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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/03/2025, n. 3901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3901 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35723/2024
TRIBUNALE O RDINARIO DI RO MA
Seconda S ezion e Ci vile
(Provvedimento pronunciato all'esito della scadenza del termine concesso ex 127 ter cpc )
Il Giudice dott .ssa Assunt a C anonaco visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposto la sostituzione dell'udienza mediante lo scambi o e il deposito tel em ati co di not e s cri tte nel t ermine fissato per il 12.03.2025; vist e l e not e deposit at e dall e parti;
visto l'art.281 sexi es c.p.c., pronunci a l a seguent e sent enza, cont enent e il dispositivo e l a concis a esposi zione dell e ragioni i n fatto e i n diri tto dell a decisione;
REPUBB LICA ITALIANA
IN NOME DE L POPOLO ITALIA NO
IL TR IBUNALE OR DINAR IO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composi zione monocrati ca nell a pers ona del Giudice dot t.ssa Assunt a Canonaco, ha pronunci ato la seguent e
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 35723 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, decisa all'esito della scadenza del termine fissato per il 12.03.2025 ex art. 127 ter, ultimo comma, c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall'Avv. Giovanni Pascone ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Roma, via Toscana n. 10 giusta procura in atti (rinunciante al mandato come da comunicazione del 09.12.2024)
OPPONENTE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Giancani, presso il cui Studio in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 114B, è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata in atti pagina 1 di 4 OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a estratto di ruolo e a cartelle esattoriali mai notificate, nonché domanda di accertamento negativo del debito nei confronti dell'Erario.
CONCLUSIONI: come da difese delle parti in atti e note depositate da parte opponente in data 12.03.2025 e da parte opposta in data 04.03.2025 per l'udienza sostituita dal deposito di note scritte nel termine fissato ex art. 127 ter c.p.c. per il 12.03.2025, da intendersi richiamate e trascritte.
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 29.08.2024, la conveniva in Parte_2 giudizio dinanzi a questo Tribunale l' (di seguito per brevità , chiedendo, Controparte_1 CP_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale , in via principale, annullare, previa urgente sospensione anche inaudita altera parte, i ruoli utilizzati per la richiesta al contribuente di tributi, imposte o altre dazioni economiche in quanto nulli per violazione della legge n. 225 del 2016 e del D.M. 321 del 1999 ed in via incidentale previa disapplicazione dei medesimi ruoli, dichiarare ed accertare la inesistenza del debito tributario in ordine a tali titoli, per la intervenuta prescrizione, o comunque decadenza, totale dello stesso e delle sanzioni alle quali fanno riferimento”.
A tal fine deduceva di essere venuto a conoscenza mediante accesso alla propria posizione fiscale dell'esistenza di cartelle esattoriali emesse per crediti tributari e/o diversi mai richiesti, non essendo state le cartelle notificate. Eccepiva la violazione delle norme in materia di riscossione relative alla formazione dei ruoli (anche a seguito della legge n. 225 del 2016), la mancata notifica dei crediti portati nei ruoli impugnati e la loro prescrizione quinquennale.
Si costituiva eccependo l'inammissibilità della domanda per genericità e indeterminatezza dell'atto introduttivo. CP_2
In via pregiudiziale, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma per essere competente ex artt. 615 e 27 cpc il Tribunale di Milano (nel cui circondario era compreso il comune di Bollate, sede dell'opponente);
l'inammissibilità dell'opposizione, ex art. 12, comma 4bis, del D.P.R. n. 602/1973, e la sua infondatezza.
La causa, istruita mediante produzione documentale, era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies, cpc e dell'art. 127 ter c.p.c. ultimo comma (nella formulazione ratione temporis applicabile).
In via pregiudiziale non può essere accolta l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da CP_2
Invero, l'odierna domanda deve essere qualificata quale opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1 cpc (riguardo alla domanda volta ad ottenere l'accertamento dell'inesistenza del debito “tributario”) e quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 , 1° comma, cpc, riguardo alla domanda diretta ad ottenere l'accertamento dei vizi di formazione dei ruoli) . E' noto che la competenza debba essere individuata nel luogo in cui la cartella esattoriale, equiparabile all'atto di precetto, è stata notificata, dovendo la competenza territoriale del giudice della opposizione all'esecuzione essere individuata con riferimento all'art. 27 cpc e al contenuto dell'art. 480 comma 3 cpc (cfr Cass. 11.07.2012, n.
11708). L'art. 480 comma 3 c.p.c. stabilisce che il precetto deve contenere la dichiarazione di residenza o elezione di pagina 2 di 4 domicilio nel comune ove ha sede il giudice competente per l'esecuzione, atteso che in mancanza le opposizioni si propongono davanti al giudice del luogo ove il precetto è stato notificato. Tuttavia, non essendo state prodotte da nessuna delle parti le cartelle esattoriali non è possibile accertare né il luogo in cui le stesse sono state notificate, né se esse contenessero dichiarazione di residenza o elezione di domicilio.
La domanda è inammissibile, in ragione della mancata individuazione dei crediti da parte attrice- opponente, nemmeno desumibili dalle difese e dalla documentazione allegata da parte opposta che, diversamente da quanto sembra ritenere la parte opponente, non aveva l'onere di produzione dei documenti impugnati da quest'ultima (che nemmeno risulta avere depositato l'estratto di ruolo di cui ha asserito di essere venuta a conoscenza mediante ispezione occasionale del suo cassetto fiscale).
La domanda è comunque inammissibile in virtù delle stesse allegazioni di parte attrice, avendo la medesima asserito che i crediti pretesi sarebbero stati conosciuti solo tramite il ruolo esattoriale (nemmeno in concreto prodotto).
Come è noto l'art. 3 bis del decreto-legge 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/ 2021, novellando l'articolo 12 d.p.r. 602 del 73 ha introdotto il comma 4 bis, che prevede la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, aggiungendo anche che "il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto dall'articolo
80 comma 4 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1 comma 1 lett. a) del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Parte opponente, nell'odierno instaurato dopo l'entrata in vigore della richiamata normativa, non ha allegato alcuno specifico pregiudizio rientrante tra le ipotesi tipizzate dal legislatore.
Giova aggiungere che la Corte costituzionale con sentenza n. 190/2023 ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 del DPR 602/73 come modificato dal D.L. 146/2021.
Ne consegue che l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile e parte opponente deve essere condannata, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di liquidazione di cui al d.m. n. 55 del 2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, del valore della domanda (valore indeterminabile complessità bassa) e dell'attività in concreto svolta (con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata espletata alcuna attività in questa fase e in considerazione della minima attività svolta nella fase decisionale) .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 3 di 4 - dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore del procuratore di parte opposta dichiaratosi antistatario, delle spese del giudizio, liquidate in euro 4.712,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Roma 13.03.2025
Il Giudice
Assunta Canonaco
pagina 4 di 4
TRIBUNALE O RDINARIO DI RO MA
Seconda S ezion e Ci vile
(Provvedimento pronunciato all'esito della scadenza del termine concesso ex 127 ter cpc )
Il Giudice dott .ssa Assunt a C anonaco visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposto la sostituzione dell'udienza mediante lo scambi o e il deposito tel em ati co di not e s cri tte nel t ermine fissato per il 12.03.2025; vist e l e not e deposit at e dall e parti;
visto l'art.281 sexi es c.p.c., pronunci a l a seguent e sent enza, cont enent e il dispositivo e l a concis a esposi zione dell e ragioni i n fatto e i n diri tto dell a decisione;
REPUBB LICA ITALIANA
IN NOME DE L POPOLO ITALIA NO
IL TR IBUNALE OR DINAR IO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composi zione monocrati ca nell a pers ona del Giudice dot t.ssa Assunt a Canonaco, ha pronunci ato la seguent e
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 35723 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, decisa all'esito della scadenza del termine fissato per il 12.03.2025 ex art. 127 ter, ultimo comma, c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall'Avv. Giovanni Pascone ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Roma, via Toscana n. 10 giusta procura in atti (rinunciante al mandato come da comunicazione del 09.12.2024)
OPPONENTE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Giancani, presso il cui Studio in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 114B, è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata in atti pagina 1 di 4 OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a estratto di ruolo e a cartelle esattoriali mai notificate, nonché domanda di accertamento negativo del debito nei confronti dell'Erario.
CONCLUSIONI: come da difese delle parti in atti e note depositate da parte opponente in data 12.03.2025 e da parte opposta in data 04.03.2025 per l'udienza sostituita dal deposito di note scritte nel termine fissato ex art. 127 ter c.p.c. per il 12.03.2025, da intendersi richiamate e trascritte.
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 29.08.2024, la conveniva in Parte_2 giudizio dinanzi a questo Tribunale l' (di seguito per brevità , chiedendo, Controparte_1 CP_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale , in via principale, annullare, previa urgente sospensione anche inaudita altera parte, i ruoli utilizzati per la richiesta al contribuente di tributi, imposte o altre dazioni economiche in quanto nulli per violazione della legge n. 225 del 2016 e del D.M. 321 del 1999 ed in via incidentale previa disapplicazione dei medesimi ruoli, dichiarare ed accertare la inesistenza del debito tributario in ordine a tali titoli, per la intervenuta prescrizione, o comunque decadenza, totale dello stesso e delle sanzioni alle quali fanno riferimento”.
A tal fine deduceva di essere venuto a conoscenza mediante accesso alla propria posizione fiscale dell'esistenza di cartelle esattoriali emesse per crediti tributari e/o diversi mai richiesti, non essendo state le cartelle notificate. Eccepiva la violazione delle norme in materia di riscossione relative alla formazione dei ruoli (anche a seguito della legge n. 225 del 2016), la mancata notifica dei crediti portati nei ruoli impugnati e la loro prescrizione quinquennale.
Si costituiva eccependo l'inammissibilità della domanda per genericità e indeterminatezza dell'atto introduttivo. CP_2
In via pregiudiziale, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma per essere competente ex artt. 615 e 27 cpc il Tribunale di Milano (nel cui circondario era compreso il comune di Bollate, sede dell'opponente);
l'inammissibilità dell'opposizione, ex art. 12, comma 4bis, del D.P.R. n. 602/1973, e la sua infondatezza.
La causa, istruita mediante produzione documentale, era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies, cpc e dell'art. 127 ter c.p.c. ultimo comma (nella formulazione ratione temporis applicabile).
In via pregiudiziale non può essere accolta l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da CP_2
Invero, l'odierna domanda deve essere qualificata quale opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1 cpc (riguardo alla domanda volta ad ottenere l'accertamento dell'inesistenza del debito “tributario”) e quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 , 1° comma, cpc, riguardo alla domanda diretta ad ottenere l'accertamento dei vizi di formazione dei ruoli) . E' noto che la competenza debba essere individuata nel luogo in cui la cartella esattoriale, equiparabile all'atto di precetto, è stata notificata, dovendo la competenza territoriale del giudice della opposizione all'esecuzione essere individuata con riferimento all'art. 27 cpc e al contenuto dell'art. 480 comma 3 cpc (cfr Cass. 11.07.2012, n.
11708). L'art. 480 comma 3 c.p.c. stabilisce che il precetto deve contenere la dichiarazione di residenza o elezione di pagina 2 di 4 domicilio nel comune ove ha sede il giudice competente per l'esecuzione, atteso che in mancanza le opposizioni si propongono davanti al giudice del luogo ove il precetto è stato notificato. Tuttavia, non essendo state prodotte da nessuna delle parti le cartelle esattoriali non è possibile accertare né il luogo in cui le stesse sono state notificate, né se esse contenessero dichiarazione di residenza o elezione di domicilio.
La domanda è inammissibile, in ragione della mancata individuazione dei crediti da parte attrice- opponente, nemmeno desumibili dalle difese e dalla documentazione allegata da parte opposta che, diversamente da quanto sembra ritenere la parte opponente, non aveva l'onere di produzione dei documenti impugnati da quest'ultima (che nemmeno risulta avere depositato l'estratto di ruolo di cui ha asserito di essere venuta a conoscenza mediante ispezione occasionale del suo cassetto fiscale).
La domanda è comunque inammissibile in virtù delle stesse allegazioni di parte attrice, avendo la medesima asserito che i crediti pretesi sarebbero stati conosciuti solo tramite il ruolo esattoriale (nemmeno in concreto prodotto).
Come è noto l'art. 3 bis del decreto-legge 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/ 2021, novellando l'articolo 12 d.p.r. 602 del 73 ha introdotto il comma 4 bis, che prevede la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, aggiungendo anche che "il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto dall'articolo
80 comma 4 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1 comma 1 lett. a) del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Parte opponente, nell'odierno instaurato dopo l'entrata in vigore della richiamata normativa, non ha allegato alcuno specifico pregiudizio rientrante tra le ipotesi tipizzate dal legislatore.
Giova aggiungere che la Corte costituzionale con sentenza n. 190/2023 ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 del DPR 602/73 come modificato dal D.L. 146/2021.
Ne consegue che l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile e parte opponente deve essere condannata, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di liquidazione di cui al d.m. n. 55 del 2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, del valore della domanda (valore indeterminabile complessità bassa) e dell'attività in concreto svolta (con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata espletata alcuna attività in questa fase e in considerazione della minima attività svolta nella fase decisionale) .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 3 di 4 - dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore del procuratore di parte opposta dichiaratosi antistatario, delle spese del giudizio, liquidate in euro 4.712,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Roma 13.03.2025
Il Giudice
Assunta Canonaco
pagina 4 di 4