con le figlie dal 31 Pt_2
dicembre mattina al 06 gennaio mattina, mentre la mamma avrà la facoltà di trascorrere una settimana con le figlie dal 24 dicembre mattina al 31 gennaio mattina.
Relativamente alle vacanze pasquali, a partire dall'anno in corso e così ad anni alterni il padre avrà la facoltà di trascorrere con le figlie il giorno di Pasqua dalla mattina alle ore
Per_ 21.00 e la madre la Pasquetta, in modo che ed possano trascorrere Per_1
alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa. In ordine alle vacanze estive, il Sig. avrà la facoltà di Pt_2
trascorrere con le figlie almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato,
previo accordo con la madre, entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del Sig. . Pt_2
E) I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno le figlie. Qualora la Sig.ra decida di trascorrere dei periodi di vacanza Pt_1
con le figlie dovrà darne notizia al Sig. con congruo preavviso, indicando la Pt_2
località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
F) Il Sig. – a decorrere dal deposito del presente ricorso - si impegna a Pt_2
corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario delle figlie, la somma globale di € 400,00 (euro quattrocento/00), ovvero euro 200.00 (euro duecento/00) a figlia, da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà
essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla Sig.ra stessa, entro e non oltre il giorno 05 Pt_1
di ogni mese solare. Ciascun genitore percepirà un assegno unico relativo alle due figlie. G) Il Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il 50% (cinquanta per cento) di Pt_2 Pt_1
tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse delle figlie, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-
mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza),
odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche:
rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo,
corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina,
motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
H) Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi Pt_2
nell'interesse delle figlie fintanto che le stesse continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti. I) Dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
J) Dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato di essere entrambi soddisfatti delle predette condizioni che hanno accettato e sottoscritto.
K) Le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 28 gennaio 2025
IL GIUDICE REL./EST.
Rossella Mastropietro
IL PRESIDENTE
Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
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