TRIB
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 30/04/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4074/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Maria Donato Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 24.10.2024 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e, premesso di aver ricevuto le note dell' CP_1 CP_2 con le quali era stata comunicata la revoca/decadenza dal reddito di cittadinanza con conseguente richiesta di restituzione delle somme percepite a tale titolo per i periodi da gennaio 2021 sino a gennaio 2022, da aprile 2022 sino a luglio 2022, da novembre 2022 sino a gennaio 2023 e da marzo 2023 sino a dicembre 2023, deduceva che la pretesa restitutoria era stata azionata in relazione ai primi tre periodi in ragione della “mancata comunicazione variazione patrimonio immobiliare e beni durevoli entro 15 gg” e per il quarto periodo sull'assunto della “perdita del requisito di cittadinanza”.
Lamentava la illegittimità della pretesa restitutoria per: 1) nullità delle note dell' per omessa indicazione dei termini per la proposizione del ricorso;
CP_2
1 2) infondatezza delle contestazioni, rilevando di non essere proprietaria di beni immobili o beni mobili registrati, di essere separata dal coniuge e di non dovere dunque comunicare alcuna variazione reddituale all' , nonché di CP_1 avere la cittadinanza italiana;
3) irripetibilità delle somme per buona fede.
Concludeva chiedendo la declaratoria di nullità delle note impugnate e di non debenza delle somme pretese dall' . CP_2
L' si costituiva in giudizio contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto CP_1 per infondatezza.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 16.4.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Deve, preliminarmente, essere disattesa la doglianza di parte ricorrente che fa leva sulla ritenuta nullità delle note qui impugnate – argomentata sull'assunto della omessa indicazione dei termini per la presentazione del ricorso – sia perché oggetto del giudizio è non già la legittimità formale dell'atto quanto quello relativo alla fondatezza della pretesa restitutoria fatta valere dall' CP_1 sia perché non si vede davvero quale vulnus difensivo abbia, in concreto, determinato alla parte la mancata indicazione nelle note contestate del dato relativo al termine per la presentazione del ricorso.
Ciò detto, nel merito, com'è noto, l'art. 2 del decreto legge 28 gennaio 2019,
n. 4 conv. in L. n. 28 marzo 2019, n. 26 dispone “Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di
2 Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: [..] 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro
10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo [..]”.
L'art. 3, comma 11 d.l. 4/2019 prevede poi che “è fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)”.
L'art. 7, comma 4, del D.L. 4/2019 dispone “Fermo quanto previsto dal comma
3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero
l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
L'art. 7, comma 6, di detto decreto legge sanziona, infine, con la decadenza il
“caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di
3 cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso”.
Ora, nella specie, costituendosi in giudizio l' ha dedotto e documentato CP_1
(cfr. nota GDF in fascicolo resistente) che nell'ambito di controlli svolti dalla
Guardia di Finanza presso l'aeroporto internazionale di Napoli la ricorrente è stata trovata in possesso di valuta, non dichiarata, pari ad € 15.860,00 importo non dichiarato né nella DSU né successivamente con RDC COM
ESTESO e incidente sull'ISEE e anche sul limite reddituale per accedere alla misura RDC.
Su dette ragioni dell'indebito parte ricorrente in questa sede nulla ha dedotto o contestato.
La revoca della prestazione – disposta in relazione ai primi tre periodi indicati in ricorso - è dunque legittima avendo parte ricorrente omesso di comunicare l'importo di denaro cui è stata trovata in possesso e, quindi, la variazione del reddito dichiarato in occasione delle domande amministrative volte ad ottenere la prestazione.
Del pari legittima è la revoca disposta dall'Istituto in relazione al quarto periodo indicato in ricorso, fondata sulla perdita del requisito della cittadinanza.
Parte ricorrente sostiene, sul punto, di essere in possesso della cittadinanza italiana e di esserlo stata anche nel 2023 e, a riprova dell'assunto, ha fatto richiamo al documento di identità depositato ma, osserva il giudice, proprio detto documento sconfessa quanto sostenuto dalla parte poiché nel documento prodotto risulta indicata la cittadinanza “Marocco”.
Né, infine, la parte può fare appello alla irripetibilità dell'indebito per la buona fede posto che non si vede davvero quale buona fede possa essere ravvisata nel caso di specie laddove, come si è detto, la parte ha omesso di dichiarare ai fini ISEE e/o comunicare tramite RDC-COM la somma di importo superiore a quindicimila euro di cui è stata trovata in possesso dalla guardia di finanza.
La richiesta restitutoria fatta valere dall' è, per quanto sin qui detto, CP_2 legittima.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto del valore della controversia, come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 4.638,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Cosenza, 30 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
5
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4074/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Maria Donato Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 24.10.2024 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e, premesso di aver ricevuto le note dell' CP_1 CP_2 con le quali era stata comunicata la revoca/decadenza dal reddito di cittadinanza con conseguente richiesta di restituzione delle somme percepite a tale titolo per i periodi da gennaio 2021 sino a gennaio 2022, da aprile 2022 sino a luglio 2022, da novembre 2022 sino a gennaio 2023 e da marzo 2023 sino a dicembre 2023, deduceva che la pretesa restitutoria era stata azionata in relazione ai primi tre periodi in ragione della “mancata comunicazione variazione patrimonio immobiliare e beni durevoli entro 15 gg” e per il quarto periodo sull'assunto della “perdita del requisito di cittadinanza”.
Lamentava la illegittimità della pretesa restitutoria per: 1) nullità delle note dell' per omessa indicazione dei termini per la proposizione del ricorso;
CP_2
1 2) infondatezza delle contestazioni, rilevando di non essere proprietaria di beni immobili o beni mobili registrati, di essere separata dal coniuge e di non dovere dunque comunicare alcuna variazione reddituale all' , nonché di CP_1 avere la cittadinanza italiana;
3) irripetibilità delle somme per buona fede.
Concludeva chiedendo la declaratoria di nullità delle note impugnate e di non debenza delle somme pretese dall' . CP_2
L' si costituiva in giudizio contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto CP_1 per infondatezza.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 16.4.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Deve, preliminarmente, essere disattesa la doglianza di parte ricorrente che fa leva sulla ritenuta nullità delle note qui impugnate – argomentata sull'assunto della omessa indicazione dei termini per la presentazione del ricorso – sia perché oggetto del giudizio è non già la legittimità formale dell'atto quanto quello relativo alla fondatezza della pretesa restitutoria fatta valere dall' CP_1 sia perché non si vede davvero quale vulnus difensivo abbia, in concreto, determinato alla parte la mancata indicazione nelle note contestate del dato relativo al termine per la presentazione del ricorso.
Ciò detto, nel merito, com'è noto, l'art. 2 del decreto legge 28 gennaio 2019,
n. 4 conv. in L. n. 28 marzo 2019, n. 26 dispone “Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di
2 Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: [..] 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro
10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo [..]”.
L'art. 3, comma 11 d.l. 4/2019 prevede poi che “è fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)”.
L'art. 7, comma 4, del D.L. 4/2019 dispone “Fermo quanto previsto dal comma
3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero
l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
L'art. 7, comma 6, di detto decreto legge sanziona, infine, con la decadenza il
“caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di
3 cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso”.
Ora, nella specie, costituendosi in giudizio l' ha dedotto e documentato CP_1
(cfr. nota GDF in fascicolo resistente) che nell'ambito di controlli svolti dalla
Guardia di Finanza presso l'aeroporto internazionale di Napoli la ricorrente è stata trovata in possesso di valuta, non dichiarata, pari ad € 15.860,00 importo non dichiarato né nella DSU né successivamente con RDC COM
ESTESO e incidente sull'ISEE e anche sul limite reddituale per accedere alla misura RDC.
Su dette ragioni dell'indebito parte ricorrente in questa sede nulla ha dedotto o contestato.
La revoca della prestazione – disposta in relazione ai primi tre periodi indicati in ricorso - è dunque legittima avendo parte ricorrente omesso di comunicare l'importo di denaro cui è stata trovata in possesso e, quindi, la variazione del reddito dichiarato in occasione delle domande amministrative volte ad ottenere la prestazione.
Del pari legittima è la revoca disposta dall'Istituto in relazione al quarto periodo indicato in ricorso, fondata sulla perdita del requisito della cittadinanza.
Parte ricorrente sostiene, sul punto, di essere in possesso della cittadinanza italiana e di esserlo stata anche nel 2023 e, a riprova dell'assunto, ha fatto richiamo al documento di identità depositato ma, osserva il giudice, proprio detto documento sconfessa quanto sostenuto dalla parte poiché nel documento prodotto risulta indicata la cittadinanza “Marocco”.
Né, infine, la parte può fare appello alla irripetibilità dell'indebito per la buona fede posto che non si vede davvero quale buona fede possa essere ravvisata nel caso di specie laddove, come si è detto, la parte ha omesso di dichiarare ai fini ISEE e/o comunicare tramite RDC-COM la somma di importo superiore a quindicimila euro di cui è stata trovata in possesso dalla guardia di finanza.
La richiesta restitutoria fatta valere dall' è, per quanto sin qui detto, CP_2 legittima.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto del valore della controversia, come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 4.638,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Cosenza, 30 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
5